Danni patrimoniali e non patrimoniali in genere
Danni: valutazione e liquidazione in genere
Responsabilità civile (extracontrattuale, alias aquiliana) colpa in genere
Danni "compensatio lucri cum damno"
Danni patrimoniali e non patrimoniali
Danni patrimoniali e non patrimoniali (morali)
Danni: valutazione e liquidazione con criteri equitativi
Danni - Compensatio lucri cum damno - Applicabilità - Condizioni - Morte della persona offesa - Liquidazione del danno ai congiunti superstiti - Pensione di reversibilità percepita - Configurabilità di una compensatio lucri cum damno - Esclusione.
Danno non patrimoniale
Danni - Patrimoniali e non patrimoniali - Danno non patrimoniale - Nozione - Ambito - Danno da lesione di valori inerenti alla persona - Categoria più ampia del solo danno morale soggettivo - Configurabilità - Fondamento costituzionale.
Lesione di valori personali costituzionalmente garantiti
Danni - Patrimoniali e non patrimoniali - Lesione di valori personali costituzionalmente garantiti - Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Qualificazione del fatto illecito come reato - Necessità - Esclusione - Fondamento costituzionale.
Danno da definitiva perdita del rapporto parentale
Danni - Patrimoniali e non patrimoniali - Danno da definitiva perdita del rapporto parentale - Diversità rispetto al danno biologico iure proprio e al danno morale soggettivo - Natura - Danno non patrimoniale - Riparabilità ex art. 2059 c.c. - Sussistenza - Qualificazione del fatto illecito come reato - Necessità - Esclusione.
Responsabilità civile: colpa
Responsabilità civile - Colpa - Propagazione intersoggettiva dello stesso fatto illecito - Morte della vittima primaria e lesione dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari in capo ai congiunti superstiti - Prevedibilità dell'evento ulteriore da parte dell'autore della condotta causativa della morte della vittima primaria - Sussistenza - Fondamento.
Danno non patrimoniale da uccisione del congiunto
Danni - Patrimoniali e non patrimoniali - Danno non patrimoniale da uccisione del congiunto - Danno in re ipsa - Configurabilità - Esclusione - Danno - Conseguenza - Riconducibilità - Perdita del valore personale costituito dalla privazione del godimento del congiunto - Necessità - Prova del danno.
Valutazione e liquidazione
Danni - Valutazione e liquidazione - Danno non patrimoniale da uccisione del congiunto - Valutazione equitativa - Necessità - Circostanze ed elementi rilevanti.
Sentenza della Cassazione
Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte Suprema di Cassazione
Sezione Terza Civile
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. Vincenzo Carbone - Presidente
- Dott. Roberto Preden - Rel. Consigliere
- Dott. Antonio Segreto - Consigliere
- Dott. Alfonso Amatucci - Consigliere
- Dott. Gianfranco Manzo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da:
Zani Elvira Maria Ved Belcuore, anche quale unica erede della figlia Belcuore Barbara, elettivamente domiciliata in Roma via Bodoni 6, presso lo studio dell'avvocato Dario Muzi, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato Gaspare Bertuetti, giusta delega in atti; - ricorrente -
Contro SAI SPA, Mazzunno Luciano; - intimati -
E sul 2 ricorso n 16386-01 proposto da: SAI SPA, corrente in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Carlo Ciani, elettivamente domiciliata in Roma via della Conciliazione 44, presso lo studio dell'avvocato Maria Antonietta Perilli, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato Vittorio Minervini, giusta delega in atti; - controricorrente e ricorrente incidentale -
Contro Zani Elvira Maria, Belcuore Maria, Sileo Teresa, Belcuore Vito, Belcuore Fausto, Belcuore Teodora, Mazzunno Luciano; - intimati -
Avverso la sentenza n. 3-01 della Corte d'Appello di Brescia, Sezione II Civile, emessa l'11-10-00 e depositata il 02-01-01 (R.G. 698-98);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07-05-03 dal Consigliere Dott. Roberto Preden; udito l'Avvocato Maria Antonietta Perilli; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
Fatto
Il giorno 8.8.1993, Antonio Belcuore veniva investito da un'auto di proprietà di Luciano Mazzunno e riportava lesioni a causa delle quali decedeva il 23.10.1993.
Con atto notificato il 14.1.1994, la madre, Teresa Sileo, la moglie, Elvira Zani, la figlia, Barbara Belcuore, e i fratelli, Maria, Vito, Fausto e Teodora Belcuore convenivano davanti al Tribunale di Brescia il Mazzunno e la S.p.a. S.A.I. Assicurazioni, per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da essi subiti, sia iure proprio che iure hereditatis.
I convenuti resistevano.
A seguito della morte di Barbara Belcuore, la madre Elvira Zani si costituiva per proseguire il processo quale unica erede.
Il tribunale, con sentenza dell'8.10.1998, dichiarava la colpa esclusiva del Mazzunno e condannava in solido i convenuti a pagare alla Zani la somma di L. 163.210.000, di cui L. 100.000.000 per danno morale, L. 50.000.000 quale erede della defunta figlia Barbara per il danno morale da quest'ultima sofferto, L. 3.850.000 quale unica erede della vittima per il danno biologico temporaneo sofferto dalla medesima e L. 9.360.000 per esborsi; alla Sileo la somma di L. 30.000.000 a titolo di danno morale; ai Belcuore la somma di L. 20.000.000 ciascuno a titolo di danno morale; rigettava la domanda della Zani per il risarcimento iure hereditatis del danno morale sofferto dalla vittima, quella di risarcimento del danno biologico patito iure proprio dalla Zani ed alla Sileo e quella di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla Zani.
Proponevano appello gli attori, chiedendo: l'elevazione dell'importo del risarcimento del danno morale sofferto dalla Zani, da Barbara Belcuore e dalla Sileo; il riconoscimento alla Zani, iure hereditatis, del danno morale sofferto dall'ucciso e l'elevazione del danno biologico subito dal medesimo; il riconoscimento del danno biologico o esistenziale subito dalla moglie, dalla figlia ed alla madre della vittima per la perdita del congiunto; il riconoscimento alla vedova del danno patrimoniale.
La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 2.1.2001, accoglieva parzialmente l'appello. La corte così provvedeva:
- Elevava a L. 8.000.000 la liquidazione del danno biologico subito dalla vittima, richiesto iure successionis dalla Zani;
- Riconosceva il danno morale sofferto dalla vittima tra il giorno dell'investimento e quello della morte, e lo liquidava in L. 25.000.000, in favore della Zani, unica erede a seguito della morte della figlia Barbara;
- Riconosceva la sussistenza, in capo ai congiunti della vittima, del danno biologico iure proprio, sotto il profilo del danno esistenziale, consistente nella permanente alterazione dell'equilibrio del nucleo familiare; riteneva in re ipsa la prova del pregiudizio, in quanto lamentato da congiunti legati alla vittima da stretto rapporto parentale e da vincolo di convivenza; liquidava, equitativamente, l'importo del relativo risarcimento in favore della Zani, in L. 30.000.000 in proprio ed in L. 10.000.000 quale erede della figlia Barbara, ed in L. 20.000.000 in favore della Sileo;
- Riteneva corretta la liquidazione in favore dei congiunti del danno morale soggettivo iure proprio;
- Confermava il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla Zani, sul rilievo che il defunto marito era pensionato, che alla vedova competeva la pensione di reversibilità e che nessuna prova era stata fornita circa l'esecuzione di lavori in proprio, quale elettricista, da parte del marito.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Zani, anche quale erede della figlia Barbara, sulla base di unico mezzo. Ha resistito, con controricorso, la S.A.I., che ha altresì proposto ricorso incidentale.
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