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Le situazioni possessorie

Il possesso

Il legislatore definisce il possesso come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. Il possesso si qualifica di solito come situazione di fatto. Il possesso è un atto giuridico, cioè una fattispecie produttiva di conseguenze giuridiche. Consiste in un comportamento diretto al godimento e all’utilizzazione (attuali e future) di un bene.

Accanto a quest’elemento materiale oggettivo, vi è un altro elemento psicologico, detto animus possidendi, cioè l'intenzione del possessore di usare la cosa in qualità di proprietario, usufruttuario, enfiteuta ecc. Quest’elemento soggettivo è molto importante, in quanto distingue il possesso dalla mera detenzione. Detentore è colui che, pur godendo della cosa, non ha intenzione di utilizzarla in qualità di proprietario. La detenzione può mutarsi in possesso, ma a tal fine servono atti giuridici o comportamenti materiali, accertabili in modo oggettivo.

Al possesso, la legge ricollega due conseguenze:

  • Garantisce al possessore legittimo o illegittimo un sistema di protezione del suo interesse, al godimento e all'utilizzazione del bene, contro le spogliazioni, turbative e molestie attuate da terzi a suo danno (cosiddette azioni possessorie).
  • Attribuisce al possessore convenuto in rivendicazione, una posizione più vantaggiosa rispetto al proprietario, circa l'onere della prova: infatti, egli non deve provare nulla.
  • Riconosce al possessore senza titolo la possibilità di acquistare il titolo corrispondente, mediante i meccanismi previsti dall'articolo 1153.

Modalità di inizio del possesso

Si può iniziare a possedere:

  • A titolo originario: mediante l’apprensione del possesso del bene, d’iniziativa del soggetto.
  • A titolo derivativo: in seguito alla consegna del bene da parte del precedente proprietario.

Regole per determinare la durata del possesso

  • Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore.
  • Se il possessore ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche il tempo intermedio.
  • Se il possessore ha un titolo a fondamento del suo possesso, si presume che possiede dalla data del titolo, salvo prova contraria.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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