L’ASSEMBLEA
ORGANI DELLA s.p.a.
La s.p.a. si caratterizza per la presenza necessaria di 3 organi:
Assemblea dei soci ha funzioni deliberative e le sue competenze sono per legge
circoscritte alle decisioni di maggior rilievo nella società;
Organo amministrativo ha il compito della gestione dell’impresa sociale e nello
svolgimento di q. funzioni ha ampi poteri decisionali. Gli amministratori hanno la
rappresentanza legale della società e devono dare attuazione alle delibere delle assemblee;
Organo di controllo interno ha funzioni di controllo sull’amministrazione della società.
Sistemi di amministrazione e controllo.
Il c.c. del 1942 ha previsto un sistema basato sulla presenza necessaria di 2 organi di nomina
assembleare:
Organo amministrativo
amministratore unico/CDA;
Collegio sindacale
inizialmente aveva anche funzioni di controllo contabile .
1
sistema tradizionale.
Questa impostazione è detto
Sistema dualistico. È di ispirazione tedesca e prevede:
Consiglio di sorveglianza
esercita amministrazione e il controllo. Nominato dall’assemblea.
Ha ulteriori competenze che nel sistema tradizionale spetterebbero all’assemblea (approva il
bilancio).
Consiglio di gestione
viene nominato direttamente dal consiglio di sorveglianza.
Sistema monistico. Si chiama così perché non ha l’organo di controllo. È di ispirazione anglosassone:
CDA
l’amministrazione;
esercita
Comitato per il controllo sulla gestione
esercita il controllo. Si trova all’interno del CDA. I
suoi componenti devono essere dotati di particolari requisiti di indipendenza e professionalità.
controllo contabile
Anche per le società che adottano il sistema monistico e dualistico
esterno.
Un assetto organizzativo di q. tipo serve a fare da contrappeso alla responsabilità limitata dei
soci e dividendo il potere tra i vari organi, assicura un ordinato funzionamento della società.
I componenti dell’organo di amministrazione e di controllo interno sono responsabili
civilmente e penalmente della legalità dell’attività sociale e del rispetto delle norme poste a
salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale (che è una garanzia x i creditori).
Tutti gli organi sono necessari e le loro disposizioni sono inderogabili e non modificabili
dall’autonomia statutaria.
Dal 1998 per le sole società quotate e dal 2003 per tutte le altre S.p.a., la revisione legale dei conti è stata tolta
1 revisore contabile società di revisione.
al collegio sindacale e affidata a un organo di controllo esterno: o Dal
2011 si è previsto per le società di piccole dimensioni, che il collegio sindacale (se lo prevede lo statuto) possa
essere sostituito da un sindaco unico. 137
ASSEMBLEA: nozioni e distinzioni.
L’assemblea è l’organo composto dalle persone dei soci. La sua funzione è quella di formare la
volontà della società nelle materie di sua competenza (riservate dalla legge e dallo statuto).
Decide secondo principio maggioritario. La sua volontà si forma dai soci riuniti in assemblea e che
rappresentano la maggioranza di capitale. Le sue decisioni vincolano la società e tutti i soci, anche
quelli assenti e dissenzienti.
L’assemblea si distingue a seconda dell’oggetto delle deliberazioni, per cui può essere:
Ordinaria;
Straordinaria.
Le competenze dell’assemblea ordinaria variano a seconda del tipo di amministrazione e controllo
l’assemblea in sede ordinaria:
adottato. Per le società con sistema tradizionale e monistico,
Approva il bilancio
1) Nomina e revoca gli amministratori/sindaci/presidente del collegio sindacale
2) Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci
3) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci
4) Delibera su altri oggetti previsti x legge di competenza dell’assemblea
5) Approva il regolamento dei lavori assembleari
6)
Nella competenza dell’assemblea ordinaria rientrano tutte le ipotesi che non sono di competenza di
quella straordinaria.
L’assemblea straordinaria delibera su:
Modificazioni dello statuto
Nomina – sostituzione – poteri dei liquidatori
Ogni altra materia espressamente prevista dalla legge nella sua competenza
L’attuale disciplina amplia rispetto a quella previdente la possibilità che lo statuto attribuisca
all’organo amministrativo specifiche materie riservate dalla legge alla competenza dell’assemblea
straordinaria.
L’organo amministrativo è competente (secondo quanto conferito dallo statuto):
aumento di capitale sociale a pagamento
- emissione di obbligazioni convertibili
- fusione fra società controllante e controllata
- indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della società
- istituzione/soppressione di sedi secondarie
- trasferimento della sede sociale
- riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio
-
l’assemblea è unica e generale se ha emesso solo azioni ordinarie. Se sono state emesse diverse
categorie di azioni (o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi) l’assemblea generale
viene affiancata da assemblee speciali di categoria. si applicano delle norme diverse:
Se nulla è detto x la disciplina delle assemblee speciali
quella della assemblea straordinaria: se le azioni speciali NON sono quotate;
quella delle assemblee degli azionisti di risparmio: se le azioni speciali sono quotate.
138
PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE.
Convocazione dell’assemblea. La convocazione è decisa dall’organo amministrativo che la possono
disporre ogni volta che si renda opportuno.
convocazione obbligatoria in una serie di casi previsti x legge:
Gli amministratori hanno un onere di
convocazione almeno una volta all’anno entro i termini fissati dallo statuto (non superiore a
per approvare il bilancio. Per le società non quotate il
120gg) dalla chiusura dell’esercizio,
termine non può superare 180gg.
quando ne faccia richiesta la minoranza dei soci che rappresentano / del capitale sociale.
1 10
Se non provvedono gli amministratori (o in loro mancanza, i sindaci), la convocazione è ordinata da
un decreto del tribunale, che stabilisce anche chi sarà il presidente.
Il tribunale prima sentirà l’organo amministrativo e di controllo della società e convoca l’assemblea
solo se il loro rifiuto appare ingiustificato. / del capitale
Se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio: i soci che rappresentano 1 40
sociale, possono chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno di un’assemblea già convocata.
Convocazione dell’assemblea disposta dal collegio sindacale:
quando la convocazione era obbligatori e gli amministratori non vi hanno provveduto
vengono a mancare tutti gli amministratori o l’amministratore unico
quando ravvisa che il presidente del CDA abbia commesso fatti censurabili di rilevante gravità
e vu sia necessità di provvedere. comune dove ha sede la società
l’assemblea è convocata nel se lo statuto
Luogo di convocazione:
non dispone diversamente.
le modalità di convocazione sono diverse a seconda se la società faccia
Avviso di convocazione:
ricorso al mercato del capitale di rischio o meno:
la società NON fa ricorso al mercato del capitale di la società fa ricorso al mercato del capitale
rischio di rischio
1) avviso di pubblicazione su GU, 15gg prima della 1) l’avviso di convocazione va
data fissata x l’adunanza. Si può pubblicare pubblicato 30gg prima della data
anche su un giornale di larga diffusione che è dell’assemblea, sul sito internet della
indicato sullo statuto. società
2) Comunicazione 8gg prima della data fissata,
con strumenti idonei quali email, fax,
raccomandata A/R
L’avviso di convocazione deve contenere:
indicazione del giorno – luogo – ora ( alcune volte può contenere anche la data in cui si
prevede tenere la 2° convocazione. Se q. termine non è fissato, l’assemblea deve essere
riconvocata e tenersi entro 30gg dalla 1° convocazione e il termine di pubblicazione si riduce a
8gg)
elenco delle materie da trattare (cd. ordine del giorno)
Ordine del giorno delimita la competenza dell’assemblea nelle diverse convocazioni e
impedisce che si possa deliberare su argomenti ulteriori e diversi.
Consentite le delibere strettamente consequenziali e accessorie rispetto a q. dell’ordine del
giorno. 139
cd. assemblea totalitaria viene detta così l’assemblea che viene regolarmente costituita
anche: senza la convocazione, quando vi è rappresentato l’intero capitale sociale (con d. di
- voto) e
partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo
-
può deliberare su qualsiasi argomento, ma qui ciascuno può opporsi alla discussione degli
argomenti sulla quale non ritiene di essere sufficientemente preparato.
COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI.
QUORUM
Quorum costitutivo. È la parte del capitale sociale che deve essere rappresentata in
assemblea perché questa possa essere regolarmente costituita.
Quorum deliberativo. È la parte del capitale sociale che si deve esprimere a favore di una
determinata deliberazione perché questa venga approvata.
La disciplina del quorum costitutivo:
Per computarlo, non si tiene conto delle azioni senza diritto di voto
Si tiene conto delle azioni il cui voto è occasionalmente sospeso (q. sono le azioni di chi si
2
trova in conflitto di interessi e quindi si deve astenere dal voto. Le azioni di q. vengono
ricompresi nel calcolo del quorum costitutivo ma non in quello deliberativo).
CALCOLO DEI QUORUM:
Assemblea ordinaria quorum costitutivo
1° convocazione ½ capitale sociale con d. di voto
quorum deliberativo ½ +1 delle azioni che hanno partecipato
quorum costitutivo
2° convocazione nessuno (non è richiesto che sia rappresentata una
parte del capitale sociale)
quorum deliberativo maggioranza delle azioni che hanno preso
parte alla votazione.
Bisogna distinguere se le società fanno ricorso al mercato di capitale di
Assemblea straordinaria.
rischio o meno:
società che non fanno ricorso al 1° convocazione 2° convocazione
mercato del capitale di rischio
Quorum costitutivo nessuno / + 1 del capitale
1 3
Quorum deliberativo 50% + 1 del capitale / del capitale dell’assemblea
2 3
Azioni il cui voto viene occasionalmente sospeso: azioni a voto limitato – azioni di risparmio – azioni di
2
godimento senza diritto di voto.
Si devono conteggiare invece: azioni dei soci in conflitto di interessi – azioni del socio moroso e quelle delle
società controllate. 140
Società che fanno ricorso al 1° convocazione 2° convocazione
mercato di rischio
3
Quorum costitutivo 50% del capitale / + 1 del capitale
1 3
Quorum deliberativo / del capitale rappresentato in / del capitale dell’assemblea
2 2
3 3
assemblea
Altri quorum speciali.
/ del capitale (x le società chiuse) per:
1 3 Modificazione dell’oggetto sociale
Trasformazione
Scioglimento anticipato
Proroga o revoca della liquidazione
Trasferimento della sede all’estero
Emissione si azioni a voto limitato
½ del capitale: esclusione del d. di opzione
/ del capitale: introduzione/soppressione clausola compromissoria
2 3
LO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
Presidente. L’assemblea è presieduta dalla persona del presidente, che viene indicata nello statuto
o che viene eletto dalla maggioranza dei presenti. manca quando il verbale è redatto dal
È assistito da un segretario nominato allo stesso modo
notaio.
Il presidente deve:
Dirigere i lavori dell’assemblea (in modo ordinato e nel rispetto delle norme)
Verificare che l’assemblea sia regolarmente costituita (accertando l’identità dei presenti, la
loro legittimazione e accertando i risultati delle votazioni)
Dichiarare aperta/chiusa la seduta
Porre in discussione gli argomenti che figurano all’ordine del giorno
Regolare gli interventi
Moderare il dibattito
Mettere in votazione le proposte
Proclamare i risultati.
Può il presidente impedire la partecipazione alla riunione a soggetti che non sono legittimati o
escludere dalla votazione chi non ha diritto? SI perché per legge deve accertare la legittimazione
degli intervenuti e garantire il rispetto delle norme che regolano la costituzione e lo svolgimento
dell’assemblea. poteri derivati
cd. può assumere decisioni su aspetti dell’attività dell’assemblea
Il presidente ha
non regolati dalla legge o dallo statuto.
3 Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può stabilire che, al posto di avere
convocazioni con quorum sempre più ridotti, l’assemblea possa essere unica alla quale si applicano
direttamente le maggioranze più basse. 141
Discussione. Non ci sono norme che disciplinano il dibattito assembleare.
Tutti quelli che hanno diritto di voto possono prendere parte alla discussione, con il limite di non porre
in essere comportamenti ostruzionistici che turbino lo svolgimento in assemblea.
Rinvio dell’assemblea. I soci che raggiungono / del capitale sociale possono ottenere il rinvio
1 3
dell’adunanza entro 5gg perché ritengono di non essere sufficientemente preparati.
Il diritto di rinvio può essere esercitato una sola volta per il medesimo oggetto.
Il rinvio dell’assemblea si richiede quando si pensa di non essere sufficientemente preparati e
consentire ai soci che non appartengono al gruppo di comando di partecipare consapevolmente
al voto.
Gli amministratori devono fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle che devono dare per legge,
quando è necessario per consentire agli azionisti di esercitare consapevolmente il voto.
la Consob ha un ruolo centrale
È possibile anche la cd. informazione pre - assembleare
nell’informazione sul mercato.
Nelle società che fanno ricorso al mercato di rischio tutti i documenti devono essere messi a
disposizione del pubblico nel sito internet della società
Il modo con cui procedere alla votazione può essere:
Modo di votare.
Ad alzata di mano
Per schede
Per acclamazione
Viene deciso di volta in volta perché non c’è una regola fissa. Si impone però che non avvengano
votazioni a scrutinio segreto perché il palesarsi del voto è fondamentale per rilevare i soci in conflitto
di interessi o dissenzienti.
Le delibere assembleari devono essere messe a verbale, che viene sottoscritto dal
Verbalizzazione.
presidente e dal segretario/notaio.
In caso di assemblea straordinaria, il verbale deve essere sottoscritto da un notaio.
I verbali vanno trascritti nel libro delle adunanze e nel libro delle deliberazioni dell’assemblea (tenuto
dagli amministratori).
Il verbale deve contenere:
Data dell’assemblea
Identità dei partecipanti
Capitale che ciascuno rappresenta
La modalità e il risultato delle deliberazioni
Chi sono i soci favorevoli – astenuti – dissenzienti
Deve essere redatto senza ritardo (non per forza contestualmente) all’assemblea.
DIRITTO DI INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO
Possono intervenire in assemblea:
Coloro ai quali spetta il d. di voto = azionisti con d. di voto – soggetti che non sono soci ma ai
quali spetta d. di voto (creditore pignoratizio o usufruttuario).
Azionisti con d. di voto sospeso = azionista moroso (vanno conteggiati nel quorum
costitutivo).
Il diritto di intervento NON compete: 142
Agli azionisti senza d. di voto = azionisti di risparmio (no il socio che ha dato le proprie azioni in
pegno o in usufrutto). Con la disciplina del 2010, si sono state significative novità per accertare
Legittimazione all’intervento.
il d. dei soci di intervenire in assemblea. Oggi la distinzione si basa sulla distinzione fra società quotate
e società con azioni negoziate nei mercati di strumenti finanziari.
Società non quotate la condizione che legittima l’intervento in assemblea (la titolarità del
d. di voto) deve sussistere nel giorno dell’adunanza. Questo va dimostrato esibendo
all’ingresso il certificato azionario. In caso di azioni dematerializzate/gestione accentrata,
bisogna mostrare la comunicazione dell’intermediario che tiene i conti.
Talvolta è lo statuto che introduce delle regole per impedire l’alienazione delle azioni in
.
prossimità di data all’assemblea 4
Gli intermediari che tengono i conti devono comunicare alla società chi è che risulta titolare
del d. di voto (cd. data di registrazione).
Voto telematico e per corrispondenza. Deve essere lo statuto a permettere l’intervento mediante
mezzi di comunicazione o voto per corrispondenza/elettronica.
si considera intervenuto in assemblea.
Chi esprime il voto per corrispondenza/elettronico
Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le regole sono disciplinate dalla
Consob.
LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Gli azionisti possono partecipare in assemblea:
Personalmente
Per mezzo di un rappresentante .
5
La rappresentanza in assemblea consente la partecipazione indiretta di piccoli azionisti alla vita de
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