OPPONIBILITÀ
Il concetto di opponibilità del fatto, dell'atto a terzi (limiti della buona fede e della
conoscibilità).
Registro delle imprese
È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro è tenuto
dall'ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è
pubblico.
Art. 2195 “Imprenditori soggetti a registrazione”: Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel
registro delle imprese gli
imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si
applicano, se non risulta
diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
Art. 2196. Iscrizione dell'impresa: Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che
esercita un'attività
commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione stabilisce la sede,
indicando:
1. il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza;
2. la ditta;
3. l'oggetto dell'impresa,
4. la sede dell'impresa;
5. il cognome e il nome degli institori e procuratori.
Rappresentanza e ausiliari dell’imprenditore
L’imprenditore può avvalersi di ausiliari (institore, procuratori, commessi) per supportare
l’attività.
Questi soggetti devono essere stabilmente inseriti nell’organizzazione aziendale per essere
considerati ausiliari giuridici.
Institore: potere, facoltà, obblighi e responsabilità.
Art.2203: Preposizione institoria: “E' institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di
un'impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede
secondaria odi un ramo particolare del'impresa.”
L’institore è un ausiliare dell’imprenditore con funzioni simili a quelle di un direttore generale,
anche di una filiale o settore.
Ha poteri di rappresentanza per compiere atti in nome e per conto dell’imprenditore.
È un lavoratore subordinato, spesso con qualifica di dirigente, e può sostituire totalmente
l’imprenditore nella gestione operativa.
Differenza tra institore e mandatario
● L’institore non è un imprenditore, ma un mandatario con ampi poteri.
Tuttavia, non si applica semplicemente il contratto di mandato (art. 1701 c.c.), perché
l’institore:
● Esegue anche atti materiali, non solo giuridici;
● Ha ampia discrezionalità operativa nell’interesse dell’imprenditore;
● È preposto stabilmente all’impresa o a un ramo di essa (rapporto di preposizione);
● Ha rappresentanza sia sostanziale che processuale, e può rispondere anche per atti
dell’imprenditore.
Può ricevere procura generale o speciale.
Obblighi dell’institore (art. 2205 c.c.)
1. Scritture contabili: deve tenere i registri relativi alla sua gestione.
2. Iscrizione nel registro imprese: deve curare le formalità previste per l’iscrizione.
3. Pubblicità della procura: la procura a favore dell’institore va iscritta nel registro; se
manca l’iscrizione, la rappresentanza è considerata generale e le eventuali limitazioni
non sono opponibili ai terzi, salvo prova della loro conoscenza.
Limiti all’attività dell’institore
● Limiti legali: stabiliti nella procura (es. non può ipotecare o pignorare, in quanto atti di
straordinaria amministrazione).
● Limiti patrimoniali: possono essere previsti tetti massimi per determinate operazioni.
● Limite di pertinenza: l’attività dell’institore deve essere sempre pertinente all’attività
dell’impresa. Serve a tutelare sia l’imprenditore che i terzi.
Anche se ha ampi poteri, non può compiere atti che esulano dalla gestione ordinaria o che
non abbiano attinenza con l’impresa.
Responsabilità dell’institore (art. 2208 c.c.)
● Responsabilità personale: L’institore risponde personalmente se non dichiara
chiaramente di agire per conto del preponente (l’imprenditore).
→ Il terzo crede di trattare con lui in prima persona.
● Responsabilità solidale: Anche se l’institore chiarisce il proprio ruolo, può esserci
responsabilità solidale con l’imprenditore se l’atto:
1. è pertinente all’attività dell’impresa,
2. e il terzo non è in grado di identificare il reale dominus dell’affare.
Procuratore: potere, facoltà, obblighi e responsabilità.
Art. 2209. Procuratori: “Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai
procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per
l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.”
Il procuratore agisce in nome e per conto dell’imprenditore con procura speciale, compiendo
atti specifici indicati in essa, senza essere preposto all’impresa o a una sua parte. Ha
funzioni limitate e sta gerarchicamente sotto l’institore, il quale invece rappresenta
l’imprenditore nell’attività d’impresa o in un suo ramo. Al procuratore non si applica la
presunzione di pertinenza degli atti, poiché è l’imprenditore a definire esattamente cosa può
fare.
I procuratori, a differenza degli istitutori, non hanno rappresentanza processuale né obblighi
contabili o di iscrizione nel registro imprese. La loro responsabilità segue le regole del
mandato: diligenza e comportamento da buon padre di famiglia.
Commesso: potere, facoltà, obblighi e responsabilità.
Il commesso svolge attività di ordinaria amministrazione, senza potere di modificare contratti
già decisi dall’imprenditore. Non ha poteri decisionali, ma solo esecutivi e promozionali.
Responsabilità assente verso terzi, salvo violazioni interne nei confronti dell’imprenditore.
Scritture contabili
L’imprenditore commerciale deve tenere libro giornale e libro degli inventari, oltre ad altre
scritture secondo natura e dimensioni dell’impresa.
Deve conservare originali e copie di corrispondenza e fatture. Le schede
soggettive/oggettive sono facoltative, utili per garantire informazione e adeguatezza.
Figura del socio e figura dell’imprenditore
● Autonomia patrimoniale perfetta: I soci principali, pur essendo imprenditori, scelgono
una società con autonomia patrimoniale perfetta per proteggere il proprio patrimonio
personale dal rischio d’impresa. In questo modo, la responsabilità è limitata al
capitale investito nella società, che nasce con pochi soci attivi nella gestione e molti
altri investitori che finanziano senza partecipare direttamente all’attività. Questo
sistema “schermato” tutela i soci dall’esposizione personale ai debiti sociali.
● Distinzione tra società di persone e società di capitali.
● In Italia, le società riconosciute dal nostro ordinamento sono quelle tipiche, cioè
espressamente previste dal codice civile, come società di persone (S.n.c., S.a.s.) e
società di capitali (S.r.l., S.p.A.). Il principio di tipicità vieta la creazione di società
atipiche, cioè forme non previste dalla legge. Oltre a queste, esistono le cooperative,
anch’esse disciplinate da norme specifiche. Non è possibile quindi costituire società
con caratteristiche diverse da quelle previste dal legislatore.
L’impresa familiare
L’impresa familiare (art. 230 bis c.c.) è una ditta individuale in cui lavorano familiari, Il
fenomeno interessa sia il diritto di impresa che il diritto di famiglia.
I familiari che collaborano stabilmente hanno diritto al mantenimento secondo la condizione
patrimoniale familiare, partecipano agli utili, ai beni acquistati e all’incremento dell’azienda,
proporzionalmente al lavoro svolto.
Le decisioni importanti si prendono a maggioranza dei familiari partecipanti, con voto per
teste, anche per tutelare chi non ha piena capacità di agire. Il lavoro della donna è
equiparato a quello dell’uomo.
Sono considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione è intrasferibile se non tra familiari con consenso unanime e può
essere liquidato in denaro alla cessazione del lavoro o in caso di vendita dell’azienda, con
pagamento anche rateale.
In caso di divisione ereditaria o trasferimento, i familiari hanno diritto di prelazione
sull'azienda, ovvero il diritto che obbliga a preferire un familiare (che gode di prelazione)
rispetto ad un altro, anche connesso con il patto di famiglia. Ma in presenza di patto di
famiglia prevale quest’ultimo, come previsto dall’articolo 732 c.c.
Società
Concetti preliminari allo studio dell'ente societario:
● Società di fatto
● Affectio societatis (2247 c.c)
● Lucro soggettivo
● Forma e formalità del contratto di società
● Conferimenti
● Società apparenti
● Tutela dei soci e tutela dei terzi (creditori): i principi alla base del nostro ordinamento
Società
Art. 2247. Contratto di società. Con il contratto di società due o più persone conferiscono
beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli
utili.
Gli elementi essenziali per poter aversi un contratto di società sono, pertanto, la pluralità dei
soci, il conferimento in società, l’esercizio in comune di un’attività economica e lo scopo di
lucro soggettivo.
La pluralità soggettiva è essenziale nelle società di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.), dove la
presenza di più soci è fondamentale. Nelle società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l.) invece,
possono esistere anche società unipersonali. In generale, il contratto di società è un
contratto associativo che richiede più soci che si impegnano a conferire beni o servizi per
svolgere l’attività comune.
Comunione
Il contratto di
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