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BREVI RIFLESSIONI

L'accrescersi della misura del possesso azionario (o di strumenti finanziari diversi dalle azioni ma che attribuiscono la disponibilità del diritto di voto) attualizza la possibilità per il soggetto che ne è detentore di influenzare i meccanismi di formazione della volontà sociale: infatti, la partecipazione sociale (pur se non di controllo) può rappresentare il mezzo per esercitare un autentico potere di indirizzo gestorio.

Disciplina dell'offerta pubblica di acquisto

  • Assicura condizioni di adeguata trasparenza alle operazioni di offerta ed il regolare svolgimento delle stesse
  • Appresta specifici strumenti di tutela delle minoranze azionarie in caso di cessione di una partecipazione rilevante al capitale degli emittenti quotati, ponendo i soci minoritari nella condizione di poter a loro volta vendere i propri titoli ad un prezzo analogo a quello percepito dal socio che ha ceduto la quota rilevante (tale obiettivo

Caratterizza soltanto le figure di OPA obbligatoria disciplinate dagli artt. 106 e 107 TUF)

Opa obbligatoria

Si applica alle società italiane con azioni ordinarie quotate nei mercati regolamentati

Si distingue:

  • L'opa totalitaria (art. 106 TUF):
    • chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso*, venga a detenere una partecipazione superiore al 30% del capitale di una società quotata è tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie.
    • L'offerta deve essere promossa entro trenta giorni dal superamento della soglia, ad un prezzo non inferiore alla media aritmetica tra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi, e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni ordinarie.
    • La percentuale suindicata va calcolata sulla sola quota di capitale rappresentata da azioni ordinarie, tenendo conto delle azioni che il soggetto detiene indirettamente.

Per il tramite di fiduciari o per interposta persona (vanno dunque escluse dal computo azioni diverse da quelle ordinarie, anche se con diritto di voto, come ad esempio, le azioni privilegiate).

Tuttavia, ai sensi dell'art. 49 del Reg. Consob n. 11971/1999, l'acquisto di una o partecipazione rilevante non comporta l'obbligo di offerta di cui all'art. 106 TUF se esiste almeno una delle seguenti condizioni:

  1. un altro socio, o altri soci congiuntamente, dispongono della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria
  2. l'acquisto è compiuto tramite sottoscrizione di un aumento di capitale in presenza di un piano di ristrutturazione del debito di una società quotata in crisi, comunicato alla Consob ed al mercato
  3. la partecipazione è acquisita a seguito di trasferimento infragruppo
  4. il superamento della soglia è determinato dall'esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente

spettanti al soggetto la soglia del 30% è superata per non più del 3%, e l'acquirente si impegna a cedere azioni in eccedenza entro dodici mesi ed a non esercitare i relativi diritti di voto. L'acquisto è conseguente ad operazioni di fusioni o scissione approvate, in base a effettive e motivate esigenze industriali, con delibera assemblea della società le cui azioni dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta.

Oltre alle ipotesi di esenzione di cui sopra, l'art. 106 comma 4 TUF stabilisce che l'obbligo di offerta non sussiste se la soglia rilevante viene ad essere superata per effetto di un'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni ordinarie (in tal caso, viene meno la stessa il lancio dell'offerta totalitaria, posto che tale condizione già si è realizzata su esigenza di imporre iniziativa spontanea dell'acquirente).

Lancio dell'OPA totalitaria a condizioni tali da assicurare comunque la tutela delle minoranze.

Si tratta, in realtà, di un caso di esclusione dall'obbligo di promuovere l'offerta totalitaria ex art.106 TUF., nel caso in cui la partecipazione rilevante viene ad essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o scambio avente ad oggetto almeno il 60% delle azioni ordinarie dell'offerente, ed i soggetti che agiscono di concerto, non devono aver acquistato o partecipazioni in misura superiore all'1%, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei 12 mesi precedenti la presentazione del documento Consob.

L'efficacia dell'offerta deve essere condizionata all'approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza delle azioni ordinarie. Devono essere escluse dal computo le azioni dell'offerente, del socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione è superiore al 1%.

10 %, e quelle dei soggetti che agiscono di concerto la Consob deve accordare l'esenzione  Opa residuale (art. 108 TUF) è volta ad apprestare una specifica tutela nel caso in cui meno le condizioni che assicurano la liquidità degli strumenti finanziari dell'emittente vengano quotato, ed il regolare funzionamento del relativo mercato di riferimento) o Chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al 90% nel capitale di una quotata, deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle società azioni con diritto di voto. In tal caso, il prezzo dell'offerta è determinato dalla Consob. L'obbligo di promuovere l'offerta non scatta tuttavia se entro 4 mesi dal superamento della soglia il soggetto ripristina un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. *l'oggetto dell'offerta obbligatoria è rappresentato dalle sole azioni ordinarie, il cui prezzo nonè liberamente negoziato ma autoritativamente imposto (il prezzo offerto è pari alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall’offerente per l’acquisto di azioni, ovvero, se in tale arco temporale non sono stati compiuti acquisti, semplicemente al prezzo medio ponderato)

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE DI SOCIETÀ IN ALTRA SOCIETÀ: LE FATTISPECIE DEL CONTROLLO E DEL COLLEGAMENTO

Capo IX - Direzione e coordinamento di società

Art. 2497 Responsabilità

Art. 2497 bis Pubblicità

Art. 2497 ter Motivazione delle decisioni

Art. 2497 quater Diritto di recesso

Art. 2497 quinquies Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento

Art. 2497 sexies Presunzioni

Art. 2497 septies Coordinamento fra società

L’ordinamento riconosce altre ipotesi di rilevanza delle partecipazioni qualificate, preoccupandosi di disciplinarne il

Possesso quando il soggetto che le detiene sia un'altra società. L'art. 2361 ammette che una società di capitali possa acquisire partecipazioni in una società di persone richiedendo (in deroga al principio ex 2380bis che vuole gli atti di natura gestoria riservati alla competenza esclusiva degli amministratori) che l'operazione sia deliberata dall'assemblea.

Occorre distinguere se la partecipazione sia tale da assicurare alla società che la detiene, la possibilità di esercitare:

un'influenza dominante → la relazione che si stabilisce integra la fattispecie del controllo e ricorre ex 2359 nelle 2 ipotesi:

  1. quando l'entità della partecipazione è tale da garantire controllo alla società che la possiede la disponibilità della maggioranza assoluta dei voti esercitabile in assemblea ordinaria. Cd CONTROLLO DI DIRITTO DI VOTO perché una tale partecipazione è
in grado senza coordinarsi con alcun socio di scegliere gli amministratori preposti alla gestione, di revocarli, così come di far approvare qualsiasi da questi portata all'esame dell'assemblea proposta straordinaria. La maggioranza non assoluta dei diritti di voto esercitabile in assemblea ordinaria che garantisce comunque la possibilità di 29 coincide con l'ipotesi in cui la partecipazione è pari alla maggioranza del capitale sociale. Non necessariamente 121 determinare lo svolgimento dell'attività partecipata. Oppure solo un'influenza → collegata all'azionariato diffuso si parla di collegamento fra notevole. società ogni qual volta la partecipazione sia tale da non essere sufficiente x determinare le strategie della società che l'attività collegamento partecipata ma cmq tale da rendere irrealistico sociale possa essere indirizzata dagli altri soci. L'art 2359 presume relazione di collegamento in

Presenza di partecipazione del 20% del K sociale (10 nelle società quotate in borsa) = potenzialità di condizionamento degli equilibri di potere (convocazione assemblea, impugnazione delibere e assembleari, promozione azione di responsabilità verso gli amministratori senza passare attraverso autorizzazioni assembleari, potere di promuovere procedura di controllo giudiziario ex art. 2409).

Di scarso rilievo giuridico il collegamento, ben più articolato il controllo: 30 come fattispecie generatrice dell'obbligo di redigere un bilancio consolidato:

  1. delle attività che si imputano alle società in relazione (relazione di sintesi della dimensione economica, patrimoniale e finanziaria)
  2. divieto di acquistare azioni della controllante

L'esercizio del potere di direzione: - considerazioni generali riflettono il problema del cattivo esercizio del potere di indirizzo che porta ad assumere scelte gestorie contrarie ai principi di ragionevolezza e

pregiudizievoli x l'integrità del patrimonio sociale – presupponendo se non sia configurabile un'autonoma responsabilità a chi ha indirizzato tali scelte.– –La disciplina della direzione e coordinamento di società è rintracciabile negli artt 2497ssl'ordinamento muove dalla premessa che dove vi sia moltiplicazione di figure soggettive di imputazione di attività che rappresenta l'essenza del modello di organizzazione definibile come "gruppo".La dove una società possieda partecipazioni di altre società in misura in misura tale da attribuire di influenzarne e dirigerne l'attività, può essere un elemento fisiologico la necessità di prescindere dall'interesse delle singole società, ma può costituire pregiudizio x coloralo la cui soddisfazione degli interessi è legata alla conservazione patri

Dettagli
A.A. 2012-2013
194 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Libertini Mario.