Anteprima
Vedrai una selezione di 25 pagine su 118
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 1 Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 2
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 6
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 11
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 16
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 21
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 26
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 31
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 36
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 41
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 46
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 51
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 56
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 61
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 66
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 71
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 76
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 81
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 86
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 91
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 96
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 101
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 106
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 111
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile, prof. Mantucci, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri Pag. 116
1 su 118
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CARATTERI E FUNZIONI DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

L’istituto della responsabilità patrimoniale è disciplinato nell’art. 2740 che afferma “Il debitore risponde

dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.”; si delinea quindi la possibilità per il

creditore insoddisfatto dall’eventuale inadempimento, vedere realizzati i suoi interessi aggredendo, in via

solo esecutiva, i beni, presenti o futuri, del debitore.

Inizialmente la generale vaghezza della norma aveva indotto a determinare la c.d. teoria patrimonialista,

rafforzata del resto anche dagli istituti civilistici delle azioni preordinate alla conservazione della garanzia

patrimoniale sorte anche durante il momento fisiologico del rapporto obbligatorio. Tale concezione è stata

presto abbandonata, in quanto la responsabilità patrimoniale opera solo ed esclusivamente a seguito

dell’inadempimento, ovvero nel momento patologico del rapporto. A prova di ciò, basta pensare che la

responsabilità patrimoniale non è sempre satisfattoria nell’interesse del creditore: se la prestazione aveva ad

oggetto una somma di denaro, mediante l’esecuzione generica o per espropriazione, il creditore persegue la

stessa utilità che l’adempimento spontaneo del debitore gli avrebbe dato sul piano sostanziale; se la

prestazione aveva ad oggetto un bene diverso dal denaro, l’espropriazione fa conseguire l’equivalente

pecuniario del danno, il che però non assicura sempre appunto la satisfattione creditoria.

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE PERSONALE ED ESCUZIOEN FORZATA

È importante distinguere due tipi di responsabilità, in quanto pur operando ambedue a seguito

dell’inadempimento presentano diversa natura e funzioni:

- Responsabilità ex art. 1218 per la “Responsabilità personale”: presuppone l’inadempimento

dell’originario rapporto obbligatorio, determinando la costituzione di una conseguente obbligazione

risarcitoria (obbligo di risarcire il danno); questo tipo di responsabilità ha funzione eventualmente

preparatoria a quella patrimoniale: se infatti l’obbligazione originale non aveva ad oggetto il

trasferimento di una somma di denaro in tal caso la responsabilità sostituisce la obbligazione

risarcitoria a quella inadempiuta, o aggiunge all’obbligazione inadempiuta quella risarcitoria per il

ritardo, la responsabilità personale consente di determinare la obbligazione avente per oggetto

l’ammontare della somma spettante per la soddisfazione del creditore, che sarà ricavata, in caso di

ulteriore inadempimento, tramite la responsabilità patrimoniale, quindi con l’espropriazione e la

vendita coattiva dei beni del creditore.

- Responsabilità ex art. 2740 per la “Responsabilità patrimoniale”: presuppone l’inadempimento sia

dell’originaria obbligazione, sia di quella risarcitoria e determina al debitore inadempiente la

soggezione, attuale o potenziale, dei beni presenti e futuri all’azione esecutiva del creditore

insoddisfatto; ovviamente l’eventuale adempimento di quella risarcitoria, fa venire meno la

responsabilità patrimoniale. La responsabilità patrimoniale e l’esecuzione forzata non coincidono:

oltre non essere la seconda sempre strumentale alla realizzazione della prima, va precisato che

l’esecuzione forzata si distingue in: esecuzione in forma generica, esperibile quando oggetto della del

rapporto (originale o costituitosi con la responsabilità patrimoniale) sia una somma di denaro; istituto

che potrebbe in seguito portare alla responsabilità patrimoniale. Invece l’esecuzione forzata in forma

specifica è esperibile quando oggetto del rapporto è un bene diverso dal denaro: l’esecuzione forzata

di dare (consegnare o rilascio) fa ottenere al creditore ciò che lo stesso debitore avrebbe dovuto fargli

conseguire con l’adempimento; con l’esecuzione forzata di fare o non fare, il creditore su sentenza

del giudice può ottenere che un soggetto terzo (per l’esecuzione specifica in queste obbligazione è

dunque richiesta la fungibilità, cioè la sostituibilità di colui che può adempiere la prestazione), a spese

del debitore, faccia o non faccia qualcosa; con l’esecuzione forzata di contrarre, il creditore può

ottenere che siano prodotti gli stessi effetti del contratto non concluso. L’esecuzione forzata in forma

specifica, a differenza di quella generale, permette di ottenere lo stesso risultato che si sarebbe

conseguito con l’adempimento spontaneo del debitore ed è sempre satisfattorio; dunque non attua la

responsabilità patrimoniale, bensì la realizzazione coattiva del debito.

LIMITAZIONI DELA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

Come espresso dall’art. 2 del 2740 “Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi

stabiliti dalla legge.”; il principio della responsabilità patrimoniale ha visto col passare del tempo nella

sostanza una riduzione dell’ambito di operatività, a causa del moltiplicarsi delle ipotesi legislative di patrimoni

c.d. autonomi/separati/di destinazione, aventi una specifica destinazione e propria regolamentazione

giuridica, sì da poter essere esposto all’azione esecutiva solo dei debiti sorti in vista del raggiungimento di

quello scopo: oltre alle ipotesi di beni o crediti assolutamente o relativamente impignorabili (beni demaniali,

beni strettamente personali come vestiti, ecc.), è il caso del fondo patrimoniale (comporta un limite di

disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia e garantirne la stabilità

economica); i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza; ai patrimoni societari destinati ad un particolare

affare.

L’usuale riconduzione della materia della responsabilità patrimoniale nell’insieme delle norme imperative ha

indotto a escludere la facoltà dell’autonomia negoziale di costituire patrimoni c.d. di destinazione; tuttavia la

introduzione degli atti di destinazione di beni immobili o di mobili registrati, consente la separazione

patrimoniale non solo per gli scopi predeterminati dalla legge, ma con riferimento a qualunque interesse

meritevole di tutela secondo l’ordinamento; meritevolezza che non può coincidere nella mera attuazione ad

una funzione socialmente utile ma esige una preventiva verifica della giuridica necessità della destinazione

per il soddisfacimento di un peculiare interesse, al fine di giustificare la relativa impermeabilità alle vicende

giuridiche che hanno per oggetto tale bene.

PAR CONDICIO CREDITORUM E DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO

Secondo l’art. 2741 “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause

legittime di prelazione.”; secondo tale principio (della parità di trattamento), se a seguito dell’espropriazione e

della vendita all’asta dei beni del debitore, la somma non sia necessaria a soddisfare integralmente le loro

pretese, ci sarà una ripartizione del ricavato proporzionale al’ammontare dei corrispondenti crediti. A tal

riguardo, l’art. 2744 vieta tassativamente (rende nullo) il patto commissorio, accordo nel quale si conviene

che in mancanza del pagamento nel termine stabilito, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi

al creditore: oltre che tutelare il debitore, si tutelano in forte misura i creditori i quali potrebbero subire un

grave pregiudizio a causa della sottrazione di un bene del debitore, il quale, anche in via sussidiaria, avrebbe

potuto soddisfare i creditore. È però lecito il c.d. patto marciano, con il quale il creditore, in caso di

inadempimento, diventa proprietario della cosa ricevuta in garanzia previa corresponsione al debitore della

differenza tra l’ammontare del credito e l’eventuale valore del bene (così per il restante poter soddisfare gli

eventuali creditori).

CAUSE DI’ PRELAZIONE

SITUAZIONI REALI DI GARANZIA

Eccezioni alla regola della par condicio creditorum sono previste dallo stesso art. 2741, quando dice

“Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”, per le quali si hanno delle

posizioni privilegiate (rispetto ad altre pretese creditorie) nell’ordine di preferenza nella distribuzione

del ricavato della vendita forzata dei beni del debitore. Comunque sia ci sono anche altri istituti che

come le cause sopracitate permettono di rafforzare la tutela del creditore rispetto agli altri, come il

diritto di ritenzione (il creditore, tenuto a riconsegnare una cosa a chi ne è proprietario, ha il potere di

trattenere la stessa fino a quando il debitore non abbia estinto il proprio debito: è un diritto opponibile

erga omnes ed è uno delle poche forme di autotutela previste).

Esaminiamo dunque le situazioni reali di garanzia:

- Privilegi: Secondo l’art. 2745 “Il privilegio è accordato dalla legge (fonte) in considerazione della

causa del credito (elemento giustificativo). La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge

essere subordinata alla convenzione delle parti ( o alla pubblicità: il privilegio è, di regola occulto, non

risulta, cioè non sono previste speciali forme di pubblicità)”. La funzione socio-giuridica è in favore di

un determinato creditore. Le forme dei privilegi previste dall’ordinamento sono tassative e solitamente

la costituzione è automatica. Secondo l’art. 2746 e seguenti, il privilegio può essere generale o

speciale: il primo, ha per oggetto tutti i beni mobili del debitore, accomunati dalla peculiarità della

causa giustificativa (titolo) e in particolare di esigenze primarie della persona (credito da onoranze

funebri, alimentare, ecc.); il privilegio è riconosciuto dalla legge indipendentemente dal rapporto che

può intercorre col bene mobile che ne è oggetto. I secondi sono determinati su particolari beni mobili

e immobili del debitore e suoi loro frutti, naturali e civili, costituendo un rapporto diretto tra creditore e

cose finalizzate a rafforzare il credito. Il perimento totale o parziale della cosa incide tanto sul privilegi

speciali sì da provocarne la estinzione o la proporzionale riduzione (così come per le vicende inerenti

al credito). In caso di conflitto tra crediti assistiti da privilegi non si risolve privilegiando l’anteriorità del

credito, bensì all’ordine previsto dall’ordinamento, il quale preordina quelli speciali rispetto ai generali.

I privilegi ineriscono al rapporto di credito e risentono delle vicende che questo subisce, seguendolo

nei suoi trasferimenti sia a titolo particolare che universale. Quella del privilegio è una categoria

eterogenea rispetto alle situazioni

Dettagli
A.A. 2013-2014
118 pagine
7 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.