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Facoltà di giurisprudenza (anno acc. 2007/2008)

Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

Trascrizione prenotativa

(Cfr. CAP. II)

  • Trascrizione del contratto preliminare
  • Trascrizione delle domande giudiziali

Facoltà di giurisprudenza (anno acc. 2007/2008)

Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

Trascrizione del contratto preliminare

Art. 2645-bis. Trascrizione di contratti preliminari. — 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.

3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'art. 2652, primo comma, n. 2).

4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi.

5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti.

6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura (c. 2659, 26684, 2775-bis, 2780, 2825-bis; l. fall. 725) (1).

Art. 2652. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione

Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi. — Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643 (c. 2690), le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti (c. 2654, 2668; att. c. 225 ss.):

(…) 2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda. (…)

Facoltà di giurisprudenza (anno acc. 2007/2008)

Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

Trascrizione delle domande giudiziali

Art. 2652. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi. — Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643 (c. 2690), le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti (c. 2654, 2668; att. c. 225 ss.):

  • Le domande di risoluzione dei contratti (c. 1453)

Art. 1458. Effetti della risoluzione

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti (c. 1519), salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (c. 13602, 13732, 21261, 23322). La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita (c. 1456), non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (c. 232, 252, 5342, 7852, 13992, 1452, 1595, 2332, 23773, 2652 n. 1).

e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793,

Art. 648. Adempimento dell'onere

1. Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato (c. 7933, 1174). 2. Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione (c. 1455) della disposizione testamentaria (c. 6773), se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione (c. 2652 n. 1).

Art. 793. Donazione modale

1. La donazione può essere gravata da un onere (c. 647, 797 n. 3, 186

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Nuzzo Mario.
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