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PROCURATORE
I procuratori sono coloro che, in base ad un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa. Hanno mansioni e poteri rappresentativi ridotti rispetto a quelli dell'institore e sono sottoposti al controllo di uno o più superiori gerarchici.
I procuratori si differenziano dall'institore in quanto:
- Non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo/di una sede secondaria;
- Pur essendo ausiliari con funzioni direttive, il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo dell'impresa o ad una serie specifica di atti.
Essi sono investiti di un potere di rappresentanza generale dell'imprenditore, però rispetto alle sole specie di operazioni per le quali essi sono stati investiti di autonomo potere decisionale. Il potere di rappresentanza può essere limitato, modificato o revocato con una procura che, per essere
opponibile ai terzi, deve essere iscritta nel registro delle imprese, salvo che si possa provare che i terzi ne erano comunque a conoscenza al momento della conclusione dell'affare. Non ha la rappresentanza processuale dell'imprenditore, in nessun caso. Egli non è un soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese di tenuta delle scritture contabili.
COMMESSO
Essi sono ausiliari subordinati fui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi. Hanno poteri di rappresentanza decisamente più limitati rispetto alle altre due figure. I poteri del Commesso possono essere ampliati o limitati dall'imprenditore, ma le limitazioni saranno opponibili a terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei o se si prova l'effettiva conoscenza.
PROCEDURE CONCORSUALI
La crisi dell'impresa, per gli interessi che coinvolge, non può essere affrontata con gli strumenti di diritto comune, ma necessita di
meccanismi ad hoc che salvaguardino, per quanto possibile, la parità di trattamento fra i creditori e minimizzino, per il sistema economico nel suo complesso, le conseguenze negative del dissesto. Sussistono diverse procedure concorsuali:- Il concordato preventivo
- L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi
- Il fallimento
- La liquidazione coatta amministrativa
- i lavoratori autonomi e i professionisti intellettuali
- gli enti pubblici economici
- gli imprenditori agricoli
- gli imprenditori che non superano determinate soglie dimensionali, Infatti il piccolo imprenditore commerciale è sottratto al fallimento.
- Aver avuto nei tre esercizi
Usufrutto e affitto d'azienda. La norma unisce due esigenze:
- Quella dell'acquirente di trattenere la clientela dell'impresa e quindi di godere e preservare l'ampliamento soggettivo.
- Quella dell'alienante a non vedere compromessa la propria libertà di iniziativa economica oltre a un determinato arco di tempo sufficiente per consentire all'acquirente di consolidare la propria clientela.
Il divieto concerne esclusivamente l'inizio di una nuova impresa, non anche la continuazione di un'altra impresa già esistente.
La durata del divieto non può essere mai superiore a cinque anni, inoltre è possibile l'ampliamento dei limiti legali relativi all'oggetto e/o all'ubicazione, a condizione che ciò non comporti l'impedimento di ogni attività professionale dell'alienante. Si ritiene che il divieto debba considerarsi violato ogni volta che si sia avuto sviluppo di clientela dall'azienda ceduta.
per fatto concorrenziale direttamente o indirettamente dovuto dell'alienante. Il divieto è applicabile non solo alla vendita volontaria d'azienda ma anche quando la vendita è coattiva. La successione nei contratti relativi all'azienda Gli attori nella vicenda contrattuale sono: il cedente, colui che cede il contratto, il cessionario, la nuova parte contrattuale che sostituisce il cedente, e il ceduto, cioè il contraente originario che non muta la sua posizione. Per quanto riguarda i contratti aziendali personali, ossia tutti quei contratti nei quali l'identità e le qualità dell'imprenditore alienante sono state in concreto determinanti nel consenso del terzo contraente, il passaggio del contratto all'acquirente richiede, in applicazione della disciplina di diritto comune, sia l'espressa previsione nel contratto di trasferimento d'azienda, sia il successivo consenso del terzo contraente, ceduto. Questa normativaèinderogabile dalle parti poiché tocca interessi di terzi estranei al contratto, vale cioè come tutela dell'interesse delterzo contraente.
Per quanto riguarda i contratti aziendali non personali l'articolo 2258 stabilisce che se non è pattuitodiversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che nonabbiano carattere personale, e dunque automaticamente, senza bisogno di alcuna manifestazione di volontà e senza bisogno di assenso del terzo contraente. A quest'ultimo è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento dell'azienda, se sussiste una giusta causa. Il terzo contraente può richiedere il risarcimento dei danni all'alienante provando che egli non ha osservato la normale cautela nella scelta dell'acquirente, sostanzialmente egli deve dimostrare che l'identità
dell'imprenditore era essenziale ai fini del contratto. Alcuni contratti di particolare rilievo hanno una disciplina specifica, speciale:
- Il contratto di lavoro subordinato: si ha l