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ESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL COMMERCIALISTA

responsabilità contrattuale del professionista, discende dall’accettazione dell’incarico da parte

La

dello stesso, poiché ha origine dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, quali

mancata, ritardata o inesatta esecuzione della prestazione, ovvero incuria, ignoranza di

disposizioni di legge, ovvero negligenza, imperizia ed imprudenza che compromettano il buon

esito del giudizio. Tale responsabilità è inquadrabile tra quella prevista dagli art. 1176 e 2236 cc;

quest’ultimo prevede che “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale

difficoltà, il prestatore d’opera risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave”. Al di

fuori delle ipotesi suindicate, caratterizzate da eccezionalità e straordinarietà nel loro manifestarsi,

il prestatore risponde per colpa lieve, nel caso svolga prestazioni di routine.

Affinché vi sia responsabilità del dottore commercialista, è necessario che vi sia un danno certo,

doloso o colposo. L’onere

concretamente verificatosi, ed effettivo connesso ad un comportamento

di provare l’effettivo comportamento doloso o colposo del professionista è a carico del cliente,

rientrando nei canoni della responsabilità contrattuale, che deve fornire tutte le informazioni

conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del

possibili affinché il danno risulti

37 Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che

l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non

imputabile. 15

professionista stesso. Quest’ultimo può, in virtù dell’art. 2236 cc 38 , difendersi dando la prova

dell’assenza di colpa nel comportamento tenuto, c.d. difetto di colpa. Un esempio è la

presentazione della dichiarazione dei redditi entro un certo termine: nel caso di omissione della

presentazione, comporta una responsabilità a carico del cliente. La responsabilità e le sanzioni che

ne derivano, sono statuite dall’art. 6 del D. Lgs n° 472/97, il quale stabilisce che le sanzioni

derivanti dall’omissione della presentazione della dichiarazione sono addebitate al commercialista

diligenza del buon padre di famiglia nell’adempimento del suo

se questi non prova di aver usato la

39

incarico .

3 C E

OLPA ED RRORE DEL DOTTORE COMMERCIALISTA

Molto dibattuto è il problema della configurabilità, anche in diritto penale, di una colpa

ci si chiede se il reato colposo cagionato da un professionista nell’esercizio

professionale: della

sua professione debba essere valutato secondo le regole generali, e cioè nel senso che egli deve

essere chiamato a rispondere di qualsiasi negligenza, imprudenza, imperizia etc., oppure se debba

penale, l’art. 2236 cod. civ,

trovare applicazione, anche in sede per il quale il professionista deve

essere chiamato a rispondere solo per colpa grave, con esclusione, quindi, di ogni responsabilità

per fatti commessi con colpa media o lieve.

Un orientamento giurisprudenziale, formatosi in passato, ritiene senz’altro applicabile anche al

la norma civilistica, giustificando tale applicazione col fatto che l’esercizio delle

diritto penale

attività che richiedono la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, deve essere valutato

con elasticità ai fini della configurabilità della condotta colposa. Tale orientamento non mancò di

suscitare perplessità in dottrina e se ne sostenne, anzi, la incostituzionalità per palese violazione

del principio di uguaglianza, in quanto finiva col creare una sorta di privilegio a favore dei

professionisti, la cui responsabilità penale per colpa era valutata con minor rigore rispetto a quella

degli altri soggetti. Investita direttamente della questione, la Corte Costituzionale, con la sentenza

n. 166/73, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 589 e 42 nella

parte in cui consentono che nella valutazione della colpa professionale il giudice attribuisca

rilevanza penale soltanto a gradi di colpa di tipo particolare, poiché tale scelta legislativa risponde

mortificare l’iniziativa del professionista, col timore di ingiuste

a due opposte esigenze: non

rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso; non indulgere verso non ponderate decisioni

o riprovevoli inerzie del professionista stesso. Tuttavia, si precisa nella sentenza della Corte

Costituzionale che tale esenzione o limitazione di responsabilità vale soltanto con riferimento alla

colpa per imperizia, mentre per le altre due forme di colpa, e cioè, per negligenza e per imprudenza,

il giudizio del giudice deve essere improntato a criteri di normale severità.

Per ciò che concerne, invece, l’errore professionale, che ha origine da un comportamento

obiettivamente diverso da quello che la situazione esigeva, si verifica ogni qualvolta la condotta

tenuta dal professionista, anche se diligente, non era idonea a risolvere il caso. La giurisprudenza

evitabile utilizzando l’ordinaria diligenza e,

fa una differenza tra errore inscusabile, scusabile, che

si ha quando il professionista opera in un campo a lui ignoto.

L’art. 2236 afferma che il dolo e la colpa non si presumono, ma

38 vanno dimostrati.

39 Art. 1176 codice civile. 16

La Responsabilità da Contatto Sociale Qualificato

Sommario: 1. Definizioni. - 2. Ipotesi di responsabilità da contatto sociale

1 D

EFINIZIONI

La responsabilità da contatto sociale qualificato, è una particolare forma di responsabilità civile

che prescinde dall’esistenza di un contratto, inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il

danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata

dall’ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali, non

dovere generico di non ledere l’altrui sfera giuridica.

riconducibili al

Con l’espressione contatto sociale si suole indicare un rapporto "sociale" idoneo ad ingenerare

l'affidamento dei soggetti coinvolti in virtù del fatto che si tratta di un rapporto "qualificato"

giuridico, che vi ricollega una serie di doveri di collaborazione e protezione volti

dall’ordinamento 40

alla salvaguardia di determinati beni giuridici . La violazione di tali doveri determina il sorgere

di tale tipo di responsabilità. Il contatto sociale qualificato deve essere, quindi, annoverato tra gli

atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico ex art. 1173

cod. civ. Ne deriva che, secondo tale orientamento, in virtù del principio dell’atipicità delle fonti

di cui all’art. 1173 cc, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano

delle obbligazioni

la loro fonte nel "contatto sociale qualificato", determina una responsabilità di tipo contrattuale.

della

La dottrina riconduce la responsabilità da contatto sociale nell’alveo responsabilità

contrattuale ed il soggetto danneggiato beneficia di indubbi vantaggi sotto il profilo della

prescrizione (10 anni nella responsabilità contrattuale a fronte del termine di 5 anni previsto per la

responsabilità extracontrattuale) e dell’onere della prova (si noti che in virtù del principio

dell’inversione dell’onere della prova, l’inadempimento

il danneggiato può limitarsi ad allegare

adempiuto all’obbligazione).

della controparte alla quale spetterà, invece, provare di avere

2 I R

POTESI DI ESPONSABILITÀ

Tra le varie ipotesi di responsabilità da contatto sociale, ricordiamo:

Responsabilità dell’insegnante per autolesione dell’allievo:

a) nel caso di danno cagionato

dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'insegnante non ha natura extracontrattuale,

bensì contrattuale, atteso che tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un

rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo

obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde

evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle

controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti

40 RONGA G., Le varie ipotesi di responsabilità cosiddetta da "contatto sociale", in VIOLA L. (a cura di), La

responsabilità civile ed il danno, Vol. 1, Halley Editrice, 2007, pag. 90 ROSSI S., Contatto sociale (fonte di

obbligazione), in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, Appendice di aggiornamento V, Utet, Torino,

2010, pag. 346 ss. 17

dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ, sicché,

mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del

rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato

41

determinato da causa non imputabile all'insegnante ;

b) Responsabilità del medico chirurgo nei confronti del paziente: in tema di responsabilità

42

civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per

i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica

da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei

confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul «contatto sociale», ha

natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia

natura diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a

pericolo in occasione del contatto stesso;

Responsabilità dell’ex datore di lavoro:

c) nel caso di danno conseguente a inesatte

informazioni, attinenti al rapporto di lavoro, fornite a richiesta, dall'ex datore di lavoro al

lavoratore, è assente il vincolo contrattuale attuale; l'obbligo di comportamento del datore

di lavoro, trova il proprio fondamento nel pregresso rapporto contrattuale ed è a tutela

dell'affidamento che l'ex dipendente ripone nell'ex datore di lavoro, quale detentore

qualificato delle informazioni relative ad un rapporto contrattuale ormai concluso, in un

contesto che ha sullo sfondo la tutela costituzionale apprestata al lavoro (art. 35 Cost.). È

ravvisabile, quindi, una responsabilità da contatto sociale, con il conseguente regime

probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ, sec

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Publisher
A.A. 2015-2016
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Verami87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della responsabilità civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Ciocia Maria Antonia.