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L'esecuzione su in forma specifica e il divieto di patto commissorio
L'esecuzione su in forma specifica non è uno strumento di attuazione della responsabilità patrimoniale, ma di realizzazione coattiva del debito.
Il divieto di patto commissorio, basato sul principio della par condicio creditorum, stabilisce che se ci sono più creditori, hanno tutti il diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. Questo divieto impedisce che, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la proprietà della cosa ipotecata o impegnata passi direttamente al creditore. Nel caso in cui il patto commissorio sia nullo, si applica il patto marciano. Con il patto marciano, il creditore diventa proprietario della cosa ricevuta in garanzia solo in caso di inadempimento, previa corresponsione al debitore della differenza tra l'ammontare del credito e il valore maggiore del bene.
Le cause di prelazione sono delle eccezioni alla regola della par condicio creditorum.
fanno eccezione le ipotesi in cui la legge prevede cause di prelazione legittime. Esse comportano, in sede di riparto delle somme ricavate dalla vendita forzata, una serie di posizioni privilegiate, caratterizzate da un ordine di preferenza da seguire nella distribuzione del ricavato. Alle cause di prelazione, sono il pegno d'ipoteca, che rientrano nella categoria delle garanzie reali. Ad essere, e accostato il privilegio speciale. Esso consente al creditore di disporre di uno o più beni determinati (mobili-immobili) vincolati a garanzia del proprio credito, cantando del diritto di essere soddisfatto con prelazione sul ricavato della vendita forzata. 4. L'azione revocatoria Ha la funzione di neutralizzare gli atti di disposizione compiuti del debitore, i quali diminuendo la garanzia patrimoniali sono potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni del creditore. Il creditore può esercitare tale azione, quando sussistono 1. L'eventus damni: cioè l'atto didisposizione deve pregiudicare le aspettativedel creditore.
2. Il consilium fraudis: la consapevolezza del debitore di arrecare un danno alcreditore.
L'azione revocatoria, non invalida l'atto compiuto dal debitore, ma lo rendeinefficace (relativa inefficace) solo nei confronti del creditore che hapromosso l'azione. Nei confronti del terzo acquirente, la revoca ad effetto,solo se l'acquisto sia stato titolo oneroso o gratuito in malafede. Può essererevocato anche l'atto d'alienazione anteriore alla soluzione del debito, se siprova che tale atto sia stato dolosamente preordinato a pregiudicare ilcreditore.
5. L'azione surrogatoriaConsente al creditore di sostituirsi al debitore, che mostra un comportamentonegligente e pregiudizievole per la sua situazione patrimoniale, nell'eserciziodi singoli diritti od azioni a lui spettanti. Vengono in tal modo recuperati alpatrimonio del debitore, gli aumenti dovuti e si evitano diminuzioni dellostesso.
senza che si determini la sostituzione in una posizione patrimoniale o amministrativa altrui. Non possono esercitarsi per surrogatoria i diritti e le azioni strettamente personali. 6. Il sequestro conservativo: È una misura cautelare preventiva, che il creditore può chiedere (prima della definizione del giudizio, quando abbia fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Tutto l'effetto del sequestro è di impedire l'alienazione dei beni sequestrati, nel senso che gli eventuali atti di disposizione, sarebbero inefficaci nei confronti del sequestrante. Situazioni personali di garanzia 1. La fideiussione si costituisce mediante un contratto, con il quale un terzo si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'obbligazione altrui (articolo 1936). La fideiussione è solidale se non è stabilita convenzionale mentre la preventiva esclusione del patrimonio del debitore principale. Si ritiene che operi comunque il beneficium ordinis in.Base al quale il creditore deve chiedere l'adempimento prima al debitore principale è poi al garante. L'obbligazione fideiussoria è accessoria rispetto a quella principale. La fideiussione non è valida se non è valida quella principale. Inoltre si estende a tutti gli accessori del debito principale. Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale anche quelle personali. Sono escluse quelle che derivano dall'incapacità. Chi ha pagato il debito è surrogato nel diritto del creditore e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del debitore principale. La fideiussione si estingue:
- Se è prestato del creditore non si può verificare la surrogazione del fideiussore nel diritto del creditore.
- In caso di fideiussione per un'obbligazione futura: il creditore senza autorizzazione del fideiussore concede credito al terzo, pur sapendo che le sue condizioni.
Sono peggiorate a tal punto da rendere difficile il soddisfacimento del credito.
3. Se il creditore non esercita le sue pretese nei confronti del debitore principale entro sei mesi della scadenza dell'obbligazione principale.
La promessa del fatto al terzo chi promette il fatto a un terzo, si assume il rischio che il terzo non compia o non si obbliga a compiere il fato promesso, con la conseguenza in tal caso, che il promettente è tenuto a dare un indennizzo a titolo di risarcimento del danno subito dal promissario.
1. La decadenza è un istituto, fondato sul decorso del tempo, al pari della prescrizione, rispetto alla quale, si pongono altresì delicati problemi di istituzione. Essa si definisce come perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di un'attività o di un atto nel termine perentorio previsto dalla legge. Il carattere oggettivo della decadenza, giustifica l'applicabilità alla stessa, dei
Visti tutti della sospensione e di interruzione, fondati sullasituazione soggettiva del titolare. Può essere legale o convenzionale.Situazioni reali di garanzia
- Il pegno è una garanzia reale concessa dal debitore o da un terzo, che consente al creditore insoddisfatto di procedere alla vendita del bene orichiedere l'assegnazione. È opponibile erga omnes. Sussiste solo se esiste il debito da garantire, anche futuro (accessorieta) garantisce l'intero credito, comprese le spese e gli interessi (indivisibilità). Il pegno può avere ad oggetto beni mobili, universalità di mobili e di azienda e/o terzi ed altri diritti aventi aloro volta per oggetto beni mobili. Sono esclusi i beni mobili registrati e i beni immateriali. È ammissibile però il pegno di cose indivise e su cose future. Il bene aggravato da pegno, passa nel possesso del creditore e la successiva consegna è essenziale per i perfezionamento della fattispecie (contratto reale).