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Estratto del documento

Il Codice Civile del 1865 si basava sul valore della proprietà privata, oggi l’ordinamento si fonda sul valore

della persona umana, e la proprietà è asservita da uno scopo sociale.

Alla luce di ciò, appare evidente che il brocardo “in claris non fit interpretatio” (che può essere

tradotto con: “nelle questioni chiare non si fa luogo a interpretazione”), ad oggi, non è

assolutamente applicabile. Pietro Perlingeri sostiene che la chiarezza della norma non è altro che

un “inganno dell’abitudine”: nella fase attuativa della norma, tale chiarezza sfuma.

“È vietato l’ingresso al cinema ai minori di 18 anni” sembrerebbe una norma estremamente chiara, eppure

l’effettivo destinatario della norma non è definito. Verrebbe spontaneo pensare che una madre con un

bambino di un anno, che deve essere allattato, potrebbe entrare al cinema; in realtà, serve una corretta

interpretazione alla luce della fattispecie concreta. Anche il figlio di un anno potrebbe esser turbato dalla

proiezione.

Smontando il brocardo, si ottiene “in claris semper fit interpretatio”: l’attività ermeneutica è

fondamentale, perché si è assistito ad una forte evoluzione dei valori, ed il linguaggio giuridico non

sempre coincide con quello corrente.

Metodi interpretativi

Negli anni, si sono affermate delle metodiche di interpretazione che poi sono state attuate e messe

in pratica ma che non sempre hanno condotto a dei risultati convincenti.

• Il formalismo giuridico è stato e continua ad essere utilizzato in alcuni ambiti di interpretazione

(da parte di alcune frange della dottrina di diritto privato). È quel metodo che, ai fini della

conoscenza della norma giuridica, prende le mosse dal dato formale della legge, da quegli aspetti

che si riferiscono al dettato letterale della norma (veste formale e linguistica della norma).

Tuttavia, la restante parte della dottrina ritiene che attenersi pedissequamente alla forma non

sempre consente di apprezzare le reali intenzioni del legislatore.

Un’interpretazione formale del 1321 non permette di carpire il contenuto del contratto.

• Il dogmatismo si propone di inquadrare il fatto giuridico sulla base di classificazioni e distinzioni

basate sull’utilizzo di categorie di dogmi immodificabili. È un metodo funzionale per inquadrare

alcuni istituti o discipline (purché l’utilizzo delle categorie non diventi così rigido da impedire

all’interprete di entrare in contatto con la realtà dei rapporti sociali, in continuo movimento).

Dogmatismo significa anche esasperata applicazione di dogmi, ed anche questo appartiene

all’aspetto disfunzionale di questa metodica di interpretazione.

• L’analisi economica del diritto è un metodo particolarmente applicato agli studiosi di common

law o da studiosi italiani che hanno tratto spunto da questa metodica tipicamente anglo-sassone.

Si tratta di un metodo interpretativo che tiene fortemente in conto gli stretti nessi che

intercedono tra diritto ed economia. Tale analisi valuta la norma in termini di rapporto tra costi

e benefici. In alcuni contesti (in cui l’elemento patrimoniale è al centro), questo metodo può 21

Istituzioni di diritto privato

avere un senso; in altri ambiti, come i diritti della personalità (di cui a pag. 27), tale approccio ha

poca valenza pratica.

• Il nichilismo giuridico è quel metodo di interpretazione che si fonda sulla valutazione della

norma e del fatto indipendentemente dal riferimento a principi e valori. Secondo tale approccio

il sistema giuridico non sarebbe un sistema di valori, ma un sistema di norme chiamate a

disciplinare determinati fatti.

L’art. 12 delle preleggi (norme che precedono il Codice Civile, che fungono da congiunzione fra la

fine della Costituzione e l’inizio del Codice) è stato fino a qualche decennio fa il punto di

riferimento nella ricostruzione di tutto il tema interpretativo.

Art. 12 (Interpretazione della legge)

Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal

significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo

alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si

decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Il 12 pone più gradi di interpretazione, che vanno intesi in modo gerarchico (si utilizza quello

successivo solo se quello precedente è stato infruttuoso).

Nell’interpretare la legge, serve prima attenersi alla dimensione letterale della norma. Se questa

non produce un risultato utile (come spesso accade), bisogna far riferimento all’intenzione del

legislatore (la voluntas legis). Questo secondo passaggio presuppone che l’interprete debba

conoscere l’iter politico che ha portato alla produzione di quella norma in quella forma precisa, e

ciò è spesso impossibile; le leggi sono frutto della volontà della maggioranze, ma devono tener

conto anche delle minoranze. Pertanto, essendo la lettera e la voluntas variabili mutevoli,

l’interpretazione non può basarsi su questi due elementi. Nel secondo comma, si tenta di risolvere

questo problema: se sia la lettera quanto la voluntas legis non risultano esaustive, serve applicare il

metodo interpretativo che pone una norma che disciplina il caso in collegamento ad una norma che

disciplina un caso similare (analogia legis). Un primo problema sorge nel momento in cui ci si

trova davanti a norme eccezionali o norme penali, che non possono assolutamente essere

interpretate per analogia. In realtà, questa posizione subordinata dell’analogia legis rispetto ad

altri metodi risulta fuorviante: l’interpretazione è sempre analogica, basta che le similitudini

riguardino il nucleo centrale del f.g..

Nei sistemi di common law, si tiene conto del precedente giurisprudenziale come vera e propria fonte di

produzione del diritto. Nei sistemi di civil law, esso non è così rilevante.

Ancor più fuorviante risulta la collocazione all’ultimo posto della scala gerarchica dell’analogia

juris, cioè l’interpretazione della norma alla luce dei principi generali dell’ordinamento. Come si

evince da tutto quanto detto finora, l’interpretazione non può (e non deve) mai prescindere dal

rispetto dei principi generali dell’ordinamento.

Pertanto, alla luce di tali motivi, questa norma si può dire che è stata tacitamente abrogata: ancora

esiste nel corpus normativo del Codice Civile ma, ad oggi, il 12 delle preleggi va considerato

assolutamente privo di valore. La ragione principale per cui dobbiamo ritenere espunta dal sistema

questa norma va ravvisata nel fatto che l’interpretazione è sì un procedimento ma non un

procedimento per gradi. È un meccanismo complesso, ma non perché scandito da alcuni primi

momenti che, se risolvono la questione, precludono la considerazione degli altri.

L’articolo 12 oggi va sostituito dal criterio secondo il quale l’interpretazione deve essere sempre

logico-sistematica e teleologico-assiologica. Sono metodi che si integrano reciprocamente, non

sono uno alternativo all’altro.

Il metodo logico-sistematico sostiene l’interpretazione della norma non in quanto monade, ma

inserita nel complesso dell’ordinamento, in connessione con altre norme. L’interpretazione

analogica può essere interpretata come una “specie” appartenente al “genere” dell’interpretazione

sistematica.

Nel caso del 1165 (che descrive l’usucapione, vedi pag. 45), per capire come opera occorre prima sapere come

opera la prescrizione, la sospensione e l’interruzione della prescrizione. È un tipico caso di interpretazione

sistematica.

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Istituzioni di diritto privato

Il metodo teleologico-assiologico, invece, presuppone la valutazione di una norma giuridica

tenendo conto degli interessi (teleologico) di volta in volta coinvolti dalla norma applicata a

determinati soggetti, e tenendo conto dei principi fondamentali dell’ordinamento (assiologico).

Quando sono ammessi gli atti di espianto di organo o parti staccate del corpo? Leggendo letteralmente la

norma di cui al 5, una risposta immediata non è possibile. Una risposta concreta e significativa è possibile

qualora si va alla ricerca degli interessi concreti delle parti (teologia). L’atto di disposizione è consentito

quando veramente va a realizzare i principi dell’ordinamento (assiologia).

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Istituzioni di diritto privato

Parte 6: persone fisiche

Il concetto di personalità fisica evoca la disciplina delle s.g.s. e dei rapporti giuridici. Persona fisica

è qualsiasi individuo chiamato a svolgere attività e manifestare interessi, in un contesto individuale

ma anche e sopratutto in un contesto collettivo. La relazionalità è infatti considerata un

presupposto di scienze sociali come il diritto.

Lo studio della persona fisica non può prescindere da una connessa riflessione sulla capacità

giuridica. Il primo dato normativo che viene in considerazione è proprio la norma che apre il

Codice civile. Art 1 (Capacità giuridica).

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

La capacità giuridica è l’idoneità del soggetto ad essere titolare di s.g.s., nonché a realizzare finalità

compatibili con l’ordinamento. Nessuno può essere mai privato della capacità giuridica, la quale,

inoltre, non è rinunciabile.

Si evidenzia un primo importante collegamento che è quello tra capacità giuridica e soggettività.

Tale concetto è stato spiegato dalla dottrina in duplice modo. Si sono affermate rispetto al tema

della soggettività due teorie opposte.

• La teoria organica sostiene che la soggettività poggia su due elementi essenziali:

• un elemento formale (il riconoscimento di un dato individuo come idoneo a diventare

titolare di diritti ed obblighi);

• un elemento materiale (ovvero la nascita, intesa come dimensione fisica materiale

corporea dell’individuo, che deve esistere nella sua corporeità perché diventi titolare di

situazioni giuridiche soggettive; si parla di nascita non solo in seguito al distaccamento

dal grembo, ma sopratutto quando viene attestata la funzionalità respiratoria del

neonato).

• La teoria atomistica (o pluralistica) sostiene invece che la soggettività esiste in tutti quei casi in

cui le singole norme giuridiche attribuiscono al soggetto stesso la titolarità di s.g.s. La

maggioranza della dottrina in realt&

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A.A. 2023-2024
45 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fbit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Lasso Anna Maria.