Formazione e forma del contratto
Il contratto esiste e produce i suoi effetti quando è concluso, cioè quando inizia a produrre i suoi effetti giuridici. Tuttavia, il problema generale è definire in quale tempo e in quale luogo il contratto si trasforma. Gli schemi legali per la formazione del contratto possono variare da ordinamento a ordinamento e, in un ordinamento, possono modificarsi nel tempo con l'introduzione di nuove norme. Possono coesistere anche diversi schemi legali per la formazione del contratto. Infatti, in un sistema giuridico, i contratti possono formarsi in tanti modi diversi. Questo vale anche nel sistema giuridico italiano, in cui è presente uno schema base che in generale regola la formazione di tutti i contratti e svariati schemi particolari, ciascuno dei quali regola la formazione di una determinata classe di contratti.
Trattamento giuridico delle dichiarazioni contrattuali
Il trattamento giuridico delle dichiarazioni contrattuali dipende dalle loro determinate caratteristiche, in relazione alle quali le dichiarazioni contrattuali si distinguono in dichiarazioni ricettizie e dichiarazioni non ricettizie. Le dichiarazioni ricettizie sono dichiarazioni di volontà dirette a una determinata persona e per la produzione dei loro effetti basta che la dichiarazione sia emessa. Tuttavia, i loro effetti si producono solo se e dal momento in cui la dichiarazione arriva a conoscenza del destinatario, ossia quando giunge al suo indirizzo. Le dichiarazioni non ricettizie, invece, sono dichiarazioni non indirizzate a un destinatario e gli effetti degli atti così formati si producono indipendentemente dalla conoscenza che altri soggetti abbiano della dichiarazione, come nel caso del testamento, che è un atto non recettizio poiché produce i suoi effetti dalla morte del testatore, o nella promessa al pubblico, che produce i suoi effetti nel momento in cui è resa pubblica.
Proposta e accettazione
La proposta e l'accettazione (schema base) sono tipiche dichiarazioni contrattuali che presuppongono che il proponente (una parte) formuli all'oblato (l'altra parte) la proposta del contratto. Per poter creare un accordo contrattuale, l'oblato deve fare la relativa accettazione e il contratto si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione produce i suoi effetti con la conclusione del contratto nel momento in cui giunge a conoscenza del proponente, che è il suo destinatario. Quindi, avendo dimostrato che l'accettazione è giunta all'indirizzo del preponente, il contratto risulta essere formato.
Il proponente può sostenere che il contratto non si sia formato, ma deve dimostrare che, nonostante l'arrivo dell'accettazione al suo indirizzo, è stato nella sua colpa l'impossibilità di conoscerlo. Un'altra possibilità per escludere la formazione del contratto, anche se l'accettazione è giunta al proponente, è dimostrare che l'accettazione sia tardiva. Infatti, l'accettazione della proposta deve giungere nel termine stabilito dal proponente stesso o nel termine necessario in base alla natura dell'affare o degli usi. Il proponente può ritenere efficace un'accettazione tardiva, ma deve comunicarla all'accettante. Il contratto si conclude solo se l'accettazione è conforme alla proposta, mentre se è difforme equivale a una nuova proposta.
Contratto formato mediante esecuzione
Nel contratto formato mediante esecuzione, lo schema è quello della proposta più l'inizio dell'esecuzione. Questo vale per i contratti che richiedono di essere eseguiti senza bisogno di una preventiva accettazione comunicata al proponente. Questo può accadere su richiesta del proponente stesso o perché così richiede la natura dell'affare o gli usi.
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