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La risoluzione del contratto.

Avv. Andrea Montanari (17 gennaio 2014)

La dottrina tradizionale ha una visione un po’ statica, se c'è l'inadempimento c'è il danno e se non

c'è l'adempimento c'è l'interesse a non mantenere il contratto.

Se il contratto è violato il risarcimento del danno sicuramente investe l'interesse positivo e

l'interesse negativo si risarcisce solo in sede precontrattuale. Ciò si fonda su l'idea che

inadempimento corrisponde a danno, vincolo obbligatorio diventa vincolo di responsabilità. Questa

lettura si fonda sull'art. 1218 c.c.

Sul 1218 si è fondato il risarcimento per equivalente che è una conseguenza della lettura

inadempimento/danno. Questo si fonda su un'idea di contratto come se fosse solo un mero rapporto

di debito credito, ho solo interesse al risarcimento del danno.

La moderna dottrina dell'obbligazione dei contratti ha inquadrato il contratto come un rapporto

obbligatorio complesso ossia che non dà solo utilità alla controparte ma quel rapporto si occupa

anche di tutelare la parte dal contratto inteso come possibilità di danno.

L'idea del rapporto obbligatorio come rapporto complesso non vede nel contratto solo debito e

credito ma oltre all'obbligo di prestazione specifica ci sono anche obblighi ulteriori come i c.d.

obblighi di protezione intesi a preservare la sfera giuridica della controparte in sede di attuazione

del contratto che nascono in sede precontrattuale e continuano per tutta la vigenza del contratto.

Teoria di derivazione tedesca.

Qual è il fondamento normativo di questi obblighi di protezione? La clausola generale di correttezza

e buona fede. La lettura è l'idea di buona fede integrativa, come fonte di integrazione del contratto

con obblighi ulteriori della prestazione.

Quindi il rapporto obbligatorio è non solo obbligo di prestazione ma anche altri come la buona fede

che dà rilevanza giuridica dell'interesse alla tutela della propria persona, danno meramente

patrimoniale. In realtà si potrebbe anche dire che non è vero che l'interesse contrattuale negativo c'è

solo nella fase precontrattuale. È il neminem ledere in sede contrattuale. Anche nel contratto c'è

questo interesse negativo, il diritto al risarcimento dell'interesse negativo.

Contratto come evento dannoso si ha quando il contratto non mi ha portato quanto previsto e quindi

diventa automaticamente un danno perché mi ha fatto perdere tempo.

Cosa comporta la lettura del contratto come rapporto complesso?

Si pensi al contratto di pacchetto turistico che non mira soltanto a darmi un viaggio ma si preoccupa

anche di tutelare la persona. 1

Si arriva dunque a dire che rilevanza giuridica non sono solo gli interessi patrimoniali ma anche

quelli non patrimoniali. Questo significa anche che il contratto come rapporto complesso non

esaurisce la tutela contrattuale al solo rimedio del risarcimento del danno perché ci sono diversi

interessi da rimborsare.

Bisogna valorizzare lo iato tra inadempimento e danno.

Per Mazzamuto tra inadempimento e danno ci sono diverse parti.

Il danno dev'essere dimostrato.

Il 1453 dice che posso chiedere o l'adempimento o la risoluzione del contratto ed in entrambi i casi

si subisce un danno. Bisogna dire che non si può leggere la risoluzione del contratto come vicenda

dell'obbligazione ma come vicenda del contratto.

Ci sono due rimedi e non c'è solo il risarcimento del danno ma soprattutto, nel passaggio dal codice

del 1865 al 1942, l'idea del contratto è cambiata perché non è più solo quello del rapporto

obbligatorio ma può avere anche effetti reali; ossia mentre prima si parlava del contratto come

vincolo giuridico, nel nuovo codice si parla di rapporto giuridico e si parla di traslazione di diritti

reali. Già il fatto che la nozione di contratto del codice del 1942 è diversa e prevede la funzione

traslativa di diritti reali potremmo approdare ad un altro risultato e quindi la disciplina di

risoluzione del contratto tiene conto del 1953 che ci parla di non adempimento indipendentemente

dalla fonte dell'obbligo. Si presuppone la azione di contratto con prestazioni corrispettive che

suppone la nuova nozione di contratto e la prestazione. Contratto con prestazioni corrispettive

significa contratto che ha prestazioni legate tra loro da un nesso di corrispettività che è, se

vogliamo, un rapporto di causalità tra una prestazione e l'altra, ogni prestazione ha la sua causa

nell'altra e esiste se esiste l'altra.

Contratto con prestazioni corrispettive vuol dire anche dare rilevanza al rapporto di causalità tra una

prestazione e l'altra. Prima non c'era, ora si dà rilevanza ai contratti sinallagmatici.

Cosa fa il 1453? La conseguenza unica della violazione dell'obbligo non è solo l'inadempimento ma

anche la mancata realizzazione dell'effetto reale, violazione di un obbligo di protezione, può essere

il verificarsi di un presupposto per l'attivarsi di una garanzia. Tutte queste ipotesi di violazione del

contratto sono maggiormente sussumibili nella violazione del nesso di causalità. Ossia queste

violazioni sono idonee a comportare, incidere sul nesso di causalità. Poi bisogna vedere qual è la

conseguenza dell'inadempimento ma intanto si altera il rapporto tra le parti. Ce n'è sono tante

motivazioni.

Il 1453 crea la rilevanza di tutti questi interessi perché parla di un programma per la cui violazione

puoi avere tanti interessi. 2

Art 1453 c.c.: “Risolubilità del contratto per inadempimento - Nei contratti con prestazioni

corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua

scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il

risarcimento del danno. (2) La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è

stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento

quando è stata domandata la risoluzione. (3) Dalla data della domanda di risoluzione

l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”.

La giurisprudenza si basa su questa teoria, anche per la formulazione del contratto sociale.

Cosa si intende per violazione della lex contractus? La violazione di un programma che è una

categoria più ampia dell'inadempimento.

Inoltre la normativa della risoluzione tratta l'inadempimento non come fonte di danno ma come

mancata soddisfazione dell'interesse del creditore.

Contratti con prestazioni corrispettive richiama la nozione nuova di contratto che non è solo fonte di

obbligazione ma si parla delle prestazioni che possono essere mediate non solo dall'obbligazione ma

anche da un effetto reale....

Quindi il 1453 dice che la prestazione può essere un obbligazione ma il suo inadempimento ci

interessa in quanto violazione del nesso di causalità.

La rilevanza giuridica sta nella violazione del nesso di causalità e ciò dà rilevanza ad altri interessi

come la risoluzione del contratto o inadempimento. Tutto ciò a prescindere dagli effetti del

contratto.

Tutto ciò trova conferma al 1463: risoluzione per impossibilità

Art 1463 c.c.: “Impossibilità totale - Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte

liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la

controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative

alla ripetizione dell'indebito”.

C'è una risoluzione ipso iure, di diritto.

La risoluzione del contratto però non è solo violazione del nesso di causalità ma anche attuazione di

un programma e ciò ci porta al 1455! L'inadempimento di non scarsa importanza che dà rilevanza

giuridica agli interessi dati alle parti. E questo conferma ancora di più che il contratto è un rapporto

complesso e qualcosa di più di una relazione debito credito. La risoluzione è il fallimento del

programma, è l'ultimo dei rimedi perché il contratto ha forza di legge.

Il contratto è qualcosa di serio, lo dice il codice civile, perché ha forza di legge tra le parti e lo posso

sciogliere solo se non ha scarsa rilevanza e l'inadempimento è tale da incidere su tutto il

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regolamento contrattuale e questo è confermato dal fatto che la risoluzione in molti casi non

consegue solo alla risoluzione del sinallagma.

La giurisprudenza continua a dire che bisogna provare anche la colpa ma questa tesi è smentita dalla

stessa giurisprudenza e la vicenda non va letta sotto il 1218.

La colpa è un criterio di imputazione ma in un rapporto obbligatorio non c'è bisogno perché c'è già

scritto chi sono le parti e a chi è imputato l'inadempimento.

Idea di inadempimento di scarsa importanza che rafforza il vincolo del contratto e crea un doppio

vincolo: quello giuridico e la programmazione economica.

Nel nostro ordinamento la risoluzione è vista come rimedio estremo.

Esempi nel contratto di vendita con riserva di proprietà e somministrazione. Non basta la violazione

del sinallagma ma questa violazione si deve ripercuotere sul contratto in maniera rilevante sennò

perché c'è il 1455? È necessario che l'inadempimento abbia menomato la mia fiducia. Altrimenti

non si può risolvere il contratto.

Se il venditore non prova che l'inadempimento della controparte è di almeno l'ottava parte non lo

sciolgo il contratto.

Tutto ciò che sembra a livello empirico una discussione da bar in realtà dà rilevanza giuridica al

vincolo contrattuale.

Ci sono casi in cui il legislatore ha dato rilevanza giuridica a questi interessi.

Tendenza ad agevolare sempre più la risoluzione che prende sempre più piede. In tribunale infatti la

tutela processuale è complicata (art. 614bis c.p.c.) e si preferisce quindi la risoluzione del contratto.

1 - Caso della risoluzione anticipata per dichiarazione del debitore di non voler adempiere.

Dare rilevanza giuridica alla dichiarazione del debitore di non voler adempiere per permettere la

risoluzione.

Art 1219 c.c. + art 72 sulla convenzione di Vienna.

Qual è la rilevanza giuridica? Il 1219 parla di costituzione in mora del debitore nel caso in cui

dichiari di non voler adempiere. Ma la mora non è un mezzo di risoluzione, anzi è un mezzo di

compulsione, per spingere ad adempiere.

Art 1219 cc: “Costituzione in mora - Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o

richiesta fatta per iscr

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A.A. 2013-2014
6 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Montanari Andrea.