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DOLO DEL TERZO

Si è rilevato che la previsione in tema di dolo del terzo è posta nella disposizione sul dolo determinante, dove i raggiri del terzo invalidano il contratto se sono "noti al contraente che ne ha tratto vantaggio". Questa regola che intende contemperare l'interesse del deceptus con quello dell'altro contraente, ferma restando la responsabilità extracontrattuale del terzo, non richiede, espressamente, un danno per il raggirato né un approfondimento da parte dell'altro contraente. Poiché il vantaggio che a questi deriva dal dolo non è necessariamente il risvolto di un danno del deceptus, si deve ritenere che, ai fini dell'art. 1439 c. 2, esso non si commisuri agli effetti del contratto, ma debba essere causalmente riferito ai raggiri del terzo, e quindi sia implicito nella conclusione del contratto. IPOTESI SPECIALI DI VIZI DEL CONSENSO L'ERRORE SUL MOTIVO DELLA DONAZIONE Con una regola identica.

A quella posta per il testamento (art. 624 c. 2), l'art. 787 dispone che "la donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità".

Il più vasto ambito di rilevanza dell'errore si spiega osservando che la natura liberale della donazione conferisce maggior risalto alla volontà del donante. L'esigenza che il motivo risulti dall'atto, da un canto, è funzionale alla sicura individuazione, dall'altro, segna l'emersione di interessi, oggettivati dall'autoregolamento, che concorrono ad individuare il sostegno causale dell'attribuzione.

Si ritiene, infine, che ai fini della validità, sia sufficiente il carattere decisivo, ancorché non esclusivo, del motivo.

L'ERRORE NELLA TRANSAZIONE: REGIME GENERALE E DISCIPLINA SPECIALE

La transazione soggiace alla disciplina generale dell'errore,

posta negli artt. 1427-1433, ma si caratterizza anche per una disciplina speciale (che, a seconda dei casi, estende o riduce l'ambito di applicazione del regime dell'errore cd vizio). La ricostruzione della portata della disciplina in esame è costellata da opinioni dissonanti. Il punto di partenza è: distinguere la portata dell'errore a seconda della realtà su cui esso cade, cioè sulle questioni oggetto di controversia, sulle prestazioni materia delle reciproche concessioni o cui presupposti del contratto. L'errore sulle questioni controverse è contemplato dall'art. 1969, secondo cui "la transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti" (cd caput controversum). E la soluzione si spiega non solo per ragioni di ordine sociale (ammettere la rilevanza di

Tale errore renderebbe inutili gran parte delle transazioni), ma, soprattutto, perché la situazione controversa è occultata dalla lite, sicché l'errore che cade su di essa si traduce in un'erronea valutazione circa la fondatezza della pretesa avversaria.

Il fondamento dell'irrilevanza dell'errore di fatto cade sulle questioni che sono state oggetto di controversia va rintracciato nella considerazione che esso non ricade in alcuna delle ipotesi tassativamente previste nell'art. 1429 nn. 1-3, sicché, per escludere la rilevanza, non era necessaria un'espressa menzione nell'art. 1969, diversamente dall'errore di diritto, la cui essenzialità, secondo l'orientamento dominante, dipende solo dalla sua efficienza determinante sull'intento a contrarre, e, quindi, può incidere anche su aspetti diversi da quelli previsti nell'art. 1429 nn. 1-3. e l'ambito della lite, che esula dall'errore.

generale, invece, la scoperta di documenti successiva alla transazione non determina l'annullabilità del contratto, a meno che i documenti non siano stati occultati dall'altra parte e che l'occultamento abbia generato un errore determinante, ovvero abbia riguardato un documento decisivo. Inoltre, l'errore sull'oggetto del contratto può essere rilevante se riconoscibile secondo le regole generali dell'articolo 1429, numero 1. La distinzione tra transazione generale e transazione speciale è stabilita dall'articolo 1975 in relazione alla scoperta di documenti. Nella transazione generale, la scoperta di documenti successiva alla transazione rende il contratto annullabile solo se i documenti sono stati occultati dall'altra parte e se l'occultamento ha generato un errore determinante, ovvero ha riguardato un documento decisivo.speciale l'annullamento presuppone la prova, tramite "documenti• posteriormente scoperti", "che una delle parti non aveva alcun diritto". In entrambi i casi si tratta di errori sui motivi: ma nel primo viene in rilievo una specifica causa efficiente dell'errore, l'occultamento ad opera dell'altro contraente, mentre nel secondo l'obiettiva realtà di fatto celata dall'errore e rivelata dal documento, e cioè che la controparte "non aveva alcun diritto". Perciò l'errore possiede un carattere di naturale essenzialità, poiché appare evidente che, se avesse avuto cognizione dei documenti, la parte non sarebbe addivenuta alla transazione. Il richiamo al documento posteriormente scoperto comporta che il supporto probatorio dell'impugnativa sia costituita dall'esibizione del documento stesso. Si precisa, inoltre, che i documenti da cui risulta che la controparte non aveva alcun diritto devono essere esibiti.alcun diritto (art.1975 c. 2) debbono essere ignoti al tempo del contratto, essendo insufficiente l'averli ignorati purpotendoli conoscere. 48Secondo alcuni l'occultamento di documenti previsto ai fini dell'annullabilità della transazione generale (art. 1975 c. 1), costituirebbe l'elemento di un'ipotesi di dolo negoziale; altri, sul presupposto che l'occultamento non concreta artificio o raggiro, ritengono, invece, che si tratti di fattispecie "compresa fra l'errore e il dolo", ma distinta da entrambe. La questione avrebbe ragione di porsi per stabilire se l'occultamento operato dal terzo possa rilevare a prescindere dai dati necessari alla rilevanza del dolo del terzo, cioè, nella specie, la conoscenza dell'occultamento da parte dell'altro contraente (art. 1439 c. 2). Ma il tenore dell'art. 1975 c. 1, secondo cui i documenti devono essere stati occultati "dall'altra parte", esclude.la rilevanza dell'occultamento operato dal terzo in mancanza dei presupposti dell'art. 1439 c. 2. Non occorre l'impugnazione della transazione cd non novativa quando dalla scoperta di documenti si desume la nullità o l'inesistenza del titolo del rapporto su cui essa si innesta come fonte complementare.

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Diversamente dalle speciali annullabilità della transazione (che sono rette, quanto all'azione di annullamento, solo dalle regole generali), l'annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave dell'assicurato (art. 1892) è caratterizzato da una ulteriore regola procedimentale.

L'art. 1892 c. 2 prevede, infatti, che "l'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al"

contraente di voler esercitare l'impugnazione". La fattispecie soggiace, cmq, alla disciplina generale dell'azione di annullamento, sicché la relativa azione potrà essere esperita nel termine di 5 anni dalla scoperta della realtà di fatto celata (art.1442): ma sul termine di prescrizione si innesta un termine di decadenza, che onera l'assicuratore di comunicare, anche stragiudizialmente, all'altro contraente, la determinazione di impugnare il contratto entro 3 mesi dalla scoperta delle ragioni di annullabilità. il cui regime riceve qui Le cause di annullabilità sono da annoverare nell'ambito del dolo negoziale, alcune specificazioni non secondarie:- quanto all'ambito del comportamento rilevante ai fini dell'invalidità viene in considerazione, in primo luogo, la regola secondo l'inesattezza delle dichiarazioni non rileva solo se animata da dolo, ma anche se dovuta da colpa grave, da cui si ricava la

configurazionenormativa di un dolo negoziale ‘colposo’;- in secondo luogo emerge l’equiparazione delle reticenze alle dichiarazioni inesatte, da cui è dato argomentare l’esistenza di un dovere di informazione a carico dell’assicurato in funzione dell’apprezzamento del rischio da parte dell’assicuratore, che costituisce il parametro a cui riferire l’efficienza decisiva del comportamento dell’assicurato. Ma il dovere di informazione, là dove si commisura almeno sulla colpa grave (art. 1892), non è tale da determinare la patologia del contratto per la mera omissione, ma soltanto quando la reticenza su circostanze determinanti per il consenso dell’assicuratore sia sostenuta dalla volontarietà e dalla consapevolezza dell’assicurato;- altra peculiarità del regime in esame consiste, quanto alla portata del comportamento dell’altro contraente, nell’eliminazione di una tutela risarcitoria dell’assicuratore. L’efficienza,determinante o incidente, delle circostanze ignorate non rileva, diversamente dal modello generale, ai fini della configurazione di due tutele distinte, l'una invalidante (contro il dolo determinante), l'altra risarcitoria (contro il dolo incidente): art. 1440. Ma non sarebbe esatto ritenere che l'interesse dell'assicuratore sia presidiato dal solo rimedio invalidante. Sebbene l'art. 1892, diversamente per quanto accade per il contratto di distribuzione, la disciplina generale del contratto sia derogata nel senso di ridurre l'ambito dei rimedi, l'assicuratore potrà comunque fruire della tutela prevista dall'art. 1893, che si caratterizza dall'assenza del dolo o della colpa grave. L'invalidazione del contratto non tocca alcuni diritti che sarebbero scalfiti dalla naturale efficacia retroattiva della pronuncia di annullamento. Infatti l'assicuratore "ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al".momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il
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A.A. 2012-2013
136 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Scannicchio Nicola.