DIRITTO CIVILE
NEGOZIO GIURIDICO = dichiarazione di volontà finalizzata a costituire, a modificare o ad
estinguere un rapporto giuridico (nozione elaborata dalla dottrina, perché non esiste una
legge che definisce il negozio giuridico).
àdefinizione che accomuna istituti molto diversi fra loro (matrimonio, contratto,
testamento,…) in cui vi è un soggetto che formula una dichiarazione, con cui afferma ed indica
gli effetti giuridici che intende perseguire e raggiungere. Quindi, possiamo ridefinire in modo
più specifico il concetto di negozio giuridico: manifestazione di volontà, con cui un soggetto
enuncia gli effetti che intende perseguire, ed alla quale l’ordinamento ricollega la capacità di
produrre effetti giuridici in modo conforme rispetto al risultato voluto dal proferente.
A che cosa serve il negozio giuridico? Esso è importante per molti aspetti, ma bisogna tenere a
mente che i vari negozi giuridici presentano tra loro differenze che non devono essere
trascurate.
Per comprendere meglio la nozione di negozio giuridico….
FATTO GIURIDICO = qualsiasi evento che presenta una qualche rilevanza sotto il profilo
giuridico.
Abbiamo due tipi di fatti giuridici:
_ fatti in senso stretto (eventi naturali, nascita o morte in primis)
_ ATTI UMANI, sono gli atti consapevoli e volontari che si distinguono in:
ATTI LECITI si distinguono in atti materiali (modificazione del mondo esterno
Ø avente rilievo giuridico, un soggetto che trova una cosa smarrita) e atti
giuridici, sono le dichiarazioni di scienza (un soggetto asserisce o conferma
che un certo evento si è verificato, una confessione) e le dichiarazioni di
volontà o negoziali, sono quelle con cui un soggetto normalmente
manifesta una decisione con cui provvede a regolare i propri interessi nel
modo che desidera dichiarazioni di volontà = NEGOZIO GIURIDICO
à
(dichiarazione di volontà con cui un soggetto provvede a regolare i propri
interessi nei limiti imposti dall’ordinamento giuridico).
ATTI ILLECITI (danno luogo a responsabilità).
Ø
Si vedrà poi come la responsabilità (extracontrattuale) da fatto illecito deriva talvolta da atti
umani e altre volte da fatti in senso stretto.
I negozi giuridici si distinguono in:
-‐ negozi mortis causa (testamento)
-‐ NEGOZI INTER VIVOS (producono effetti senza la morte di uno degli stipulanti,
matrimonio e CONTRATTO)
I negozi giuridici si distinguono anche in:
-‐ ATTI PATRIMONIALI (regolano un assetto di interessi a contenuto patrimoniale,
il CONTRATTO)
-‐ Atti non patrimoniali (regolano interessi di natura personale, il matrimonio)
I negozi giuridici si distinguono anche in:
-‐ atti unilaterali (dichiarazione di volontà di una sola parte, il testamento o la procura)
-‐ ATTI PLURILATERALI (dichiarazione di volontà di due o più parti, il
CONTRATTO)
Attenzione: quando si parla di atti unilaterali/plurilaterali non bisogna confondere il concetto di
parte (centro di interessi) con quella di soggetto (una parte può essere composta da più soggetti!
Si pensi ai comproprietari di un bene che stipulano un contratto di vendita relativo a quel bene)
Il testamento, per capirci, può essere per legge solo un atto unilaterale e unipersonale.
-‐ atti personalissimi (compiuti solamente dal diretto interessato, il testamento e il
matrimonio)
Si hanno poi negozi giuridici collegiali (dichiarazione di volontà riferibile a un gruppo di
persone considerato nel suo insieme, le deliberazioni condominiali o societarie).
I negozi giuridici si distinguono infine in:
-‐ NEGOZI RECETTIZI (per produrre effetti devono essere portati a conoscenza di
soggetti determinati e la legge prevede una presunzione di conoscenza del
contenuto di una dichiarazione nel momento in cui la dichiarazione stessa
perviene all’indirizzo del destinatario-‐art.1335 c.c., ad esempio il recesso da
un’associazione).
-‐ NEGOZI NON RECETTIZI (per produrre effetti non è necessario che giungano a
conoscenza di soggetti specifici-‐solo i negozi unilaterali, ad esempio la promessa
al pubblico)
Definizione del contratto
Art.1321 c.c. = il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
La definizione di contratto serve per distinguere due classi di fattispecie:
_ quelle che corrispondono alla definizione
Il contratto è destinato a regolare rapporti giuridici che hanno un contenuto
patrimoniale.
_ quelle che non corrispondono alla definizione
Ad esempio il contratto unilaterale, previsto per legge anche se “viola” il principio della
bi-‐ o plurilateralità riportato nell’art.1321 c.c.
Art.1322 c.c. = principio dell’autonomia contrattuale, cioè le parti possono determinare
il contenuto del contratto come meglio credono; infatti il legislatore pur avendo dettato
una disciplina specifica per alcuni tipi contrattuali in particolare, ha nel contempo
lasciato libere le parti di dare vita a nuove figura contrattuali (atipicità).
Il legislatore infatti ha preso in considerazione solo le principali figure contrattuali e cioè
quelle maggiormente diffuse nella prassi (la vendita, la locazione, il mandato, l’appalto, il
contratto d’agenzia, l’assicurazione, ecc…) e per esse ha dettato una disciplina specifica.
Il leasing ad esempio è, invece, un contratto atipico creato dalla prassi ed importato nel corso
degli anni Sessanta del secolo scorso dall’esperienza di altri ordinamenti giuridici e in
particolare quello statunitense.
ATTENZIONE: il legislatore non ha lasciato senza legislazione il contratto atipico; tutti i
contratti (compresi quelli atipici) sono regolati dalla parte del codice civile che disciplina il
contratto in generale.
FUNZIONE/CAUSA
Prima importante distinzione che riguarda i contratti.
Contratti sinallagmatici e non:
_ Contratti sinallagmatici o contratti a prestazioni corrispettive = la prestazione di una
parte trova la sua ragione d’essere nella prestazione dell’altra (synallagma dal greco
“scambio”). Il contratto di vendita è il tipico contratto prestazioneàcontroprestazione.
Nel caso di vizio genetico del sinallagma il rimedio è quello della rescindibilità del contratto;
nel caso di vizio funzionale del sinallagma il rimedio è quello della risoluzione. Questi due
effetti sopraggiungono perché in questi particolari contratti si ha un forte legame tra
prestazione e controprestazione, ciascuna delle quali trova la propria ragion d’essere nel fatto
che l’altra venga eseguita.
_ Contratti non sinallagmatici o con obbligazioni a carico di una sola parte = una sola
delle parti è tenuta ad eseguire una certa prestazione. Il contratto di deposito gratuito o di
comodato è il tipico contratto con obbligazioni a carico di una sola parte.
Seconda distinzione che riguarda i contratti:
_ Contratti a titolo oneroso = in cui al sacrificio patrimoniale di ciascuna parte corrisponde
un beneficio o un vantaggio per la stessa (una parte sopporto un sacrificio ma per averne in
cambio un corrispettivo vantaggio). Vedi il contratto di compravendita.
_ Contratti a titolo gratuito = in cui un soggetto acquista un beneficio senza compiere alcun
sacrificio e nel contempo l’altra parte compie un sacrificio senza ricevere alcun beneficio in
cambio. Tipico esempio è la donazione o il deposito a titolo gratuito.
Per quanto riguarda i contratti a titolo gratuito e oneroso possiamo avere:
-‐ contratti essenzialmente gratuiti = possono solo essere gratuiti, come il comodato (che
è un prestito a titolo gratuito)
-‐ contratti naturalmente gratuiti = contratti che la legge li presume gratuiti, MA le parti
possono aggiungere elementi di onerosità e trasformarli in negozi a titolo oneroso.
Tipico esempio è il deposito, dove la legge presume che sia a titolo gratuito, ma le parti
possono andare oltre e prevedere un compenso a favore del depositario trasformando
il negozio in un contratto oneroso.
-‐ Contratti essenzialmente onerosi = possono solo essere onerosi, come la vendita o la
locazione (non ha senso ipotizzarle a titolo gratuito).
ATTENZIONE: la nozione di contratto sinallagmatico non coincide per forza con quella di
contratto a titolo oneroso. Lo schema è questo:
_ ogni contratto sinallagmatico è necessariamente a titolo oneroso
_ ogni contratto oneroso NON è necessariamente un contratto sinallagmatico il contratto di
à
società, con cui ciascuna parte conferisce danaro, beni in natura o servizi alla società e quindi
compie un sacrificio, ma a fronte di ciò non acqui
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