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Ritornando un po ‘alla posizione originaria e quindi dicendo che l'articolo 2059

serve solo per il risarcimento del danno morale soggettivo.

Ovviamente si tratta di un artifizio, perché non vi è alcuno che oggi non possa

vedere che il danno biologico come il danno psicofisico è un danno che

certamente diciamo non meriterebbe di essere ascritto a quelli patrimoniali ma

a quelli non patrimoniali.

Ma questa scelta interpretativa ortopedica serve proprio per superare la forte

limitazione che era stata posta nel 1900 dall'articolo 2059 e così arriviamo a

quella sentenza della Corte di costituzionale del 1994 che per la prima

volta formula addirittura un'ulteriore ampliamento e parla del danno

alla vita. Tale sentenza afferma che che non solo il danno biologico quindi

come il danno psicofisico e ma anche il danno alla vita e alla salute sono danni

risarcibili ex articolo 2043 .

Quindi nel 1994 sempre per superare il limite della 2059 la nostra Corte

costituzionale continua ad ampliare il catalogo se vogliamo l'area del Titano

patrimoniale includendo non solo il danno morale soggettivo non solo il danno

biologico ma anche il danno alla vita e il danno alla salute.

Ovviamente dice anche in quella sentenza, che tutti ricorderete, che il danno

deve essere obiettivamente provato, ed è in quella stessa sentenza che dice

che dalla morte immediata non c'è un danno biologico perché c'è sicuramente

un danno alla vita ma non c'è un danno biologico perché il danno biologico

come lesione psicofisica non si realizza dal momento che la morte segue in

modo immediato.

Ma la vera svolta si raggiunge con la sentenza della Cassazione del 2003

quella sentenza come dire torna sul danno biologico danno esistenziale il danno

morale soggettivo e cioè ritorna e dice che il danno non patrimoniale deve

intendersi in modo ampio e comprensivo.

Quindi è come qualunque danno inerente ai valori della persona ma la cosa

importante qui di questa sentenza della Cassazione del 2003 qual è che

finalmente cambia prospettiva, non possiamo continuare a dire che il danno

biologico il danno alla vita il danno alla salute sono dei danni patrimoniali

perché è evidente che sono danni non patrimoniali o più correttamente danni

per lesioni di interessi non patrimoniali perché il danno per definizione e

patrimoniale poi posso avere il danno di un interesse patrimoniale e il danno di

un interesse non patrimoniale tecnicamente quindi quello che noi con una

formula di abbreviazione chiamiamo danno non patrimoniale e il danno per la

lesione di un interesse non patrimoniale.

La Corte di Cassazione nel 2003 chiarisce che il danno biologico il danno

esistenziale il danno alla vita il danno alla salute e il danno morale

soggettivo sono tutti danni non patrimoniali cioè danni da lesione di

interessi non patrimoniali.

Ciò che fa però e questo è veramente la svolta della nostra sistema precisa che

la risarcibilità di questi danni non è più come dire legata nei soli casi

espressamente ammessi dalla legge perché con una lettura secondo

costituzione conforme a costituzione il danno non patrimoniale si deve

intendere in questo modo è ampio ma che il danno non patrimoniale deve

essere sempre risarcito ogni qualvolta ci sia la lesione di un interesse

protetto al valore costituzionale.

Quindi è sempre risarcibile quando ci sia la lesione ingiusta di un interesse

protetto alla persona il danno non biologico non è patrimoniale il danno la

perdita di parente non è patrimoniale ma la risarcibilità è ammissibile purché ci

sia la lesione di un interesse costituzionalmente protetto della persona. Infine

giungiamo sino alla nota sentenza delle sezioni unite del 2008 che

potremmo dire chiudo un po’ il cerchio perché dice da una parte esiste il danno

non patrimoniale o meglio il danno per la lesione di qualunque interesse non

patrimoniale dall'altra parte il danno per la lesione di interessi patrimoniali. Qui

la Corte di Cassazione dice che il danno non patrimoniale non è composto da

sub categoria unitaria, sicché nel suo seno non ha senso distinguere tra danno

morale soggettivo danno biologico danno esistenziale occorre accertare la

consistenza effettiva del danno identificando le sue ripercussioni negative sulla

persona per legalizzare una riparazione completa quindi con il 2008 si ritorna

alla posizione originaria da una parte abbiamo il danno per lesione

dell'interesse patrimoniale (che è sempre risarcibile) dall'altra parte il danno da

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A.A. 2025-2026
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ritazacchia25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Carboni Bruno.