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Entrambe le società, tanto quelle che hanno il capitale diffuso nel
mercato, quanto le società quotate, rientrano in questa categoria
più ampia di spa aperte, e si dicono aperte perché coinvolgono il
mercato dei capitali, in particolare i risparmiatori.
Il capitale sociale di queste società dunque è uno strumento in larga
parte finanziario, cioè rivolto al pubblico dei risparmiatori. Il
risparmiatore, nel momento in cui è titolare di azioni di queste
società, ha comunque dei diritti di socio, diviene comunque
socio,però il legislatore, disponendo una serie di norme
parzialmente diversa tra società aperta e società chiusa, riconosce
il ruolo del socio risparmiatore come socio non interessato in via
primaria alla gestione della società oppure a detenere poteri
amministrativi all’interno della società, quanto piuttosto riconosce il
ruolo del risparmiatore come soggetto che ha investito dei capitali
propri per ottenere una diretta remunerazione della partecipazione.
Nelle società chiuse il ruolo del socio viene maggiormente
cristallizzato nell’aurea del socio come socio titolare di diritti
amministrativi e patrimoniali. In entrambe le fattispecie, tanto nelle
società chiuse quanto nelle società aperte,colui che detiene azioni è
il socio e in quanto tale ha diritti riconosciuti allo status di socio, ma
la disciplina è parzialmente diversa tra società chiuse e società
aperte, proprio in virtù della circostanza che nelle società aperte di
solito l’investitore è piccolo investitore che non investe al fine di
ottenere dei diritti soprattutto amministrativi all’interno della
società, quanto allo scopo di ottenere una diretta remunerazione
della partecipazione. Nelle società aperte la circolazione delle azioni
è molto più semplice: non è necessaria una negoziazione diretta tra
il socio che detiene le azioni e il potenziale acquirente, in quanto si
passa per il tramite di intermediari finanziari ed è molto più facile
alienare le azioni: cioè basta dare un input all’intermediario, il quale
immediatamente nel mercato dei capitali riuscirà a trovare
l’acquirente. Questa distinzione si trova nell’art. 2325bis del codice
civile (introdotta con la riforma delle società di capitali), che dispone
che ai fini dell’applicazione del presente titolo, sono società che
fanno ricorso al capitale di rischio le società con azioni quotate in
mercati regolamentati e le società con azioni diffuse in modo
rilevante. Per trovare una definizione di società con azioni diffuse in
misura rilevante tra il pubblico, dobbiamo far riferimento all’art 116
del testo unico in materia finanziaria, che è la norma che ci da
sostanzialmente una nozione di società con azioni diffuse tra il
pubblico ma non quotate in borsa; ciò nonostante per individuare la
categoria delle società cosiddette aperte dobbiamo fare riferimento
tanto alle società quotate in borse quanto alle società che hanno
azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante.
Le società chiuse, invece, sono tutte le altre società per azioni
che non rispondo né ai requisiti della quotazione in borsa né della
diffusione in maniera rilevante tra il pubblico delle partecipazioni.
Questa disposizione ci fa comprendere il secondo comma dell’art.
2379ter.
Il primo presupposto di questa norma è per l’appunto che si riferisce
alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio,
tanto le società quotate quanto le società con azioni diffuse tra il
pubblico in maniera rilevante. Nell’ipotesi in cui una delibera di
aumento del capitale emessa da una società aperta vi sia,
l’invalidità quindi tanto la nullità quanto l’annullabilità di questa
delibera di aumento del capitale non può essere pronunciata se è
stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione che anche
parzialmente è stato eseguito l’aumento del capitale. La soglia di
rischio è maggiore perché stiamo facendo riferimento a società che
hanno come soci dei piccoli risparmiatori; allora il rischio
concernente l’invalidità della delibera di aumento è più ampio
perché fa riferimento a soggetti che non hanno conoscenza in
termini finanziari o diretti in termini di andamento della società.
Nelle società di grandi dimensioni, con azioni quotate e diffuse tra il
pubblico, infatti, il ruolo del piccolo risparmiatore scema in termini
di partecipazione amministrativa alla società. Si tratta di regola di
un socio che magari ha azioni Enel che non si reca mai in
assemblea e non si interessa dell’andamento della società e quindi
che è maggiormente soggetto a dei pericoli concernenti l’invalidità
delle delibere, proprio perché non è particolarmente informato e
non lo è perché non partecipa alla vita della società. Allora quando
si tratta di delibera di aumento del capitale che hanno rilevanza
organizzativa nell’ambito di queste società, qualsiasi vizio della
delibera di aumento del capitale non può essere rilevato e quindi la
delibera non può essere impugnata se non è stata parzialmente
eseguita, cioè la delibera di aumento del capitale ha portato alla
sottoscrizione di determinate azioni nell’ambito di aumento del
capitale stesso: la società aperta per esempio ha un capitale di
10milioni di euro, viene assunta la delibera di aumento del capitale
per particolare esigenze della società, cioè la società deve
promuovere uno specifico piano industriale quindi necessita di
finanziamenti a titolo di capitale, quindi deve aumentare il capitale
da 10 a 20 milioni di euro; in questo caso la società deve permette
a tutti i soci partecipanti di diventare soci, di rimanere soci nella
stessa misura e quindi permette a questi soci il cosiddetto diritto
di opzione, cioè permette ai soci di sottoscrivere con prelazione
rispetto ai terzi, le azioni di nuova emissione della società: viene
deliberato l’aumento di capitale e poi viene riconosciuto ai soci
portatori di obbligazioni convertibili in azioni che sono parificati ai
soci, il diritto di prelazione nella sottoscrizione di azione di nuova
emissione, perché se il capitale passa da 10 a 20 milioni devono
essere emesse azioni per ulteriori dieci milioni di euro. Quindi se
ogni socio è titolare di una azione, si deve dare la possibilità a
questo socio di mantenere la propria posizione nella società. Quel
socio ha diritto di opzione su un’azione. Nell’esempio fatto è molto
semplice comprendere il diritto di opzione, infatti, gli amministratori
della società convocheranno l’assemblea straordinaria della società
per aumentare il capitale sociale da 10 a 20 milioni di euro. La
delibera di aumento del capitale sociale ha come presupposto la
circostanza che il capitale sociale precedentemente risultante sia
stato versato integralmente, cioè che tutti i conferimenti siano stati
effettuati, altrimenti non c’è necessità di aumentare il capitale se è
stato versato solo in parte il valore del capitale sociale. Qui ci
troviamo di fronte a questo pericolo: tutti quanti siamo soci di
questa società aperta, ognuno di noi ha un’azione, quindi tutti
abbiamo pari diritti, sia amministrativi che patrimoniali, perché la
qualità di socio, lo status di socio importa anche che ogni titolare di
un’azione, in relazione allo status di socio che acquisisce con
l’acquisto delle azioni, le sottoscrizione delle azioni, abbia diritti
patrimoniali e amministrativi. Diritti amministrativi sono per
esempio il diritto di voto, il diritto di impugnare le delibere
assembleari.
Oltre i diritti amministrativi che riguardano l’organizzazione della
società, i diritti patrimoniali riconosciuti ai soci sono dei diritti che
concernono il profilo patrimoniale quindi la distribuzione degli utili, il
diritto alla quota di liquidazione e ogni diritto che afferisca al
patrimonio riconducibile alla persona dei soci. Nel momento in cui si
aumenti il capitale, qualora i soci non dovessero sottoscrivere le
azioni di nuova emissione (perché vengono emesse azioni nella
società per altri 10milioni di euro) perderebbero il potere che hanno
all’interno della società in misura proporzionale al capitale sociale.
Quindi laddove abbiamo un’azione sul capitale sociale di 10milioni
di euro e quindi ci dà tutti i diritti patrimoniali e amministrativi
corrispondenti a quella percentuale tra un’azione del valore di un
euro e dieci milioni di euro del capitale sociale, se il capitale sociale
passa a 20, la nostra azione ovviamente in misura percentuale vale
di meno, allora il legislatore vuole assicurare ai soci di partecipare
nella stessa misura che avevano prima dell’aumento del capitale
anche all’esito dell’aumento del capitale sociale. Per questo dispone
il diritto d’opzione, di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione di
azioni di nuova emissione emesse nell’ambito di un aumento del
capitale a pagamento. Qualora i soci non esercitino il diritto di
opzione, quindi non intendano conferire altro all’interno della
società, le azioni che non vengono sottoscritte dai soci, in prima
istanza, nelle società chiuse vi è la possibilità per altri soci che
hanno esercitato il diritto di opzione di esercitarlo anche su azioni
che non sono state sottoscritte da parte di alcuni soci. Nelle società
aperte c’è la possibilità di far sottoscrivere le azioni di nuova
emissione a favore di terzi. Il risultato finale deve essere pur
sempre quello di aumentare il capitale, ciè nonostante questo
aumento del capitale sociale conosce una graduazione: prima vi è
un diritto di prelazione a favore dei soci della società e
successivamente queste azioni possono essere emesse sul mercato
e quindi anche sottoscritte da terzi. Questa operazione comporta il
coinvolgimento di diritti innanzitutto dei soci, e poi di diritti anche di
terzi, che possono sottoscrivere azioni di nuova emissione nella
società per azioni. Qualora fosse possibile applicare a
quest’operazione indiscriminatamente la disciplina di invalidità delle
delibere assembleari ci troveremmo di fronte ad un’incertezza del
diritto perché potrebbe essere accertata in qualsiasi momento la
nullità o l’annullabilità della