Sentenza 1712 del 1995
Introduzione alla sentenza
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche in sede di rinvio), è dovuto inoltre il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma che deve essere provato dal creditore.
Origine della controversia
Il presupposto di fatto da cui ha origine la controversia è una disgrazia: nel marzo del 1971 a Napoli, in un fabbricato si apre al pian terreno una voragine che inghiotte un uomo. Il Comune di Napoli ne dispone la demolizione per motivi di sicurezza e per rendere possibile il recupero della salma.
Procedimenti giudiziari
La proprietaria dell'immobile ricorre al giudice amministrativo, che dichiara l'annullamento per l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione.
I grado
Su questi presupposti, la proprietaria trascina in giudizio il Sindaco, quale ufficiale di Governo, rappresentante ex lege del Ministero dell'Interno, riproponendo la domanda di danni, sul presupposto che il provvedimento di demolizione era stato annullato dal G.A. Il Tribunale respinge la domanda dell'attrice.
II grado
L'istanza dell'attrice viene accolta in Appello, che condanna il Ministero al risarcimento del danno derivato dal suo atto illegittimo (la P.A. è tenuta al risarcimento del danno in caso di annullamento per illegittimità di un proprio atto amministrativo, anche indipendentemente dalla colpa); andava risarcito il valore rivalutato del fabbricato, più gli interessi sulla somma rivalutata.
Ricorso in Cassazione
Ricorre in Cassazione il Ministero dell'Interno, sulla base di tre motivi:
- I Motivo:
- a) L'attività di demolizione (precedente) era casualmente sconnessa all'ordinanza del Sindaco (successiva) Ufficiale del Governo, essendo stata posta in essere dagli Uffici Comunali indipendentemente dall'ordinanza e prima ancora della sua adozione (come risultava dalla sentenza del Consiglio di Stato).
- b) Vi è difetto di legittimazione passiva (interesse ad agire) del convenuto.
La Corte reputa infondato il motivo: il Sindaco, anche nella qualità di Ufficiale di Governo, si avvale dell'organizzazione degli Uffici Comunali, ma non per questo non impegna la responsabilità del Ministero dell'Interno. L'ordinanza sindacale era stata emessa il giorno dopo il fatto (quindi già adottata prima dell'inizio dei lavori) ma notificata all'interessata tre giorni dopo (corretta interpretazione della frase del Consiglio di Stato).
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