SITUAZIONI GIURIDICHE
SITUAZIONI ESISTENZIALI: la dottrina fa una distinzione fra:
Diritti patrimoniali: ne fanno parte i diritti suscettibili di valutazione economica, che sarebbero
disponibili (alienabili, trasmissibili, rinunziabili), prescrittibili (è l’istituto per cui per mancato esercizio
del diritto per un determinato periodo, si perde la possibilità di farlo valere; tutti tranne la proprietà,
che non si prescrive a meno che non entra in gioco l’istituto dell’usucapione);
Diritti non patrimoniali: si distinguono dai primi essenzialmente perché non possono essere oggetto
di valutazione economica; comprendono in primo luogo:
Diritti della personalità: sono una pluralità di situazioni giuridiche soggettive assolute aventi ad
oggetto aspetti essenziali della personalità umana; è dalla loro tutela che si può dedurre il grado di
civiltà di un ordinamento. Sono per caratteristica:
non patrimoniali: non sono valutabili economicamente;
indisponibili: sono quindi
inalienabili: non avendo carattere patrimoniale ed essendo personalissimo non possono
o essere ceduti ad altri titolari;
intrasmissibili: non facendo parte del patrimonio del titolare, non possono essere
o trasmessi per atto giuridico inter vivos o mortis causa (testamento);
irrinunziabili.
o
Imprescrittibili: non si prescrivono per il mancato esercizio e possono essere fatti valere in
qualsiasi momento; non possono neanche essere oggetto di usucapione;
Personalissimi: a differenza degli altri diritti, non si può qui scindere la titolarità di queste
situazioni dal loro esercizio, in quanto il “bene” (di natura esistenziale) non è situato all’esterno
rispetto al titolare, bensì è un tutt’uno con esso;
originari o innati: si acquistano con la nascita e si perdono con l’evento morte.
Le fonti da cui si ricavano sono: la Costituzione, il codice civile (es. art 5-10), nel codice penale
(dove vengono puniti gli atti lesivi della vita o dell’integrità psico-fisica, nonché le altrui libertà), nelle
leggi complementari (es. sull’interruzione della gravidanza, trapianti, ecc.), a livello internazionale
dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (1950) e dal Trattato dell’Unione europea, il quale li pone come principi
generali del diritto comunitario.
La Costituzione pone all’apice del nostro ordinamento la persona umana e nonostante il
fondamento sia unitario, in quanto è unico il bene da proteggere (la persona), tutela le molteplici e
indefinibili a priori manifestazioni e aspirazioni volte allo svolgimento e sviluppo della propria
personalità (si dicono anche atipici). Dal momento che la riparazione del danno non può sempre
ripristinare la perdita subita, la tutela della persona è attuabile non soltanto nel momento successivo
alla lesione, ma anche in via preventiva, attraverso l’esistenza di obblighi di contenuto positivo a
carico di chi è tenuto a tutelare o promuovere la personalità del titolare (es. il soccorso). Questi
diritti si distinguono in:
Diritto alla vita e all’integrità psico-fisica: diritto non espressamente disciplinato dalla
Costituzione, bensì dal codice civile (art. 5) e penale (art. 575). Il bene giuridico “vita” non è
inteso in senso biologico e naturalistico, bensì in senso normativo, come pretesa a una vita
libera e dignitosa (art. 36 della C.). Essendo un diritto assoluto ciò comporta due tipi di obblighi:
uno negativo, cioè di astenersi dall’impedire il godimento del diritto e in generale non ledere il
diritto alla vita e integrità psico-fisica, ma anche un positivo che è il dovere di soccorso. Una
legge storica è quella 194/78 sull’interruzione della gravidanza: si è constatato che da una lato la
tutela della vita umana comincia “dal suo inizio”, senza contare quindi il concepito; dall’altro si è
arrivati a favorire l’interesse alla salute della madre rispetto a un possibile interesse alla vita del
nascituro. Per questo nei 90 giorni dal concepimento per seri problemi della donna si può
interrompere la gravidanza, ma anche successivamente se ci sono dei problemi psico-fisici della
donna. Tale diritto è molto delicato e discusso perché va a toccare le scelte dell’arbitrio di
ognuno di noi; ci si chiede se il diritto dalla vita debba sempre prevalere in un bilancio di
interessi con scelte di coscienza: l’ordinamento, cioè la Costituzione e le leggi speciali ad essa
inspirate negano la liceità di un libero potere di autodeterminazione del singolo (ci sono dei limiti
dunque), tuttavia consente la lesione della propria integrazione fisica a fini terapeutici o a favore
di un'altra persona (es. trapianto), screditando così l’art. 5 del codice civile che vieta atti di
disposizione del proprio corpo che cagionino diminuzioni permanenti dell’integrità fisica o
quando siano contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Ad oggi sono altresì
consentiti trapianti terapeutici di parti del cadavere, la conservazione e distribuzione del sangue
umano, il cambio di sesso, ecc.
Diritto alla salute: trattato dalla Costituzione nell’art. 32 come norma precettiva (cioè
immediatamente azionabile davanti all’autorità giudiziaria); la salute è intesa non come mero
diritto all’integrità psico-fisica, all’assenza di un morbo o patologia, ma in senso positivo, cioè
stato di equilibrio psico-fisico del soggetto che è perfettamente integrato nell’ambiente sociale,
culturale (dinamico nel tempo secondo le accezioni culturali) nel quale vive e volto a realizzarne
la dignità e la libertà. Ogni intervento cattivo od obbligatorio a tutela della salute deve essere
espressamente previsto dall’ordinamento e in nessun caso può violare i limiti della persona
umana.
Diritto all’eguaglianza e dignità dell’uomo: menzionata nell’art. 3 come qualità spettante all’uomo
in quanto tale, indipendente dalla sua posizione sociale, economica o culturale, nel 36 quando si
assicura al lavoratore una retribuzione sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia una
esistenza libera e dignitosa, nel 41 come limite allo svolgimento dell’iniziativa economica privata,
la quale non può arrecarvi danno e non solo. In caso invece di indegnità morale, ci possono
essere delle limitazioni del diritto di voto (48) o della capacità giuridica. A tale valore si ispirano i
diritti della legislazione ordinaria (precedente alla Costituzione) della riservatezza, dell’onore,
della reputazione e dell’immagine (si pensi al trattamento dignitoso del malati, nell’interruzione
della gravidanza, nello statuto dei lavoratori).
Diritto all’onore e alla reputazione: trovano previsione diretta sia nel codice civile che penale,
basta pensare agli art. 10 sull’esposizione di immagini altrui e 20 sulle modificazioni di opere o
atti altrui, nel codice penale art. 5.9.4 e 5.9.5 sull’ingiuria e diffamazione. Previsioni indirette di
disciplina riguardano: la successione mortis causa (indegnità a succedere, in caso di calunnia
del de cuius) e per la donazione (revoca per ingiuria del beneficiario al donante).Gli strumenti di
tutela civilistici sono il risarcimento del danno, l’azione inibitoria e il risarcimento in forma
specifica ad es. tramite il diritto alla rettifica (quando la lesione sia attuata a mezzo stampa o con
l’impiego della comunicazione radiotelevisiva; altrimenti non si potrebbe).
Diritto all’identità e alla identificazione: mezzo fondamentale, immediato e sintetico per
l’identificazione della persona è il nome, che comprende il prenome o nome individuale, imposto
dalla concorde tra i genitori e dichiarato all’ufficiale di stato civile (sono consentite
dall’ordinamento modifiche o aggiunte) e il cognome, che avviene invece ipso iure, cioè dalla
famiglia (nel rapporto di filiazione è quello del padre). L’art. 22 C. dice espressamente che il
nome è un diritto di cui il soggetto non potrà mai essere privato per motivi politici. Il codice civile,
dall’art. 6 a 9, si occupano invece non solo del nome, ma anche dello pseudonimo e il
soprannome quando hanno una valenza importante come il prenome. La tutela del diritto al
nome è prevista con due azioni importanti: il reclamo, da esercitare nel momento in cui un terzo
impedisce di utilizzare il proprio nome o che questo esercita al posto del titolare (si ridà legittima
all’uso al titolare); usurpazione, utilizzo indebito e pregiudizievole (in termini patrimoniali e non)
del nome e cognome da parte di un terzo; questi strumenti possono essere utilizzati anche da
soggetti terzi nel momento in cui sono portatori di interessi di natura familiare. Davanti alla
lesione, vale il diritto alla rettifica come rimedio, nonché azioni di risarcimento per il danno
subito.
Nello stesso ambito ha importanza il diritto all’identità sessuale, da cui derivano due aspetti: in
caso di mutamento di sesso è prevista la autorizzazione da parte dell’ordinamento e del
tribunale, nel rispetto di alcuni limiti, per l’adeguamento dei caratteri sessuali tramite intervento
chirurgico, nonché la rettifica dei dati anagrafici.
Diritto all’immagine: secondo il codice civile e la legislazione speciale, l’utilizzazione
dell’immagine altrui è consentita se vi è l’assenso della persona ritratta e/o in generale la
divulgazione e la messa in commercio dell’immagine non rechino pregiudizio alla reputazione o
al decoro della stessa (o anche dei suoi familiari). Il consenso non è richiesto se l’utilizzo è
giustificato dalla notorietà della persona ritratta, dalla carica pubblica ricoperta, da finalità di
giustizia o di polizia o se la riproduzione è connessa a eventi pubblici o svoltisi in pubblico. La
cessazione dell’abuso spetta all’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato (ma anche dei
familiari). A riguardo o all’abuso del diritto all’immagine, si va principalmente ad interessare il
diritto alla riservatezza e/o all’identità personale, ecc.
Diritto alla riservatezza: è l’esigenza di tutelare la propria vita privata dalla altrui ingerenza; non è
espressamente disciplinata dall’ordinamento, per questo molto discusso nel contenuto (ad es.
limite fisico nelle mura domestiche o al di fuori; tutela per la sola divulgazione di notizie riservate
o nell’intrusione nella propria vita privata) tuttavia lo riscontriamo in diversi fonti come la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; dal codice penale che tutela
l’inviolabilità del domicilio, sanziona la rivelazione e diffusione di notizie private, in violazione del
segreto telefonico, telegrafico ed epistolare; nello Statuto dei lavoratori; ecc.
Importante forma di privacy è quella economica, volta alla protezione del soggetto dalla
diffusione di informazioni/dati (economici, finanziari, fiscali, ecc.) sul proprio conto
potenzialmente pregiudizievoli nelle relazioni economiche, che va a contrastare il diritto invece di
ricevere, ricercare e raccogliere informazioni: il legislatore ha cercato di disciplinare il conflitto
introducendo alcune forme di pubblicità di informazioni economiche disponibili (bollettini di
protesti; registro delle imprese; pubblicità dei bilanci delle s.p.a., ecc.) per interessi collettivi. Ad
oggi, tramite specie direttive, una nuova forma di tutela è sorta rispetto al sorgere di banche dati
(tecniche di raccolta, elaborazione, memorizzazione e trasmissione di dati), sia da parte di reati
che di enti pubblici: si garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali dei soggetti giuridici (sia persone fisiche che giuridiche). Il
codice prevede che la raccolta, la registrazione e trattamento dei dati sia svolto per scopi
determinati, leciti, espliciti e legittimi. I diritti dell’interessato sono la comunicazione dell’esistenza
e origine di dati personali che lo riguardano, delle finalità e modalità del trattamento, la
pretesa/diritto dell’aggiornamento e rettificazione dei dati, la cancellazione o il blocco degli stessi
in caso di violazione di legge e infine l’attestazione che queste ultime operazioni siano state
portate a conoscenza di chi tratta i dati.
Si parla poi di dati sensibili, tutti quei dati da cui si può dedurre l’etnia, le condizioni economiche
e sociali di un soggetto, l’orientamento politico e religioso, ecc., rispetto i quali la tutela è molto
forte: se si parla di soggetto pubblico, il trattamento di questi dati è previsto esplicitamente da
una legge che ne giustifica l’utilizzo per un interesse pubblico; se si tratta di un soggetto privato,
occorre il consenso scritto del soggetto di cui bisogna trattare i dati, più l’autorizzazione del
soggetto garante alla privacy, ma mai potranno essere diffusi dati che riguardano lo stato di
salute di un soggetto, mentre i dati giudiziari possono essere a volte diffusi (precedenti penali,
sentenze pendenti) solo se è autorizzato dal garante della privacy e dalla legge.
Davanti ai danni subiti per il trattamento abusivo dei dati, le sanzioni previste sono di natura
penale (con annessa pena accessoria di pubblicazione della sentenza di condanna) e
amministrativa, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni (anche non patrimoniali).
Diritto al lavoro: ai sensi dell’art. 4 della Cost. si configura sia come un diritto (“la repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, e rimuove tutte le condizioni che ostacolano tale
diritto”) che come un dovere (ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione ch concorra al progresso materiale o
spirituale della società) della persona.
Diritto all’educazione e istruzione: così come il lavoro, si configura sia come libertà di scegliere
in un certo sistema educativo la modalità per conseguirle, sia come diritto nei confronti dello
stato (art. 9 e 33 della Cost.: parità scolastica e diritto allo studio), ma anche come inderogabile
dovere di solidarietà (art. 2, 3 Cost.) nei confronti della collettività, destinato a concretarsi nello
svolgimento di un’attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società; tale diritto deve poi attuarsi sia dall’ambito familiare a quello scolastico.
Diritto all’informazione: sono elementi essenziali di una società democratica il pluralismo delle
fonti di informazioni, l’accessibilità ad esse, l’interesse a verificarne i contenuti e il controllo del
potere di informare; in tema di informazione si distinguono tre espressioni:
- Diritto di informare: data la variabilità e l’efficacia dell’informazioni è normale
che si creino talvolta dei conflitti di interessi di natura esistenziale tra i vari titolari: si pensi
all’illiceità di un’informazione di cronaca, quando questa, pur veritiera, leda indebitamente la
dignità altrui; la giurisprudenza ha per questo considerato legittima la c.d. libertà di cronaca,
nel limite che l’informazione sia socialmente utile, che la notizia sia frutti di serio e diligente
lavoro di ricerca e che l’esposizione e valutazione dei fatti sia priva di sottintesi particolari,
artificiose drammatizzazioni e insinuazioni prive di indizi. La difesa essenziale della persona
lesa da un’altrui diffusione dell’informazione è il diritto di rettifica riguardo la stampa, e la
diffusione radiofonica e televisiva.
- Diritto di essere informato: è l’interesse individuale o collettivo alla massima
diffusione e completezza dell’informazione;
- Diritto di informarsi: è il diritto ad acquisire informazioni.
Diritti di libertà: dogma non più intendibili come mera libertà naturale (sfera di manifestazione di
volontà ed azione riservata alla discrezionalità dell’individuo, limitata eccezionalmente dalla
legge in virtù di un interesse collettivo); è necessario anche parlare di libertà:
- Negative: consistono nella pretesa a che il potere statale (autorità pubbliche) si
astenga dal fare qualcosa (pretesa negativa; sono dette anche “libertà da..”).
- Positive: implicano un potere di influenza e incisione sulle deliberazioni degli
enti pubblici (es., diritto di voto; diritto di associazione in partiti politici; dette anche “libertà
di..”).
- Economiche: pur non rimanendo, non costituiscono più il modello primario delle
libertà dell’uomo, così come garantito dai codici civili, in quanto elementi come la tutela
della proprietà e dell’iniziativa economica privata, sono state inglobate o meglio conformate
(c.d. funzionalizzazione o subordinazione delle situazioni patrimoniali a quelle esistenziali)
alla sicurezza, libertà e dignità umana, che non possono ledere.
L’art. 2 della Costituzione individua le formazioni sociali, luoghi di sviluppo della personalità umana
e in cui diventano operanti i diritti fondamentali (le comunità vanno complessivamente graduate in
base alla loro rilevanza in relazione all’idoneità a realizzare la personalità; non si può porre sullo
stesso piano la famiglia e il partito politico).
Problematico è il discorso della riparazione dei danni in ambito di diritti della personalità: strumenti
di tutela considerati inadeguati, la reintegrazione in forma specifica (salvo nella lesione tramite
cronaca del diritto alla riservatezza, dove si può utilizzare lo strumento della rettif
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