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La prova della simulazione

Fuori di questi casi-limite, chi vuole provare la simulazione deve esibire la controscrittura (se una parte del contratto simulato è plurisoggettiva, la controscrittura deve portare le firme di tutti) o deferire giuramento o sperare nella confessione di controparte.

Queste regole si applicano anche alla prova della simulazione (sempre che il contratto simulato sia scritto: nell'improbabile ipotesi che sia verbale, la prova della simulazione non conosce limiti).

Sulla base di ciò, si comprende il senso dell'Art. 1417, che differenzia fra parti e terzi: "La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi".

Con questa norma, il divieto dell'Art. 2722 è derogato in favore di una determinata classe di soggetti: creditori (del simulato alienante) e altri terzi possono ricorrere alla prova testimoniale per smentire la scrittura che dà corpo al contratto simulato.

La prova per testimoni è ammissibile, anche se la domanda di simulazione è proposta dalle parti, "qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato". Qui si introduce una deroga "oggettiva" al divieto dell'Art. 2722, aprendo uno spazio alla prova testimoniale in ragione dell'obiettivo perseguito dalla parte.

Per quanto attiene alla posizione dei legittimari del simulato alienante: la giurisprudenza adotta un compromesso empirico. Considera il nostro soggetto:

  • quale terzo (con libertà di prova): laddove faccia valere la simulazione per reintegrare la legittima lesa. ES: sotto il profilo che la finta vendita era in realtà una donazione del de cuius.
  • parte: quando invochi la simulazione ad altro fine. ES: per recuperare all'asse un bene simulatamente alienato.

Provare la simulazione è onere della parte interessata, e il principio dispositivo vieta al giudice di cercarla d'ufficio.

Ma una volta che la prova sia acquisita: il giudice potrà rilevare d'ufficio la simulazione, in assenza di specifica richiesta della parte, purché l'accertamento della simulazione determini conseguenze comprese nella domanda o nell'eccezione della parte. La qualificazione del contratto simulato: è preferibile la qualifica d'inefficacia, piuttosto che di nullità, in quanto: 116. la norma non parla di contratto che "non produce effetto". 117. il pur puntiglioso elenco delle cause di nullità, contenuto nell'Art. 1418, omette qualsiasi riferimento alla simulazione. 118. al contrario della nullità, la simulazione è: - in larga misura inopponibile ai terzi - è rilevabile d'ufficio entro limiti più ridotti rispetto alla nullità - il contratto simulato è recuperabile: la revoca dell'accordo simulatorio lo rende produttivo di effetti. CAP.34 La nullità e le sue cause: il sistema

Dell'Art. 1418 La nullità è la forma più radicale d'invalidità del contratto. Oggi prevale un'impostazione relativistica e pluralistica. Si prende atto che il legislatore: per un verso ricollega la nullità a fattispecie molto diverse fra loro; per altro verso regola le fattispecie di nullità in modi diversi fra loro.

L'Art. 1418 s'intitola "Cause di nullità del contratto" e consta di 3 commi:

  1. Il c.1 dispone che: il contratto è nullo "quando è contrario a norme imperative"
  2. Il c.2 dispone che: il contratto è nullo, ancora, per problemi legati ai suoi elementi costitutivi ex Art. 1325: quando uno di tali elementi manca o presenta determinate caratteristiche negative.
  3. Il c.3 dispone che: il contratto è nullo "negli altri casi stabiliti dalla legge".

Le nullità testuali:

L'Art. 1418 c.3 si riferisce alle nullità testuali:

ricorrono quando un contratto o un' singola regola contrattuale sono testualmente dichiarati nulli da una norma. Esse alleviano la fatica dell'interprete e sono molto numerose, sia nel codice sia nelle leggi speciali. Talora l'espressa qualificazione legislativa può apparire superflua, alla luce dei criteri di nullità posti dai primi due commi: ciò accade tutte le volte che, se anche nessuna norma l'esplicitasse, la nullità del contratto o della clausola risulterebbe con evidenza dal difetto di un elemento essenziale o dalla contrarietà a una norma imperativa. ES: l'Art. 1895 proclama la nullità dell'assicurazione per inesistenza del rischio assicurato: ma anche senza l'Art. 1895, l'interprete non farebbe fatica a concludere che il contratto è nullo ex art. 1418, per mancanza di oggetto o di causa. La previsione testuale di nullità acquista un reale valore operativo nei casi in cui: la previsione di leggedeterminare una qualificazione e un trattamento della fattispecie, che in sua mancanza non vi sarebbero. Possono indicarsi tre ordini di casi: 1. La previsione testuale serve a rendere nulli contratti o regole contrattuali che, in sua assenza, verosimilmente non lo sarebbero: perché lega la nullità a contenuti contrattuali molto specifici e circostanziati, che riflettono specifiche scelte "politiche" del legislatore. ES: Quale interprete oserebbe affermare, in mancanza dell'Art. 30 c.7 t.u.f., che il contratto d'investimento offerto fuori sede al risparmiatore è nullo se non menziona il diritto di recesso del cliente? 2. La previsione testuale serve a rendere certa una nullità, che diversamente sarebbe dubbia e controversa. ES: se l'Art. 2744 non dichiarasse espressamente nullo il patto commissorio, qualche interprete potrebbe sostenere la nullità per contrasto con un principio di ordine pubblico. 3. La previsione testuale serve a

Introdurre un trattamento del contratto nullo, divergente dalla disciplina comune. E' quanto si verifica laddove la norma recante la qualifica di nullità precisa ad esempio che questa può farsi valere solo da una delle parti.

Le nullità virtuali: si contrappongono alle nullità testuali. Sono fattispecie in cui l'interprete ricava che il contratto è nullo, pur in assenza di una norma che lo dichiari espressamente tale, applicando taluno dei criteri di cui ai primi due commi. Implicano per il giudicante maggiore autonomia e responsabilità.

Si ricollegano a 2 famiglie:

  1. la famiglia delle nullità strutturali: cui si riconducono i contratti nulli perché insensati o incompleti;
  2. la famiglia delle nullità politiche: cui si riconducono i contratti nulli perché disapprovati.

Le nullità strutturali: il contratto insensato o incompleto

L'Art. 1418 c.2 identifica una serie di nullità, che chiamiamo:

  1. Nullità strutturali: riguardano difetti relativi agli elementi che compongono la struttura del contratto. Sono difetti che rendono il contratto un contratto insensato, che riflette un'operazione giuridicamente ed economicamente assurda, incomprensibile, irrealizzabile. Le nullità strutturali derivano dall'incrocio di due ordini di previsioni:
    1. I requisiti del contratto ex Art. 1325
    2. I requisiti dell'oggetto ex Art. 1346
    Quindi ne deriva che il contratto è nullo:
    1. Quando manca l'accordo delle parti.
    2. Quando manca l'oggetto; quando il contratto ha si un oggetto, ma questo è impossibile oppure indeterminato e indeterminabile.
    3. Quando manca la causa.
    4. Quando è richiesta una forma a pena di nullità.
    Qui, più che di contratto insensato conviene parlare di incompletezza della fattispecie contrattuale. Alla ratio delle nullità strutturali sembrano riconducibili altre due fattispecie:
    1. Quella del contratto...
con condizione sospensiva impossibile;127. quella del contratto subordinato a condizione meramente potestativa.In entrambi i casi si profila un contratto insensato.La mancanza di accordo:Essa non riguarda:- i casi in cui manca qualsiasi manifestazione di volontà: questi sono casi d'inesistenza del contratto.- i casi in cui una siffatta manifestazione di volontà esiste ed è viziata da un fattore soggettivo che tocca la parte stessa: questi sono casi di annullabilità.La mancanza di accordo riguarda casi in cui una manifestazione di volontà contrattuale appare esistere, ma, appunto, esiste solo in apparenza, oppure solo in apparenza è riferibile a chi ne appare l'autore.Vi rientrano:128. Le dichiarazioni (ES: firma del contratto) rese per costrizione fisica, o in stato di totale annientamento psichico, come può immaginarsi che accada in casi estremi di ipnosi. 118129. Le dichiarazioni rese da soggetti che non possono concepirsi

come autori di dichiarazioni contrattuali. ES: il contratto fatto sottoscrivere al bambino di 7 anni.

130. Le dichiarazioni contrattuali rese chiaramente per scherzo, o per finzione scenica, o a scopo didattico.

131. La dichiarazione contrattuale formata dalla parte, ma pervenuta al destinatario contro la volontà dell'autore.

132. I casi di falsificazione di firma; e di contratto fatto, per rappresentanza, in nome di una persona inesistente.

133. I casi di dissenso occulto: quando le dichiarazioni contrattuali delle parti sono apparentemente conformi, ma ciascuna parte intende la propria in un senso diverso da quello inteso dall'altra, senza che sia possibile identificare un significato oggettivo del contratto. ES: A - proprietario di un'auto BMW e di una moto BMW - propone a B l'acquisto della "sua BMW" (e intende la moto) per un dato prezzo; B accetta (ma intende l'auto). Il contratto è nullo per mancanza di accordo. Diverso è, se dalle

dichiarazioni sia ricavabile unsignificato oggettivo del contratto: ES: X - proprietario in un certo stabile didue appartamenti, uno al piano terreno e uno al primo piano - propone a Yl'acquisto "dell'appartamento al primo piano"; e V accetta, intendendo però l'appartamento al piano terreno. Qui il fraintendimento è solo di Y, e dà luogoa un suo errore sull'oggetto del contratto.

Ancora diverso, se la divergenza fra i significati intesi dalle due parti emergetestualmente dalle loro dichiarazioni (dissenso palese): ES: A propone a Bl'acquisto della "moto BMW", e B risponde accettando di acquistare "l'autoBMW". Qui c'è inesistenza del contratto, che non si è concluso per difformitàdell'accettazione rispetto alla proposta.

Le nullità politiche: il contratto disapprovatoSono quelle che colpiscono i contratti disapprovati dall'

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
206 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher laura214365 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Nanni Luca.