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Facoltà di Giurisprudenza (anno acc. 2007/2008)

Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

Trascrizione prenotativa (Cfr. CAP. II)

1) trascrizione del contratto preliminare

2) trascrizione delle domande giudiziali

Facoltà di Giurisprudenza (anno acc. 2007/2008)

Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

1) trascrizione del contratto preliminare

Art. 2645-bis. Trascrizione di contratti preliminari. — 1. I contratti preliminari aventi ad

oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2643,

anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione,

devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con

sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque

esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie

la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari

predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante

dopo la trascrizione del contratto preliminare.

3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai

prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto

definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la

trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del

contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'art. 2652, primo comma, n. 2).

4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di

costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio

e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio

espressa in millesimi.

5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene

immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena

l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni

materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché alle relative parti

comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo

rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti.

6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia

stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata

completata la copertura (c. 2659, 26684 , 2775-bis , 2780, 2825-bis ; l. fall. 725) (1).

Art. 2652. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative

trascrizioni rispetto ai terzi. — Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti

menzionati nell'art. 2643 (c. 2690), le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli

effetti per ciascuna di esse previsti (c. 2654, 2668; att. c. 225 ss.):

(…)

2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e

iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda. (…)

Facoltà di Giurisprudenza (anno acc. 2007/2008)

Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

2) trascrizione delle domande giudiziali

Art. 2652. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative

trascrizioni rispetto ai terzi. — Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti

menzionati nell'art. 2643 (c. 2690), le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti,

agli effetti per ciascuna di esse previsti (c. 2654, 2668; att. c. 225 ss.):

1) le domande di risoluzione dei contratti (c. 1453)

Art. 1458. Effetti della risoluzione. — La risoluzione del contratto per

inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti (c. 1519) , salvo il caso di

contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della

risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (c. 13602 , 13732 ,

21261 , 23322).

La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita (c. 1456), non

pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della

domanda di risoluzione (c. 232 , 252 , 5342 , 7852 , 13992 , 1452, 1595,

2332, 23773 , 2652 n. 1).

e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793,

Art. 648. Adempimento dell'onere. — 1. Per l'adempimento dell'onere può

agire qualsiasi interessato (c. 7933 , 1174).

2. Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può

pronunziare la risoluzione (c. 1455 ) della disposizione testamentaria (c.

6773) , se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento

dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione (c.

2652 n. 1).

Art. 793. Donazione modale. — 1. La donazione può essere gravata da un

onere (c. 647, 797 n. 3, 186

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Nuzzo Mario.
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