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Situazioni possessorie

Secondo l'art. 1140, "il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale" e ancora "si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa (se ad es. presto un libro ad un amico, non smetto di possederlo, ma lo faccio attraverso il mio amico, che in tal caso si definisce detentore; si parla di possesso mediato)".

Elementi costituenti del possesso

Secondo la dottrina tradizionale, gli elementi costituenti del possesso sono due:

  • Corpo possesionis (profilo oggettivo del possesso): comportamento del soggetto diretto al godimento e all'uso del bene e corrispondente all'esercizio del diritto reale, al di là che sia il titolare del diritto reale di godimento o meno (è un potere di fatto e non di diritto, cioè legittimato dalla sua titolarità).
  • Animus possidendi (profilo soggettivo o psicologico): è l'intenzione esercitare il potere sulla cosa come titolare del diritto reale (proprietà o diritto reale minore). Questo ultimo è il principale carattere differenziale dalla detenzione.

Secondo il 1140, "si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa (così chi presta un libro ad un amico, non smette di possederlo, ma lo possiede attraverso l'amico – c.d. possesso mediato)": il detentore infatti, pur avendo come il possessore la materiale disponibilità sulla cosa (corpo possesionis), se ne differenzia non solo nell'animus, detto qui detinendi, cioè esercitando il potere sulla cosa con la consapevolezza di non voler tenere la cosa come titolare di un diritto reale (è solo nel profilo psicologico che detenzione e possessione di distinguono), elemento che restando nella sfera psichica non può assumere rilevanza per il diritto, ma anche dalla diversità di condotta, cioè il detentore è chi anche chi dà segni di riconoscere l'altrui diritto sulla cosa a differenza del possessore (pagare il canone di locazione mensile ad es.).

Interversione del possesso

L'art. 1141 c.c. ammette che la detenzione possa mutarsi in possesso, attraverso la c.d. interversione del possesso; in base a quanto detto però ciò non può verificarsi solo con il cambio di animus, ma sono necessari atti giuridici esteriori che mutino il titolo, cioè la causa giustificatrice del godimento e uso del bene; i fattori possono essere: opposizione del detentore (un terzo essendo possessore del bene, trasferisca il possesso al detentore o il diritto corrispondente) o causa proveniente da un terzo (il detentore manifesta al p

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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