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Esercizio in comune di un'attività economica
Nel sistema del codice la società è una forma di esercizio collettivo di un'attività economica, quindi, non società di semplice godimento (vedi art.2248 cod. civ.). L'esercizio deve riguardare poi un'attività economica. Non rientrano nel concetto di società i contratti posti in essere per lo svolgimento di un'attività culturale, politica, religiosa o assistenziale, e questo anche quando dal contratto derivino l'obbligo di conferimento e la creazione di un fondo comune. Tuttavia spesso in pratica si adotta la forma della società per azioni per la realizzazione di scopi che non sono quelli propri della società: si pensi alle società immobiliari, alle società costituite per scopi consortili alle associazioni di carattere culturale, ai circoli di divertimento o le cosiddette società di comodo. In queste ipotesi tuttavia delle
società sussiste soltanto la forma e non anche la sostanza. L'esercizio dell'attività deve attuarsi in comune. Non basta che più persone prestino i mezzi per il raggiungimento di un determinato risultato economico, è necessario che questo risultato sia perseguito congiuntamente. La comunanza dell'attività si rileva nel momento deliberativo, in quanto al socio spetta il potere di determinare l'attività sociale, si rileva nel momento esecutivo nel senso che l'attività, e cioè i suoi risultati positivi o negativi, riguarda tutti i soci. Normalmente la comunanza dell'attività si rivela anche nei confronti dei terzi, ma la manifestazione ai terzi della comunanza dell'attività non è elemento essenziale della nozione di società. Sono pertanto società anche le società interne od occulte.
- c) DIVISIONE DEGLI
Terzo requisito essenziale è la divisione degli utili. Lo scopo che il socio singolarmente persegue è uno scopo egoistico e non altruistico e uno di questi è quello di realizzare un utile, cioè un incremento patrimoniale. Non sono quindi società quei contratti associativi per effetto dei quali i risultati dell'attività economica sono istituzionalmente devoluti a persone diverse dai soci (ad esempio a scopo di beneficenza). La essenzialità di questo requisito deve essere intesa nel senso che l'attività economica da esercitare in comune, deve avere la capacità di produrre nuova ricchezza e che gli incrementi patrimoniali conseguenti all'esercizio dell'attività sociale sono necessariamente di spettanza dei soci. D'altra parte, la espressione "divisione degli utili" non va intesa alla lettera, nel senso che gli utili debbono essere realizzati dalla società poi ripartiti tra i soci.
soci. Non perché l'art.2247 cod. civ. parla di divisione degli utili, si può attribuire alla espressione "divisione" un significato tecnico. Già, rispetto alle società persone giuridiche, di divisione in senso tecnico non vi è possibilità di parlare; comunque nell'art 2265 cod. civ. è usata una espressione meno impegnativa, quella di "partecipazione agli utili" e sancendosi la nullità del patto leonino, implicitamente si ammette la possibilità dei più diversi sistemi attraverso i quali realizzare concretamente tale partecipazione agli utili, con il solo limite che una partecipazione vi sia. Così si ha società anche quando il guadagno di ciascun socio consista nella realizzazione di un prezzo superiore attraverso la vendita dei prodotti per il tramite della società o nel pagamento di un prezzo inferiore nell'acquisto delle merci, come appunto avviene nelle cooperative.le perdite devono essere divise tra i soci in proporzione ai loro conferimenti. Tuttavia, anche in questo caso, il contratto sociale può stabilire diversamente, a condizione che non venga violato il principio di proporzionalità tra conferimenti e partecipazione alle perdite. Le società sono considerate come entità giuridiche che permettono la collaborazione tra più persone per perseguire un obiettivo comune. Un requisito essenziale per una società è la divisione degli utili, ovvero il risultato positivo dell'attività sociale deve essere distribuito tra tutti i soci e non solo ad alcuni di essi. È importante sottolineare che la divisione degli utili non implica necessariamente una partecipazione uguale da parte di ogni socio, né una proporzione tra i conferimenti effettuati e la partecipazione agli utili. Il principio fondamentale è che la partecipazione agli utili sia proporzionale ai conferimenti effettuati (art. 2263 e 2350 codice civile), ma il contratto sociale può stabilire diversamente. Tuttavia, esiste un limite a questa possibilità, chiamato "patto leonino" (art. 2265 codice civile), che impedisce di stabilire una partecipazione agli utili in modo completamente sproporzionato. Per quanto riguarda le perdite, la nozione di contratto di società non fa specifico riferimento alla partecipazione del socio alle perdite. Tuttavia, ci sono disposizioni specifiche (art. 2263 e 2264 codice civile) che prevedono la divisione delle perdite in proporzione ai conferimenti effettuati dai soci come contropartita della partecipazione agli utili. Anche in questo caso, il contratto sociale può stabilire diversamente, a condizione che non venga violato il principio di proporzionalità tra conferimenti e partecipazione alle perdite.è espressamente posto il divieto di esclusione del socio dalla partecipazione alle perdite (art. 2265 cod. civ.). La società come organizzazione: differenziazione in tipi. Aprile '97 - Le Società - Concetti Generali La società può essere organizzata su base personale o su base capitalistica. Le obbligazioni sociali possono trovare la loro garanzia esclusivamente nel patrimonio sociale o invece nel patrimonio di alcuni o di tutti i soci. La personalità giuridica è riconosciuta alle società organizzate su base capitalistica mentre, almeno formalmente, negata per le società organizzate su base personale. I tipi di società già riconosciuti dal codice di commercio del 1882: - società in nome collettivo, - società in accomandita semplice e per azioni, - società per azioni. A queste si aggiungono quelle a base personale: - società semplice, E quelle a base capitalistica: - società aresponsabilità limitata" si riferisce a un tipo di società che ha una responsabilità limitata. La società semplice è un tipo di società parallela alla società in nome collettivo e alla società in accomandita semplice. Questi tipi di società hanno in comune l'organizzazione basata sulle persone e il regime di responsabilità dei soci. Tuttavia, si differenziano perché non sono soggette a un regime di pubblicità dichiarativa e perché non si verificano gli effetti, negativi o positivi, che ne derivano. Ora la società semplice è soggetta al regime di pubblicità notizia. Il termine "società semplice" deriva dal codice svizzero e indica l'elementarità del tipo e la mancanza di una vera e propria pubblicità. La società a responsabilità limitata è un tipo di società parallela alla società per azioni, dalla quale riprende la struttura, ma si differenzia essenzialmente nel fatto che il capitale sociale non è suddiviso in azioni.responsabilità limitata" è derivato dai diritti di tipo tedesco che consente il beneficio della limitazione della responsabilità alle imprese sociali di minore entità, che sarebbero rimaste escluse in conseguenza della fissazione di un capitale sociale minimo per la costituzione delle società per azioni. La scelta del tipo: le società atipiche. La scelta del tipo di società è essenzialmente rimessa alla volontà delle parti: una sola limitazione sussiste all'applicazione di questo principio e riguarda le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale (art 2249 cod. civ.). Queste società devono necessariamente costituirsi secondo il tipo della società in nome collettivo o in accomandita (semplice o per azioni) o per azioni o a responsabilità limitata e non possono assumere il tipo della società semplice. Per contro una società che non abbia peroggetto una attività commerciale è una società semplice. Tipi di società: criteri di differenziazione. Elemento fondamentale per la differenziazione tra i vari tipi di società è la diversa responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.
Società in Nome Collettivo, è definita quella in cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art 2291 cod. civ.)
Società in Accomandita Semplice, quella in cui alcuni soci (accomandatari) rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre altri soci (accomandanti) rispondono limitatamente alle quote conferite (art.2313 cod. civ.)
Società Per Azioni e Società a Responsabilità Limitata, quelle in cui per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art.2325 per le S.p.A. e 2472 per le S.r.l. cod.
L'apporto di ogni socio può essere diverso, anche se l'apporto complessivo è uguale.
Nel secondo caso, l'apporto di ogni socio può essere uguale.