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ASSEMBLEA DEI SOCI

Unico organo sociale anche se si parla di assemblea ordinaria e straordinaria: differenza sono regole procedimentali (che consistono in quorum) e criteri di verbalizzazione (bc in straordinaria serve notaio che fa segretario verbalizzante).

Se legislatore non precisa e attribuisce competenza all'assemblea si intende che sia quella ordinaria.

Assemblea in sede ordinaria ha competenze diverse rispetto a quella straordinaria. Decisioni che alterano regole di rapporti in maniera più significativa necessitano platea più ampia x voto.

Art 2364 CC (assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza):

  1. Approva il bilancio;
  2. Nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto (incaricato di effettuare la revisione legale dei conti);
  3. Determina il compenso degli

amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; Pag. 111 di 182

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della

società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

Indica competenze dell'assemblea nel sistema tradizionale di governo.

Coerente con società di persone.

Soci individuano chi gestirà risorse economiche conferite, li nominano, analizzano bilancio per vedere come va gestione e possono decidere di revocarli e chiedere eventuali danni: questo rivolto anche ai sindaci che controllano amministratori, ad amministratori ed eventualmente ai revisori che esprimono giudizio sul bilancio.

Filo invisibile che lega soci e amministratori: nomina e stato nella revoca, possibilità di sostituire gli amministratori che sono sotto giudizio (incrementato nella SPA).

Funzione dei soci come grandi supervisori della società: prima designano gli amministratori e poi controllano gli esiti del loro operato.

Intenzione del legislatore è che nelle SPA la gestione debba

competere in via esclusiva agli amministratori e più grandi sono le dimensioni delle imprese e più si immagina che si adotti una SPA + esercizio professionale dell'attività di gestione delle risorse economiche perché è coinvolto il mercato. Quindi oggi amministratori possono chiedere autorizzazioni ai soci ma non sottrarsi a loro responsabilità. Assemblea convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio dove si approva il bilancio. Sistema dualistico: Assemblea nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza, ne determina il compenso e delibera sulla loro responsabilità e distribuzione degli utili e nomina il soggetto incaricato per la revisione legale dei conti. Quindi l'assemblea nomina i sorveglianti (consiglio di sorveglianza) per supervisione e controllo e questi nominano gli amministratori (gestori - consiglio di gestione). È alterato il sistema di governo tradizionale perché si è.

Sentita l'esigenza di introdurre il sistema tedesco o quello anglosassone, il sistema tradizionale ha un limite storico intrinseco: l'assemblea decide a maggioranza, nomina sia amministratori che sindaci e così i controllori hanno la stessa fonte di potere dei controllati generando sospetti sull'efficacia del controllo.

Pone delle norme di presidio a garanzia dell'indipendenza di giudizio dei sindaci. Il legislatore sia rispetto agli amministratori che ai soci: indipendenza dei sindaci che si attua anche attraverso revocabilità per giusta causa con approvazione tribunale.

Nel sistema dualista i soci nominano i controllori e li revocano anche e questo è il limite di questo sistema, sono i consiglieri di sorveglianza che nominano e revocano gli amministratori e approvano il bilancio, mentre i soci approvano solo la distribuzione degli utili (soci si rimettono a persone di loro fiducia, controllano così solo i consiglieri di sorveglianza).

Art.

2365 CC (assemblea straordinaria):

“L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436.”

Statuto può incrementare i poteri dell'organo amministrativo

rispetto a quelli dell'assemblea straordinaria ma non può fare l'opposto: al massimo può delegare alcune sue competenze all'organo amministrativo.

 Controllo notarile.

In SRL non si parla solo di quorum costitutivi e deliberativi e non di assemblea straordinaria o ordinaria.

Art 2479 CC (decisioni dei soci):

 "I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1)

2)

3)

4)

5)

L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Qualoranell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.società): "La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381." Pag. 113 di 182 Quindi con clausola statutaria posso trasferire ad assemblea dei soci tutte le competenze che non siano redigere un progetto (di bilancio e quelli fatti per fare operazioni straordinarie come scissione, fusione o trasformazione) o competenze già delegate progetto di bilancio. - Far interagire soci su scelte decisionali con atto costitutivo. - Soci hanno competenza estesa in gestione anche potenziale e latente: - Decisione dei soci può essere provocata da 1/+ amministratori o tanti soci che presentino almeno 1/3 del CS per chiedere approvazione della decisione da parte della collettività dell'assemblea quindi dei soci (avvocazione di unadecisione ai soci). Questo è un istituto che fa differenza in SRL perché consente che su decisioni delicate i soci di maggioranza prendano posizione esplicita. Questo perché nelle SRL c'è una norma che dice che i soci che hanno deciso o autorizzato intenzionalmente delle scelte decisionali che sapevano poter essere dannose per la società, i soci o terzi sono responsabili in solido con gli amministratori per il risarcimento del danno. Questo potere di provocare decisione assembleare è una leva importante nella gestione della dialettica tra minoranza e maggioranza in SRL e altera il principio maggioritario. Se si diventa soci in SRL e si è coinvolti in decisioni gestionali, si rischia di essere coinvolti in azioni di responsabilità in cui si è chiamati in solido con gli amministratori a risarcire il danno. Quindi è pericoloso stare in SRL e il potere deve corrispondere a responsabilità. Poi ci sono competenze che il legislatore individua come proprie dei soci: 1) l'approvazione del bilancio e la
  • distribuzione degli utili;
  • la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
  • la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o (del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti);
  • le modificazioni dell'atto costitutivo;
  • la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

5): C'è nucleo di decisioni talmente importanti da cambiare oggetto dell'attività o che modificano in modo rilevante i diritti dei soci (modifiche di fatto) che sono di competenza dei soci (non degli amministratori).

Alcune possono essere riallocate da assemblea a singoli soci tramite diritti particolari come distribuzione U, nomina degli amministratori e sindaci: materie che possono essere oggetto di diritto particolare in SRL.

Non

c'è principio rigido di sé
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
182 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valevic23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Miotto Linda.