Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 10
Diritto commerciale - bilancio delle società Pag. 1 Diritto commerciale - bilancio delle società Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 10.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - bilancio delle società Pag. 6
1 su 10
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

NOTA INTEGRATIVA

Deve integrare i dati risultanti dal conto patrimoniale e dal conto economico, illustrare un gran

numero di voci del bilancio, ed annotare sia le situazioni in cui i dati di bilancio non

corrispondono pienamente alla realtà economica, sia le eventuali deviazioni dai principi base

posti dalla legge per le valutazioni di bilancio. La nota integrativa, che costituisce parte

integrante del bilancio e il cui contenuto è fissato dall’art. 2427 cc, illustra e specifica le voci

dello stato patrimoniale e del conto economico; in particolare vanno elencate le partecipazioni

in società controllate e collegate. La sua funzione è quella di fornire informazioni, sulla

evoluzione della attività sociale, e di precisare i criteri seguiti nella redazione, del bilancio

specificandone i dati , con riferimento ad alcune voci ritenute particolarmente significative, e la

cui determinazione può presentare delicati problemi. Relazione sulla gestione . Gli

amministratori devono redigere anche la relazione sulla gestione, cioè un allegato esterno al

bilancio che assolve una funzione di resoconto sulla gestione della società e sulle sue

prospettive. Deve illustrare l’andamento generale della gestione e la sua prevedibile,

evoluzione e descrivere i principali rischi ed incertezze cui è esposta la società. la relazione

deve inoltre fornire informazioni in merito alla attività di ricerca, e di sviluppo .

I CRITERI DI VALUTAZIONE

È chiaro che una scelta volta a favorire sottovalutazioni agevola la formazione di riserve occulte

e, se può consentire una politica di autofinanziamento della società, è in grado di porsi in

contrasto con l’interesse dei soci alla distribuzione degli utili. Mentre per converso l’adozione di

criteri di valutazione che consentono di accertare utili non realizzati o di eliminare perdite che

si sono effettivamente verificate, implica il pericolo di un pregiudizio dell’integrità del capitale

sociale. Ora non si tratta del raggiungimento di una verità oggettiva, il problema è soprattutto

di correttezza dei criteri adottati.

Per molti cespiti patrimoniali (es. immobili), gli amministratori devono effettuare delle stime per

determinare il valore da iscrivere in bilancio.

Il legislatore fissa i principi da osservare nelle valutazioni, cioè quella della prudenza e quello

della continuità.( questo principio spiega perché neppure profonde modificazioni nel valore

della moneta possano in via di principio, consentire una rivalutazione delle voci di bilancio. Ciò

può avvenire solo sulla base di specifici interventi legislativi. Ma al di là di queste leggi una

rivalutazione monetaria non sarebbe possibile perché essa importerebbe una modificazione nel

rapporto esistente tra capitale e patrimonio, e finirebbe per far apparire come utile di esercizio

quel plusvalore che deriva solo da una diversa valutazione dei beni preesistenti. Per tali motivi

la rivalutazione monetaria quando è consentita dalla legge necessariamente importa un

corrispondente aumento del capitale sociale in modo che rimanga fermo il rapporto

preesistente. ).

Determina poi all’art. 2426 cc i criteri cui gli amministratori devono attenersi nelle valutazioni

dei diversi cespiti.

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

Il legislatore prevede una serie di adempimenti volti a consentire una adeguata informazione

sul bilancio sia precedentemente alla sua approvazione da parte della assemblea sia

successivamente. Con riferimento alla prima fase in cui si tratta di permettere ai soci di

compiere le proprie valutazioni, anche nella s.r.l. si ammette che il bilancio, con le relazioni

degli amministratori, del collegio sindacale, e del soggetto incaricato della revisione legale dei

conti, deve essere depositato in copia nella sede della società durante i 15 giorni che

precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione e deve rimanervi fino a quando il

bilancio non sia approvato ed ogni socio ha diritto di prenderne visione.

Con riferimento alla seconda fase, in cui si tratta della informazione dei terzi si dispone che il

bilancio entro 30 giorni dalla approvazione sia depositato in copia a cura degli amministratori

presso il registro delle imprese insieme con la relazione sulla gestione e con quella del collegio

sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e con il verbale di

approvazione della assemblea o del consiglio di sorveglianza. Entro il medesimo termine, le

s.p.a. non quotate sono tenute a depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese l’elenco

dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero delle azioni

possedute e dei titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni.

Il bilancio è atto degli amministratori; ciò risulta direttamente per le s.r.l. dall’art 2475 cc, il

quale annovera la redazione del progetto di bilancio tra le materie che sono in ogni caso di

competenza dell’organo amministrativo; mentre, per le s.p.a., risulta dall’articolo 2423, il quale

dispone che siano gli amministratori a redigere il bilancio.

Nella s.r.l. in ogni caso l’approvazione del bilancio è riservata ai soci: non è, invece, richiesta

necessariamente l’adozione del metodo assembleare.

Nelle spa che non abbiano adottato il modello dualistico, l’approvazione del bilancio rientra tra

le competenze dell’assemblea ordinaria; in presenza di un consiglio di sorveglianza, invece,

l’approvazione del bilancio spetta a tale organo: salvo che lo statuto preveda l’approvazione da

parte dell’assemblea in caso di mancata approvazione da parte del consiglio di sorveglianza o

quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del

consiglio di sorveglianza.

L’approvazione del bilancio è un atto di controllo o meglio una condizione perché l’atto degli

amministratori acquisti efficacia nell’ambito sociale e possa esser posto a base delle ulteriori

determinazioni che la legge ricollega all’accertamento dei risultati di esercizio.

Da ciò la necessità di individuare le conseguenze che eventuali vizi del bilancio producono sulla

deliberazione di approvazione del bilancio. I vizi possono essere di natura sostanziale, e cioè

dipendere dal fatto che la situazione patrimoniale e i risultati di esercizio non sono veri, o di

natura formale, e cioè derivare dal fatto che pur essendo la rappresentazione della situazione

patrimoniale e dei risultati veritiera, essa non sia stata attuata con chiarezza. Un bilancio può

essere cioè addirittura falso, oppure vero ma non chiaro.

In entrambi i casi si determina una responsabilità a carico degli amministratori ed alla

responsabilità civile può aggiungersi quella penale.

Ora la domanda è se l’illecito degli amministratori importa invalidità della deliberazione di

approvazione del bilancio.

La legge non si dà carico delle conseguenze che si verificano nella ipotesi di bilancio vero, ma

non chiaro, e giustamente non se ne occupa perché rispondendo la chiarezza del bilancio

all’esigenza di informazione dei soci, i vizi possono essere eliminati in occasione della sua

approvazione. Infatti l’organo competente può non approvare il bilancio o può richiedere che

agli amministratori o ai sindaci tutti i chiarimenti e integrazioni che valgono renderlo

percepibile e valgono ad eliminare vizi ed oscurità. Ne deriva che la mancata o insufficiente

risposta degli amministratori legittima i soci alla impugnativa della deliberazione di

approvazione, ma se i soci o i consiglieri di sorveglianza approvano il bilancio e ritengono

irrilevanti i vizi formali e nessuno dei soci assenti o dissenzienti reagisce allora ogni questione

è chiusa.

La legge si occupa indirettamente delle conseguenze che derivano dalla approvazione del

bilancio non vero. Per esempio nell’ipotesi in cui sulla base di un bilancio falso, ma

regolarmente approvato , siano stati fatti emergere utili fittizi ed essi siano stati distribuiti ai

soci: si dispone la irripetibilità dei dividendi che siano stati riscossi in buona fede dai soci e

percepiti ignorando la falsità del bilancio. Nel sistema originario, da ciò si ricavava che anche

nel caso di falsità del bilancio la invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio

fosse quella prevista dall’articolo 2377 e non da quella dell’articolo 2379. Nel caso di

annullamento e non di nullità, infatti erano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede ed era

stabilita l’irripetibilità dei dividendi percepiti dagli azionisti. Nella disciplina vigente, il problema

è più delicato perché la salvezza dei diritti acquistati dai terzi si applica anche in caso di nullità.

Il procedimento di formazione è cadenzato nel tempo dall’art. 2364 2° comma cc; in base a tale

norma l’assemblea ordinaria, competente per l’approvazione del bilancio, deve essere

convocata almeno 1 vola all’anno, entro il termine stabilito dallo statuto comunque non

superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Lo statuto può tuttavia stabilire un termine maggiore, non superiore a 180 giorni, nel caso di

società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari

esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.

Gli amministratori redigono il progetto di bilancio.

A tal fine nelle società quotate gli amministratori si avvalgono della cooperazione di un

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale è soggetto alle

norme in tema di responsabilità degli amministratori.

Almeno 30 giorni prima della convocazione dell’assemblea, il progetto di bilancio deve essere

comunicato al collegio sindacale il quale, se esercita il controllo contabile, redige anche la

relazione del revisore dei conti esperimento il proprio giudizio sul bilancio.

Il progetto di bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società durante i 15

giorni che precedono l’assemblea e finchè sia approvato.

Poteri dell’assemblea. La legge non specifica quali poteri abbia l’assemblea in merito al

bilancio; può certamente approvarlo o respingerlo.

E’ opinione prevalente che l’assemblea può anche modificarlo.

Entro 30 giorni dall’approvazione, copia del bilancio, corredato dal verbale di approvazione,

deve essere depositata a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese.

INVALIDITA’

La riforma del 2003 ha introdotto una disciplina (art. 2434 bis cc) volta a dare stabilità alla

delibera di approvazione del bilancio.

Infatti le azioni di a

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
10 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mattorvergata di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Cirenei Maria Teresa.