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Ritornando un po ‘alla posizione originaria e quindi dicendo che l'articolo 2059
serve solo per il risarcimento del danno morale soggettivo.
Ovviamente si tratta di un artifizio, perché non vi è alcuno che oggi non possa
vedere che il danno biologico come il danno psicofisico è un danno che
certamente diciamo non meriterebbe di essere ascritto a quelli patrimoniali ma
a quelli non patrimoniali.
Ma questa scelta interpretativa ortopedica serve proprio per superare la forte
limitazione che era stata posta nel 1900 dall'articolo 2059 e così arriviamo a
quella sentenza della Corte di costituzionale del 1994 che per la prima
volta formula addirittura un'ulteriore ampliamento e parla del danno
alla vita. Tale sentenza afferma che che non solo il danno biologico quindi
come il danno psicofisico e ma anche il danno alla vita e alla salute sono danni
risarcibili ex articolo 2043 .
Quindi nel 1994 sempre per superare il limite della 2059 la nostra Corte
costituzionale continua ad ampliare il catalogo se vogliamo l'area del Titano
patrimoniale includendo non solo il danno morale soggettivo non solo il danno
biologico ma anche il danno alla vita e il danno alla salute.
Ovviamente dice anche in quella sentenza, che tutti ricorderete, che il danno
deve essere obiettivamente provato, ed è in quella stessa sentenza che dice
che dalla morte immediata non c'è un danno biologico perché c'è sicuramente
un danno alla vita ma non c'è un danno biologico perché il danno biologico
come lesione psicofisica non si realizza dal momento che la morte segue in
modo immediato.
Ma la vera svolta si raggiunge con la sentenza della Cassazione del 2003
quella sentenza come dire torna sul danno biologico danno esistenziale il danno
morale soggettivo e cioè ritorna e dice che il danno non patrimoniale deve
intendersi in modo ampio e comprensivo.
Quindi è come qualunque danno inerente ai valori della persona ma la cosa
importante qui di questa sentenza della Cassazione del 2003 qual è che
finalmente cambia prospettiva, non possiamo continuare a dire che il danno
biologico il danno alla vita il danno alla salute sono dei danni patrimoniali
perché è evidente che sono danni non patrimoniali o più correttamente danni
per lesioni di interessi non patrimoniali perché il danno per definizione e
patrimoniale poi posso avere il danno di un interesse patrimoniale e il danno di
un interesse non patrimoniale tecnicamente quindi quello che noi con una
formula di abbreviazione chiamiamo danno non patrimoniale e il danno per la
lesione di un interesse non patrimoniale.
La Corte di Cassazione nel 2003 chiarisce che il danno biologico il danno
esistenziale il danno alla vita il danno alla salute e il danno morale
soggettivo sono tutti danni non patrimoniali cioè danni da lesione di
interessi non patrimoniali.
Ciò che fa però e questo è veramente la svolta della nostra sistema precisa che
la risarcibilità di questi danni non è più come dire legata nei soli casi
espressamente ammessi dalla legge perché con una lettura secondo
costituzione conforme a costituzione il danno non patrimoniale si deve
intendere in questo modo è ampio ma che il danno non patrimoniale deve
essere sempre risarcito ogni qualvolta ci sia la lesione di un interesse
protetto al valore costituzionale.
Quindi è sempre risarcibile quando ci sia la lesione ingiusta di un interesse
protetto alla persona il danno non biologico non è patrimoniale il danno la
perdita di parente non è patrimoniale ma la risarcibilità è ammissibile purché ci
sia la lesione di un interesse costituzionalmente protetto della persona. Infine
giungiamo sino alla nota sentenza delle sezioni unite del 2008 che
potremmo dire chiudo un po’ il cerchio perché dice da una parte esiste il danno
non patrimoniale o meglio il danno per la lesione di qualunque interesse non
patrimoniale dall'altra parte il danno per la lesione di interessi patrimoniali. Qui
la Corte di Cassazione dice che il danno non patrimoniale non è composto da
sub categoria unitaria, sicché nel suo seno non ha senso distinguere tra danno
morale soggettivo danno biologico danno esistenziale occorre accertare la
consistenza effettiva del danno identificando le sue ripercussioni negative sulla
persona per legalizzare una riparazione completa quindi con il 2008 si ritorna
alla posizione originaria da una parte abbiamo il danno per lesione
dell'interesse patrimoniale (che è sempre risarcibile) dall'altra parte il danno da