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Diritto civile - situazioni di garanzia Pag. 1
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La forma di esecuzione forzata e il divieto di patto commissorio

Essa si attua mediante l'esecuzione forzata in forma generica, che è invocabile, quando la situazione creditoria, ad oggetto la consegna di una somma di denaro. L'esecuzione d'attuazione su in forma specifica non è strumento della responsabilità patrimoniale, bensì di realizzazione coattiva del debito.

2. Il divieto di patto commissorio

Articolo 2741 - in base al principio della par condicio creditorum, se è una persona a più creditori, essi hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. A tale principio è ispirato il divieto del patto commissorio, con cui si conviene, in mancanza di pagamento nel termine stabilito, la proprietà della cosa ipotecata o nata impegno, passa al creditore. Se il patto commissorio è nullo, valido è il patto marciano. Il patto marciano: con lui il creditore, in caso d'inadempimento, diventa proprietario della cosa ricevuta in garanzia, previa corresponsione al.

debitore della differenza tra l'ammontare del credito e l'eventuale maggior valore del bene. 3. Le cause di prelazione: Alla regola della par condicio creditorum, fanno eccezione le ipotesi in cui la legge prevede cause di prelazione legittime. Esse comportano, in sede di riparto delle somme ricavate dalla vendita forzata, una serie di posizioni privilegiate, caratterizzate da un ordine di preferenza da seguire nella distribuzione del ricavato. Alle cause di prelazione, sono il pegno d'ipoteca, che rientrano nella categoria delle garanzie reali. Ad essere, e accostato il privilegio speciale. Esso consente al creditore di disporre di uno o più beni determinati (mobili-immobili) vincolati a garanzia del proprio credito, cantando del diritto di essere soddisfatto con prelazione sul ricavato della vendita forzata. 4. L'azione revocatoria Ha la funzione di neutralizzare gli atti di disposizione compiuti del debitore, i quali diminuendo la garanzia patrimoniali sono

Potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni del creditore. Il creditore può esercitare tale azione, quando sussistono:

  1. L'eventus damni: cioè l'atto di disposizione deve pregiudicare le aspettative del creditore.
  2. Il consilium fraudis: la consapevolezza del debitore di arrecare un danno al creditore.

L'azione revocatoria, non invalida l'atto compiuto dal debitore, ma lo rende inefficace (relativa inefficace) solo nei confronti del creditore che ha promosso l'azione. Nei confronti del terzo acquirente, la revoca ad effetto, solo se l'acquisto sia stato titolo oneroso o gratuito in malafede. Può essere revocato anche l'atto anteriore alla soluzione del debito, se si prova che tale atto sia stato dolosamente preordinato a pregiudicare il creditore.

  1. L'azione surrogatoria

Consente al creditore di sostituirsi al debitore, che mostra un comportamento negligente e pregiudizievole per la sua situazione patrimoniale.

nell'esercizio di singoli diritti o azioni a lui spettanti. Vengono in tal modo recuperati al patrimonio del debitore, gli aumenti dovuti e si evitano diminuzioni dello stesso, senza che si determini la sostituzione in una posizione patrimoniale o amministrativa altrui. Non possono esercitarsi per surrogatoria i diritti e le azioni strettamente personali. 6. Il sequestro conservativo: È una misura cautelare preventiva, che il creditore può chiedere (prima della definizione del giudizio, quando abbia fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Tutto l'effetto del sequestro è di impedire l'alienazione dei beni sequestrati, nel senso che gli eventuali atti di disposizione, sarebbero inefficaci nei confronti del sequestrante. Situazioni personali di garanzia 1. La fideiussione si costituisce mediante un contratto, con il quale un terzo si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'obbligazione altrui (articolo 1936). La fideiussione

è solidale se non è stabilita convenzionale mentre la preventiva esclusione del patrimonio del debitore principale. Si ritiene che opera comunque il benficium ordinis in base al quale il creditore deve chiedere l'adempimento prima al debitore principale è poi al garante. L'obbligazione fideiussoria è accessoria rispetto a quella principale. La fideiussione non è valida se non è valida quella principale. Inoltre si estende a tutti gli accessori del debito principale. Il fideiussore, può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale anche quelle personali. Sono escluse quelle che derivano dall'incapacità. Chi ha pagato il debito è surrogato nel diritto del creditore e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del debitore principale. La fideiussione si estingue: 1. Se è prestato del creditore non si può verificare la surrogazione del fideiussore nel diritto

del creditore.

2. In caso di fideiussione per un'obbligazione futura: il creditore senza autorizzazione del fideiussore concede credito al terzo, pur sapendo che le sue condizioni sono peggiorate a tal punto da rendere difficile il soddisfacimento del credito.

3. Se il creditore non esercita le sue pretese nei confronti del debitore principale entro sei mesi della scadenza dell'obbligazione principale.

La promessa del fatto al terzo chi promette il fatto a un terzo, si assume il rischio che il terzo non compia o non si obbliga a compiere il fato promesso, con la conseguenza in tal caso, che il promettente è tenuto a dare un indennizzo a titolo di risarcimento del danno subito dal promissario.

1. La decadenza è un istituto, fondato sul decorso del tempo, al pari della prescrizione, rispetto alla quale, si pongono altresì delicati problemi di istituzione. Essa si definisce come perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di

un'attività o di un atto nel termine perentorio previsto dalla legge. Il carattere oggettivo della decadenza, giustifica l'applicabilità alla stessa, dei visti tutti della sospensione e di interruzione, fondati sulla situazione soggettiva del titolare. Può essere legale o convenzionale.

Situazioni reali di garanzia

  1. Il pegno è una garanzia reale concessa dal debitore o da un terzo, che consente al creditore insoddisfatto di procedere alla vendita del bene o richiedere l'assegnazione. È opponibile erga omnes. Sussiste solo se esiste il debito da garantire, anche futuro (accessorietà) garantisce l'intero credito, comprese le spese e gli interessi (indivisibilità). Il pegno può avere ad oggetto beni mobili, universalità di mobili e di azienda e/o terzi ed altri diritti aventi al loro volta per oggetto beni mobili. Sono esclusi i beni mobili registrati e i beni immateriali. È ammissibile però il

Pegno di cose indivise e su cose future. Il bene aggravato da pegno, passa nel possesso del creditore e la successiva consegna è essenziale per i perfezionamento della fattispecie (contratto reale). Il creditore è legittimato ad esercitare sul bene, sia le azioni possessorie sia l'azione di rivendica, che eventualmente spetta al debitore o al terzo datore di pegno. Il creditore non può fare propri i frutti del bene, non può godere del bene medesimo, non può concederlo il godimento o impegno senza il consenso del concedente, salvo in caso di pegno irregolare.

Il pegno regolare ha ad oggetto una somma di denaro o cose fungibili, consente al creditore di acquistarne la proprietà e restituire poi altre tante cose della stessa specie qualità. Il creditore deve custodire diligentemente il bene e risponde della sua perdita. Il pegno irregolare si estingue:

  1. Per
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Hakuna_Matata di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Masi Antonio.