Situazioni reali di godimento
I beni
I beni sono le cose che possono formare oggetto di diritti. La nozione di bene fa riferimento alle cose e ai diritti. I beni non sono tutte le cose, ma solo quelle che possono costituire oggetto di diritti. I beni si distinguono in materiali (le cose corporali) e immateriali (le cose non corporali). In base all’articolo 810 sono beni le cose che possono formare oggetto di situazioni soggettive e quindi di un rapporto giuridico. Il concetto di bene non postula un godimento esclusivo né concerne le sole utilità individuali e patrimoniali. Anche i cosiddetti interessi diffusi, in quanto situazioni soggettive, hanno un punto di riferimento variamente individuabile. Sotto questo aspetto si distingue tra bene in commercio e beni fuori commercio.
I beni fuori commercio non possono essere usucapiti, a differenza degli altri che si può acquistarne la proprietà. I beni pubblici sono quelli che appartengono personalmente al demanio pubblico (cioè ad un ente pubblico): la spiaggia, i porti, i ponti ecc. I beni privati diventano demaniali, quando appartengono all’ente pubblico e cioè le strade dello Stato, le raccolte dei musei e delle biblioteche.
L’articolo 812 stabilisce che sono beni immobili quelli che per carattere loro proprio sono intrasportabili, perché naturalmente o artificialmente incorporati al suolo. Sono beni mobili tutti gli altri.
Categorie di beni
I beni mobili registrati: sono quelli iscritti in appositi registri (per le automobili) assimilati in gran parte agli immobili.
I beni divisibili e indivisibili: la divisibilità o meno di un bene dipende dalla possibilità o meno di dividere la cosa in parte omogenea e questi beni conservano però un valore proporzionale all’intero. L’indivisibilità può dipendere dalla natura del bene (per esempio un animale vivo) o perché non vi è la volontà delle parti di dividerlo.
I beni fungibili e infungibili: sono fungibili le cose che si pesano, si contano, si misurano e perciò possono essere sostituita con altre dello stesso genere (grano, stoffa ecc.). Sono infungibili quelli che non possono essere indifferentemente sostituite con altre.
I beni generici e specifici: sono generici quelli appartenenti ad un genere, mentre sono specifici quelli individuati mediante caratteri propri. Tale distinzione ha rilevanza:
- Al momento del passaggio della proprietà; nelle cose specifiche si acquista col semplice consenso, a quelle generiche con la specificazione (per esempio: consegna).
- Al passaggio del rischio: alle cose generiche fino a quando non sono consegnate al compratore, il rischio del loro perimento rimane al venditore.
- All’adempimento dell’obbligazione: le obbligazioni di consegnare una data quantità di cose generiche non può mai diventare impossibile.
I beni consumabili e inconsumabili: i primi col tempo sono destinate a trasformarsi così da non poter più adempiere la funzione originaria. Gli altri sono quelli che non si trasformano e il loro uso è ripetibile.
Le cose composte: sono quelle in cui più cose complementari formano un nuovo bene, che viene ad avere una funzione ed un valore economico diverso da quello delle cose che la compongono.
Le pertinenza: sono le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un’altra cosa (strumenti rurali ecc.).
Le universalità: sono un complesso di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (gregge, biblioteca). Si distinguono però:
- Dalle cose composte perché mancano di quella coesione fisica.
- Dalle pertinenze perché manca il rapporto di subordinazione.
La proprietà nel codice e nella costituzione
La proprietà, correlandosi alla libertà dal bisogno di ogni individuo, si presenta come il pilastro dell’ordinamento. L’articolo 832 stabilisce che la proprietà è il diritto pieno ed esclusivo di godere e di disporre delle cose e va esercitata entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento. Nella costituzione è garantita tra i diritti di libertà e tra i rapporti economici. Per di più precisandosi la natura pubblica e privata, la proprietà è riconosciuta esclusivamente dalla legge che ne determina il modo d’acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti (articolo 42 costituzionale).
Potere di godimento e di disposizione
Come abbiamo già detto, la proprietà attribuisce il diritto di godere e di disporre delle cose, entro i limiti e gli obblighi previsti dalla legge. Il potere di godimento corrisponde in linea di principio alla facoltà di usare o no la cosa, di deciderne il modo d’uso ecc. Il potere di disposizione può attenere alla disponibilità negoziale, materiale o alla scelta di utilizzazione e di godimento. Entrambi sono diritti pieni ed esclusivi.
Limiti ed obblighi: possono riguardare ad esempio la materia urbanistica ed edilizia come sull’edificabilità dei suoli, sull’equo canone, in materia di danno ambientale che è anche tra i più importanti. Eccezione al diritto di proprietà è il diritto di espropriazione, riconosciuto alla pubblica amministrazione, che si esercita nello scopo di soddisfare un interesse generale.
-
Diritto civile - situazioni reali di godimento
-
Riassunto esame di diritto privato, prof. Caterini, libro consigliato Manuale di diritto civile, Perlingeri (parte…
-
Diritto civile - situazioni reali di godimento
-
Diritto privato