Facoltà di Giurisprudenza (anno acc. 2007/2008)
Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo
Trascrizione prenotativa (Cfr. CAP. II)
1) trascrizione del contratto preliminare
2) trascrizione delle domande giudiziali
Facoltà di Giurisprudenza (anno acc. 2007/2008)
Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo
1) trascrizione del contratto preliminare
Art. 2645-bis. Trascrizione di contratti preliminari. — 1. I contratti preliminari aventi ad
oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2643,
anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione,
devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque
esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie
la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari
predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante
dopo la trascrizione del contratto preliminare.
3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai
prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto
definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la
trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del
contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'art. 2652, primo comma, n. 2).
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di
costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio
e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio
espressa in millesimi.
5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene
immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena
l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni
materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché alle relative parti
comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo
rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti.
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia
stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata
completata la copertura (c. 2659, 26684 , 2775-bis , 2780, 2825-bis ; l. fall. 725) (1).
Art. 2652. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative
trascrizioni rispetto ai terzi. — Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti
menzionati nell'art. 2643 (c. 2690), le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli
effetti per ciascuna di esse previsti (c. 2654, 2668; att. c. 225 ss.):
(…)
2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e
iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda. (…)
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2) trascrizione delle domande giudiziali
Art. 2652. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative
trascrizioni rispetto ai terzi. — Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti
menzionati nell'art. 2643 (c. 2690), le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti,
agli effetti per ciascuna di esse previsti (c. 2654, 2668; att. c. 225 ss.):
1) le domande di risoluzione dei contratti (c. 1453)
Art. 1458. Effetti della risoluzione. — La risoluzione del contratto per
inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti (c. 1519) , salvo il caso di
contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della
risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (c. 13602 , 13732 ,
21261 , 23322).
La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita (c. 1456), non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della
domanda di risoluzione (c. 232 , 252 , 5342 , 7852 , 13992 , 1452, 1595,
2332, 23773 , 2652 n. 1).
e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793,
Art. 648. Adempimento dell'onere. — 1. Per l'adempimento dell'onere può
agire qualsiasi interessato (c. 7933 , 1174).
2. Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può
pronunziare la risoluzione (c. 1455 ) della disposizione testamentaria (c.
6773) , se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento
dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione (c.
2652 n. 1).
Art. 793. Donazione modale. — 1. La donazione può essere gravata da un
onere (c. 647, 797 n. 3, 186
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