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Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

1) trascrizione del contratto preliminare

Art. 2645-bis. Trascrizione di contratti preliminari. – 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.

3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si

Considerano come maiprodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contrattodefinitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita latrascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione delcontratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'art. 2652, primo comma, n. 2).

I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso dicostruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificioe la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificioespressa in millesimi.

Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al beneimmobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appenal'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzionimateriali.

corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché alle relative particomuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti.

6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura (c. 2659, 2668, 2775-bis, 2780, 2825-bis; l. fall. 725) (1).

Art. 2652. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi. — Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643 (c. 2690), le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti (c. 2654, 2668; att. c. 225 ss.):

(...)

2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a

contrarre. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda. (...) Facoltà di Giurisprudenza (anno acc. 2007/2008) Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

2) trascrizione delle domande giudiziali

Art. 2652. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi. – Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643 (c. 2690), le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti (c. 2654, 2668; att. c. 225 ss.):

1) le domande di risoluzione dei contratti (c. 1453)

Art. 1458. Effetti della risoluzione. – La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti (c. 1519), salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle

prestazioni già eseguite (c. 13602 , 13732 ,21261 , 23322). La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita (c. 1456), non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (c. 232 , 252 , 5342 , 7852 , 13992 , 1452, 1595, 2332, 23773 , 2652 n. 1). E quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793,

Art. 648. Adempimento dell'onere. — 1. Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato (c. 7933 , 1174). 2. Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione (c. 1455 ) della disposizione testamentaria (c. 6773), se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione (c. 2652 n. 1).

Art. 793. Donazione modale. — 1. La donazione può essere gravata da

unonere (c. 647, 797 n. 3, 18612).

2. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

3. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.

4. La risoluzione (c. 1455) per inadempimento dell'onere, se prevista nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi (c. 2652 n.1).

Facoltà di Giurisprudenza (anno acc. 2007/2008)

Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzole domande di rescissione (c. 1447 ss.), 1452. Effetti della rescissione rispetto ai terzi. – 1. La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (c. 232, 252, 5342, 7852, 13992, 14582, 2332, 23776), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione (c. 2652 n. 1).

le domande di revocazione delle donazioni (c. 800 ss.),

Art. 807. Effetti della revocazione. – 1. Revocata la

donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda (c. 1148).

Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa (c. 1148).

808. Effetti nei riguardi dei terzi. — 1. La revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa (c. 2652 n. 1).

2. Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi, nonché quelle indicate dall'art. 524.

Art. 524. Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori. — 1. Se taluno rinunzia,

benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoicreditori, questi possono farsi autorizzare (c. 2652 n. 1) ad accettarel'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi suibeni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (c. 2900 , 2901 , 2652 n.1).

2. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia (c. 2934ss.).

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi inbase a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (c. 2644)

Facoltà di Giurisprudenza (anno acc. 2007/2008)

Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre(c. 2932).

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni eiscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;(cfr. trascrizione del contratto preliminare)

3) le

domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale (p. c. 216 ss.) dellasottoscrizione di scritture private (c. 2702 ss.) in cui si contiene un atto soggetto atrascrizione o a iscrizione.

La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effettodalla data in cui è stata trascritta la domanda;

4) le domande dirette all'accertamento della simulazione (c. 1414 ss.) di atti soggetti atrascrizione.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi dibuona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizionedella domanda;

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti inpregiudizio dei creditori (c. 2901).

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolooneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormentealla trascrizione della domanda;

Facoltà di Giurisprudenza (anno acc.

2007/2008)Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

6) (omissis)(cfr. pubblicità sanante)

7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte (c.624). Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario (att. c. 227);

Art. 624. Violenza, dolo, errore. – 1. La disposizione testamentaria può essere impugnata (c. 2652 n. 7) da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore (c. 1428 ss.), di violenza (c. 1434 ss.) o di dolo (c. 1439).

2. L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento

delladisposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che hadeterminato il testatore a disporre (c. 787, 1429).

3. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia dellaviolenza, del dolo o dell'errore (c. 1442, 2652 n. 7, 2690 n. 4).

Art. 534. Diritti dei terzi. — 1. L'erede può agire anche contro gli aventi causa dachi possiede a titolo di erede o senza titolo.

2. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso conl'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede (c.1147, 1153, 1189, 1396, 1415, 1445).

3. La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai benimobili iscritti nei pubblici registri (c. 2683), se l'acquisto a titolo di erede (c. 2648)e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente allatrascrizione dell'acquist

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Nuzzo Mario.