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POTERI DEGLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori sono l’organo cui è affidata in via esclusiva la gestione dell’impresa sociale e
ad essi spetta compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Perciò, trattandosi della gestione di un’impresa, nessuna distinzione è possibile tra atti di
ordinaria e di straordinaria amministrazione: il potere degli amministratori riguarda gli uni e gli
altri. Non si può fare distinzione neanche tra atti a titolo oneroso ed atti a titolo gratuito.
Se un riferimento si vuol fare, esso si può fare ai poteri che la legge ritiene normalmente insiti
nella preposizione institoria. Gli amministratori hanno, cioè, il potere di compiere tutti gli atti
che sono inerenti alla gestione aziendale così come è impostata, ma non possono modificarne
la struttura o gli impianti, venderne o ipotecarne gli immobili, ma indubbiamente possono
compiere tutti gli atti che sono inerenti al suo funzionamento nelle sue strutture attuali.
Gli amministratori (tutti o alcuni) hanno la rappresentanza generale della società (art. 2384 1°
comma cc), cioè il potere di manifestare all’esterno la volontà sociale ponendo in essere i
singoli atti giuridici in cui si concretizza l’attività sociale.
NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo. Successivamente la loro nomina
compete all’assemblea ordinaria (art. 2383 1° comma cc), o al consiglio di sorveglianza.
Questa regola trova eccezioni, in generale, quando la nomina di un componente indipendente
del consiglio di amministrazione o di gestione sia riservata ai titolari di strumenti finanziari.
La legge o lo statuto possono tuttavia riservare la nomina di uno o più amministratori allo Stato
o ad enti pubblici, purchè siano titolari di una partecipazione sociale (art. 2449 cc),
proporzionale al capitale sociale. Oppure è previsto nelle società privatizzate la possibilità di
nomina di un amministratore senza diritto di voto da parte del Ministero del tesoro.
Nelle società quotate, invece, almeno un amministratore deve essere espresso dalla
minoranza; a tal fine lo statuto disciplina le modalità di presentazione di liste di candidati da
parte dei soci secondo i criteri fissati dalla Consob.
Inoltre almeno un componente del consiglio di amministrazione (2 se il consiglio è composto da
più di 7 membri) deve essere un amministratore indipendente, cioè in possesso dei requisiti di
indipendenza stabiliti per i sindaci e degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dallo
statuto.
Rimane però il problema della validità di clausole dello statuto che stabiliscono un
procedimento diverso da quello legale per la formazione degli organi amministrativi e di
controllo. Sono frequenti accordi tra i soci per effetto dei quali si riconosce alla minoranza il
diritto di designare i propri amministratori o sindaci, o accordi con finanziatori o contraenti. Tali
accordi fin quando non si traducono in una valida clausola dello statuto, operano come
contratti parasociali, in realtà sindacati di voto destinati a produrre effetti obbligatori nei
rapporti tra coloro che li hanno posti in essere e non sono vincolanti per la società. diversa
sarebbe la situazione se la facoltà di nomina dell’amministratore o del sindaco fosse attribuita
da una clausola dello statuto che modificasse il sistema legale di nomina. Una tale clausola
potrebbe dirsi valida. Nessun ostacolo trova il riconoscimento di particolari poteri alla
minoranza, ostacoli che vengono trovati dal principio di nomina degli amministratori da parte di
estranei poiché i poteri sociali devono trovare nella partecipazione al capitale sociale la loro
base. Il legislatore ha ammesso per le società privatizzate, la tecnica del voto di lista in base
alla quale votandosi per liste precostituite e non potendo la maggioranza proporre una lista per
l’intero numero degli amministratori, da eleggere, risulta automaticamente la possibilità della
elezione anche di nominativi compresi nella lista proposta dalla minoranza. Una soluzione ora
resa obbligatoria per le società quotate, dove almeno uno degli eletti è espresso dalla lista
minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
La nomina nella società di capitali, deve essere iscritta nel registro delle imprese a carico degli
amministratori stessi. Entro 30 giorni dalla notizia della nomina gli amministratori debbono
chiederne l’iscrizione indicando quelli che hanno la rappresentanza della società, e se il potere
è attribuito in maniera disgiunta o congiunta. Il mancato adempimento comporta applicazione
della sanzione. Le cause di nullità o annullamento della nomina di amministratori che hanno la
rappresentanza della società non sono opponibili a terzi dopo l’adempimento della pubblicità,
salvo che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Il numero degli amministratori è fissato nello statuto.
Questo può limitarsi ad indicare il numero minimo e massimo ed in tal caso sarà l’assemblea a
fissare di volta in volta il numero degli amministratori.
Gli amministratori possono essere soci o non soci. Specifici requisiti di onorabilità,
professionalità ed indipendenza sono richiesti da leggi speciali per gli amministratori di società
che svolgono determinate attività (es. assicurativa, bancaria) o possono essere previsti dallo
statuto. Tali requisiti funzionano come causa di decadenza a nomina avvenuta. (2387). Anzi nel
sistema monistico almeno un terzo dei componenti del CDA deve essere in possesso se lo
statuto lo prevede dei requisiti previsti dai codici. Norme particolari sono previste per le società
quotate, infatti questi requisiti di indipendenza sono richiesti per almeno uno dei componenti
del CDA, come pure del consiglio di gestione.
Cause di ineleggibilità e incompatibilità
Non possono essere nominati amministratori l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato
condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 cc). Queste cause di ineleggibilità e di
decadenza valgono anche per i soci accomandatari. ( 2454). Numerose cause di
incompatibilità sono previste da leggi speciali (es. membri del Parlamento, avvocati).Le cause
di incompatibilità, diversamente da quelle di ineleggibilità, comportano solo che l’interessato è
tenuto ad optare fra l’uno e l’altro ufficio.
Durata
La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a 3 esercizi.
Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
all’ultimo esercizio della loro carica.
Essi sono rieleggibili, se l’atto costitutivo non dispone diversamente.
CESSAZIONE DALL’UFFICIO. REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.
Sono cause di cessazione dall’ufficio prima della scadenza del termine:
a)la revoca da parte dell’assemblea, salvo il diritto degli amministratori al risarcimento dei
danni se non sussiste una giusta causa. Solo nel caso in cui la nomina di taluno degli
amministratori sia dallo statuto riservato allo stato allora il potere di revoca è sottratto alla
assemblea e compete all’ente che ha nominato quell’amministratore.
b)la rinuncia (dimissioni) da parte degli amministratori
c)la decadenza dall’ufficio, ove sopravvenga una delle cause di ineleggibilità
d)la morte.
La legge non disciplina la revoca degli amministratori, per le s.r.l., la relativa materia risulterà
pertanto essenzialmente regolata dall’atto costitutivo.
Gli amministratori di spa, invece, sono revocabili in ogni tempo dall’assemblea o dal consiglio
di sorveglianza, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore
revocato al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.: tale principio vale
anche per le società in accomandita per azioni, con la sola differenza che la revoca deve essere
deliberata con le maggioranze prescritte per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria.
Per evitare che il verificarsi di una causa di cessazione paralizzi l’attività dell’organo
amministrativo, è previsto che:
-la cessazione degli amministratori per scadenza ha effetto solo dal momento in cui l’organo
amministrativo è stato ricostituito
-le dimissioni dell’amministratore hanno invece effetto immediato se rimane in carica la
maggioranza degli amministratori.
Sostituzione degli amministratori
Nei casi in cui gli effetti della cessazione non sono differiti o differibili (morte, decadenza,
dimissioni della minoranza degli amministratori), è dettata una particolare disciplina per la
sostituzione degli amministratori mancanti (art. 2386 cc).
Sono previste 3 ipotesi:
a)se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati dall’assemblea, i superstiti
provvedono a sostituire provvisoriamente quelli venuti meno, con delibera consiliare approvata
dal collegio sindacale (cooptazione).
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che potrà
confermarli nell’ufficio o sostituirli
b)se viene a mancare più della metà degli amministratori nominati dall’assemblea, i superstiti
devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti ed i nuovi
amministratori nominati scadono con quelli in carica all’atto della nomina, se non è
diversamente previsto dallo statuto o dall’assemblea
c)se vengono a cessare tutti gli amministratori o l’amministratore unico, il collegio sindacale
deve convocare con urgenza l’assemblea per la ricostituzione dell’organo amministrativo.
Nel frattempo il collegio sindacale può compiere gli atti di gestione ordinaria.
-E’ riconosciuta la validità delle clausole statutarie che prevedono la cessazione di tutti gli
amministratori e la conseguente ricostruzione dell’intero collegio da parte dell’assemblea a
seguito della cessazione di alcuni amministratori (clausole simul stabunt simul cadent). Tale
sistema adottato per le s.p.a. che hanno adottato il sistema tradizionale vale anche per quelle
che hanno adottato sistema monistico, in quello dualistico invece, alla sostituzione dei
componenti del consiglio di gestione, provvede senza indugio il consiglio di sorveglianza.
(2409).
La nomina e la cessazione dalla carica degli amministratori è soggetta ad iscrizione nel registro
delle imprese.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La società per azioni può avere sia un amministratore unico, sia una