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LA RAPPRESENTANZA
La rappresentanza è l’istituto in cui un soggetto (il rappresentante) è portatore di un
potere, attribuitogli dalla legge o dall’interessato (art.1387 c.c.), di compiere una certa
attività giuridica in nome e per conto di un altro soggetto (il rappresentato) con un
effetto importante, per cui l’attività compiuta dal primo produce i suoi effetti
direttamente nella sfera del secondo.
àil contratto è concluso dal rappresentante e dal terzo, MA i relativi effetti giuridici si
producono non in capo al rappresentante, ma direttamente in capo al rappresentato.
La rappresentanza va tenuta distinta dalla figura del
nuncius = colui che trasmette un’altrui dichiarazione di volontà (mero mezzo di
• trasmissione, per questo potrebbe farlo anche un bambino). Mentre nella
rappresentanza si ha un potere decisionale, il nuncius non c’è l’ha e si limita
semplicemente a trasmettere la dichiarazione.
La rappresentanza si può distinguere in:
_ rappresentanza legale = il rappresentante è individuato direttamente dalla legge o
nominato dal giudice (ad esempio i genitori sono rappresentanti legali dei minori d’età,
art.320 c.c.).
_ rappresentanza volontaria = il rappresentante è individuato dalla volontà del
rappresentato, che lo nomina mediante una procura. La procura è l’atto unilaterale e
recettizio per mezzo del quale il rappresentato conferisce il potere di rappresentanza.
La procura ha una forma variabile, cioè che varia a seconda dei casi, o meglio, a seconda della
forma richiesta per l’atto (l’atto e la procura devono avere la stessa forma, art.1392 c.c.).
In molti casi, però, la procura può non rivestire alcuna forma vincolata, potendo addirittura
essere tacita (ad esempio, il caso in cui un lavoratore subordinato è assunto per essere adibito
alle mansioni di commesso in un negozio o di cassiere in un supermercato e in simili casi ai
lavoratori è conferita la procura necessariamente in quanto indispensabile perché i lavoratori
stessi possano svolgere le mansioni cui sono adibiti).
MA cosa significa che il rappresentante, una volta conferitagli la procura, agisce in
nome e per conto del rappresentato? L’agire in nome altrui significa dichiarare
espressamente ai terzi, con i quali si entra in contatto in ragione dell’atto da concludere, che
non si agisce in prima persona, per sé, ma come rappresentante di un altro, determinato
soggetto: significa quindi spendere il nome del rappresentato. È importante, quindi, che i terzi
abbiano ben chiaro che il rappresentante agisce in nome d’altri (gli effetti dell’atto si
produrranno direttamente in capo al rappresentato).
ATTENZIONE: agire in nome ≠ agire per conto
Se il rappresentante agisce per conto, ma non in nome altrui e cioè non spende il nome
del rappresentato, si è in presenza del diverso istituto dell’interposizione gestoria (o
rappresentanza indiretta). Il caso più frequente di interposizione gestoria si ha nel mandato
senza rappresentanza: il soggetto agisce per conto di altri, ma in nome proprio, compie atti i
cui effetti si producono nella sua sfera giuridica, con la conseguenza che poi, in un secondo
tempo, gli stessi effetti dovranno essere trasferiti in capo al soggetto nel cui interesse gli atti
sono stati compiuti.
Quindi nella rappresenta gestoria vi è un doppio passaggio:
A. colui che agisce per conto altrui ma in nome proprio
B. trasferimento degli effetti in capo al soggetto per conto del quale si è agito (talvolta
questo secondo passaggio viene evitato ricorrendo a un contratto per persona da
nominare).
Il mandato può comunque essere previsto con la rappresentanza, e in questo caso si avrà una
rappresentanza in senso proprio (mentre nel caso di mandato senza rappresentanza siamo di
fronte all’interposizione gestoria).
Chi può essere nominato rappresentante?
L’art.1389 c.c. stabilisce che può essere nominato rappresentante chi ha la capacità di
agire, MA basta la capacità naturale (capacità di intendere e di volere). Basta
semplicemente che la capacità legale sia in capo al rappresentato (è su di lui che valgono gli
effetti dell’atto).
La procura, che è l’atto unilaterale e recettizio per mezzo del quale il rappresentato
conferisce il potere di rappresentanza, può essere:
-‐ generale = comprende la totalità degli affari che riguardano il patrimonio del
rappresentato o comunque un intero settore delle attività del rappresentato;
-‐ speciale = comprende uno o più specifici affari.
La procura poi può contenere alcuni limiti (gli effetti dell’atto sono validi solo se il
rappresentante ha agito entro i limiti). Ad esempi la procura conferita per l’acquisto di soli
beni mobili (limiti riguardanti la natura dei beni); la procura di vendere un certo bene a un
prezzo non inferiore a tot euro (limiti riguardanti il valore dei beni); etc..
ATTENZIONE: bisogna distinguere fra limiti veri e propri dalle semplici istruzioni interne.
Mentre i limiti emergono dalla procura e sono tendenzialmente evidenti; le istruzioni interne
rimangono inte