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OPPONIBILITÀ

Il concetto di opponibilità del fatto, dell'atto a terzi (limiti della buona fede e della

conoscibilità).

Registro delle imprese

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro è tenuto

dall'ufficio del registro delle

imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è

pubblico.

Art. 2195 “Imprenditori soggetti a registrazione”: Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel

registro delle imprese gli

imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si

applicano, se non risulta

diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Art. 2196. Iscrizione dell'impresa: Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che

esercita un'attività

commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui

circoscrizione stabilisce la sede,

indicando:

1.​ il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza;

2.​ la ditta;

3.​ l'oggetto dell'impresa,

4.​ la sede dell'impresa;

5.​ il cognome e il nome degli institori e procuratori.

Rappresentanza e ausiliari dell’imprenditore

L’imprenditore può avvalersi di ausiliari (institore, procuratori, commessi) per supportare

l’attività.

Questi soggetti devono essere stabilmente inseriti nell’organizzazione aziendale per essere

considerati ausiliari giuridici.

Institore: potere, facoltà, obblighi e responsabilità.

Art.2203: Preposizione institoria: “E' institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di

un'impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede

secondaria odi un ramo particolare del'impresa.”

L’institore è un ausiliare dell’imprenditore con funzioni simili a quelle di un direttore generale,

anche di una filiale o settore.

Ha poteri di rappresentanza per compiere atti in nome e per conto dell’imprenditore.

È un lavoratore subordinato, spesso con qualifica di dirigente, e può sostituire totalmente

l’imprenditore nella gestione operativa.

Differenza tra institore e mandatario

●​ L’institore non è un imprenditore, ma un mandatario con ampi poteri.

Tuttavia, non si applica semplicemente il contratto di mandato (art. 1701 c.c.), perché

l’institore:

●​ Esegue anche atti materiali, non solo giuridici;

●​ Ha ampia discrezionalità operativa nell’interesse dell’imprenditore;

●​ È preposto stabilmente all’impresa o a un ramo di essa (rapporto di preposizione);

●​ Ha rappresentanza sia sostanziale che processuale, e può rispondere anche per atti

dell’imprenditore.

Può ricevere procura generale o speciale.

Obblighi dell’institore (art. 2205 c.c.)

1.​ Scritture contabili: deve tenere i registri relativi alla sua gestione.

2.​ Iscrizione nel registro imprese: deve curare le formalità previste per l’iscrizione.

3.​ Pubblicità della procura: la procura a favore dell’institore va iscritta nel registro; se

manca l’iscrizione, la rappresentanza è considerata generale e le eventuali limitazioni

non sono opponibili ai terzi, salvo prova della loro conoscenza.

Limiti all’attività dell’institore

●​ Limiti legali: stabiliti nella procura (es. non può ipotecare o pignorare, in quanto atti di

straordinaria amministrazione).

●​ Limiti patrimoniali: possono essere previsti tetti massimi per determinate operazioni.

●​ Limite di pertinenza: l’attività dell’institore deve essere sempre pertinente all’attività

dell’impresa. Serve a tutelare sia l’imprenditore che i terzi.

Anche se ha ampi poteri, non può compiere atti che esulano dalla gestione ordinaria o che

non abbiano attinenza con l’impresa.

Responsabilità dell’institore (art. 2208 c.c.)

●​ Responsabilità personale: L’institore risponde personalmente se non dichiara

chiaramente di agire per conto del preponente (l’imprenditore).

→ Il terzo crede di trattare con lui in prima persona.

●​ Responsabilità solidale: Anche se l’institore chiarisce il proprio ruolo, può esserci

responsabilità solidale con l’imprenditore se l’atto:

1.​ è pertinente all’attività dell’impresa,

2.​ e il terzo non è in grado di identificare il reale dominus dell’affare.

Procuratore: potere, facoltà, obblighi e responsabilità.

Art. 2209. Procuratori: “Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai

procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per

l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.”

Il procuratore agisce in nome e per conto dell’imprenditore con procura speciale, compiendo

atti specifici indicati in essa, senza essere preposto all’impresa o a una sua parte. Ha

funzioni limitate e sta gerarchicamente sotto l’institore, il quale invece rappresenta

l’imprenditore nell’attività d’impresa o in un suo ramo. Al procuratore non si applica la

presunzione di pertinenza degli atti, poiché è l’imprenditore a definire esattamente cosa può

fare.

I procuratori, a differenza degli istitutori, non hanno rappresentanza processuale né obblighi

contabili o di iscrizione nel registro imprese. La loro responsabilità segue le regole del

mandato: diligenza e comportamento da buon padre di famiglia.

Commesso: potere, facoltà, obblighi e responsabilità.

Il commesso svolge attività di ordinaria amministrazione, senza potere di modificare contratti

già decisi dall’imprenditore. Non ha poteri decisionali, ma solo esecutivi e promozionali.

Responsabilità assente verso terzi, salvo violazioni interne nei confronti dell’imprenditore.

Scritture contabili

L’imprenditore commerciale deve tenere libro giornale e libro degli inventari, oltre ad altre

scritture secondo natura e dimensioni dell’impresa.

Deve conservare originali e copie di corrispondenza e fatture. Le schede

soggettive/oggettive sono facoltative, utili per garantire informazione e adeguatezza.

Figura del socio e figura dell’imprenditore

●​ Autonomia patrimoniale perfetta: I soci principali, pur essendo imprenditori, scelgono

una società con autonomia patrimoniale perfetta per proteggere il proprio patrimonio

personale dal rischio d’impresa. In questo modo, la responsabilità è limitata al

capitale investito nella società, che nasce con pochi soci attivi nella gestione e molti

altri investitori che finanziano senza partecipare direttamente all’attività. Questo

sistema “schermato” tutela i soci dall’esposizione personale ai debiti sociali.

●​ Distinzione tra società di persone e società di capitali.

●​ In Italia, le società riconosciute dal nostro ordinamento sono quelle tipiche, cioè

espressamente previste dal codice civile, come società di persone (S.n.c., S.a.s.) e

società di capitali (S.r.l., S.p.A.). Il principio di tipicità vieta la creazione di società

atipiche, cioè forme non previste dalla legge. Oltre a queste, esistono le cooperative,

anch’esse disciplinate da norme specifiche. Non è possibile quindi costituire società

con caratteristiche diverse da quelle previste dal legislatore.

L’impresa familiare

L’impresa familiare (art. 230 bis c.c.) è una ditta individuale in cui lavorano familiari, Il

fenomeno interessa sia il diritto di impresa che il diritto di famiglia.

I familiari che collaborano stabilmente hanno diritto al mantenimento secondo la condizione

patrimoniale familiare, partecipano agli utili, ai beni acquistati e all’incremento dell’azienda,

proporzionalmente al lavoro svolto.

Le decisioni importanti si prendono a maggioranza dei familiari partecipanti, con voto per

teste, anche per tutelare chi non ha piena capacità di agire. Il lavoro della donna è

equiparato a quello dell’uomo.

Sono considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione è intrasferibile se non tra familiari con consenso unanime e può

essere liquidato in denaro alla cessazione del lavoro o in caso di vendita dell’azienda, con

pagamento anche rateale.

In caso di divisione ereditaria o trasferimento, i familiari hanno diritto di prelazione

sull'azienda, ovvero il diritto che obbliga a preferire un familiare (che gode di prelazione)

rispetto ad un altro, anche connesso con il patto di famiglia. Ma in presenza di patto di

famiglia prevale quest’ultimo, come previsto dall’articolo 732 c.c.

Società

Concetti preliminari allo studio dell'ente societario:

●​ Società di fatto

●​ Affectio societatis (2247 c.c)

●​ Lucro soggettivo

●​ Forma e formalità del contratto di società

●​ Conferimenti

●​ Società apparenti

●​ Tutela dei soci e tutela dei terzi (creditori): i principi alla base del nostro ordinamento

Società

Art. 2247. Contratto di società. Con il contratto di società due o più persone conferiscono

beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli

utili.

Gli elementi essenziali per poter aversi un contratto di società sono, pertanto, la pluralità dei

soci, il conferimento in società, l’esercizio in comune di un’attività economica e lo scopo di

lucro soggettivo.

La pluralità soggettiva è essenziale nelle società di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.), dove la

presenza di più soci è fondamentale. Nelle società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l.) invece,

possono esistere anche società unipersonali. In generale, il contratto di società è un

contratto associativo che richiede più soci che si impegnano a conferire beni o servizi per

svolgere l’attività comune.

Comunione

Il contratto di

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sofian04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Scarpa Dario.
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