Diritto civile - Situazioni possessorie riassunto
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Le situazioni possessorie
1. IL POSSESSO
Il legislatore, definisce il possesso, come il potere sulla cosa che si manifesta in
un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. Il
possesso si qualifica di solito come situazione di fatto. Il possesso è un atto
giuridico, cioè una fattispecie produttiva di conseguenze giuridiche. Consiste in
un comportamento diretto al godimento e all’utilizzazione (attuali e future) di un
bene. Accanto a quest’elemento materiale oggettivo, vi è un altro elemento
psicologico, detto animus possidenti, cioè l'intenzione del possessore di usare la
cosa in qualità di proprietario, usufruttuario, enfiteuta ecc. Quest’elemento
soggettivo è molto importante, in quanto distingue il possesso dalla mera
detenzione. Detentore è colui che pur godendo della cosa non ha intenzione di
utilizzarla in qualità di proprietario. La detenzione può mutarsi in possesso, ma a
tal fine, servono atti giuridici o comportamenti materiali, accertabili in modo
oggettivo. Al possesso, la legge ricollega due conseguenze:
1. Garantisce al possessore legittimo o illegittimo un sistema di protezione del
suo interesse, al godimento e all'utilizzazione del bene, contro le spogliazioni,
turbative e molestie attuate da terzi a suo danno (cosiddette azioni
possessorie).
2. Attribuisce al possessore convenuto in rivendicazione, una posizione più
vantaggiosa rispetto al proprietario, circa l'onere della prova: infatti, egli non
deve provare nulla.
3. Riconosce al possessore senza titolo la possibilità di acquistare il titolo
corrispondente, mediante i meccanismi previsti dall'articolo 1153.
Si può iniziare a possedere:
-a titolo originario: mediante l’apprensione del possesso del bene, d’iniziativa del
soggetto.
-A titolo derivativo: in seguito alla consegna del bene da parte del precedente
proprietario.
Le regole per determinare la durata del possesso:
1. Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore.
2. Se il possessore ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia
posseduto anche il tempo intermedio.
3. Se il possessore ha un titolo, a fondamento del suo possesso, si presume
che possiede dalla data del titolo, salvo prova contraria.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università La Sapienza - Uniroma1 o del prof Masi Antonio.
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