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ESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL COMMERCIALISTA
responsabilità contrattuale del professionista, discende dall’accettazione dell’incarico da parte
La
dello stesso, poiché ha origine dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, quali
mancata, ritardata o inesatta esecuzione della prestazione, ovvero incuria, ignoranza di
disposizioni di legge, ovvero negligenza, imperizia ed imprudenza che compromettano il buon
esito del giudizio. Tale responsabilità è inquadrabile tra quella prevista dagli art. 1176 e 2236 cc;
quest’ultimo prevede che “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d’opera risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave”. Al di
fuori delle ipotesi suindicate, caratterizzate da eccezionalità e straordinarietà nel loro manifestarsi,
il prestatore risponde per colpa lieve, nel caso svolga prestazioni di routine.
Affinché vi sia responsabilità del dottore commercialista, è necessario che vi sia un danno certo,
doloso o colposo. L’onere
concretamente verificatosi, ed effettivo connesso ad un comportamento
di provare l’effettivo comportamento doloso o colposo del professionista è a carico del cliente,
rientrando nei canoni della responsabilità contrattuale, che deve fornire tutte le informazioni
conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del
possibili affinché il danno risulti
37 Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile. 15
professionista stesso. Quest’ultimo può, in virtù dell’art. 2236 cc 38 , difendersi dando la prova
dell’assenza di colpa nel comportamento tenuto, c.d. difetto di colpa. Un esempio è la
presentazione della dichiarazione dei redditi entro un certo termine: nel caso di omissione della
presentazione, comporta una responsabilità a carico del cliente. La responsabilità e le sanzioni che
ne derivano, sono statuite dall’art. 6 del D. Lgs n° 472/97, il quale stabilisce che le sanzioni
derivanti dall’omissione della presentazione della dichiarazione sono addebitate al commercialista
diligenza del buon padre di famiglia nell’adempimento del suo
se questi non prova di aver usato la
39
incarico .
3 C E
OLPA ED RRORE DEL DOTTORE COMMERCIALISTA
Molto dibattuto è il problema della configurabilità, anche in diritto penale, di una colpa
ci si chiede se il reato colposo cagionato da un professionista nell’esercizio
professionale: della
sua professione debba essere valutato secondo le regole generali, e cioè nel senso che egli deve
essere chiamato a rispondere di qualsiasi negligenza, imprudenza, imperizia etc., oppure se debba
penale, l’art. 2236 cod. civ,
trovare applicazione, anche in sede per il quale il professionista deve
essere chiamato a rispondere solo per colpa grave, con esclusione, quindi, di ogni responsabilità
per fatti commessi con colpa media o lieve.
Un orientamento giurisprudenziale, formatosi in passato, ritiene senz’altro applicabile anche al
la norma civilistica, giustificando tale applicazione col fatto che l’esercizio delle
diritto penale
attività che richiedono la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, deve essere valutato
con elasticità ai fini della configurabilità della condotta colposa. Tale orientamento non mancò di
suscitare perplessità in dottrina e se ne sostenne, anzi, la incostituzionalità per palese violazione
del principio di uguaglianza, in quanto finiva col creare una sorta di privilegio a favore dei
professionisti, la cui responsabilità penale per colpa era valutata con minor rigore rispetto a quella
degli altri soggetti. Investita direttamente della questione, la Corte Costituzionale, con la sentenza
n. 166/73, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 589 e 42 nella
parte in cui consentono che nella valutazione della colpa professionale il giudice attribuisca
rilevanza penale soltanto a gradi di colpa di tipo particolare, poiché tale scelta legislativa risponde
mortificare l’iniziativa del professionista, col timore di ingiuste
a due opposte esigenze: non
rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso; non indulgere verso non ponderate decisioni
o riprovevoli inerzie del professionista stesso. Tuttavia, si precisa nella sentenza della Corte
Costituzionale che tale esenzione o limitazione di responsabilità vale soltanto con riferimento alla
colpa per imperizia, mentre per le altre due forme di colpa, e cioè, per negligenza e per imprudenza,
il giudizio del giudice deve essere improntato a criteri di normale severità.
Per ciò che concerne, invece, l’errore professionale, che ha origine da un comportamento
obiettivamente diverso da quello che la situazione esigeva, si verifica ogni qualvolta la condotta
tenuta dal professionista, anche se diligente, non era idonea a risolvere il caso. La giurisprudenza
evitabile utilizzando l’ordinaria diligenza e,
fa una differenza tra errore inscusabile, scusabile, che
si ha quando il professionista opera in un campo a lui ignoto.
L’art. 2236 afferma che il dolo e la colpa non si presumono, ma
38 vanno dimostrati.
39 Art. 1176 codice civile. 16
La Responsabilità da Contatto Sociale Qualificato
Sommario: 1. Definizioni. - 2. Ipotesi di responsabilità da contatto sociale
1 D
EFINIZIONI
La responsabilità da contatto sociale qualificato, è una particolare forma di responsabilità civile
che prescinde dall’esistenza di un contratto, inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il
danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata
dall’ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali, non
dovere generico di non ledere l’altrui sfera giuridica.
riconducibili al
Con l’espressione contatto sociale si suole indicare un rapporto "sociale" idoneo ad ingenerare
l'affidamento dei soggetti coinvolti in virtù del fatto che si tratta di un rapporto "qualificato"
giuridico, che vi ricollega una serie di doveri di collaborazione e protezione volti
dall’ordinamento 40
alla salvaguardia di determinati beni giuridici . La violazione di tali doveri determina il sorgere
di tale tipo di responsabilità. Il contatto sociale qualificato deve essere, quindi, annoverato tra gli
atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico ex art. 1173
cod. civ. Ne deriva che, secondo tale orientamento, in virtù del principio dell’atipicità delle fonti
di cui all’art. 1173 cc, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano
delle obbligazioni
la loro fonte nel "contatto sociale qualificato", determina una responsabilità di tipo contrattuale.
della
La dottrina riconduce la responsabilità da contatto sociale nell’alveo responsabilità
contrattuale ed il soggetto danneggiato beneficia di indubbi vantaggi sotto il profilo della
prescrizione (10 anni nella responsabilità contrattuale a fronte del termine di 5 anni previsto per la
responsabilità extracontrattuale) e dell’onere della prova (si noti che in virtù del principio
dell’inversione dell’onere della prova, l’inadempimento
il danneggiato può limitarsi ad allegare
adempiuto all’obbligazione).
della controparte alla quale spetterà, invece, provare di avere
2 I R
POTESI DI ESPONSABILITÀ
Tra le varie ipotesi di responsabilità da contatto sociale, ricordiamo:
Responsabilità dell’insegnante per autolesione dell’allievo:
a) nel caso di danno cagionato
dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'insegnante non ha natura extracontrattuale,
bensì contrattuale, atteso che tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un
rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo
obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde
evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle
controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti
40 RONGA G., Le varie ipotesi di responsabilità cosiddetta da "contatto sociale", in VIOLA L. (a cura di), La
responsabilità civile ed il danno, Vol. 1, Halley Editrice, 2007, pag. 90 ROSSI S., Contatto sociale (fonte di
obbligazione), in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, Appendice di aggiornamento V, Utet, Torino,
2010, pag. 346 ss. 17
dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ, sicché,
mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del
rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato
41
determinato da causa non imputabile all'insegnante ;
b) Responsabilità del medico chirurgo nei confronti del paziente: in tema di responsabilità
42
civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per
i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica
da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei
confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul «contatto sociale», ha
natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia
natura diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a
pericolo in occasione del contatto stesso;
Responsabilità dell’ex datore di lavoro:
c) nel caso di danno conseguente a inesatte
informazioni, attinenti al rapporto di lavoro, fornite a richiesta, dall'ex datore di lavoro al
lavoratore, è assente il vincolo contrattuale attuale; l'obbligo di comportamento del datore
di lavoro, trova il proprio fondamento nel pregresso rapporto contrattuale ed è a tutela
dell'affidamento che l'ex dipendente ripone nell'ex datore di lavoro, quale detentore
qualificato delle informazioni relative ad un rapporto contrattuale ormai concluso, in un
contesto che ha sullo sfondo la tutela costituzionale apprestata al lavoro (art. 35 Cost.). È
ravvisabile, quindi, una responsabilità da contatto sociale, con il conseguente regime
probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ, sec