Danno non patrimoniale: Francia, Germania e Italia
Il diritto francese
Il diritto francese riprende nel Cod. Napoleonico del 1807 un'acquisizione alla quale era pervenuta la parte più autorevole della dottrina giusnaturalistica. Ad esempio, Pothier scriveva: “La legge naturale è la causa mediata almeno di tutte le obbligazioni; perché se i contratti, i delitti e i quasi delitti producono obbligazioni ciò avviene perché la legge naturale ha già prescritto dapprima che ciascuno adempia a tutto ciò che l'ultimo inciso viene inserito nell’articolo 1382 del codice francese.”
L’art. 1151 del nostro codice civile del 1865 traduce letteralmente l’art. 1383 del codice francese:
Articolo 1151: Qualunque fatto dell'uomo, che arreca danno ad altri, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.
Il diritto francese si caratterizza per il fatto che ci sia una clausola onnicomprensiva di responsabilità civile ex contrattuale. "Qualunque fatto dell’uomo": una clausola generale che prevede qualsiasi condotta, attiva o passiva, compiuta con colpa. Si parla di un danno senza oggettivazioni, per cui qualsiasi danno arrecato a un terzo fa nascere l’obbligazione risarcitoria.
Una seconda caratteristica del diritto francese è che c'è un'indistinzione tra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale. I francesi parlano del "Damage Material" e del "Damage Moral." L’articolo 1382 riguarda sia la responsabilità dei danni patrimoniali che non patrimoniali.
Il diritto tedesco
Il diritto tedesco si caratterizza, all’opposto del diritto francese, per una pura previsione tipica delle fattispecie la cui lesione è fonte di risarcimento del danno.
Il paragrafo 823 è la norma cardine intorno alla quale ruota tutto il sistema di responsabilità civile in Germania:
Paragrafo 823: Colui che, con dolo o colpa, lede antigiuridicamente la vita, l’integrità fisica, la salute, la libertà, la proprietà o ogni altro diritto è obbligato a risarcire il danno. Quindi, c’è una specificazione tipizzata di una serie di beni giuridici, la cui lesione può essere fonte di risarcimento del danno extracontrattuale.
Per una conoscenza maggiore, il paragrafo 826 ci dice che chiunque, con dolo o colpa, cagiona ad altri un danno agendo in modo contrario ai buoni costumi è obbligato a risarcirlo. Chiunque con dolo, cioè una condotta intenzionale, a differenza del paragrafo 823 che parla di colpa o dolo, cioè non solo della condotta intenzionale ma anche di quella colposa, cioè negligente.
L’elencazione di questi beni sta a significare che tutte le altre lesioni di interessi non contemplati non sono fonte dell’obbligazione risarcitoria.
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