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Il Codice Civile del 1865 si basava sul valore della proprietà privata, oggi l’ordinamento si fonda sul valore
della persona umana, e la proprietà è asservita da uno scopo sociale.
Alla luce di ciò, appare evidente che il brocardo “in claris non fit interpretatio” (che può essere
tradotto con: “nelle questioni chiare non si fa luogo a interpretazione”), ad oggi, non è
assolutamente applicabile. Pietro Perlingeri sostiene che la chiarezza della norma non è altro che
un “inganno dell’abitudine”: nella fase attuativa della norma, tale chiarezza sfuma.
“È vietato l’ingresso al cinema ai minori di 18 anni” sembrerebbe una norma estremamente chiara, eppure
l’effettivo destinatario della norma non è definito. Verrebbe spontaneo pensare che una madre con un
bambino di un anno, che deve essere allattato, potrebbe entrare al cinema; in realtà, serve una corretta
interpretazione alla luce della fattispecie concreta. Anche il figlio di un anno potrebbe esser turbato dalla
proiezione.
Smontando il brocardo, si ottiene “in claris semper fit interpretatio”: l’attività ermeneutica è
fondamentale, perché si è assistito ad una forte evoluzione dei valori, ed il linguaggio giuridico non
sempre coincide con quello corrente.
Metodi interpretativi
Negli anni, si sono affermate delle metodiche di interpretazione che poi sono state attuate e messe
in pratica ma che non sempre hanno condotto a dei risultati convincenti.
• Il formalismo giuridico è stato e continua ad essere utilizzato in alcuni ambiti di interpretazione
(da parte di alcune frange della dottrina di diritto privato). È quel metodo che, ai fini della
conoscenza della norma giuridica, prende le mosse dal dato formale della legge, da quegli aspetti
che si riferiscono al dettato letterale della norma (veste formale e linguistica della norma).
Tuttavia, la restante parte della dottrina ritiene che attenersi pedissequamente alla forma non
sempre consente di apprezzare le reali intenzioni del legislatore.
Un’interpretazione formale del 1321 non permette di carpire il contenuto del contratto.
• Il dogmatismo si propone di inquadrare il fatto giuridico sulla base di classificazioni e distinzioni
basate sull’utilizzo di categorie di dogmi immodificabili. È un metodo funzionale per inquadrare
alcuni istituti o discipline (purché l’utilizzo delle categorie non diventi così rigido da impedire
all’interprete di entrare in contatto con la realtà dei rapporti sociali, in continuo movimento).
Dogmatismo significa anche esasperata applicazione di dogmi, ed anche questo appartiene
all’aspetto disfunzionale di questa metodica di interpretazione.
• L’analisi economica del diritto è un metodo particolarmente applicato agli studiosi di common
law o da studiosi italiani che hanno tratto spunto da questa metodica tipicamente anglo-sassone.
Si tratta di un metodo interpretativo che tiene fortemente in conto gli stretti nessi che
intercedono tra diritto ed economia. Tale analisi valuta la norma in termini di rapporto tra costi
e benefici. In alcuni contesti (in cui l’elemento patrimoniale è al centro), questo metodo può 21
Istituzioni di diritto privato
avere un senso; in altri ambiti, come i diritti della personalità (di cui a pag. 27), tale approccio ha
poca valenza pratica.
• Il nichilismo giuridico è quel metodo di interpretazione che si fonda sulla valutazione della
norma e del fatto indipendentemente dal riferimento a principi e valori. Secondo tale approccio
il sistema giuridico non sarebbe un sistema di valori, ma un sistema di norme chiamate a
disciplinare determinati fatti.
L’art. 12 delle preleggi (norme che precedono il Codice Civile, che fungono da congiunzione fra la
fine della Costituzione e l’inizio del Codice) è stato fino a qualche decennio fa il punto di
riferimento nella ricostruzione di tutto il tema interpretativo.
Art. 12 (Interpretazione della legge)
Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo
alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si
decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
Il 12 pone più gradi di interpretazione, che vanno intesi in modo gerarchico (si utilizza quello
successivo solo se quello precedente è stato infruttuoso).
Nell’interpretare la legge, serve prima attenersi alla dimensione letterale della norma. Se questa
non produce un risultato utile (come spesso accade), bisogna far riferimento all’intenzione del
legislatore (la voluntas legis). Questo secondo passaggio presuppone che l’interprete debba
conoscere l’iter politico che ha portato alla produzione di quella norma in quella forma precisa, e
ciò è spesso impossibile; le leggi sono frutto della volontà della maggioranze, ma devono tener
conto anche delle minoranze. Pertanto, essendo la lettera e la voluntas variabili mutevoli,
l’interpretazione non può basarsi su questi due elementi. Nel secondo comma, si tenta di risolvere
questo problema: se sia la lettera quanto la voluntas legis non risultano esaustive, serve applicare il
metodo interpretativo che pone una norma che disciplina il caso in collegamento ad una norma che
disciplina un caso similare (analogia legis). Un primo problema sorge nel momento in cui ci si
trova davanti a norme eccezionali o norme penali, che non possono assolutamente essere
interpretate per analogia. In realtà, questa posizione subordinata dell’analogia legis rispetto ad
altri metodi risulta fuorviante: l’interpretazione è sempre analogica, basta che le similitudini
riguardino il nucleo centrale del f.g..
Nei sistemi di common law, si tiene conto del precedente giurisprudenziale come vera e propria fonte di
produzione del diritto. Nei sistemi di civil law, esso non è così rilevante.
Ancor più fuorviante risulta la collocazione all’ultimo posto della scala gerarchica dell’analogia
juris, cioè l’interpretazione della norma alla luce dei principi generali dell’ordinamento. Come si
evince da tutto quanto detto finora, l’interpretazione non può (e non deve) mai prescindere dal
rispetto dei principi generali dell’ordinamento.
Pertanto, alla luce di tali motivi, questa norma si può dire che è stata tacitamente abrogata: ancora
esiste nel corpus normativo del Codice Civile ma, ad oggi, il 12 delle preleggi va considerato
assolutamente privo di valore. La ragione principale per cui dobbiamo ritenere espunta dal sistema
questa norma va ravvisata nel fatto che l’interpretazione è sì un procedimento ma non un
procedimento per gradi. È un meccanismo complesso, ma non perché scandito da alcuni primi
momenti che, se risolvono la questione, precludono la considerazione degli altri.
L’articolo 12 oggi va sostituito dal criterio secondo il quale l’interpretazione deve essere sempre
logico-sistematica e teleologico-assiologica. Sono metodi che si integrano reciprocamente, non
sono uno alternativo all’altro.
Il metodo logico-sistematico sostiene l’interpretazione della norma non in quanto monade, ma
inserita nel complesso dell’ordinamento, in connessione con altre norme. L’interpretazione
analogica può essere interpretata come una “specie” appartenente al “genere” dell’interpretazione
sistematica.
Nel caso del 1165 (che descrive l’usucapione, vedi pag. 45), per capire come opera occorre prima sapere come
opera la prescrizione, la sospensione e l’interruzione della prescrizione. È un tipico caso di interpretazione
sistematica.
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Istituzioni di diritto privato
Il metodo teleologico-assiologico, invece, presuppone la valutazione di una norma giuridica
tenendo conto degli interessi (teleologico) di volta in volta coinvolti dalla norma applicata a
determinati soggetti, e tenendo conto dei principi fondamentali dell’ordinamento (assiologico).
Quando sono ammessi gli atti di espianto di organo o parti staccate del corpo? Leggendo letteralmente la
norma di cui al 5, una risposta immediata non è possibile. Una risposta concreta e significativa è possibile
qualora si va alla ricerca degli interessi concreti delle parti (teologia). L’atto di disposizione è consentito
quando veramente va a realizzare i principi dell’ordinamento (assiologia).
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Istituzioni di diritto privato
Parte 6: persone fisiche
Il concetto di personalità fisica evoca la disciplina delle s.g.s. e dei rapporti giuridici. Persona fisica
è qualsiasi individuo chiamato a svolgere attività e manifestare interessi, in un contesto individuale
ma anche e sopratutto in un contesto collettivo. La relazionalità è infatti considerata un
presupposto di scienze sociali come il diritto.
Lo studio della persona fisica non può prescindere da una connessa riflessione sulla capacità
giuridica. Il primo dato normativo che viene in considerazione è proprio la norma che apre il
Codice civile. Art 1 (Capacità giuridica).
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
La capacità giuridica è l’idoneità del soggetto ad essere titolare di s.g.s., nonché a realizzare finalità
compatibili con l’ordinamento. Nessuno può essere mai privato della capacità giuridica, la quale,
inoltre, non è rinunciabile.
Si evidenzia un primo importante collegamento che è quello tra capacità giuridica e soggettività.
Tale concetto è stato spiegato dalla dottrina in duplice modo. Si sono affermate rispetto al tema
della soggettività due teorie opposte.
• La teoria organica sostiene che la soggettività poggia su due elementi essenziali:
• un elemento formale (il riconoscimento di un dato individuo come idoneo a diventare
titolare di diritti ed obblighi);
• un elemento materiale (ovvero la nascita, intesa come dimensione fisica materiale
corporea dell’individuo, che deve esistere nella sua corporeità perché diventi titolare di
situazioni giuridiche soggettive; si parla di nascita non solo in seguito al distaccamento
dal grembo, ma sopratutto quando viene attestata la funzionalità respiratoria del
neonato).
• La teoria atomistica (o pluralistica) sostiene invece che la soggettività esiste in tutti quei casi in
cui le singole norme giuridiche attribuiscono al soggetto stesso la titolarità di s.g.s. La
maggioranza della dottrina in realt&