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La Costituzione
La società si costituisce tramite un contratto stipulato tra i soci. Il contratto della società semplice non è soggetto a forme particolari. Il contratto di società può formarsi anche oralmente o tacitamente, cioè desunto dal comportamento concludente delle parti (società di fatto).
Per quanto riguarda la società in nome collettivo affinché sia regolare l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:
- le generalità dei soci;
- la ragione sociale;
- i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
- la sede della società;
- l'oggetto sociale;
- i conferimenti di ciascun socio;
- i criteri di ripartizione degli utili;
- la durata della società.
Anche ai fini della registrazione non tutte queste indicazioni sono però essenziali. E non lo sono
inparticolare i nn.3 e 7, la cui mancanza è supplita da norme di legge.
LA FORMA DEI CONFERIMENTI
La libertà di forma per la costituzione delle società di persone incontra un limite quando forme speciali sono richieste dalla natura dei beni conferiti. La forma scritta a pena di nullità è necessaria quando il conferimento ha per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, anche per il semplice godimento a tempo indeterminato o per un tempo eccedente i nove anni. È tuttavia opinione diffusa che la forma scritta è richiesta solo per la validità del conferimento immobiliare, non per la validità del contratto sociale.
9.2 Società di fatto, società occulta
Società di fatto Per la costituzione di una società di persone non è necessario l'atto scritto. Il contratto di società si può perfezionare anche per fatti concludenti e si parla in tal caso di società di fatto.
società di fatto è regolata dalle norme della società semplice se l'attività esercitata non è commerciale; mentre se è commerciale è regolata dalle norme della s.n.c. irregolare. Una società di fatto che esercita attività commerciale è esposta al fallimento, e il fallimento della società determina automaticamente anche il fallimento di tutti i soci: sia dei soci noti al momento della dichiarazione di fallimento (soci palesi), sia dei soci occulti (cioè dei soci la cui esistenza è stata solo successivamente scoperta). La prova dell'esistenza dei soci occulti può basarsi anche su presunzioni rivelatrici degli elementi essenziali del contratto di società nei rapporti interni (conferimento, gestione comune, etc.), purché gli indizi siano univoci e concordanti. In breve, l'esteriorizzazione della qualità di socio non è necessaria. Dalla società consoci occulti va tenuto distinto il fenomeno della società occulta. È società occulta la Società occulta, società costituita con l'espressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne l'esistenza all'esterno. Sicché, per comune accordo, l'attività di impresa è svolta per conto della società, ma senza spenderne il nome. La società esiste fra i soci, ma non viene esteriorizzata. Lo scopo è di limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio (di solito modesto) del singolo gestore. La mancata esteriorizzazione della società non impedisce ai terzi di invocare la responsabilità anche della società occulta e degli altri soci. Necessario e sufficiente è che i terzi provino l'esistenza del contratto di società e che gli atti posti in essere dal soggetto siano riferibili alla società, seppure non sia stata esteriorizzata. Perciò,dichiarato il fallimento di un imprenditore individuale, la giurisprudenza prevalentemente non esita ad estenderne il fallimento, una volta acquisita la prova che esiste la società, alla società e agli altri soci occulti. Società La società apparente è una società che, se non ancora esistente nei rapporti tra i presunti soci, deve considerarsi esistente all'esterno quando due o più persone operino in modo da ingenerare nei terzi l'incolpevole affidamento circa l'esistenza effettiva della società. È così preclusa la possibilità degli apparenti soci di eccepire l'inesistenza della società e la società apparente è assoggettata al fallimento come una società di fatto realmente esistente. 9.3 L'invalidità della società Per l'invalidità del contratto costitutivo di una società di persone valgono le cause dinullità e le cause di annullabilità previste dalla disciplina generale dei contratti. Si avrà:- La società occulta può essere una società di fatto, ma può risultare anche da un atto scritto tenuto ovviamente segreto dai soci.
- Nullità quando il contratto è contrario a norme imperative o l'oggetto è illecito.
- Annullabilità in caso di incapacità delle parti o di consenso viziato per errore, violenza o dolo.
NULLITÀ DELLA SOCIETÀ OPERANTE
La situazione si fa complessa quando, nonostante l’invalidità, l’attività sociale è di fatto iniziata dandoluogo all’acquisto di diritti e all’assunzione di obbligazioni nei confronti di terzi.
In questo caso la retroattività della nullità del contratto cede il posto ad un altro e diverso principiogenerale. Fermo restando che le cause di invalidità delle società di persone sono quelle previste dalladisciplina generale dei contratti, la sentenza di nullità intervenuta dopo l’inizio dell’attività opererà comesemplice causa di scioglimento della società. Perciò:
- restano in vita tutti gli atti precedentemente posti in essere in nome della società;
- i soci non sono liberati dall’obbligo di eseguire i conferimenti promessi;
- resta ferma l’autonomia patrimoniale della società e la
se si tratta di cose determinate solo nel genere). Il perimento della cosa, prima che la proprietà sia acquistata dalla società, comporta che il socio può (ma non deve) essere escluso dalla società.
Per i beni conferiti in godimento, il rischio è a carico del socio che li ha conferiti. Questi potrà quindi essere escluso dalla società qualora la cosa perisca o il godimento diventi impossibile per causa non imputabile agli amministratori.
Il socio d'opera 14imputabile agli amministratori. Il bene conferito in godimento resta di proprietà del socio e avrà diritto alla restituzione del bene al termine della società nello stato in cui si trova.
Il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della società dell'insolvenza del debitore ceduto nei limiti del valore assegnato al suo conferimento.
Nelle società di persone il conferimento può essere costituito anche
società.