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Cap. 1 La definizione del contratto

Art. 1321: il contratto è l'accordo fra due o più parti per regolare, modificare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Dunque il contratto è: un atto di volontà negoziale. La definizione di contratto è caratterizzata da 4 componenti, ciascuna delle quali ha la sua individualità:

  • Accordo: Riguarda la struttura della fattispecie, in quanto il contratto è un atto consensuale (o bilaterale)
  • Rapporto giuridico patrimoniale: Riguarda l'oggetto dell'accordo, in relazione al quale il contratto è da un lato un atto giuridico; dall'altro un atto patrimoniale
  • Funzione dell'atto: Volontà finalizzata ad incidere sul rapporto (le parti si accordano con la volontà di incidere su un rapporto giuridico patrimoniale)

La giuridicità del contratto: intento giuridico e intento empirico

Per essere accordo, il contratto deve riguardare rapporti patrimoniali; tuttavia non tutti gli accordi sui rapporti patrimoniali sono contratti infatti per essere contratto: il rapporto deve essere anche un rapporto giuridico (sulla base dell'Art. 1321 = relazione implicante uno specifico impegno legale all'attuazione di quanto concordato, la cui violazione comporta conseguenze legali).

È decisivo l'intento delle parti: il modo in cui le parti intendono il rapporto e il relativo accordo. A tal fine non è necessario un intento giuridico ovvero la chiara e completa rappresentazione degli impegni legali che derivano dal rapporto e la specifica volontà ad assumerli; è sufficiente l'intento empirico: rappresentazione del risultato pratico-economico derivante dal rapporto e la generica consapevolezza che il risultato implica l'attivazione di meccanismi legali.

Esempio: quando A e B concordano la compravendita di una cosa, il compratore può non sapere in cosa consistono i rimedi legali a suo favore se la cosa comprata si rivela difettosa, ma sa che potrà contare su qualche rimedio legale.

Al fine di comprendere se le parti vogliono stringere un rapporto giuridico è che: la giuridicità del rapporto si presenti come giuridicità socialmente tipica. Nella nostra società è normale e ovvio per la generalità delle persone che fare una compravendita significa entrare nel mondo della legge.

Problemi nella distinzione fra accordi patrimoniali giuridici e non giuridici

Il problema nella distinzione fra accordi patrimoniali giuridici e non giuridici diventa difficile in due casi:

  • Quando la giuridicità del rapporto è messa in dubbio dal particolare contesto in cui matura l'accordo delle parti (caso dei rapporti di cortesia)
  • Quando il rapporto sembra presentare tutti i caratteri della giuridicità ma le parti hanno il comune intento, esplicito o implicito, di sottrarlo dalla sfera della legge

I rapporti di cortesia

L'elemento più immediato per ricavare la giuridicità di rapporti come: la compravendita, la locazione ecc. è: il loro carattere di rapporto oneroso. È socialmente tipico che un rapporto oneroso sia un rapporto giuridico. La situazione è più complessa per i rapporti gratuiti dove il carattere giuridico non è escluso, ma non è neppure così immediato.

Un rapporto gratuito non è giuridico quando: le parti sono animate da un intento puramente sociale (quindi non giuridico) che non da luogo a un contratto. Siamo nel campo dei rapporti di cortesia.

Esempio: il trasporto può essere:

  • Oneroso: da sempre luogo a un contratto
  • Gratuito: non da sempre luogo a un contratto, infatti dipende:
  • Nel caso di rapporto giuridico contrattuale: se il vettore esegue male il trasporto risponde per violazione dell'impegno contrattuale assunto, anche se gratis.
  • Nel caso di rapporto di cortesia (es. l'accordo fra automobilista e autostoppista): il rapporto si colloca solo sul piano sociale della cortesia e allora il vettore può essere chiamato solo a rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale ad esempio in caso di incidente.

Il problema dunque è la distinzione fra:

  • Rapporto giuridico gratuito
  • Rapporto di cortesia (non giuridico)

Una risposta schematica si appoggia sulla distinzione fra:

  • Prestazioni consistenti in attività personali: dove il criterio utile alla distinzione si basa sull'interesse di chi si impegna a prestare.
  • Prestazioni implicanti la consegna di cose: il criterio è quello dell'avvenuta consegna.

Esempio:

  • Se il soggetto presta senza corrispettivo in quanto è interessato a qualche vantaggio indiretto, allora c'è: un contratto gratuito. Esempio: A offre un trasporto a B per fargli provare l'auto che vorrebbe vendergli.
  • Se invece alla base non vi è alcun interesse, ma si tratta di un gesto di cortesia, allora: non è un contratto.

Se A chiede a B di portargli gratuitamente una cosa e B accetta, l'accordo crea fra loro un rapporto di cortesia; il contratto (di comodato) c'è nel momento in cui A consegna la cosa a B.

Sono importanti per la valutazione del rapporto: qualità professionali di chi presta e il contesto.

Cap. 2 Il valore dell'accordo

Dire che il contratto si crea solo con la volontà delle parti, quindi con l'accordo delle parti, significa: proteggere la sfera giuridica dei soggetti contro azioni di agenti esterni suscettibili di inciderne le posizioni giuridiche. A riguardo ci colleghiamo al principio dell'autonomia privata.

Le promesse

La promessa: l'atto con cui l'autore (promittente) assume un'obbligazione verso il destinatario dell'atto stesso (promissario). Esistono:

  • Promesse contrattuali: di base è la promessa fatta a fronte di una controprestazione da parte del promissario. Esempio: se A promette a B di pagargli 15.000 euro per la sua auto, l'atto di A è una proposta di contratto di compravendita: se B accetta si forma l'accordo e con esso il contratto e scaturiscono le obbligazioni.
  • Promesse unilaterali: si tratta di promesse tipiche in quanto l'Art. 1987 fissa appunto il principio di tipicità delle promesse unilaterali: la promessa unilaterale non produce effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge.

Quindi in questi casi: la promessa è valida anche senza l'accordo del promissario. I casi tipizzati dalla legge sono:

  • Promessa di pagamento e ricognizione del debito: non hanno l'effetto di creare debiti o crediti, ma invertono a favore del destinatario l'onere della prova circa il fondamento causale dell'attribuzione della promessa.
  • Promessa al pubblico: crea immediatamente il vincolo del promittente, ma non inserisce un corrispondente credito nel patrimonio di un altro soggetto in quanto è rivolta a una collettività di destinatari.
  • Titoli di credito

Cap. 3 Accordo, volontà e libertà

L'accordo contrattuale è un accordo finalizzato a incidere su un rapporto, dunque è: accordo di volontà. Ciò significa evocare il principio di libertà (autonomia) contrattuale: le parti sono libere di decidere se, e in che modo, le proprie sfere giuridiche vengano incise dal contratto.

Il dogma della volontà e la sua crisi

Si è passati fra l'Ottocento e il Novecento da una concezione soggettiva a una concezione oggettiva del contratto:

Dogma della volontà: la volontà dei contraenti è tutto; tutti gli elementi del contratto devono essere caratterizzati dalla volontà delle parti, se questa manca anche solo in un elemento allora viene meno l'efficacia del contratto stesso. Il problema è la mancanza di certezza.

L'oggettivazione del contratto: teoria della dichiarazione e rapporti contrattuali di fatto

Teoria della dichiarazione: non prevale solo la volontà delle parti, ma anche la proiezione sociale della volontà ovvero la possibilità che la controparte possa fare affidamento sulla volontà dell'altro. Quindi emerge il principio dell'affidamento che si basa sulla dichiarazione fatta dalla parte. Dunque viene in gioco anche il principio dell'autoresponsabilità: nel momento in cui io faccio la dichiarazione mi assumo anche la responsabilità.

Ci sono due limiti alla prevalenza della dichiarazione:

  • Il caso in cui la dichiarazione non sia effettivamente riferibile al soggetto che ne appare l'autore. Esempio: firma falsa
  • Il caso in cui ci sia la dichiarazione, ma la volontà di impiegarla come dichiarazione contrattuale non è riferibile al suo autore (almeno la volontà della parte non era quella). Esempio: caso segretaria

Teoria precettiva (si sviluppa a metà Novecento): l'elemento centrale che spinge a concludere un contratto è l'autoregolazione degli interessi delle parti.

Teoria dei rapporti contrattuali di fatto: un rapporto contrattuale può costituirsi fra due parti anche in assenza di loro manifestazioni di volontà contrattuale, semplicemente in forza del contatto sociale stabilitosi fra esse. Ci sono due filoni:

  • Quello dei comportamenti concludenti
  • Quello del contratto nullo eseguito

Cap. 5 La Costituzione come vincolo alle leggi: tutela costituzionale della libertà contrattuale

Le norme costituzionali operano in due modi:

  • Come parametri per il giudizio di legittimità delle leggi ordinarie

Ma allora la libertà contrattuale è costituzionalmente tutelata? È presente una tutela costituzionale indiretta: è tutelata nella misura in cui sia funzionale ad altri valori costituzionalmente protetti. In campo patrimoniale in particolare i valori costituzionali direttamente tutelati (ma anche limitati) sono due:

  • L'iniziativa economica privata Art. 41
  • La proprietà privata Art. 42
  • Come regole direttamente applicabili ai rapporti fra soggetti

La Costituzione come regola di giudizio direttamente applicabile: diritti di libertà, diritti fondamentali, principio di uguaglianza (non discriminazione)

In quest'ottica la Costituzione restringe la libertà contrattuale. Il sistema fa scattare la nullità per contratti illeciti in quanto contrari a norme imperative o a principi di ordine pubblico. Più in generale la Costituzione protegge i diritti fondamentali della persona (esempio: la dignità della persona). Il principio di uguaglianza si applica nel campo dei contratti: il principio di uguaglianza trova applicazione nei rapporti contrattuali quando la discriminazione diventa lesiva di valori fondamentali della convivenza civile. Quindi di base i contratti discriminatori, in quanto il contratto è il regno della libertà, non sono vietati. Esempio: A è libero di discriminare B a favore di C decidendo di vendere il suo bene a C e non a B. Tuttavia ci sono settori in cui è presente un marcato sfavore per i contratti discriminatori. Esempio: nella legislazione antitrust: vieta gli abusi di posizioni dominanti; vieta le intese restrittive della concorrenza.

Il contratto nel Codice Civile: parte generale e parte speciale

La disciplina del contratto è nel IV libro del Codice Civile, abbiamo due parti:

  • Titolo II: disciplina del contratto in generale
  • Titolo III: disciplina dei singoli contratti (parte speciale)

Nella concezione tradizionale il rapporto fra le due parti si basava sulle seguenti premesse:

  • Unità/frammentazione
  • Regola/eccezione
  • Centralità/marginalità

Diritto internazionale privato: uniformazione internazionale del diritto dei contratti

La premessa è che il rapporto ha elementi che lo riconducono a più ordinamenti nazionali, allora bisogna fare una scelta fra leggi per individuare quella applicabile al rapporto. Le regole/criteri per compiere tale scelta sono le regole di diritto internazionale privato (in Italia sono contenute nella: L. 218/1995 che recepisce il Regolamento Roma I). Il criterio principale è: la scelta delle parti: le parti sono libere di concordare la legge da applicare al loro rapporto e se lo fanno questa è la legge che regola il rapporto.

In mancanza di tale scelta allora entrano in gioco criteri sussidiari (esempio: la legge del paese di residenza abituale della parte tenuta alla prestazione).

L'applicazione della legge straniera ha dei limiti (vanno intesi restrittivamente: in particolare l'ordine pubblico è quello internazionale):

  • Restano applicabili le norme di applicazione necessaria: disposizioni il cui contenuto è cruciale per la salvaguardia degli interessi pubblici del paese
  • L'applicazione della legge straniera può essere esclusa se risulta manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico italiano

Se non bisogna fare una scelta fra leggi nazionali, allora si applica la disciplina sostanziale internazionalmente uniforme tramite Convenzioni internazionali (esempio: quella di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili).

Vi è l'obiettivo di uniformazione (armonizzare la disciplina di settori significativi del mercato dei beni e dei servizi per evitare che le legislazioni dei vari Stati ostacolino l'attuazione di un mercato unico europeo), ciò avviene anche grazie ad altri strumenti come:

  • Principi Unidroit: soft law (non hanno il valore di norme giuridicamente vincolanti)
  • Direttive: le norme che ne derivano sono soggette all'interpretazione della Corte di Giustizia, le cui sentenze formano il cosiddetto acquis communuautaire ovvero un corpo articolato di diritto europeo dei contratti. Tuttavia è disordinato e pertanto vi è un'esigenza di una revisione, a questo fine: il programma di azione della commissione europea ha prodotto il CFR ovvero un testo che dovrebbe rappresentare il quadro di riferimento (prima invece il PECL: che oggi ha natura di soft law)

Cap. 6 Importanza delle regole sulla conclusione del contratto

Il contratto è accordo e l'accordo è un requisito fondamentale del contratto, infatti se manca allora il contratto non c'è. I criteri per stabilire se c'è l'accordo sono contenuti nelle regole sulla conclusione del contratto (sezione "dell'accordo delle parti" Art. 1326-1342). In base ad esse si decide:

  • Se il contratto esiste o non esiste: quindi se la parte che aziona pretese sul contratto ha o non ha i diritti corrispondenti.
  • Poi si decide quando il contratto viene ad esistere cioè da quale momento vincola le parti con i suoi effetti
  • Infine, con le stesse regole, si decide dove il contratto si forma: la localizzazione del contratto nello spazio può servire per determinare la competenza territoriale nelle liti sul contratto.

Schemi normativi per la conclusione del contratto

L'accordo è un fatto qualificato da norme:

  • Il fatto: comportamenti delle parti
  • Le norme: regole sulla conclusione del contratto. Tali norme tengono conto della varietà di fattispecie.

Esistono una pluralità di schemi normativi per la conclusione del contratto: ciascuno schema si applica a una determinata classe di contratti in ragione di qualche elemento che caratterizza la classe.

Fra i diversi schemi esiste una gerarchia. Infatti dalle norme si ricava:

  • Uno schema generale ex Art. 1326 (come integrato dall'Art. 1335): applicabile in linea di principio alla generalità di contratti (è residuale in quanto si applica tutte le volte che non si applica uno schema particolare)
  • Schemi particolari: si applicano a particolari classi di contratti, in deroga allo schema generale

Proposta e accettazione: atti negoziali, unilaterali, ricettizi

Lo schema generale implica che la conclusione del contratto sia determinata da due distinti atti, provenienti in sequenza dall'una e dall'altra parte:

  • La proposta: che il soggetto interessato rivolge ad un altro soggetto
  • L'accettazione: della proposta da parte dell'oblato

La combinazione di proposta e accettazione è l'accordo contrattuale, i due atti sono elementi del contratto in via di formazione (quindi non sono il contratto) ed essi sono:

  • Atti negoziali: in quanto sono dichiarazioni di volontà finalizzate a creare un negozio (il contratto), e capaci di generare effetti giuridici conformi alla volontà del dichiarante. Quindi sono atti negoziali precontrattuali.
  • Atti unilaterali
  • Atti ricettizi (cioè atti indirizzati a una persona determinata): essi producono effetto dal momento in cui provengono a conoscenza della persona a cui sono destinati (Art. 1334).

Tuttavia tale regola va integrata con l'Art. 1335: si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Lo scopo di questa presunzione di conoscenza è garantire certezza dei rapporti e facilità di giudizi.

Per entrambi gli atti vale la regola dell'indirizzamento volontario.

Lo schema generale: proposta più accettazione conosciuta dal proponente (o pervenuta al suo indirizzo)

Lo schema generale per la conclusione del contratto risulta dal combinato disposto dell'Art. 1326 c.1 e dell'Art. 1335: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Ma alla presa di conoscenza del proponente, l'Art. 1335 equipara l'arrivo dell'accettazione al suo indirizzo (salva la riserva della parte finale della norma).

Perciò lo schema generale è uno schema duplice in quanto la conclusione del contratto si lega a due diversi fatti, messi in alternativa fra loro.

  • Nella variante della conoscenza: il contratto si conclude quando il proponente conosce l'accettazione dell'oblato
  • Nella variante dell'accettazione: il contratto si conclude quando l'accettazione perviene all'indirizzo del proponente
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher laura214365 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Nanni Luca.
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