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Il totale diniego della sussistenza di un danno patrimoniale subito dalla vedova per la morte del marito

Il totale diniego della sussistenza di un danno patrimoniale subito dalla vedova per la morte del marito è stato motivato dalla corte d'appello sulla base di due argomentazioni:

  1. la vedova ha perso la quota di reddito che il marito le riservava, ma ha acquisito la pensione di reversibilità;
  2. manca la prova che il marito, elettricista pensionato, svolgesse in proprio dei piccoli lavori in tale qualità.

Il primo argomento è errato, in quanto applica il principio della compensatio lucri cum damno. Ma tale ipotesi non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa, alla vedova sia stata concessa una pensione di reversibilità, poiché tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all'atto illecito (sent. n. 1140-97; n. 1347-98; n. 10291-01).

La motivazione risulta quindi errata in diritto. La sentenza va pertanto cassata con rinvio ad altro giudice che dovrà nuovamente motivare sul punto concernente la

riguardo è stata fornita in merito alla presenza di una situazione patologica; che la corte d'appello ha errato nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno biologico in favore della moglie, della figlia e della madre della vittima, in quanto non sono state fornite prove sufficienti della lesione del diritto alla salute; che la corte d'appello ha contraddetto la propria motivazione, in quanto ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico senza fornire una chiara e coerente spiegazione delle ragioni alla base di tale decisione. Ricorso n. 16386-01 3. Con l'unico mezzo, la ricorrente incidentale, denunciando violazione ed erronea applicazione di norme di diritto nonché contraddittorietà della motivazione, censura la sentenza della corte d'appello nella parte in cui ha accolto la domanda di risarcimento del danno biologico, sotto il profilo esistenziale, in favore della moglie, della figlia e della madre della vittima. Sostiene: che la corte d'appello ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno esistenziale inquadrando-lo nell'ambito del danno biologico, quale lesione del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost. inteso in senso ampio; che il danno biologico può trovare adeguato risarcimento solo ove sia data la prova della sussistenza di una situazione patologica che possa far affermare la violazione del bene salute costituzionalmente garantito, mentre nessuna prova al riguardo è stata fornita in merito alla presenza di una situazione patologica; che la corte d'appello ha errato nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno biologico in favore della moglie, della figlia e della madre della vittima, in quanto non sono state fornite prove sufficienti della lesione del diritto alla salute; che la corte d'appello ha contraddetto la propria motivazione, in quanto ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico senza fornire una chiara e coerente spiegazione delle ragioni alla base di tale decisione.riguardo è stata fornita dagli attori. 3.1 Il motivo è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione. 3.1.1. La corte d'appello ha accolto la domanda degli attori, formulata come domanda di risarcimento di danno biologico iure proprio, sotto il profilo del danno esistenziale, sul rilievo che l'uccisione di un congiunto provoca un pregiudizio al bene salute, da intendere non ristretto all'integrità fisica (e psichica), ma esteso anche al benessere sociale, come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184-86; che tale pregiudizio non è coincidente con gli stress emotionali contingenti, ai quali si addice la previsione dell'art. 2059 c.c., in quanto consiste nella permanente alterazione dell'equilibrio del nucleo familiare; che la prova della sussistenza di tale pregiudizio deve ritenersi in re ipsa, quando è lamentato da stretti congiunti, conviventi con la vittima. 3.1.2. L'ammissione a risarcimento deldolore psicologico e alla sofferenza interiore, sia superata. Infatti, la giurisprudenza di merito ha ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 2059 c.c., includendo anche il danno esistenziale. Il danno esistenziale si configura come la perdita del rapporto parentale a seguito dell'uccisione di un congiunto. Questo tipo di danno è stato riconosciuto da una cospicua giurisprudenza di merito, che lo ha inserito nell'ambito del cosiddetto danno non patrimoniale. La decisione della corte territoriale di riconoscere il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto va condivisa nella sua essenza, anche se necessita di alcune precisazioni. Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall'art. 2059 c.c., che stabilisce che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. È importante sottolineare che all'epoca dell'emanazione del codice civile nel 1942, l'unica previsione esplicita del risarcimento del danno non patrimoniale era contenuta nell'art. 185 del codice penale del 1930. Il Collegio ritiene che la tradizionale restrittiva interpretazione dell'art. 2059, in relazione all'art. 185 c.p., che limitava la tutela solo al danno morale soggettivo, al dolore psicologico e alla sofferenza interiore, sia superata. La giurisprudenza di merito ha infatti ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 2059 c.c., includendo anche il danno esistenziale.sofferenza contingente, alturbamento dell'anima transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazionefondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), non può essere ulteriormente condivisa. Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona. 3.1.4. Tale conclusione trova sostegno nella progressiva evoluzione verificatasi nella disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, in relazione alla tutela riconosciuta al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza.economica (in tal senso, v. già Corte cost., sent. n. 88-79). 3.1.4.1. Nella legislazione successiva al codice si rinviene un cospicuo ampliamento dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato, in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 della legge 13.4.1988 n. 117: risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; art. 29, comma 9, della legge 31.12.1996 n. 675: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, del d.lgs. 25.7.1998 n. 286: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 della legge 24.3.2001 n. 89: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo). 3.1.4.2. Appare inoltre significativa l'evoluzione della giurisprudenza di questa S.C., sollecitata dalla sempre più avvertita

Esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori propri della persona (art. 2 Cost.). In proposito va anzitutto richiamata la rilevante innovazione costituita dall'ammissione a risarcimento (a partire dalla sentenza n. 3675-81) di quella peculiare figura di danno non patrimoniale (diverso dal danno morale soggettivo) che è il danno biologico, formula con la quale si designa l'ipotesi della lesione dell'interesse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) alla integrità psichica e fisica della persona. Non ignora il Collegio che la tutela risarcitoria del c.d. danno biologico viene somministrata in virtù del collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost., e non già in ragione della collocazione del danno biologico nell'ambito dell'art. 2059, quale danno non patrimoniale, e che tale costruzione trova le sue

radici (v. Corte cost., sent. n. 184-1986) nella esigenza di sottrarre il risarcimento del danno biologico (danno non patrimoniale) dal limite posto dall'art. 2059 (norma nel cui ambito ben avrebbe potuto trovare collocazione, e nella quale, peraltro, una successiva sentenza della Corte costituzionale, la n. 372 del 1994, ha ricondotto il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria). Ma anche tale orientamento, non appena ne sarà fornita l'occasione, merita di essere rimeditato.

Nel senso del riconoscimento della non coincidenza tra il danno non patrimoniale previsto dall'art. 2059 e il danno morale soggettivo va altresì ricordato che questa S.C. ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale, evidentemente inteso in senso diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche; soggetti per i quali non è ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi d'animo (v.,

da ultimo, sent. n. 2367-00).
3.1.4.3. Si deve quindi ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di "danno non patrimoniale", inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più solo come "danno morale soggettivo".
Non sembra tuttavia proficuo ritagliare all'interno di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in riferimento all'art. 2059, è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica.
3.1.5. Venendo ora alla questione cruciale del limite al quale l'art. 2059 del codice del 1942 assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale, mediante la riserva di legge, originariamente esplicata dal solo art. 185 c.p. (ma v. anche l'art. 89 c.p.c.), ritiene il Collegio che,venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. Una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti. Occorre considerare, infatti, che nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi (v. Corte cost., sent. n. 184-86, che si avvale tuttavia dell'argomento per ampliare l'ambito della tutela ex art. 2043 al danno non patrimoniale da lesione della integrità biopsichica; ma

L'argomento si presta ad essere utilizzato anche per dare un'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2959).

D'altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.

3.1.6. Venendo ora ad esaminare la questione della ammissione a risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale (con tale espressione sinteticamente lo designa una ormai cospicua giurisprudenza di merito, che lo inserisce nell'ambito del c.d. danno esistenziale),

Osserva il Collegio che il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia da

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A.A. 2007-2008
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Maugeri Anna Maria.