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Il caso Cir – Fininvest

Problemi di fondo

Sono due i problemi di fondo sollevati da questo caso:

  • Se l'azione risarcitoria (aquiliana) è ammissibile anche ed in via autonoma per tutelare un interesse che deriva dalla conclusione di un contratto.
  • Se l'azione risarcitoria aquiliana è esperibile a prescindere dall'impugnativa di questo atto che si reputa dannoso.

Il fatto

A metà degli anni '80, S.B. acquisisce quote sempre più consistenti della Mondadori. La Mondadori, ad un certo punto, era in mano a tre soggetti:

  • La Fininvest di SB
  • La Cir di De Benedetti
  • La famiglia Formenton

De Benedetti, che era stato amico di Formenton, aveva convinto la famiglia, che non era interessata più alla gestione di Mondadori, a stipulare un patto parasociale che doveva portare la Cir ad acquisire il controllo di Mondadori attraverso una serie di passaggi (entro il '91).

Nel novembre del 1989, la famiglia Formenton cambia radicalmente idea e si schiera dalla parte di SB, consentendogli di insediarsi come nuovo presidente della compagnia (1990). De Benedetti protesta, ma i vari schieramenti non trovano un accordo e così decidono di ricorrere ad un lodo arbitrale (Lodo Pratis – Irti – Rescigno) per stabilire se il patto tra Formenton – De Benedetti dovesse avere corso o se i Formenton potessero vendere le proprie quote a Fininvest.

Prima del lodo Pratis, Fininvest aveva proposto a Cir, prima 150 miliardi e poi 400 (dopo la sentenza della Corte d'Appello Cir ha dovuto versare a Fininvest 365 miliardi di lire). Il lodo, pronunciato secondo equità e deciso a maggioranza, diede ragione a Cir (che così pretese il controllo del gruppo Mondadori).

Il lodo fu impugnato (è un negozio giuridico paragonabile ad una sentenza appellabile) dalla Fininvest davanti alla Corte di Appello di Roma, che decise con decisione unanime di annullare il lodo arbitrale. La Fininvest risultò vincitrice e le venne attribuito l'intero controllo del gruppo Mondadori.

Cir allora promosse un ricorso in Cassazione; durante il procedimento in Cassazione le parti iniziarono a ipotizzare un accordo transattivo. Le parti trovarono un accordo transattivo nel '91, che portò alla spartizione del gruppo:

  • Il gruppo Mondadori restò in mano alla Fininvest
  • Cir divenne titolare de La Repubblica e L'Espresso

Così fu abbandonato il ricorso per cassazione; l'accordo transattivo chiudeva definitivamente la lite, con la rinuncia delle parti alle reciproche pretese e tutto ciò che era stato deciso dalla transazione non poteva più essere ridiscusso.

Successivamente, attraverso una sentenza penale passata in giudicato, venne accertato che uno dei membri della Corte di Appello di Roma era stato corrotto (il giudice viene condannato in sede penale insieme ai corruttori). La Cir ha sempre sostenuto di ignorare l'esistenza della corruzione. Nasce il problema per Cir di come agire: quale azione intraprendere per ottenere tutela nei confronti di un fatto (corruzione) che ha inciso sulla transazione?

C'erano diversi strumenti processuali difensivi azionabili:

  • La revocazione: è un istituto processuale che consente di revocare una sentenza frutto di dolo (in questo caso del giudice)
  • L'impugnativa della transazione

L'avvocato della Cir (Vincenzo Roppo, autorevole giurista) scelse di agire attraverso un'azione di responsabilità aquiliana, imputando alla Fininvest di aver leso una posizione soggettiva di Cir come contraente della transazione, per effetto della corruzione del giudice.

Quindi Cir introduce un'azione di danno per aver concluso la transazione ignorando il fatto corruttivo della sentenza di appello, che aveva causato un indebolimento della posizione contrattuale di Cir, che concludeva una transazione a condizioni deteriori rispetto a quelle che avrebbe potuto ottenere prima della sentenza di appello.

Quindi azione di responsabilità aquiliana esercitata a protezione di una posizione contrattuale lesa da un comportamento illecito altrui:

  • Infatti, prima della sentenza di appello, Fininvest aveva proposto una transazione con un forte conguaglio in favore di Cir (offerta che non venne accettata).
  • Dopo la sentenza corrotta, Cir accettò la transazione a condizioni molto diverse, dovendo lei pagare un'ingente somma.

I tre gradi di giudizio

Tribunale di primo grado (2009)

L'azione risarcitoria ex art 2043 è accolta. Dal giudicato penale risultava che un giudice della corte di appello di Roma era stato corrotto; si reputa che ciò abbia inciso in modo rilevante sull'annullamento del lodo e che il fatto (indubbiamente illecito) abbia inciso anche sul contenuto della transazione, avendo la sentenza ribaltato le condizioni di forza tra le parti, indebolendo la posizione di Cir. Quindi sotto il profilo del nesso di causalità il tribunale non ha dubbio che la sentenza abbia inciso sulla transazione.

Il tribunale sostiene che l'azione di danno ex art 2043 fosse esperibile poiché diversa dall'impugnativa della transazione e autonoma rispetto alla revocazione della sentenza di appello. In particolare ritiene che non poteva essere preclusiva della responsabilità aquiliana la validità e l'efficacia del contratto di transazione.

Per quanto riguarda la possibile prescrizione, il termine civile di prescrizione è sospeso se è in corso una vicenda penale (e Cir si era costituita parte civile nel processo penale); quindi la prescrizione decorre dal momento in cui la conoscenza della corruzione si era avuta in termini certi (prescrizione civile di 5 anni per l'azione aquiliana).

La sentenza arriva dopo una serie di pronunce della Cassazione in tema di responsabilità precontrattuale e sua autonomia (19024/2005) e soprattutto dopo la sentenza del 2007 a SS.UU. che ribadiva una serie di principi.

Sentenza 2005

Riguardava l'omissione di obblighi informativi dell'intermediario finanziario; riguardava il contenuto e l'ambito di applicabilità della regola di BF nella fase precontrattuale; art 1337 (la sentenza precisa che la clausola generale di BF impone di astenersi da comportamenti illeciti, al di là di discipline tipiche che disciplinano specifici aspetti di illiceità).

In quella sentenza si prendeva posizione anche sul danno, che poteva essere liquidato quando vi fosse stata una scorrettezza grave nella fase precedente alla conclusione del contratto (ipotesi diversa da quella in cui si lamenta un danno per non aver concluso il contratto e in cui è dovuto l'interesse negativo).

Qui siamo in presenza di un contratto concluso e valido, ma il comportamento di una parte ha cagionato il danno derivante dal minor vantaggio o dalla sconvenienza che grava sulla parte per effetto del comportamento dell'altra.

Era un danno che doveva essere ricostruito tenendo conto della peculiarità della fattispecie. I principi erano questi:

  • Piena rilevanza delle scorrettezze nella fase precedente alla conclusione del contratto.
  • Peculiarità del danno da ricostruire.
  • Richiamo in termini di analisi della fattispecie a ciò che era stato affermato dalla dottrina più recente a sostegno di un'azione risarcitoria autonoma in presenza di un contratto valido.

Quindi già in quel momento si era affermata in giurisprudenza una ricostruzione già emersa in cassazione che ricostruiva la fattispecie anche tenendo conto di quanto dispone l'art 1440 in tema di dolo incidente (che dice che il contratto non è annullabile, ma il comportamento è illecito e determina risarcimento).

Quindi combinando il 1337 con il 1440 e il rilievo generale dell'illecito aquiliano si ritiene che sia ammissibile un'azione risarcitoria. La cassazione ha ritenuto in modo innovativo rispetto al passato che la responsabilità precontrattuale prevista dall'art 1337 sia esperibile anche in presenza di un contratto già concluso e perfetto.

Motivazione

La motivazione è che la posizione di Cir è indebolita dal fatto corruttivo, ciò cagiona un danno (che si misura confrontando le prospettive economiche di Cir prima della sentenza di appello corrotta e quelle che sono state dopo l'annullamento per effetto di tale sentenza). Viene determinato una cifra ridotta di una percentuale, perché si ritiene che non possa essere stabilito con certezza che in assenza della corruzione la sentenza della Corte di Appello sarebbe stata favorevole.

Quindi fattispecie del danno per perdita di chance che riduce la misura del risarcimento. I passaggi:

  • Ammissione dell'illecito
  • Sua autonomia rispetto alla transazione e validità del contratto
  • Causalità affrontata ricostruendo l'effetto della corruzione della sentenza
  • Quantificazione del danno (superiore a quello che risulta nella sentenza definitiva)

La liquidazione del danno

  • Danno per indebolimento della posizione contrattuale a causa della corruzione del giudice Metta (che aveva determinato la conclusione della transazione a condizioni diverse da quelle che sarebbero state sottoscritte in assenza di fatto illecito): circa 284 milioni di euro.
  • Le spese di lite (8 milioni) imputate a Fininvest.
  • Danno all'immagine per Cir (causata dalla sconfitta): circa 20 milioni.

La somma rivalutata e con gli interessi sfiorava i 900 milioni, ma fu diminuita del 20%, poiché si limitò il danno alla perdita di chance di contrattare in modo libero e privo di condizionamenti. In più, si doveva aggiungere il danno non patrimoniale (da liquidare in separata sede su richiesta dell'attore) per la violazione del diritto.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher olympedeg di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Vettori Giuseppe.
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