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La concorrenza

L'art 41 della Costituzione dice che l'iniziativa economica privata è LIBERA, purché non sia in contrasto con l'utilizzo sociale o rechi danno alla sicurezza, libertà e dignità umana. L'art 2595 c.c. afferma che la concorrenza deve svolgersi in modo tale da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e comunque nei limiti stabiliti dalla legge. Con la legge 287/1990 si è cercato di preservare il mercato nazionale istituendo un apposito organo pubblico indipendente per reprimere - tutelando direttamente gli imprenditori concorrenti ed indirettamente i consumatori - i comportamenti anticoncorrenziali, che sono: - le intese: comportamenti concordati tra imprese, spesso con la creazione di organismi comuni, volti a limitare la propria libertà; vietate non sono le intese minori, ma solo quelle che restringono o falsano in maniera consistente il mercato (ad es. quelle fra produttori), da considerarsi nulle.a volte il Garante può concedere esenzioni temporanee; • l'abuso di posizione dominante: vietato non è l'acquisizione di tale posizione ma lo sfruttamento abusivo della stessa, ad un'impresa in tale situazione è ad es. vietato imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, impedire o limitare la produzione, lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori: il divieto non ammette eccezioni; • le concentrazioni: si hanno quando più imprese si fondono e ne creano una sola (concentrazione giuridica) o diventano un'unica entità giuridica (concentrazione economica) o costituiscono una società e diventano vietate se possono in qualche modo ledere la libera concorrenza; se superano determinate soglie di fatturato devono essere approvate dall'Autorità italiana (o dalla Commissione europea). Le limitazioni Le più evidenti sono:  i controlli del Garante sull'accesso al mercato di nuoviimprenditori (necessaria un'autorizzazione amministrativa);  gli ampi poteri di controllo e direzione che lo Stato si riserva per le imprese che operano in particolari settori;  il controllo pubblico dei prezzi di vendita di alcuni prodotti fino alla fissazione di prezzi di imperio. Sono poi ammessi i monopoli legali e fiscali in particolari situazioni o settori, in questo caso il monopolista ha l'obbligo di contrarre e della parità di trattamento: pratiche non applicabili a chi è monopolista di fatto, che invece sarà disciplinato dalla normale normativa sulla concorrenza. Rientrano fra i divieti legali:  l'obbligo di fedeltà: i prestatori di lavoro non possono trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro;  il divieto di esercitare attività concorrente con quella della società: per i soci o gli amministratori;  il diritto di esclusiva reciproca nel contratto di agenzia;  il divieto di concorrenza: per chilavoro, il patto di non sollecitazione: il prestatore di lavoro si impegna a non sollecitare i clienti dell'azienda per un periodo di tempo determinato (solitamente tre anni). Inoltre, il codice regola anche le limitazioni alla concorrenza post contrattuale, che possono essere applicate solo in determinati casi e devono essere ragionevoli nella loro durata e ambito di applicazione. È importante notare che le limitazioni alla concorrenza devono essere esplicitamente previste e concordate tra le parti nel contratto, altrimenti potrebbero non essere valide. In conclusione, le limitazioni alla concorrenza sono strumenti utilizzati dalle aziende per proteggere i propri interessi commerciali, ma devono essere conformi alle normative vigenti e rispettare i principi di concorrenza leale.

Contratto, il patto con cui si limita la concorrenza dell'agente dopo la fine del rapporto: massimo per due anni.

Concorrenza sleale. Il sistema attuale risponde ai principi della correttezza professionale (art 2598) e sono puniti anche se compiuti senza dolo o colpa, basta infatti il danno potenziale. 9Appunti di www.profland.135.it www.maywafer.3000.it

Diritto Commerciale. Per potersi far rientrare in questa disciplina "speciale" i soggetti passivi devono essere imprenditori - tutelando questi direttamente si tutela in modo mediato e riflesso anche i consumatori - e deve esistere un reale rapporto di concorrenza (anche potenziale e verticale).

L'art 2598 individua due fattispecie tipiche:

  • atti di confusione: possono riguardare sia i segni distintivi tipici (ad es. marchio) che quelli non protetti (ad es. slogan pubblicitario), l'imitazione servile dei prodotti di un concorrente (libere invece sono le forme diventate comuni) e ogni altro mezzo che

Possa creare confusione;

  • Atti di denigrazione e appropriazione di pregi altrui: con la denigrazione (pubblicità comparativa, iperbolica o parassitaria) si tende a mettere in cattiva luce i concorrenti, con la vanteria ad incrementare senza basi il proprio prestigio; questi atti sono per lo più illeciti quando i fatti affermati sono falsi.
  • Sono comunque considerati atti di concorrenza sleale anche:
    • La concorrenza parassitaria: sistematica imitazione di prodotti concorrenti;
    • Il boicottaggio economico: rifiuto sistematico di fornire i propri prodotti a determinati rivenditori;
    • Il dumping: sistematica vendita sottocosto;
    • La sottrazione di dipendenti particolarmente qualificati: effettuata con mezzi scorretti;
    • L'acquisizione di informazioni aziendali segrete: attuata con metodi contrari alla correttezza professionale.

Le sanzioni sono l'inibitoria (bloccando la continuazione del comportamento) e il risarcimento danni.

entrambepromosse o dall'imprenditore leso o dalla Camera di commercio.

Prima del '92 vigeva il solo codice di autodisciplina pubblicitaria, dopo si è aggiunta la disciplina legislativa: la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta, se non si rispetta uno di questi punti la pubblicità può essere ingannevole e quindi illecita.

I CONSORZI (artt 2602-2620)

Con questo contratto più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art 2602). Possono avere funzione anticoncorrenziale (limitano la concorrenza) o di coordinamento (per lo svolgimento di particolari fasi della produzione). Sul piano civilistico si distingue tra quelli con sola attività interna e quelli destinati anche ad attività esterna (deve essere stabilito chi ha la rappresentanza ed essere istituito un fondo per le obbligazioni consortili).

Il contratto può:

essere stipulato solo da imprenditori• è formale• nel silenzio è valido per dieci anni• si scioglie per le cause elencate dall’art 2611; un consorziato può sciogliersi per volontà propria (recesso) o deglialtri (esclusione)

Carattere strutturale: creazione di un’organizzazione comune, cui è demandato il compito di attuare il contrattoassumendo ed eseguendo le decisioni necessarie.

Scopo consortile (caratteri essenziali):

  • è fatto da imprenditori
  • stretto nesso tra l’attività del consorzio e quella dei singoli imprenditori
  • mira a conseguire un vantaggio patrimoniale diretto, specifico e tipico (minor costi o maggiori ricavi)
  • il vantaggio viene “speso” all’interno dell’impresa stessa (mentre nelle cooperative rimane nella sfera del socio).

Il Geie (per l’Italia d.lgs 240/1991)

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico è un nuovo istituto giuridico

predisposto dalla Comunità europea per favorire la cooperazione fra imprese appartenenti a diversi Stati membri sviluppandone l'attività economica, è cioè uno strumento di cooperazione economica transnazionale la cui struttura e funzione coincidono con quelle dei consorzi di cooperazione con attività esterna con la differenza che non è necessario che si tratti di imprenditori.

Il contratto deve essere redatto per iscritto ed è soggetto a pubblicità legale: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha efficacia dichiarativa, l'iscrizione nel registro delle imprese efficacia costitutiva (acquista capacità giuridica). La dichiarazione di nullità, come per le società di capitali, non ha effetto retroattivo, non pregiudica la validità degli atti prima compiuti; quella del Geie è sanabile.

L'organizzazione è abbastanza libera anche se sono previsti un organo collegiale (composto dai...

Le associazioni in partecipazione sono forme di collaborazione tra due o più soggetti, di cui uno è l'associante e gli altri sono gli associati. L'associante mette a disposizione i mezzi finanziari o materiali, mentre gli associati contribuiscono con il proprio lavoro o competenze. L'associante ha il diritto di partecipare ai profitti e alle perdite dell'attività, mentre gli associati hanno diritto a una quota dei profitti.

Le società consortili sono forme di collaborazione tra imprese che si uniscono per realizzare un progetto comune. Le società consortili possono essere costituite per un periodo determinato o indeterminato e possono svolgere attività di ricerca, sviluppo, produzione o commercializzazione. Le società consortili sono regolate da un contratto tra le imprese partecipanti e possono essere costituite da imprese di diversi settori o da imprese dello stesso settore.

Le società cooperative sono forme di collaborazione tra imprese che si uniscono per realizzare un progetto comune. Le società cooperative possono essere costituite per un periodo determinato o indeterminato e possono svolgere attività di ricerca, sviluppo, produzione o commercializzazione. Le società cooperative sono regolate da un contratto tra le imprese partecipanti e possono essere costituite da imprese di diversi settori o da imprese dello stesso settore.

Le associazioni temporanee di imprese, o joint ventures, sono forme di collaborazione temporanea tra imprese per realizzare un'opera o un affare complesso. Le imprese partecipanti possono costituire una società o un consorzio per partecipare a una gara d'appalto. In questo caso, solo la società o il consorzio saranno giuridicamente responsabili dell'appalto e avranno un unico interlocutore con il committente.

pubbliche: la capogruppo avrà le caratteristiche del mandato collettivo con10Appunti di www.profland.135.it www.maywafer.3000.itDiritto Commerciale rappresentanza e riguardo alla responsabilità va distinto se gli appalti siano non scorporabili (si avrà un raggruppamento orizzontale e tutte le imprese risponderanno solidalmente per l'intera opera) o con parti scorporabili (raggruppamenti verticali dove responsabile è solo la capogruppo, che potrà anche sostituire una delle imprese).

LE SOCIETÀ

La società è una delle forme con cui l'impresa si presenta all'esterno, è un'organizzazione di persone e di mezzi creata per l'esercizio in comune di un'attività produttiva. L'art 2247 disciplina il contratto di società nel quale "due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli

utili”. La dottrina postula in maniera chiara l’esistenza di un’equazione impresa-società, infatti basta (per alcuni) la solaprevisione nel contratto di un’attività economica per acquisire
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A.A. 2011-2012
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Cusa Emanuele.