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CARATTERI E FUNZIONI DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
L’istituto della responsabilità patrimoniale è disciplinato nell’art. 2740 che afferma “Il debitore risponde
dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.”; si delinea quindi la possibilità per il
creditore insoddisfatto dall’eventuale inadempimento, vedere realizzati i suoi interessi aggredendo, in via
solo esecutiva, i beni, presenti o futuri, del debitore.
Inizialmente la generale vaghezza della norma aveva indotto a determinare la c.d. teoria patrimonialista,
rafforzata del resto anche dagli istituti civilistici delle azioni preordinate alla conservazione della garanzia
patrimoniale sorte anche durante il momento fisiologico del rapporto obbligatorio. Tale concezione è stata
presto abbandonata, in quanto la responsabilità patrimoniale opera solo ed esclusivamente a seguito
dell’inadempimento, ovvero nel momento patologico del rapporto. A prova di ciò, basta pensare che la
responsabilità patrimoniale non è sempre satisfattoria nell’interesse del creditore: se la prestazione aveva ad
oggetto una somma di denaro, mediante l’esecuzione generica o per espropriazione, il creditore persegue la
stessa utilità che l’adempimento spontaneo del debitore gli avrebbe dato sul piano sostanziale; se la
prestazione aveva ad oggetto un bene diverso dal denaro, l’espropriazione fa conseguire l’equivalente
pecuniario del danno, il che però non assicura sempre appunto la satisfattione creditoria.
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE PERSONALE ED ESCUZIOEN FORZATA
È importante distinguere due tipi di responsabilità, in quanto pur operando ambedue a seguito
dell’inadempimento presentano diversa natura e funzioni:
- Responsabilità ex art. 1218 per la “Responsabilità personale”: presuppone l’inadempimento
dell’originario rapporto obbligatorio, determinando la costituzione di una conseguente obbligazione
risarcitoria (obbligo di risarcire il danno); questo tipo di responsabilità ha funzione eventualmente
preparatoria a quella patrimoniale: se infatti l’obbligazione originale non aveva ad oggetto il
trasferimento di una somma di denaro in tal caso la responsabilità sostituisce la obbligazione
risarcitoria a quella inadempiuta, o aggiunge all’obbligazione inadempiuta quella risarcitoria per il
ritardo, la responsabilità personale consente di determinare la obbligazione avente per oggetto
l’ammontare della somma spettante per la soddisfazione del creditore, che sarà ricavata, in caso di
ulteriore inadempimento, tramite la responsabilità patrimoniale, quindi con l’espropriazione e la
vendita coattiva dei beni del creditore.
- Responsabilità ex art. 2740 per la “Responsabilità patrimoniale”: presuppone l’inadempimento sia
dell’originaria obbligazione, sia di quella risarcitoria e determina al debitore inadempiente la
soggezione, attuale o potenziale, dei beni presenti e futuri all’azione esecutiva del creditore
insoddisfatto; ovviamente l’eventuale adempimento di quella risarcitoria, fa venire meno la
responsabilità patrimoniale. La responsabilità patrimoniale e l’esecuzione forzata non coincidono:
oltre non essere la seconda sempre strumentale alla realizzazione della prima, va precisato che
l’esecuzione forzata si distingue in: esecuzione in forma generica, esperibile quando oggetto della del
rapporto (originale o costituitosi con la responsabilità patrimoniale) sia una somma di denaro; istituto
che potrebbe in seguito portare alla responsabilità patrimoniale. Invece l’esecuzione forzata in forma
specifica è esperibile quando oggetto del rapporto è un bene diverso dal denaro: l’esecuzione forzata
di dare (consegnare o rilascio) fa ottenere al creditore ciò che lo stesso debitore avrebbe dovuto fargli
conseguire con l’adempimento; con l’esecuzione forzata di fare o non fare, il creditore su sentenza
del giudice può ottenere che un soggetto terzo (per l’esecuzione specifica in queste obbligazione è
dunque richiesta la fungibilità, cioè la sostituibilità di colui che può adempiere la prestazione), a spese
del debitore, faccia o non faccia qualcosa; con l’esecuzione forzata di contrarre, il creditore può
ottenere che siano prodotti gli stessi effetti del contratto non concluso. L’esecuzione forzata in forma
specifica, a differenza di quella generale, permette di ottenere lo stesso risultato che si sarebbe
conseguito con l’adempimento spontaneo del debitore ed è sempre satisfattorio; dunque non attua la
responsabilità patrimoniale, bensì la realizzazione coattiva del debito.
LIMITAZIONI DELA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
Come espresso dall’art. 2 del 2740 “Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi
stabiliti dalla legge.”; il principio della responsabilità patrimoniale ha visto col passare del tempo nella
sostanza una riduzione dell’ambito di operatività, a causa del moltiplicarsi delle ipotesi legislative di patrimoni
c.d. autonomi/separati/di destinazione, aventi una specifica destinazione e propria regolamentazione
giuridica, sì da poter essere esposto all’azione esecutiva solo dei debiti sorti in vista del raggiungimento di
quello scopo: oltre alle ipotesi di beni o crediti assolutamente o relativamente impignorabili (beni demaniali,
beni strettamente personali come vestiti, ecc.), è il caso del fondo patrimoniale (comporta un limite di
disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia e garantirne la stabilità
economica); i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza; ai patrimoni societari destinati ad un particolare
affare.
L’usuale riconduzione della materia della responsabilità patrimoniale nell’insieme delle norme imperative ha
indotto a escludere la facoltà dell’autonomia negoziale di costituire patrimoni c.d. di destinazione; tuttavia la
introduzione degli atti di destinazione di beni immobili o di mobili registrati, consente la separazione
patrimoniale non solo per gli scopi predeterminati dalla legge, ma con riferimento a qualunque interesse
meritevole di tutela secondo l’ordinamento; meritevolezza che non può coincidere nella mera attuazione ad
una funzione socialmente utile ma esige una preventiva verifica della giuridica necessità della destinazione
per il soddisfacimento di un peculiare interesse, al fine di giustificare la relativa impermeabilità alle vicende
giuridiche che hanno per oggetto tale bene.
PAR CONDICIO CREDITORUM E DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO
Secondo l’art. 2741 “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause
legittime di prelazione.”; secondo tale principio (della parità di trattamento), se a seguito dell’espropriazione e
della vendita all’asta dei beni del debitore, la somma non sia necessaria a soddisfare integralmente le loro
pretese, ci sarà una ripartizione del ricavato proporzionale al’ammontare dei corrispondenti crediti. A tal
riguardo, l’art. 2744 vieta tassativamente (rende nullo) il patto commissorio, accordo nel quale si conviene
che in mancanza del pagamento nel termine stabilito, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi
al creditore: oltre che tutelare il debitore, si tutelano in forte misura i creditori i quali potrebbero subire un
grave pregiudizio a causa della sottrazione di un bene del debitore, il quale, anche in via sussidiaria, avrebbe
potuto soddisfare i creditore. È però lecito il c.d. patto marciano, con il quale il creditore, in caso di
inadempimento, diventa proprietario della cosa ricevuta in garanzia previa corresponsione al debitore della
differenza tra l’ammontare del credito e l’eventuale valore del bene (così per il restante poter soddisfare gli
eventuali creditori).
CAUSE DI’ PRELAZIONE
SITUAZIONI REALI DI GARANZIA
Eccezioni alla regola della par condicio creditorum sono previste dallo stesso art. 2741, quando dice
“Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”, per le quali si hanno delle
posizioni privilegiate (rispetto ad altre pretese creditorie) nell’ordine di preferenza nella distribuzione
del ricavato della vendita forzata dei beni del debitore. Comunque sia ci sono anche altri istituti che
come le cause sopracitate permettono di rafforzare la tutela del creditore rispetto agli altri, come il
diritto di ritenzione (il creditore, tenuto a riconsegnare una cosa a chi ne è proprietario, ha il potere di
trattenere la stessa fino a quando il debitore non abbia estinto il proprio debito: è un diritto opponibile
erga omnes ed è uno delle poche forme di autotutela previste).
Esaminiamo dunque le situazioni reali di garanzia:
- Privilegi: Secondo l’art. 2745 “Il privilegio è accordato dalla legge (fonte) in considerazione della
causa del credito (elemento giustificativo). La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge
essere subordinata alla convenzione delle parti ( o alla pubblicità: il privilegio è, di regola occulto, non
risulta, cioè non sono previste speciali forme di pubblicità)”. La funzione socio-giuridica è in favore di
un determinato creditore. Le forme dei privilegi previste dall’ordinamento sono tassative e solitamente
la costituzione è automatica. Secondo l’art. 2746 e seguenti, il privilegio può essere generale o
speciale: il primo, ha per oggetto tutti i beni mobili del debitore, accomunati dalla peculiarità della
causa giustificativa (titolo) e in particolare di esigenze primarie della persona (credito da onoranze
funebri, alimentare, ecc.); il privilegio è riconosciuto dalla legge indipendentemente dal rapporto che
può intercorre col bene mobile che ne è oggetto. I secondi sono determinati su particolari beni mobili
e immobili del debitore e suoi loro frutti, naturali e civili, costituendo un rapporto diretto tra creditore e
cose finalizzate a rafforzare il credito. Il perimento totale o parziale della cosa incide tanto sul privilegi
speciali sì da provocarne la estinzione o la proporzionale riduzione (così come per le vicende inerenti
al credito). In caso di conflitto tra crediti assistiti da privilegi non si risolve privilegiando l’anteriorità del
credito, bensì all’ordine previsto dall’ordinamento, il quale preordina quelli speciali rispetto ai generali.
I privilegi ineriscono al rapporto di credito e risentono delle vicende che questo subisce, seguendolo
nei suoi trasferimenti sia a titolo particolare che universale. Quella del privilegio è una categoria
eterogenea rispetto alle situazioni