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Diritto civile - situazioni possessorie Pag. 1
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Estratto del documento

Successione: l'erede continua il possesso del suo dante causa con effetto dalla

o apertura della successione.

Accessione: il successore a titolo particolare, legatario o divenuto tale per atto tra

o vivi, può unire il suo possesso con quello del suo autore.

POSSESSO DI BUONA FEDE ED EFFETTI DEL POSSESSO

È possessore in buona fede chi ignora l’altruità della cosa (si pensi a chi acquista un bene da chi

appariva legittimo proprietario), mentre è in mala fede chi è consapevole di ledere un diritto altrui.

La buona fede di cui all'art. 1147 è un atteggiamento dalla psiche di ignoranza di ledere altrui

diritto (buona fede in senso soggettiva; da non confondere con la buona fede oggettiva intesa

come clausola generale che l’ordinamento richiama con riferimento a taluni rapporti e che sta a

significare in altre parole comportamento secondo lealtà, correttezza, onestà nei rapporti

interprivati e soprattutto contrattuali; a volte il testo legislativo non specifica quasi mai se la buona

fede è oggettiva o soggettiva, quindi lo si deve desumere dal contesto della norma); tuttavia non si

può tollerare che ci si possa avvantaggiare del proprio errore in tutti i casi; il secondo comma

dell'art. 1147 dispone, infatti, che la buona fede non giova se l'ignoranza di ledere l'altrui diritto

deriva da colpa grave (da accertare caso per caso, ma certamente ricorre quando il possesso è

stato conseguito senza un minimo di attenzione, attenzione che, se attivata, avrebbe fatto sorgere

un dubbio o un sospetto). L’articolo infine, al terzo comma impone che la buona fede si presume

salvo prova contraria (che non spetta al possessore: inversione onere della prova) ed è sufficiente

la sua presenza al momento dell’acquisto.

Nel regolare la restituzione della cosa al proprietario, il possessore ha diritto secondo

l’ordinamento a far propri i frutti prodotti dalla cosa fino al giorno della domanda di rivendicazione

(quello in mala fede invece deve restituirli, salvo rimborso delle spese), il diritto ad una indennità

per le riparazioni, miglioramenti e addizioni portate alla cosa e il diritto di ritenzione (non restituire

la cosa finché non gli sia data l’indennità dovuta).

Nella circolazione dei beni mobili (in tema di diritti reali su cosa propria e altrui ma non riguardanti

i beni mobili registrati e le universalità di mobili), per assicurare la certezza del diritto e

l’affidamento dell’acquirente di buona fede di beni mobili, l’art. 1153 dispone il c.d. principio

“possesso vale titolo”, per cui a “colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è

proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento

della consegna (1° condizione: buona fede iniziale) e sussista un titolo (astrattamente) idoneo al

trasferimento della proprietà (2° condizione).

L’acquisto in buona fede del possesso è anche criterio di risoluzione di conflitti tra più acquirenti,

per cui prevale quello che per prima ne acquista in buona fede il possesso; inoltre la proprietà si

acquista libera da altrui diritti sulla cosa se questi non risultano dal titolo del trasferimento e se c’p

la buona fede dell’acquirente.

USUCAPIONE (1153 e seguenti)

È un modo di acquisto a titolo originario dei diritti reali su beni mobili (registrati – 10 anni - e non:

in questo caso è necessaria la buona fede e la mancanza di un titolo idoneo al trasferimento,

allora 10 anni), universalità di mobili (20 anni), beni immobili (20 anni) e gli altri diritti reali di

godimento per effetto del possesso continuo (permanente manifestazione della propria signoria

sulla cosa; secondo la dottrina anche pubblico) e ininterrotto (non devono accadere fatti che siano

idonei a interrompere il possesso: naturali quando non vi sia il possesso per oltre un anno, e civili

in base alle norme sulla interruzione e sospensione della prescrizione) per i periodi di tempo

stabili dalla legge. Oltre la usucapione ordinaria, si parla di quella straordinaria, qualora chi

acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene immobile, in forza di un titolo che sia

idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l’usucapione

passati 10 anni dalla trascrizione (3 anni per i mobili registrati e 10 per l’universalità).

Le regole che vigono dal momento in cui inizia a decorrere il tempo sono:

Dettagli
A.A. 2013-2014
3 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.