Le società
Concetti generali
La società come forma di esercizio collettivo della impresa: Società e comunione contrattuale. La società è nel sistema del codice una forma di esercizio collettivo dell'impresa. La società è una organizzazione attiva e si propone la realizzazione di un guadagno, non un organismo che si accontenta di godimento dei frutti. Le comunioni contrattuali di godimento non sono società, mentre necessariamente si trasformano in società le comunioni incidentali di guadagno.
La comunione coniugale di impresa...
La società di armamento...
La società di professionisti. Sono fenomeni di collaborazione stabile tra professionisti i quali, pur rimanendo individuali nell'esercizio della loro professione, mettono in comune i mezzi o i risultati, e si creano tra professionisti, rapporti associativi nell'esercizio della professione. Questi sono definiti come società di professionisti. Sembra però che il fenomeno non si inquadra in quello descritto dall'art.2247, cod. civ., in quanto il fenomeno non è quello di un’organizzazione imprenditoriale che utilizzi il lavoro intellettuale altrui o il lavoro intellettuale proprio dei soci - fenomeno espressamente previsto dall'art.2238 cod. civ.; il fenomeno è quello in cui le prestazioni professionali non sono un elemento per la realizzazione del fine economico che forma oggetto della società, ma sono l'oggetto unico ed esclusivo del rapporto associativo che si costituisce appunto allo scopo dell'esercizio in comune di una professione liberale.
I principi informatori dell'ordinamento delle professioni liberali sono che chi esercita una professione intellettuale deve eseguire personalmente l'incarico assunto, anche se può avvalersi, se la professione lo consente, di ausiliari e di sostituti, ma pur sempre sotto la sua direzione e sotto la sua responsabilità (art.2232 cod. civ.), e deve ricevere un compenso proporzionato all'importanza dell'opera e al decoro della professione (art 2233 cod. civ.).
La legge 23 novembre 1939, n.1815 con riferimento alle professioni che richiedono la iscrizione in un albo o in un elenco, l'uso della espressione "studio" seguita dalla nome dei singoli associati con indicazione dei titoli professionali e vietando l'esercizio della professione associata in forma di società.
Le società consortili
Altra ipotesi di utilizzazione delle strutture organizzative societarie per fenomeni che società non sono, è quella, già trattata in precedenza, delle società consortili, ora previste nell'art. 2615ter. Vi è anche da osservare che si danno, inoltre, ipotesi miste, come quelle delle società consortili miste, nelle quali è ammessa la partecipazione, accanto agli imprenditori consorziati, di enti pubblici, anche territoriali, e di enti privati di ricerca e di assistenza tecnica: questi ultimi partecipano alle società consortili per ottenere una remunerazione.
Le associazioni temporanee e i raggruppamenti di imprese in forma di società. Anche per queste è possibile l'adozione della struttura organizzativa di società. Significativo è in tal senso l'art.26 del D. L g s.19 dicembre 1991, n.406, in tema di appalti di opere pubbliche che prevede che "le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori".
Le cosiddette società occasionali. Esulano dalla nozione legislativa di società le cosiddette società occasionali, quelle cioè che sono costituite non per lo svolgimento in comune di un'attività economica, ma per il compimento in comune di un singolo atto. Il collegamento della società all'impresa e la ricomprensione di essa sotto la categoria degli imprenditori (art.2200 cod. civ.) consentono con sicurezza di escludere le società occasionali dall'ambito della nozione legislativa di società. (Eccezione per esempio della costruzione del ponte di Messina)
Autorizzazione all'esercizio dell'impresa e costituzione della società
Altra conseguenza del collegamento della società all'impresa è quella che, quando l'esercizio dell'impresa è subordinato a determinate autorizzazioni amministrative, l'autorizzazione può assumere il significato di condizione per la costituzione della società (art.2329, primo comma, n.3, cod. civ.) oppure, a seconda delle scelte del legislatore, di requisito per l'inizio effettivo dell'attività sociale.
La nozione giuridica di società: elemento negoziale ed elemento organizzativo
Sotto il profilo negoziale la nozione di società è necessariamente unitaria. Sotto il profilo organizzativo la nozione varia a seconda degli atteggiamenti concreti che l’organizzazione assume. Ciò spiega come nel sistema del codice, fissata la nozione di contratto di società, la regolamentazione si ponga non in funzione del fenomeno astratto della società, bensì in funzione di tipo di concreti e determinati di organizzazioni sociali, i quali hanno ciascuno caratteristiche proprie. Non esiste cioè una società in generale, ma esistono tipi differenziati di società.
La società come contratto: principi generali
Sotto l'aspetto negoziale, la società è in via di principio un contratto e precisamente Art.2247. Contratto di società. un contratto plurilaterale. - Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividere gli utili. Come contratto, il negozio costitutivo della società è naturalmente soggetto alla disciplina generale in tema di contratti per quanto riguarda la capacità delle parti, i requisiti, l'interpretazione e gli effetti. Come contratto plurilaterale, esso è soggetto alle disposizioni degli art.1420, 1446, 1459, 1466 cod. civ., per modo che l'invalidità del vincolo di una parte non importa l'invalidità dell'intero contratto né l'inadempimento di una parte o la impossibilità sopravvenuta della prestazione di
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