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NOTA INTEGRATIVA
Deve integrare i dati risultanti dal conto patrimoniale e dal conto economico, illustrare un gran
numero di voci del bilancio, ed annotare sia le situazioni in cui i dati di bilancio non
corrispondono pienamente alla realtà economica, sia le eventuali deviazioni dai principi base
posti dalla legge per le valutazioni di bilancio. La nota integrativa, che costituisce parte
integrante del bilancio e il cui contenuto è fissato dall’art. 2427 cc, illustra e specifica le voci
dello stato patrimoniale e del conto economico; in particolare vanno elencate le partecipazioni
in società controllate e collegate. La sua funzione è quella di fornire informazioni, sulla
evoluzione della attività sociale, e di precisare i criteri seguiti nella redazione, del bilancio
specificandone i dati , con riferimento ad alcune voci ritenute particolarmente significative, e la
cui determinazione può presentare delicati problemi. Relazione sulla gestione . Gli
amministratori devono redigere anche la relazione sulla gestione, cioè un allegato esterno al
bilancio che assolve una funzione di resoconto sulla gestione della società e sulle sue
prospettive. Deve illustrare l’andamento generale della gestione e la sua prevedibile,
evoluzione e descrivere i principali rischi ed incertezze cui è esposta la società. la relazione
deve inoltre fornire informazioni in merito alla attività di ricerca, e di sviluppo .
I CRITERI DI VALUTAZIONE
È chiaro che una scelta volta a favorire sottovalutazioni agevola la formazione di riserve occulte
e, se può consentire una politica di autofinanziamento della società, è in grado di porsi in
contrasto con l’interesse dei soci alla distribuzione degli utili. Mentre per converso l’adozione di
criteri di valutazione che consentono di accertare utili non realizzati o di eliminare perdite che
si sono effettivamente verificate, implica il pericolo di un pregiudizio dell’integrità del capitale
sociale. Ora non si tratta del raggiungimento di una verità oggettiva, il problema è soprattutto
di correttezza dei criteri adottati.
Per molti cespiti patrimoniali (es. immobili), gli amministratori devono effettuare delle stime per
determinare il valore da iscrivere in bilancio.
Il legislatore fissa i principi da osservare nelle valutazioni, cioè quella della prudenza e quello
della continuità.( questo principio spiega perché neppure profonde modificazioni nel valore
della moneta possano in via di principio, consentire una rivalutazione delle voci di bilancio. Ciò
può avvenire solo sulla base di specifici interventi legislativi. Ma al di là di queste leggi una
rivalutazione monetaria non sarebbe possibile perché essa importerebbe una modificazione nel
rapporto esistente tra capitale e patrimonio, e finirebbe per far apparire come utile di esercizio
quel plusvalore che deriva solo da una diversa valutazione dei beni preesistenti. Per tali motivi
la rivalutazione monetaria quando è consentita dalla legge necessariamente importa un
corrispondente aumento del capitale sociale in modo che rimanga fermo il rapporto
preesistente. ).
Determina poi all’art. 2426 cc i criteri cui gli amministratori devono attenersi nelle valutazioni
dei diversi cespiti.
IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO
Il legislatore prevede una serie di adempimenti volti a consentire una adeguata informazione
sul bilancio sia precedentemente alla sua approvazione da parte della assemblea sia
successivamente. Con riferimento alla prima fase in cui si tratta di permettere ai soci di
compiere le proprie valutazioni, anche nella s.r.l. si ammette che il bilancio, con le relazioni
degli amministratori, del collegio sindacale, e del soggetto incaricato della revisione legale dei
conti, deve essere depositato in copia nella sede della società durante i 15 giorni che
precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione e deve rimanervi fino a quando il
bilancio non sia approvato ed ogni socio ha diritto di prenderne visione.
Con riferimento alla seconda fase, in cui si tratta della informazione dei terzi si dispone che il
bilancio entro 30 giorni dalla approvazione sia depositato in copia a cura degli amministratori
presso il registro delle imprese insieme con la relazione sulla gestione e con quella del collegio
sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e con il verbale di
approvazione della assemblea o del consiglio di sorveglianza. Entro il medesimo termine, le
s.p.a. non quotate sono tenute a depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese l’elenco
dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero delle azioni
possedute e dei titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni.
Il bilancio è atto degli amministratori; ciò risulta direttamente per le s.r.l. dall’art 2475 cc, il
quale annovera la redazione del progetto di bilancio tra le materie che sono in ogni caso di
competenza dell’organo amministrativo; mentre, per le s.p.a., risulta dall’articolo 2423, il quale
dispone che siano gli amministratori a redigere il bilancio.
Nella s.r.l. in ogni caso l’approvazione del bilancio è riservata ai soci: non è, invece, richiesta
necessariamente l’adozione del metodo assembleare.
Nelle spa che non abbiano adottato il modello dualistico, l’approvazione del bilancio rientra tra
le competenze dell’assemblea ordinaria; in presenza di un consiglio di sorveglianza, invece,
l’approvazione del bilancio spetta a tale organo: salvo che lo statuto preveda l’approvazione da
parte dell’assemblea in caso di mancata approvazione da parte del consiglio di sorveglianza o
quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del
consiglio di sorveglianza.
L’approvazione del bilancio è un atto di controllo o meglio una condizione perché l’atto degli
amministratori acquisti efficacia nell’ambito sociale e possa esser posto a base delle ulteriori
determinazioni che la legge ricollega all’accertamento dei risultati di esercizio.
Da ciò la necessità di individuare le conseguenze che eventuali vizi del bilancio producono sulla
deliberazione di approvazione del bilancio. I vizi possono essere di natura sostanziale, e cioè
dipendere dal fatto che la situazione patrimoniale e i risultati di esercizio non sono veri, o di
natura formale, e cioè derivare dal fatto che pur essendo la rappresentazione della situazione
patrimoniale e dei risultati veritiera, essa non sia stata attuata con chiarezza. Un bilancio può
essere cioè addirittura falso, oppure vero ma non chiaro.
In entrambi i casi si determina una responsabilità a carico degli amministratori ed alla
responsabilità civile può aggiungersi quella penale.
Ora la domanda è se l’illecito degli amministratori importa invalidità della deliberazione di
approvazione del bilancio.
La legge non si dà carico delle conseguenze che si verificano nella ipotesi di bilancio vero, ma
non chiaro, e giustamente non se ne occupa perché rispondendo la chiarezza del bilancio
all’esigenza di informazione dei soci, i vizi possono essere eliminati in occasione della sua
approvazione. Infatti l’organo competente può non approvare il bilancio o può richiedere che
agli amministratori o ai sindaci tutti i chiarimenti e integrazioni che valgono renderlo
percepibile e valgono ad eliminare vizi ed oscurità. Ne deriva che la mancata o insufficiente
risposta degli amministratori legittima i soci alla impugnativa della deliberazione di
approvazione, ma se i soci o i consiglieri di sorveglianza approvano il bilancio e ritengono
irrilevanti i vizi formali e nessuno dei soci assenti o dissenzienti reagisce allora ogni questione
è chiusa.
La legge si occupa indirettamente delle conseguenze che derivano dalla approvazione del
bilancio non vero. Per esempio nell’ipotesi in cui sulla base di un bilancio falso, ma
regolarmente approvato , siano stati fatti emergere utili fittizi ed essi siano stati distribuiti ai
soci: si dispone la irripetibilità dei dividendi che siano stati riscossi in buona fede dai soci e
percepiti ignorando la falsità del bilancio. Nel sistema originario, da ciò si ricavava che anche
nel caso di falsità del bilancio la invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio
fosse quella prevista dall’articolo 2377 e non da quella dell’articolo 2379. Nel caso di
annullamento e non di nullità, infatti erano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede ed era
stabilita l’irripetibilità dei dividendi percepiti dagli azionisti. Nella disciplina vigente, il problema
è più delicato perché la salvezza dei diritti acquistati dai terzi si applica anche in caso di nullità.
Il procedimento di formazione è cadenzato nel tempo dall’art. 2364 2° comma cc; in base a tale
norma l’assemblea ordinaria, competente per l’approvazione del bilancio, deve essere
convocata almeno 1 vola all’anno, entro il termine stabilito dallo statuto comunque non
superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Lo statuto può tuttavia stabilire un termine maggiore, non superiore a 180 giorni, nel caso di
società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari
esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.
Gli amministratori redigono il progetto di bilancio.
A tal fine nelle società quotate gli amministratori si avvalgono della cooperazione di un
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale è soggetto alle
norme in tema di responsabilità degli amministratori.
Almeno 30 giorni prima della convocazione dell’assemblea, il progetto di bilancio deve essere
comunicato al collegio sindacale il quale, se esercita il controllo contabile, redige anche la
relazione del revisore dei conti esperimento il proprio giudizio sul bilancio.
Il progetto di bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società durante i 15
giorni che precedono l’assemblea e finchè sia approvato.
Poteri dell’assemblea. La legge non specifica quali poteri abbia l’assemblea in merito al
bilancio; può certamente approvarlo o respingerlo.
E’ opinione prevalente che l’assemblea può anche modificarlo.
Entro 30 giorni dall’approvazione, copia del bilancio, corredato dal verbale di approvazione,
deve essere depositata a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese.
INVALIDITA’
La riforma del 2003 ha introdotto una disciplina (art. 2434 bis cc) volta a dare stabilità alla
delibera di approvazione del bilancio.
Infatti le azioni di a