vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Il primo punto rende evidente che la funzione del risarcimento da sanzionatoria diviene
riparatoria: l’ordinamento non è più interessato a sanzionare il danneggiante ma a riparare il
pregiudizio subito dal danneggiato. Il secondo punto è strettamente connesso al primo in
quanto, proprio perché il singolo necessita di particolare tutela, non è ammissibile - in un
ordinamento giuridico che pone al vertice i valori supremi della Costituzione - configurare
13 Uno degli intenti delle “sentenze gemelle” è quello di creare un sistema bipolare composto da danno
patrimoniale, da un lato, e danno non patrimoniale, dall’altro ma il risarcimento del danno non patrimoniale
“postula tuttavia la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l’illecito civile
extracontrattuale definito dall’art 2043. L’art 2059 non delinea una distinta figura di illecito produttiva di
danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura
dell’illecito civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali
(eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali nel caso di congiunta lesione di interessi di natura
economica e non economica)”. Cass 31 maggio 2003 nn. 8827 e 8828. 5
la risarcibilità del danno non patrimoniale solo nel caso in cui il danneggiato sia vittima di
un illecito penale. È interessante constatare che l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale
sia diventata più sensibile alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. Con sent 11
novembre 2008 n. 26972 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione consolidano
gli orientamenti giurisprudenziali in materia di danno non patrimoniale esponendo in modo
chiaro e quasi completo tutti i punti salienti di su detta disciplina.
“2.4 L’art 2059 è norma di rinvio. Il rinvio è alla leggi che determinano i
casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L’ambito della risarcibilità
del danno non patrimoniale si ricava dall’individuazione delle norme che
prevedono siffatta tutela.
2.5 Si tratta in primo luogo, dell’art 185 c.p. che prevede la risarcibilità
del danno non patrimoniale conseguente a reato [...]
2.6 Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono
previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori
personali [...]
2.7 Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della
tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili la
tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di
diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
[...] Deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.[...]
3.9 Palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di
danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi,fastidi,
disappunti, ansie ed ogni tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti
più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto
sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustificazione di prossimità.
[...] Con tale formula si individuano le cause risarcitorie in cui il danno è
futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio è tuttavia,
secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello
raggiunto. [...]
3.11 La gravità dell’offesa costituisce requisito ulteriore per l’ammissione
a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla
lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre
una certa soglia minima. cagionando un pregiudizio serio. La lesione
deve eccedere una certa soglia di offensività rendendo il pregiudizio
6
tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un
grado minimo di tolleranza”.
Questa sentenza estende la risarcibilità del danno non patrimoniale a un ampio ventaglio di
pregiudizi arrecati ai diritti della persona: escluse le pretese puramente “bagatellari”. Per cui
ogni individuo, leso in un suo diritto inviolabile costituzionalmente protetto, potrà trovare
ristoro se la lesione è grave e seria. È giusto e razionale che questa tutela sia preclusa in
ambito familiare, in nome del mito della completezza e della specialità del diritto di
famiglia?
- Danno Endofamiliare: un riconoscimento necessario
Alla luce dell’evoluzione sociale e giuridica del nostro tempo sembra scontato che la
disciplina inerente il risarcimento del danno non patrimoniale, cagionato da fatti illeciti
lesivi di interessi costituzionalmente garantiti, debba applicarsi anche al diritto di famiglia.
Solo di recente, purtroppo, si è rotto il muro che impediva la configurabilità di una
responsabilità aquiliana nell'ambito dei rapporti coniugali e familiari. Fino al 2005 solo
14
alcune sentenze hanno ammesso la risarcibilità del danno tra coniugi e tra genitori e
15
figli . Con le sentenze 10 maggio 2005, n. 9801 e 15 settembre 2011, n.. 18853 la Suprema
Corte decreta, finalmente, l'ingresso nel diritto di famiglia della tutela risarcitoria per
violazione dei doveri coniugali.
14 “Nella risalente sentenza n. 2468 del 1975 la soluzione positiva della questione appare quasi scontata, lì
dove si afferma non potersi escludere a priori che l'adulterio, nel particolare ambiente in cui vivono i coniugi,
sia causa di tanto discredito da costituire per l'altro coniuge fonte di danno, a carattere patrimoniale, nella
vita di relazione, e che pertanto la violazione da parte di un coniuge dell'obbligo di fedeltà, a prescindere
dalle conseguenze sui rapporti di natura personale, possa determinare, in concorso di particolari
circostanze, un obbligo risarcitorio in favore del coniuge danneggiato”; Cass 10 maggio 2005 n. 9801.
15 “Va infine richiamata la più recente sentenza di questa sezione n. 7713 del 2000, relativa alla diversa
pretesa risarcitoria di un figlio nei confronti di un genitore, riconosciuto tale a seguito di dichiarazione
giudiziale di paternità, che per anni gli aveva rifiutato i mezzi di sussistenza, secondo la quale siffatta
condotta dà luogo ad una lesione in sé di fondamentali diritti della persona inerenti alla qualità di figlio e di
minore, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, e conseguentemente può
costituire fonte di responsabilità risarcitoria, indipendentemente dalla esistenza di perdite patrimoniali del
danneggiato: si è osservato in tale decisione che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2043 c.c.
impone di ritenere che tale disposizione sia diretta a compensare il sacrificio che detti valori subiscono a
causa dell'illecito, così che la norma stessa, correlata agli artt. 2 e ss. Cost., deve necessariamente
intendersi come comprensiva del risarcimento di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le
attività realizzatrici della persona umana, indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la
lesione possa comportare”; Cass 10 maggio 2005 n. 9801. 7
a) Sent. 10 maggio 2005 n. 9801 “la problematica si innesta in quella più
La sentenza ribadisce sin da subito che
ampia relativa alla risarcibilità della lesione di diritti fondamentali della
persona, oggetto di ampia elaborazione nella giurisprudenza di questa
Suprema Corte, nel solco tracciato dalla nota sentenza della Corte
Costituzionale n. 184 del 1986”. Oltre ad esplicare il contenuto delle “sentenze
gemelle” - che attestano il progresso raggiunto dall’elaborazione giurisprudenziale in campo
di risarcibilità del danno non patrimoniale - la Corte prosegue sancendo l’applicabilità di
”Sulla base di tale impostazione, cui il
tale disciplina anche al diritto di famiglia:
Collegio intende dare continuità, assume rilievo essenziale [...] l'indagine
se il diritto oggetto di lesione sia riconducibile a quelli meritevoli di tutela
secondo il parametro costituzionale.
Né può fondatamente ritenersi che una disamina siffatta non abbia
ragione di essere svolta nella fattispecie in esame, non trovando spazio
applicativo il principio di indefettibilità della tutela risarcitoria per
violazione di diritti fondamentali all'interno dell'istituto familiare, in
ragione di una presunta completezza della relativa disciplina, tale da
imporre di reperire unicamente al suo interno la regolamentazione dei
rapporti familiari, anche in contrasto con le norme di altri rami del diritto
o con i principi generali dell'ordinamento”.
L’evoluzione sociale e culturale, ispiratrice del cambiamento radicale della concezione di
“il modello di
famiglia, è così enucleata dai giudici di legittimità:
famiglia-istituzione, al quale il codice civile del 1942 era rimasto
ancorato, è stato superato da quello di famiglia-comunità, i cui interessi
non si pongono su un piano sovraordinato, ma si identificano con quelli
solidali dei suoi componenti. La famiglia si configura ora come il luogo di
incontro e di vita comune dei suoi membri, tra i quali si stabiliscono
relazioni di affetto e di solidarietà riferibili a ciascuno [...]L'art. 29 Cost.,
se da un lato giustifica l'articolata previsione di diritti ed obblighi
derivanti dal matrimonio, dall'altro lato garantisce una eguaglianza
fondata sui vincoli della responsabilità e della solidarietà: il principio di
eguaglianza tra i coniugi costituisce mera specificazione del principio
8
generale di eguaglianza dettato dall'art. 3 Cost., e comporta il
riconoscimento di uguali responsabilità dei coniugi nello svolgimento dei
rapporti familiari e pari diritti di sviluppo e di arricchimento della loro
personalità sia all'interno del nucleo che nella vita di relazione. La
famiglia si configura quindi non già come un luogo di compressione e di
mortificazione di diritti irrinunciabili, ma come sede di autorealizzazione e
di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione
di ruoli, nell'ambito della quali i singoli componenti conservano le loro
essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora
che come coniugi, come persone, in adesione al disposto dell'art. 2 Cost.,
che nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come
singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità
delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni
sociali nelle quali la personalità di ogni individuo si esprime e si sviluppa.
E pertanto il rispetto della dignità e della personalità, nella sua