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L’AMMINISTRATORE UNICO
Se la società è gestita da un amministratore unico, questo deve:
dare preventiva notizia degli interessi che egli eventualmente può avere in una
determinata operazione, o al collegio sindacale o alla prima assemblea utile, anche se
nel frattempo ha compiuto l’operazione. È tenuto in ogni caso a motivare le sue scelte;
qualora abbia concluso un contratto in conflitto di interessi, la società può chiedere di
annullarlo in base alla disciplina della rappresentanza.
Se l’amministratore viola questi obblighi:
risponde per le perdite derivate dalla società per la sua azione od omissione +
risponde dei danni se ha usato notizie/segreti aziendali appresi nel corso del suo incarico
COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORI DELEGATI
Nelle s.p.a. più grandi il CDA presenta delle articolazioni interne, ovvero:
comitato esecutivo è un organo collegiale che decide nelle riunioni con
la presenza dei sindaci. Le deliberazioni devono essere da questi iscritti
nell’apposito libro delle delibere che lui stesso deve tenere;
uno o più amministratori delegati sono organi unipersonali che possono
essere uno o più. Quando sono una pluralità possono agire congiuntamente
o disgiuntamente in base a quanto stabilito nell’atto costitutivo.
Questi hanno la rappresentanza della società.
La creazione degli organi delegati devono essere previsti dallo statuto e
LA DELEGA e I LIMITI deve essere consentita dall’assemblea. Per designarne i membri provvede il
CDA.
Cosa NON è possibile delegare:
la redazione del bilancio di esercizio
la facoltà di aumentare il capitale sociale
emissione di obbligazioni convertibili per delega
adempimenti amministrativi in caso di riduzione obbligatoria del capitale sociale per
perdite 172
redazione del progetto di fusione/scissione
la delega non spoglia il CDA delle attribuzioni delegate; determina solo
una competenza concorrente del consiglio e degli organi delegati.
COMPETENZA Il CDA può avocare operazioni appartenenti alla delega e rimane
CONCORRENTE sovraordinato rispetto a comitato e amministratori delegati.
Può revocare in ogni momento sia la delega che i delegati;
può impartire ai delegati delle direttive, che i titolari della delega sono
tenuti a eseguire.
Gli organi delegati devono:
1) curare l’assetto amministrativo- organizzativo e contabile della società;
2) riferire periodicamente al CDA e al collegio sindacale sul generale andamento della
gestione e sulle eventuali evoluzioni.
Il CDA deve: agire informato
consente la partecipazione a tutti nella gestione, prevedendo che
ciascuno possa chiedere agli organi deleganti di fornire informazioni sulla gestione
della società;
valutare in base alle informazioni l’adeguatezza dell’assetto societario;
esaminare piani strategici – finanziari;
valutare anche per mezzo di relazioni degli organi delegati – il generale andamento
della società.
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’
Quando non c’è un CDA, gli amministratori con rappresentanza devono essere indicati nello statuto
o nell’atto di nomina; se gli amministratori sono più di uno la pubblicità legale della nomina deve
precisare se agiscono congiuntamente o disgiuntamente.
Il potere di rappresenta degli amministratori è generale e non circoscritto agli atti
che rientrano nell’oggetto sociale.
≠ potere di gestione
Il potere di rappresentanza
Potere di rappresentanza attiene all’attività esterna perché il potere di spendere il nome della
società nei rapporti con i terzi. Spetta a uno o più amministratori e può essere esercitato
disgiuntamente o congiuntamente.
Potere di gestione l’attività interna, cioè la fase decisoria delle operazioni sociali.
riguarda
Compete al CDA e al comitato esecutivo in maniera collegiale e con delibere prese a maggioranza.
la società può avvalersi anche
RAPPRESENTANZA (gli amministratori non ne possono essere privati)
di rappresentanti nominati dall’assemblea o dagli stessi amministratori. Questi possono essere:
soggetti stabilmente inseriti nell’organizzazione dell’impresa sociale (direttori
generali);
procuratori esterni per i singoli affari (che hanno dunque rappresentanza
negoziale).
La disciplina della rappresentanza organica risponde all’esigenza di tutela verso i terzi.
I principi cardine di questa disciplina sono 2: 173
invalidità della nomina è in opponibile ai terzi di buona fede la mancanza di potere
rappresentativo dovuta a invalidità dell’atto di nomina. Una volta che l’atto di nomina è stato iscritto
nel registro delle imprese, le cause di nullità e di annullabilità della nomina degli amministratori con
rappresentanza non sono opponibili ai terzi
limitazioni volontarie al potere di rappresentanza società resta vincolata verso i terzi anche se gli
la
amministratori hanno violato eventuali limiti posti dalla società ai loro poteri.
Questo tipo di limitazioni sono consentite e dovrebbero essere opponibili ai terzi una volta iscritte nel
registro delle imprese.
La società può contestare vittoriosamente la validità dell’atto solo se prova l’esistenza di un accordo
fraudolento tra amministratore e terzo che la vuole danneggiare.
ultra vires. L’attuale disciplina non ha riconfermato una disposizione nata in ambito
Gli atti cd.
comunitario che precludeva alla società di opporre ai terzi in buona fede, l’estraneità all’oggetto
sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società, ovvero di atti che non
rientravano nell’attività di impresa determinata nello statuto.
L’omissione probabilmente è dovuta dalla presenza di carattere generale che ha la rappresentanza,
che sembra escludere la possibilità di opporre ai terzi che si sta trattando un atto che non è
pertinente all’oggetto sociale.
ultra vires possono però essere ricompresi in un’altra categoria di atti posti in essere in
Gli atti
violazione dei limiti statutari (anche se comunque opponibili ai terzi che abbiano agito
intenzionalmente a danno della società).
Restano opponibili ai terzi i limiti legali del potere di rappresentanza degli
Limitazioni legali.
amministratori anche se il nuovo art.2384 introdotto con la riforma del 2003 non lo prevede più
espressamente.
Un contratto infatti sarà annullabile su richiesta della società quando il conflitto di interessi era
conosciuto o conoscibile dal terzo. La situazione è più favorevole per il
Dissociazione fra potere gestorio e potere di rappresentanza.
terzo perché in questo caso per esercitare il potere di rappresentanza ci vuole una preventiva
delibera del CDA, e qualora questa sia: mancante/
viziata
la società non può eccepire al terzo la mancata/preventiva delibera consiliare.
LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI si ha verso:
la società
verso i creditori sociali
verso i singoli soci/terzi
La responsabilità verso la società.
criterio di diligenza gli amministratori sono tenuti al risarcimento del danno verso la società
1) diligenza
se non adempiono ai doveri loro imposti dalla legge/statuto, secondo un criterio di
professionale, che deriva dalla natura dell’incarico o dalla competenza specifica (uguale a
quella che gli amministratori hanno nei confronti della società), intendendola come una
obbligazioni di mezzi e non di risultato.
Non rientra in questo criterio il risultato negativo della gestione, se non deriva da un difetto di
normale diligenza. 174
Responsabilità solidale
2) si ha quando gli amministratori sono più di uno e in caso di danno,
ciascuno deve risarcire l’intero danno, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del
comitato esecutivo/funzioni attribuite agli amministratori.
Un altro caso di responsabilità solidale: se gli amministratori erano a conoscenza di un fatto
pregiudizievole e non hanno fatto il possibile per eliminarlo.
Gli amministratori senza delega devono:
a) valutare il generale andamento della gestione;
b) valutare l’assetto organizzativo;
c) esaminare i piani.
La responsabilità degli amministratori è una responsabilità per colpa, che non si estende a chi ne era
immune, purché:
il socio esente abbia fatto notare il suo dissenso scrivendo nel libro delle
- adunanze/delle delibera del CDA;
faccia conoscere il dissenso al presidente del collegio sindacale.
-
Esercizio dell’azione di responsabilità. Deve essere deliberato dall’assemblea ordinaria o dal collegio
sindacale.
Gli amministratori soci non possono votare nelle deliberazioni assembleari riguardanti la loro
responsabilità essendo in evidente conflitto di interesse (art.2373 co2).
La relativa deliberazione può essere presa dall’assemblea in occasione della discussione del bilancio
(anche se non è stato messo nell’ordine del giorno).
L’approvazione del bilancio non implica la liberazione degli amministratori per le responsabilità
incorse nella gestione. La delibera dell’azione di responsabilità comporta
la revoca automatica dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta,
solo se la delibera è approvata con voto favorevole di
/ del capitale sociale.
almeno 1 5
È l’assemblea che provvede alla loro sostituzione.
sarà necessaria una distinta ed espressa delibera di
Se tale percentuale non viene raggiunta
revoca.
Come tutelare le minoranze?
Se la società è in bonis può rinunciare all’azione di responsabilità per giungere a una
- transazione.
Sia la rinuncia all’azione che la transazione, vanno espressamente deliberate dall’assemblea,
non potendo essere desunte per fatti concludenti.
Può essere proposta da almeno il 20% del capitale sociale o comunque da
una percentuale non superiore a 1/3 del capitale.
AZIONE DELLA Nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio, basta 1/40 del capitale
MINORANZA sociale.
L’azione può essere promossa da una o più rappresentanti comuni che
citerà la società in giudizio per reintegrare il patrimonio sociale (non è diretta
a risarcire il danno).
Prescrizione: 5anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.
175
Rispondono per responsabilità da inadempimento di pre- esistenti
obbligazioni (cd