LA NULLITA’ TRA VECCHI E NUOVI SCENARI
LE NUOVE FRONTIERE DELLA NULLITA’ CONTRATTUALE
Le figure delle invalidità contrattuali, pressoché immutabili e uguali a se stesse fin dalla nascita del
codice del ’42, consistenti nel binomio nullità-annullabilità, sperimentano negli ultimi anni
significative mutazioni, che sembrano alterare la fisionomia tradizionale.
In particolare, è il territorio della nullità a risentire in misura maggiore del fermento normativo che
attraversa le categorie concettuali tradizionali, già peraltro avviato dal legislatore speciale e viepiù
accelerato su decisivo impulso della normativa di fonte comunitaria, tutta fortemente incentrata
sulla protezione del contraente-consumatore nei rapporti con l’impresa.
All’interno del capitolo dei rimedi contrattuali, il nuovo paesaggio della nullità s’inscrive a sua volta
nella cornice evolutiva di un più ampio sfondo, che si estende ai territori dell’autonomia
contrattuale, fino ad investire la stessa nozione e configurazione tradizionale del contratto.
Così, il nuovo modello di contratto, che emerge dalle discipline settoriali, specie di matrice
comunitaria, unito alla proliferazione di regole specificamente rivolte ai singoli “tipi” contrattuali e
alle esigenze contingenti ed occasionali che queste sono dirette a soddisfare, induce una sorte di
rivoluzione, che da un lato sovverte il tradizionale rapporto regola-eccezione tra disciplina del
contratto in generale e disciplina dei singoli “tipi”; dall’altro rende difficile ricostruire, in questo
quadro di frammentazione sempre più spinta, una significativa unitarietà della figura contrattuale.
I CONFINI TRADIZIONALI : a) INVALIDITA’ E INEFFICACIA
“Sebbene concettualmente e logicamente distinte, invalidità e inefficacia sono categorie
indissociabili tra loro. Nessi e connessioni strettissime concorrono tra esse” (Scalisi): questa
affermazione contenuta all’interno di un recente saggio, ben si presta a riassumere i rapporti tra
invalidità e inefficacia.
Così, nell’ambito del concetto generalissimo di inefficacia, quale inidoneità dell’atto di autonomia
negoziale (qui, in specie, del contratto) alla produzione dei suoi effetti tipici, si distingue
e inefficacia in senso stretto.
tradizionalmente in dottrina tra invalidità INEFFICACIA
INVALIDITA’ INEFFICACIA in senso stretto
La categoria della INVALIDITA’, di conio dottrinale ed ignota al sistema del codice, raccoglieva –
secondo la concezione cd organistica del negozio – le ipotesi in cui la fattispecie negoziale si
rivelava carente sotto il profilo strutturale, in ragione della mancanza o difettosità di uno dei
segnatamente la volontà. Del tutto in ombra o, meglio, appartenente alla
requisiti essenziali, 1
categoria dei difetti strutturali della fattispecie, restava il profilo attinente ai difetti funzionali, e cioè il
contrasto della regola dell’autonomia con le norme imperative.
Nelle elaborazioni successiva, la concezione tradizionale dell’invalidità come difetto strutturale
della fattispecie negoziale si ripropone, anche se in versione più sfumata, nelle tesi che
riconducono al concetto di invalidità le ipotesi di più o meno grave difformità del concreto atto di
autonomia rispetto allo schema legale, espresso nell’insieme dei requisiti (di struttura o di
contenuto/funzione) che la legge richiede ai fini dell’astratta idoneità dell’atto stesso alla
produzione dei suoi tipici effetti.
Più in là, il deciso superamento della prospettiva tradizionale, si avverte nelle opinioni che legano il
concetto di invalidità non tanto al profilo della difformità tra atto concreto e schema legale, quanto,
piuttosto, alla inidoneità dell’assetto di interessi programmato a costituire la fonte di diritti e
obblighi. In altre parole, il giudizio di difformità investe il regolamento di interessi che, ponendosi in
contrasto con le norme che disciplinano l’esercizio dell’autonomia privata, non è idoneo a
dispiegare “forza di legge”.
Abbandonate antiche affezioni per la teoria della fattispecie, può dirsi oggi prevalente in dottrina
l’opinione per cui l’invalidità consegue ad una valutazione negativa da parte dell’ordinamento del
regolamento di interessi programmato dalle parti, in quanto difforme dalle norme, cui il legislatore
condiziona l’esercizio dell’autonomia privata.
Nitida appare dunque la relazione tra invalidità ed inefficacia: quest’ultima dipendendo (ed
essendo conseguenza) di quella, quale negazione degli effetti (o attribuzione di effetti precari o
interinali) alla regola contrattuale.
Nel sistema del codice del ’42 la materia dell’invalidità si dispone – secondo il modello elaborato
dalla pandettistica tedesca e accolto nel BGB – nella nota dicotomia nullità-annullabilità; mentre
discussa appare la collocazione, entro il medesimo perimetro, dell’istituto della rescissione, il quale
si configura quale rimedio autonomo, in ragione della diversa ratio, e dei conseguenti, peculiari
tratti di disciplina.
L’atto invalido quindi (nella duplice veste dell’atto nullo o dell’atto annullabile) appare inidoneo a
dar vita ad un regolamento che dispieghi “forza di legge”, in ragione della sua difformità rispetto
alle norme che disciplinano l’esercizio dell’autonomia privata.
Tale inidoneità assume, di regola, nel caso dell’atto nullo, i caratteri della definitività e della
assolutezza, proprio perché funzione della nullità è quella di colpire un assetto di interessi
realizzato “in violazione dei limiti imposti dalla legge all’autonomia privata”. Nel caso dell’atto
annullabile, per converso, l’(astratta) inidoneità si risolve, di regola, in una inefficacia interinale,
provvisoria, che impedisce la produzione di effetti stabili e definitivi, poiché, in ragione della
diversa valutazione degli interessi in gioco, il legislatore rimette alla parte nel cui interesse il
rimedio è disposto, il potere di togliere di mezzo l’atto e, con esso, gli effetti suoi propri.
Accanto alla inefficacia dipendente da invalidità, il linguaggio dei giuristi conosce una nozione di
inefficacia del tutto svincolata da quella, e che anzi di regola convive con la validità: è la cd
INEFFICACIA IN SENSO STRETTO, la quale designa l’atto di autonomia negoziale che pur
avendo superato positivamente il vaglio del giudizio di validità, in quanto conforme alle norme che
disciplinano l’esercizio della autonomia privata, si rivela tuttavia inidoneo alla produzione degli
2
effetti, in ragione di circostanze di fatto estrinseche, che possono essere contestuali (ad es.
presupposti di efficacia) o successive alla formazione dell’atto (v. ad es. gli artt. 1353, 1478).
Segue: b) NULLITA’ E INESISTENZA
“Nullità e inesistenza fanno parte ormai dello statuto teorico della nullità. La nullità richiama
l’inesistenza e l’inesistenza richiama la nullità. I due termini si attraggono e si respingono”.
Con questa affermazione (di Di Majo) si è voluto sottolineare che la categoria dell’inesistenza è
venuta via via ad occupare lo spazio in origine riservato alla nullità, e in seguito a sovrapporsi, e
infine dissolversi nella stessa nozione di nullità: così, se l’atto concreto non rispecchia lo schema
legale, riassunto nell’insieme dei requisiti essenziali, oppure è totalmente riprovato
dall’ordinamento, affermare che il contratto è “nullo” equivale in buona sostanza ad affermare che
non vi è contratto, che il contratto è inesistente.
La conclusione, ineccepibile sul piano logico-formale, rivela ben presto evidenti difficoltà al
cospetto delle ipotesi, positivamente disciplinate, di efficacia normale o eccezionale del “contratto
nullo”, che quel dogma si incaricano di smentire.
Così, la nozione di inesistenza, assorbita e dissolta in quella di nullità, reclama autonomia
dogmatica proprio in relazione al problema degli effetti normalmente o eccezionalmente collegati al
contratto nullo (artt. 1338, 2126, 2332), nonché, più in generale, alla luce della stessa disciplina
positiva della nullità (artt. 1421, 1423, 1424), e, ancora, di fronte alla eccezionale “sanatoria”,
prevista dall’art. 799.
Preso atto, dunque, che il legislatore attribuisce al contratto nullo una certa quantità di effetti, e che
la dottrina del contratto nullo è essenzialmente la dottrina di questi effetti, sembra imporsi
l’esigenza di distinguere il contratto nullo in senso stretto (capace di produrre questi effetti) e il
contratto inesistente (che di questi effetti non è capace).
Spostando il discorso dal piano teorico-concettuale a quello pratico-operativo, il rilievo della
categoria dell’inesistenza può apprezzarsi in una duplice direzione:
- da un lato – in accordo con la concezione della nullità come “qualificazione” – essa svolge
la funzione di delimitare in negativo l’area della nullità, nel senso di escludere l’applicazione
della relativa disciplina alle ipotesi di irriconoscibilità dell’atto concreto nella fattispecie
negoziale di riferimento: qui, la nozione di contratto;
- dall’altro – e all’inverso – essa si rivela utile all’interprete, poiché consente di allargare le
maglie della disciplina della nullità, colmando un certo tipo di lacuna legislativa, frequente in
tema di invalidità de gli atti. Così se il legislatore regola troppo rigidamente e
lacunosamente le nullità, l’interprete si rifugia nel campo delle inesistenze, e qui si riserva
un maggiore campo di libertà.
LA NULLITA’ NEL SISTEMA DELL’INVALIDITA’
Frutto della sistemazione pandettistica dell’atto giuridico e delle sue imperfezioni è anche la
tradizionale partizione, all’interno del genus invalidità, delle due species: nullità e annullabilità.
NULLITA’
INVALIDITA’ ANNULLABILITA’
species
genus 3
Accolta dal legislatore del ’42, essa si giustifica comunemente in termini quantitativi: in ragione,
cioè, della più o meno grave difformità dell’atto di autonomia negoziale rispetto al modello
normativo, espresso dall’insieme dei suoi elementi costruttivi.
In particolare, secondo la teoria classica dell’invalidità, viene qualificato nullo il regolamento di
interessi che, in ragione del difetto o della grave anomalia di uno o più elementi costitutivi, si rivela
inidoneo, di regola in maniera definitiva, a produrre i suoi effetti tipici; viene per contro definito
annullabile l’atto di autonomia affetto da un semplice vizio, e rispetto al quale la valutazione
negativa dell’ordinamento si esprime nel riconoscere efficacia soltanto precaria al regolamento di
interessi pattuito, affidando alla parte, nel cui interesse il rimedio è previsto, la decisione circa la
sorte del regolamento stesso.
Un diverso e più concreto approccio pare quello che, abbandonata la prospettiva della fattispecie
difettosa, e perciò improduttiva di effetti (o produttiva di effetti precari), punta direttamente alla
diversa ratio che ispira e sorregge i due differenti rimedi: tutela di interessi generali la nullità, tutela
E alla luce di quella diversa ratio giustifica il differente
di interessi particolari l’annullabilità.
trattamento giuridico: a partire dal fondamento generale, quale connotato tipico della sola nullità
(art. 1418, c. 1), e poi, via via ai profili della legittimazione ad agire, della rilevabilità d’ufficio,
dell’eventuale recupero del contratto, della prescrizione dell’azione; caratteri tutti che riassumono,
in una parola, il tratto di indisponibilità o di disponibilità degli interessi in gioco.
LE FIGURE DELLA NULLITA’: a) NULLITA’ SOSPESA E SOPRAVVENUTA
La qualificazione negativa in termini di nullità dell’atto di autonomia negoziale difforme allo schema
legale opera ab origine, e cioè contemporanea alla formazione dell’atto.
In linea teorica, tutte le vicende successive non dovrebbero essere in grado di alterare quel
giudizio di nullità, rispetto ad un atto non ancora compiutamente formato o già validamente
formato: ma il quadro appare più complesso!!! del
Tra gli «altri casi stabiliti dalla legge», che a norma dell’art. 1418 c. 3, producono nullità
contratto, rientra l’ipotesi in cui il terzo, al cui mero arbitrio sia rimessa la determinazione
dell’oggetto della prestazione dedotta in contratto, non provveda a determinarla né le parti si
accordino per sostituirlo (art. 1349, c. 2). Eguale sorte tocca al contratto di vendita di cosa futura
ove questa non venga ad esistenza, e sempreché le parti non abbiano voluto concludere una
vendita aleatoria (art. 1472, c. 2).
Con riferimento a queste e ad altre simili fattispecie, la dottrina tradizionale parla di nullità
“sospesa” o “pendente”, per indicare le ipotesi in cui il legislatore sembra “condizionare” la
valutazione di nullità del contratto al verificarsi (o, meglio, al mancato verificarsi) di un evento
successivo alla sua formazione: così, nel caso del terzo arbitratore, la mancata determinazione
della prestazione ad opera del terzo o il mancato accordo delle parti circa la sua sostituzione;
similmente, nella vendita non aleatoria di cosa futura, la mancata venuta esistenza della cosa.
La categoria è per lo più respinta dalla dottrina prevalente. In tali casi, a ben vedere, delle due
l’una : o la mancanza del requisito di validità richiesto dalla legge è coeva alla formazione del
contratto, e allora questo è nullo ab origine, e non a seguito della (successiva) mancata
realizzazione del requisito; oppure il mancato completamento della fattispecie al momento della
conclusione è vicenda che non attiene al piano della validità, ma semmai a quello della efficacia
che risulta pendente in quanto condizionata dal verificarsi (o meno) dall’evento destinato a
completare la fattispecie. 4
Discusso è anche il concetto di nullità successiva o sopravvenuta, che avrebbe invece
riferimento al fenomeno inverso, e cioè alle ipotesi in cui l’atto, pur validamente formato, diviene
successivamente difforme dallo schema legale:
per una circostanza sopravvenuta, che determina il venir meno di un requisito essenziale;
• o per la sopravvenienza di disposizioni normative dirette ad escludere o limitare l’autonomia
• dei privati in un determinato settore di interessi.
A riguardo può anzitutto osservarsi che la categoria sia esclusivamente riferibile ai rapporti che
originano da contratti cd di durata rispetto ai quali è ben possibile, sia pur in via eccezionale, che
una norma proibitiva sopravvenuta travolga retroattivamente nella nullità regolamenti di interessi
già validamente conclusi. Ma in tal caso il problema poco ha a che fare con il tema della
validità/invalidità, mentre dovrebbe trovare più adeguata soluzione alla luce dei principi che
disciplinano l’efficacia della legge nel tempo.
Pur con questa premessa, resta tuttavia controversa l’ammissibilità della figura.
- L’opinione prevalente tende a negare la configurabilità della categoria in base al rilievo per
cui entrambe le ipotesi su richiamate le «circostanze sopravvenute» trovano l’atto
interamente e validamente formato, e perciò non possono che incidere sul piano
dell’efficacia, prospettando un fenomeno di efficacia successiva e non di invalidità, sub
species nullità.
- Secondo altro orientamento, il concetto di nullità sopravvenuta merita accoglimento, sia pur
“entro limiti che valgano a definirne adeguatamente l’ambito operativo”: così non sono
riconducibili a quel concetto i casi indicati sub a), dal momento che la difformità della regola
contrattuale rispetto al modello normativo, conseguente al venir meno di un requisito di
validità, “si ricollega pur sempre ad una disciplina coeva che, al più, si caratterizza per la
prescrizione di requisiti dotati di (costante) rilevanza (non solo ai fini della iniziale
conformità dell’atto al tipo legale ma anche) ai fini della completa attuazione del
programmato regolamento negoziale”; mentre alla categoria sub b), in cui “il negozio, la cui
efficacia non sia ancora esaurita, venga ad urtare contro una norma imperativa di legge
sopravvenuta”. Ed è proprio con riguardo a questo secondo ordine di situazione che il tema
della nullità sopravvenuta è tornato in primo piano, a seguito di una serie di provvedimenti
legislativi, che hanno inciso sulla disciplina dei contratti di durata.
Ma in conclusione, non può allora che condividersi l’osservazione, di carattere più generale,
secondo cui al di là della disputa intorno alle qualificazioni logico-formali – in termini di inefficacia
(in senso stretto) piuttosto che di nullità sopravvenuta – del “vizio” che colpisce il contratto, ciò che
rileva, in definitiva, è il trattamento giuridico a questo riservato; e a chi guardi in quest’ottica, non
può sfuggire il dato relativo al concreto atteggiarsi della disciplina del contratto (rapporto) sul quale
incide la norma imperativa sopravvenuta, al quale riproduce per chiari segni quella propria del
contratto nullo: così in punto legittimazione, prescrizione, rilevabilità d’ufficio da parte del giudice.
Segue: b) NULLITA’ RELATIVA E PARZIALE
Infine il linguaggio dei gi
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