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Il primo punto rende evidente che la funzione del risarcimento da sanzionatoria diviene

riparatoria: l’ordinamento non è più interessato a sanzionare il danneggiante ma a riparare il

pregiudizio subito dal danneggiato. Il secondo punto è strettamente connesso al primo in

quanto, proprio perché il singolo necessita di particolare tutela, non è ammissibile - in un

ordinamento giuridico che pone al vertice i valori supremi della Costituzione - configurare

13 Uno degli intenti delle “sentenze gemelle” è quello di creare un sistema bipolare composto da danno

patrimoniale, da un lato, e danno non patrimoniale, dall’altro ma il risarcimento del danno non patrimoniale

“postula tuttavia la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l’illecito civile

extracontrattuale definito dall’art 2043. L’art 2059 non delinea una distinta figura di illecito produttiva di

danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura

dell’illecito civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali

(eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali nel caso di congiunta lesione di interessi di natura

economica e non economica)”. Cass 31 maggio 2003 nn. 8827 e 8828. 5

la risarcibilità del danno non patrimoniale solo nel caso in cui il danneggiato sia vittima di

un illecito penale. È interessante constatare che l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale

sia diventata più sensibile alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. Con sent 11

novembre 2008 n. 26972 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione consolidano

gli orientamenti giurisprudenziali in materia di danno non patrimoniale esponendo in modo

chiaro e quasi completo tutti i punti salienti di su detta disciplina.

“2.4 L’art 2059 è norma di rinvio. Il rinvio è alla leggi che determinano i

casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L’ambito della risarcibilità

del danno non patrimoniale si ricava dall’individuazione delle norme che

prevedono siffatta tutela.

2.5 Si tratta in primo luogo, dell’art 185 c.p. che prevede la risarcibilità

del danno non patrimoniale conseguente a reato [...]

2.6 Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono

previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori

personali [...]

2.7 Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della

tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili la

tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di

diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.

[...] Deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.[...]

3.9 Palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di

danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi,fastidi,

disappunti, ansie ed ogni tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti

più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto

sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustificazione di prossimità.

[...] Con tale formula si individuano le cause risarcitorie in cui il danno è

futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio è tuttavia,

secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello

raggiunto. [...]

3.11 La gravità dell’offesa costituisce requisito ulteriore per l’ammissione

a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla

lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre

una certa soglia minima. cagionando un pregiudizio serio. La lesione

deve eccedere una certa soglia di offensività rendendo il pregiudizio

6

tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un

grado minimo di tolleranza”.

Questa sentenza estende la risarcibilità del danno non patrimoniale a un ampio ventaglio di

pregiudizi arrecati ai diritti della persona: escluse le pretese puramente “bagatellari”. Per cui

ogni individuo, leso in un suo diritto inviolabile costituzionalmente protetto, potrà trovare

ristoro se la lesione è grave e seria. È giusto e razionale che questa tutela sia preclusa in

ambito familiare, in nome del mito della completezza e della specialità del diritto di

famiglia?

- Danno Endofamiliare: un riconoscimento necessario

Alla luce dell’evoluzione sociale e giuridica del nostro tempo sembra scontato che la

disciplina inerente il risarcimento del danno non patrimoniale, cagionato da fatti illeciti

lesivi di interessi costituzionalmente garantiti, debba applicarsi anche al diritto di famiglia.

Solo di recente, purtroppo, si è rotto il muro che impediva la configurabilità di una

responsabilità aquiliana nell'ambito dei rapporti coniugali e familiari. Fino al 2005 solo

14

alcune sentenze hanno ammesso la risarcibilità del danno tra coniugi e tra genitori e

15

figli . Con le sentenze 10 maggio 2005, n. 9801 e 15 settembre 2011, n.. 18853 la Suprema

Corte decreta, finalmente, l'ingresso nel diritto di famiglia della tutela risarcitoria per

violazione dei doveri coniugali.

14 “Nella risalente sentenza n. 2468 del 1975 la soluzione positiva della questione appare quasi scontata, lì

dove si afferma non potersi escludere a priori che l'adulterio, nel particolare ambiente in cui vivono i coniugi,

sia causa di tanto discredito da costituire per l'altro coniuge fonte di danno, a carattere patrimoniale, nella

vita di relazione, e che pertanto la violazione da parte di un coniuge dell'obbligo di fedeltà, a prescindere

dalle conseguenze sui rapporti di natura personale, possa determinare, in concorso di particolari

circostanze, un obbligo risarcitorio in favore del coniuge danneggiato”; Cass 10 maggio 2005 n. 9801.

15 “Va infine richiamata la più recente sentenza di questa sezione n. 7713 del 2000, relativa alla diversa

pretesa risarcitoria di un figlio nei confronti di un genitore, riconosciuto tale a seguito di dichiarazione

giudiziale di paternità, che per anni gli aveva rifiutato i mezzi di sussistenza, secondo la quale siffatta

condotta dà luogo ad una lesione in sé di fondamentali diritti della persona inerenti alla qualità di figlio e di

minore, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, e conseguentemente può

costituire fonte di responsabilità risarcitoria, indipendentemente dalla esistenza di perdite patrimoniali del

danneggiato: si è osservato in tale decisione che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2043 c.c.

impone di ritenere che tale disposizione sia diretta a compensare il sacrificio che detti valori subiscono a

causa dell'illecito, così che la norma stessa, correlata agli artt. 2 e ss. Cost., deve necessariamente

intendersi come comprensiva del risarcimento di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le

attività realizzatrici della persona umana, indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la

lesione possa comportare”; Cass 10 maggio 2005 n. 9801. 7

a) Sent. 10 maggio 2005 n. 9801 “la problematica si innesta in quella più

La sentenza ribadisce sin da subito che

ampia relativa alla risarcibilità della lesione di diritti fondamentali della

persona, oggetto di ampia elaborazione nella giurisprudenza di questa

Suprema Corte, nel solco tracciato dalla nota sentenza della Corte

Costituzionale n. 184 del 1986”. Oltre ad esplicare il contenuto delle “sentenze

gemelle” - che attestano il progresso raggiunto dall’elaborazione giurisprudenziale in campo

di risarcibilità del danno non patrimoniale - la Corte prosegue sancendo l’applicabilità di

”Sulla base di tale impostazione, cui il

tale disciplina anche al diritto di famiglia:

Collegio intende dare continuità, assume rilievo essenziale [...] l'indagine

se il diritto oggetto di lesione sia riconducibile a quelli meritevoli di tutela

secondo il parametro costituzionale.

Né può fondatamente ritenersi che una disamina siffatta non abbia

ragione di essere svolta nella fattispecie in esame, non trovando spazio

applicativo il principio di indefettibilità della tutela risarcitoria per

violazione di diritti fondamentali all'interno dell'istituto familiare, in

ragione di una presunta completezza della relativa disciplina, tale da

imporre di reperire unicamente al suo interno la regolamentazione dei

rapporti familiari, anche in contrasto con le norme di altri rami del diritto

o con i principi generali dell'ordinamento”.

L’evoluzione sociale e culturale, ispiratrice del cambiamento radicale della concezione di

“il modello di

famiglia, è così enucleata dai giudici di legittimità:

famiglia-istituzione, al quale il codice civile del 1942 era rimasto

ancorato, è stato superato da quello di famiglia-comunità, i cui interessi

non si pongono su un piano sovraordinato, ma si identificano con quelli

solidali dei suoi componenti. La famiglia si configura ora come il luogo di

incontro e di vita comune dei suoi membri, tra i quali si stabiliscono

relazioni di affetto e di solidarietà riferibili a ciascuno [...]L'art. 29 Cost.,

se da un lato giustifica l'articolata previsione di diritti ed obblighi

derivanti dal matrimonio, dall'altro lato garantisce una eguaglianza

fondata sui vincoli della responsabilità e della solidarietà: il principio di

eguaglianza tra i coniugi costituisce mera specificazione del principio

8

generale di eguaglianza dettato dall'art. 3 Cost., e comporta il

riconoscimento di uguali responsabilità dei coniugi nello svolgimento dei

rapporti familiari e pari diritti di sviluppo e di arricchimento della loro

personalità sia all'interno del nucleo che nella vita di relazione. La

famiglia si configura quindi non già come un luogo di compressione e di

mortificazione di diritti irrinunciabili, ma come sede di autorealizzazione e

di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione

di ruoli, nell'ambito della quali i singoli componenti conservano le loro

essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora

che come coniugi, come persone, in adesione al disposto dell'art. 2 Cost.,

che nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come

singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni

sociali nelle quali la personalità di ogni individuo si esprime e si sviluppa.

E pertanto il rispetto della dignità e della personalità, nella sua

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Brovict di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Famiglia e successioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Toti Barbara.