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Diritto civile - Sentenza 1712 del 1995 Pag. 1
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Sentenza 1712 del 1995 (A, 3.3)

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche in sede di rinvio), è dovuto inoltre il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma che deve essere provato dal creditore.

Il presupposto di fatto da cui ha origine la controversia è una disgrazia: nel marzo del 1971 a Napoli in un fabbricato si apre al pian terreno una voragine che inghiotte un uomo. Il Comune di Napoli ne dispone la demolizione per motivi di sicurezza e per rendere possibile il recupero della salma.

La proprietaria dell'immobile ricorre al giudice amministrativo, che dichiara l'annullamento per l'illegittimità.

dell'ordinanza di demolizione.

I grado: su questi presupposti, la proprietaria trascina in giudizio il Sindaco, quale ufficiale di Governo, rappresentante ex lege del Ministero dell'Interno, riproponendo la domanda di danni, sul presupposto che il provvedimento di demolizione era stato annullato dal G.A. Il Tribunale respinge la domanda dell'attrice.

II grado: l'istanza dell'attrice viene accolta in Appello, che condanna il Ministero al risarcimento del danno derivato dal suo atto illegittimo (la P.A. è tenuta al risarcimento del danno in caso di annullamento per illegittimità di un proprio atto amministrativo, anche indipendentemente dalla colpa); andava risarcito il valore rivalutato del fabbricato, più gli interessi sulla somma rivalutata.

Ricorre in Cassazione il Ministero dell'Interno, sulla base di tre motivi:

  • I Motivo: a) l'attività di demolizione (precedente) era casualmente sconnessa all'ordinanza del G.A.;
  • b) l'ordinanza di demolizione era stata annullata dal G.A.;
  • c) l'attività di demolizione era stata eseguita dal Comune, non dal Ministero dell'Interno.
  • II Motivo: a) l'attività di demolizione era stata eseguita dal Comune, non dal Ministero dell'Interno;
  • b) l'ordinanza di demolizione era stata annullata dal G.A.;
  • c) l'attività di demolizione (precedente) era casualmente sconnessa all'ordinanza del G.A.
  • III Motivo: a) l'attività di demolizione era stata eseguita dal Comune, non dal Ministero dell'Interno;
  • b) l'ordinanza di demolizione era stata annullata dal G.A.;
  • c) l'attività di demolizione (precedente) era casualmente sconnessa all'ordinanza del G.A.

Sindaco (successiva) Ufficiale del Governo, essendo stata posta in essere dagli Uffici Comunali indipendentemente dall'ordinanza e prima ancora della sua adozione (come risultava dalla sentenza del Consiglio di Stato).

b) vi è difetto di legittimazione passiva (interesse ad agire) del convenuto.

La Corte reputa infondato il motivo: il Sindaco, anche nella qualità di Ufficiale di Governo, si avvale dell'organizzazione degli Uffici Comunali, ma non per questo non impegna la responsabilità del Ministero dell'Interno. L'ordinanza sindacale era stata emessa il giorno dopo il fatto (quindi già adottata prima dell'inizio dei lavori) ma notificata all'interessata tre giorni dopo (corretta interpretazione della frase del Consiglio di Stato).

• II Motivo: La sentenza viene censurata per aver recepito acriticamente le risultanze di una C.T. "discutibile" (buone condizioni dell'edificio vecchi di 40 anni appena).

interessato da un evento di crollo). Il motivo è inammissibile non essendo concretamente contestati i criteri logici adottati dal giudicante; si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del merito.

III Motivo: denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 c.c.: "Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto..." e 1224 c.c.: "Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno dell'amora gli interessi legali... Al creditore che dimostra di aver subito un maggior danno spetta l'ulteriore risarcimento...", il Ministero ritiene che gli interessi vadano calcolati sul valore iniziale del bene e sui suoi successivi mutamenti dovuti alla svalutazione monetaria, e non sulla somma già rivalutata (ciò provocherebbe un ingiustificato arricchimento). Il motivo è ammissibile per quanto di ragione. Costituiscono punti fermi: a) il

Il risarcimento del danno, relativo alla perdita di un bene, avviene "per equivalente". Inoltre, siamo in presenza di un credito di valore, che può essere rivalutato fino alla data della decisione, e i cui interessi concorrono con la rivalutazione fin dal giorno dell'evento dannoso. Il Ministero sostiene che è necessario stabilire il valore iniziale del bene e procedere alla rivalutazione su di esso, poiché questa costituisce un adeguamento della prestazione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Memmo Daniela.