Danno endofamiliare
Il riconoscimento del danno endofamiliare è giunto con due sentenze recenti: Cass. 10 maggio 2005, n. 9801 e Cass. 15 settembre 2011, n. 18853. Nessun cambiamento avviene d’improvviso: queste sentenze sono il frutto di un’evoluzione sociale e culturale che nel corso della storia del diritto ha portato a una percezione totalmente nuova dell’individuo e della famiglia. Ripercorriamo brevemente le tappe che, dall’Ottocento, hanno reso possibile questo mutamento:
Famiglia ottocentesca
Il codice civile unitario del 1865 ha come modello di riferimento quasi esclusivo il codice Napoleone del 1804. L’individuo dipinto dai codici ottocenteschi è essenzialmente il ritratto del borghese dell’epoca: uomo bianco, padre di famiglia, dotato di un patrimonio di cui può disporre illimitatamente. Tutto ruota attorno a quest’individuo che, non solo è proprietario dei suoi beni, ma anche dei membri della sua famiglia. Quest’ultima ha una struttura piramidale il cui vertice è occupato dal marito: padre padrone indiscusso, sia della moglie che dei figli. Le radici fortemente cattoliche della penisola rendono inammissibile il divorzio e la separazione è possibile solo in casi tassativi, configurandosi sempre come separazione per colpa. Il vessillo della famiglia ottocentesca è l’unità. In nome di quest’ultima il potere è nelle mani di un unico individuo che, per il bene di tutti, amministra il patrimonio dell’intera compagine familiare, ha la patria potestà nei confronti dei figli e la potestà maritale nei confronti della moglie. Tutto è in funzione del consorzio familiare, ivi compresi i rapporti contrattuali. Nel codice del ’65, infatti, la capacità di agire è legata interamente ai rapporti patrimoniali interni alla famiglia: la capacità di agire della donna, ad esempio, è disciplinata con riferimento all’autorizzazione maritale nel capo IX del codice “Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio”. C’è un'evidente funzionalità della capacità di agire alla famiglia, che è il nucleo caratterizzante della patrimonialità.
Codice civile del 1942
- L’adulterio della donna, ai fini della separazione, era sempre rilevante mentre quello dell’uomo solo in casi di eccessiva lesività della dignità della moglie: “Se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure ricorrano circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie” art 150 c.c. 1865.
- Vedi autorizzazione maritale e dote, rispettivamente, artt 134 e 1388 c.c. 1865
- Ciò si evince dalla struttura sistematica del c.c. del 65.
Il fascismo è un regime che ha fortemente bisogno di puntare le sue forze sull’unità familiare e su una funzione pubblicistica della famiglia molto marcata. In questo periodo storico lo stato etico, di hegeliana memoria, si realizza pienamente. Mentre nell’Ottocento il cd “stato guardiano notturno del mercato” aveva come unico compito la difesa dell’individuo al fine della realizzazione indisturbata dei suoi interessi, nel Novecento, cambia volto e inizia a impadronirsi di sfere che in passato gli erano precluse. Il nuovo mondo proiettato al mercato, al lavoro, alla società di massa, all’industrializzazione fa sì che nascano nuove esigenze di tutela sociale: il potere statuale ha il dovere di intervenire per rimuovere gli ostacoli che, in nome del principio di uguaglianza formale, fino a quel momento avevano reso inconcepibile il contratto di lavoro. Nel codice del ’42 la capacità di agire non è più legata ai rapporti patrimoniali insiti alla famiglia: è trattata all’art 2 come attributo dell’individuo che, grazie ad essa, può concludere qualsiasi negozio giuridico. La norma è generalissima perché funzionale alle esigenze della nuova economia di mercato. Il soggetto di diritto è strappato alla culla degli affetti e, gettato nell’oceano degli scambi commerciali, diventa oggetto del mercato. Il nuovo sistema valoriale e il nuovo modo di pensare al diritto civile sono già riflessi dall’assetto sistematico del nuovo codice: i principi supremi che incarna sono posti ai primi articoli e, tra questi, vi è la capacità generalissima dell’individuo di negoziare (il codice si apre con un inno al mercato). Nonostante tutto l’unità familiare è ancora un valore preminente. La famiglia è cellula dello stato: un indissolubile nucleo fonte di futuri soldati. Le novità introdotte dal codice vigente in ambito familiare non sono eclatanti. Il ruolo del marito è sempre preminente, infatti, “Il marito è capo della famiglia, la moglie segue secondo il vecchio articolo 144 la domiciliazione di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda di stabilirsi”. Resta dunque la disparità tra uomo e donna, la potestà maritale e la patria potestas. Questa struttura verticistica, d’altronde, ben si allinea agli standard di un regime autoritario.
Da una visione pubblicistica a una visione privatistica della famiglia
- Nel 1929 il pieno riconoscimento del matrimonio canonico comporta l’ingresso pertinace del concetto di indissolubilità del vincolo matrimoniale nell’ordinamento giuridico italiano. Paradossalmente aveva più possibilità di sciogliere il vincolo chi contraeva un matrimonio concordatario rispetto a chi contraeva un matrimonio civile: i primi potevano chiederne l’annullamento presso i tribunali ecclesiastici, i secondi, invece, non avevano alcuna possibilità di divincolarsi fuorché la morte.
- In epoca fascista erano molto enfatizzate figure come “il buon padre di famiglia”, “il buon soldato”, “il buon cittadino”, per giunta vi erano leggi demografiche volte ad incentivare la procreazione al fine di avere un esercito sempre florido.
- Riecheggia l’art 131 del c.c. del 1865.
- Ad eccezione dell’autorizzazione maritale abolita nel 1919.
L’entrata in vigore della Carta Costituzionale ha lasciato quasi tutto immutato: la Costituzione, nei primi anni di vigenza, secondo la Cassazione è un semplice manifesto di norme programmatiche che, per essere effettive, hanno bisogno dell’intervento del legislatore. Con la sentenza storica n. 1 del 1956 la Corte Costituzionale ribadisce che tutte le norme della Costituzione sono direttamente applicabili e hanno effetto retroattivo per quanto riguarda i giudizi di legittimità costituzionale inerenti a norme vigenti prima della sua entrata in vigore. Non solo la giurisprudenza ma anche la dottrina non si cura affatto della costituzione: solo tra gli anni ’60 e ’70 i civilisti iniziano a non considerare più il diritto civile come mondo a sé stante. In questo periodo si assiste alla costituzionalizzazione del codice civile. Ormai la società è cambiata: il 1968 è un grido di protesta contro la vetustà delle gerarchie familiari, per rivendicare parità di diritti tra uomo e donna ed abbattere tanti fondamenti ormai inidonei a rappresentare le esigenze delle famiglie dell’epoca. Nel 1970 l’introduzione della legge sul divorzio sradica il principio dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale. Il vero cambiamento arriva con la riforma del diritto di famiglia del 1975. La dimensione orizzontale e paritetica, non solo si manifesta tra marito e moglie, ma anche tra genitori e figli. È superata la tipica struttura familiare gerarchica e piramidale con conseguente abolizione della patria potestà e della potestà maritale. Il figlio ha il diritto di essere educato, istruito e mantenuto secondo le proprie aspirazioni e i suoi desideri. Si introduce un concetto di famiglia nel quale tutti i componenti hanno pari dignità: si perde la visione pubblicistica e l’attenzione si rivolge pian piano sull’individuo. L’interpretazione dell’articolo 29 della Costituzione incentrata sull’unità familiare viene abbandonata. La famiglia è una formazione sociale ex articolo 2 della Costituzione: non più una sorta di ente dove il singolo si sacrifica per il tutto ma un ambiente sano dove la persona si realizza ed esplica tutte le sue potenzialità liberamente. Questa attenzione per l’individuo va di pari passo con il riconoscimento dei diritti inviolabili come salute, immagine, riservatezza, relazioni sociali.