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Effetti probatori del telegramma e del telex

Il telegramma ha efficacia probatoria di scrittura privata se l'originale è sottoscritto dal mittente, o anche se, pur non essendo da lui sottoscritto, è stato da lui consegnato o fatto consegnare all'ufficio (2705.1); ed il testo del telegramma riprodotto si presume conforme all'originale (2706.1). Nulla si dice dell'efficacia sostanziale; il telegramma riprodotto non ha valore di scrittura privata, né ce l'ha l'originale non firmato di pugno dal mittente; sembra invece qualificabile come scrittura privata l'originale sottoscritto di pugno dal mittente. Con il telex, il mittente affida il messaggio direttamente ad una macchina-terminale; per analogia può ammettersi che ad esso si applichi la disciplina dell'efficacia probatoria del telegramma. Va invece escluso che il telex valga come scrittura privata a fini sostanziali, giacché nella dinamica di questo mezzo di comunicazione non figura un documento.sottoscritto dalla parte. Al telefax può riconoscersi valore di scrittura privata, a fini sia probatori che sostanziali. La legittimazione di questo mezzo formale è esplicita per i contratti di subfornitura. In campo processuale, la l. 183/1993 consente la trasmissione via telefax degli atti giudiziari. La fotocopia ha lo stesso valore dell'originale, salvo che la conformità all'originale venga espressamente disconosciuta dal firmatario (2719), nel qual caso si apre la verifica giudiziale. L'attività del notaio (od altro pubblico ufficiale competente) per la formazione dell'atto si definisce col verbo "rogare", e l'atto risultante si definisce "rogito". Le parti dichiarano la loro volontà contrattuale dinnanzi all'ufficiale rogante: questi la raccoglie e la riferisce per iscritto; quindi legge alle parti il testo così redatto; infine il rogito viene sottoscritto dalle parti edall'ufficiale rogante. Competenti a rogare atti pubblici sono prima di tutto i notai, ma anche chi abbia veste di pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (per es. i consoli; i cancellieri; etc). Il documento dev'essere redatto con le richieste formalità, quali risultano dalle discipline dedicate ai diversi ufficiali roganti (es.: la presenza di testimoni; l'uso della lingua italiana; ...). L'atto pubblico è dotato di "pubblica fede": esso fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (2700). La querela di falso è uno speciale procedimento giudiziale, che ha lo scopo di accertare se l'atto pubblico dice il vero od il falso; se la querela viene rigettata, si ha la conferma che il documento è genuino.ed il querelante viene punito per la sua ingiusta accusa con una pena pecuniaria; se invece si accerta la falsità, il documento viene integrato o cancellato o modificato in modo da renderlo conforme alla verità accertata, ed il pubblico ufficiale incorre nelle sanzioni penali previste per il reato di falso in atto pubblico (476 c.p.). L'atto pubblico fa fede del c.d. "estrinseco" dell'atto, cioè della circostanza che davvero le parti hanno dichiarato ciò che l'ufficiale rogante attesta di averle sentite dichiarare, e non del c.d. "intrinseco", cioè la corrispondenza al vero di quanto le parti dichiarano, né della genuinità della volontà dichiarata. Peraltro fra i compiti dell'ufficiale rogante c'è quello d'indagare la volontà delle parti. Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. La firma

Digitale è il risultato della procedura informatica che consente al sottoscrittore e al destinatario, relativamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico.

La procedura che crea la firma digitale si chiama validazione; essa implica l'impiego di una coppia di chiavi crittografiche, fra loro correlate ma asimmetriche (l'asimmetria riguardando il grado dellarispettiva conoscibilità): la chiave privata è nota solo al soggetto che la impiega per la propria firma telematica, mentre la chiave pubblica è generalmente nota, risultando da pubblici registri.

Se al documento informatico è apposta la firma digitale dell'autore, esso soddisfa il requisito legale della forma scritta: ha valore di scrittura privata.

Si tende a dire che la firma digitale che risulta apposta sul documento non possa essere disconosciuta.

Le dichiarazioni di volontà espresse all'interno di collegi

Vengono di regola formalizzate in appositi documenti, detti "verbali": esse formano deliberazioni, che non sono atti contrattuali bensì appunto atti collegiali imputati all'organizzazione e non ai singoli dichiaranti; tuttavia in sedi collegiali possono venire emesse dichiarazioni di volontà idonee a formare contratti.

Quando il contratto è a forma vincolata può porsi il problema se il verbale costituisca forma idonea; la risposta dipende dalle caratteristiche che in concreto esso presenta.

La distinzione tra forma per la validità (ad substantiam) e forma per la prova (ad probationem) è ambigua, perché la forma per la prova in realtà non è forma del contratto, ma forma della prova; è anche troppo schematica, poiché trascura forme che non incidono né sulla validità né sulla prova del contratto.

Talora una determinata forma è richiesta dalla legge sotto pena di nullità:

in casi del genere la forma è requisito del contratto, ed alla sua mancanza consegue la nullità del contratto stesso. Quando la forma è richiesta per la validità, essa deve rivestire le dichiarazioni contrattuali costitutive del contratto; non è sufficiente che quella forma rivesta altre dichiarazioni pur riferite al contratto. Si distinguono nullità dell'atto pubblico in sé considerato e nullità del contratto concluso per atto pubblico: la nullità dell'atto pubblico dipende dall'inosservanza di regole che l'ordinamento notarile detta per la sua formazione, e che possono non toccare la sostanza del contratto concluso in questa forma. Se il contratto richiede la forma dell'atto pubblico, anche il contratto è nullo; se invece il contratto, pur concluso per atto pubblico, non richiede tale forma, la presenza delle sottoscrizioni delle parti sul documento permette di qualificare questo quale valido.

Scrittura privata (conversione dell'attopubblico). La legge prevede che certi contratti devono essere provati per iscritto: ad es. l'assicurazione(1888.1): qui la legge impone non una forma del contratto, ma una forma della prova, perciò l'inosservanza della forma non comporta alcuna conseguenza sulla validità del contratto.

Ciò che occorre ai fini della prova è che vi sia un documento scritto dal quale risultano esistenza e contenuto del contratto: se poi mancasse anche tale documento, una seria restrizione probatoria scatterebbe per quanto riguarda la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto (non anche fatti diversi pur suscettibili d'influenzare il rapporto contrattuale: il luogo della conclusione del contratto può provarsi liberamente): non sarebbe ammissibile la prova testimoniale, né quella per presunzioni.

La parte sfornita del documento è ammessa ugualmente alla prova testimoniale o presuntiva.

oveprovi di averlo perduto senza sua colpa (2725.1, 2724 n. 3).

Sono mezzi non documentali di prova la confessione di controparte ed il giuramento a lei deferito.

La prova d’un contratto incontra restrizioni in tutti i casi in cui esso disponga qualcosa di diverso o contrastante rispetto al contenuto di un documento; si deve distinguere:

  • se il contratto recante patti aggiunti o contrari al documento è presentato come anteriore o contemporaneo a questo, esso non può provarsi per testimoni (2722), né per presunzioni (2729.2); potrà provarsi solo con altro documento o, in mancanza, con confessione o giuramento;
  • se invece s’assume che i patti aggiunti o contrari al documento sono posteriori a questo, la prova testimoniale e presuntiva è ristretta meno severamente: il giudice può ammetterla se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte.

aggiunte o modificazioni verbali (2723). Esistono vincoli di forma la cui inosservanza rileva a fini particolari, per es.:

  • al fine di precludere adempimenti pubblicitari funzionali a rendere il contratto opponibile a terzi: possono trascriversi nei registri immobiliari solo i contratti fatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (2657);
  • al fine di sostituire i contenuti contrattuali non formalizzati con contenuti diversi, che la legge indica: se gli interessi ultralegali non sono determinati per iscritto, si applicano interessi al tasso legale;
  • al fine di dedurne una nullità relativa ovvero, secondo altra tesi, un'inefficacia o inopponibilità la clausola onerosa contenuta in condizioni generali, non approvata specificamente inter partes: per iscritto 1341.2, non può farsi valere dal predisponente contro l'aderente;
  • al fine di dedurne l'inopponibilità a terzi (in tali casi, al requisito della forma scritta.
sostituzione del documento originale con una copia autentica (2724 n. 4). Inoltre, la forma scritta può essere richiesta anche per motivi di pubblicità o per garantire la certezza delle dichiarazioni delle parti. Ad esempio, nel caso di un contratto di compravendita immobiliare, la forma scritta è necessaria per la trascrizione dell'atto nel registro immobiliare e per garantire la validità dell'acquisto nei confronti di terzi acquirenti. In conclusione, la forma scritta con data certa è un requisito fondamentale per la validità di alcuni contratti e per garantire la loro opponibilità ai terzi. Tuttavia, è importante ricordare che il documento stesso non è il contratto, ma solo la sua forma esterna.contratto. In questo caso, la parte che ha distrutto il contratto potrebbe essere ritenuta responsabile per la sua distruzione e potrebbero essere applicate delle sanzioni. La distruzione del contratto può avvenire in diversi modi, ad esempio bruciandolo, strappandolo o gettandolo via. Indipendentemente dal metodo utilizzato, la distruzione del contratto ha lo stesso effetto legale: il contratto viene considerato annullato e non può più essere eseguito. È importante sottolineare che la distruzione del contratto deve essere volontaria e intenzionale. Se il contratto viene distrutto accidentalmente o per cause di forza maggiore, ad esempio a causa di un incendio, la parte che ha subito la distruzione del contratto potrebbe non essere ritenuta responsabile. In conclusione, la distruzione del contratto può avere conseguenze legali significative e può portare a dispute tra le parti coinvolte. È sempre consigliabile consultare un avvocato per comprendere appieno i propri diritti e le proprie responsabilità in caso di distruzione del contratto.
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A.A. 2005-2006
98 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof La Rocca Gioacchino.