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I beni generici e specifici

Sono generici quelli appartenenti ad un genere, mentre sono specifici quelli individuati mediante caratteri propri. Tale distinzione ha rilevanza:

  1. Al momento del passaggio della proprietà; nelle cose specifiche si acquista col semplice consenso, a quelle generiche con la specificazione (per esempio: consegna)
  2. Al passaggio del rischio: alle cose generiche fino a quando non sono consegnate al compratore, il rischio del loro perimento rimane al venditore
  3. All'adempimento dell'obbligazione: le obbligazioni di consegnare una data quantità di cose generiche non può mai diventare impossibile.

I beni consumabili e inconsumabili

I primi col tempo sono destinate a trasformarsi così da non poter più adempiere la funzione originaria. Gli altri sono quelli che non si trasformano e il loro uso è ripetibile.

Le cose composte

Sono quelle in cui più cose complementari formano un nuovo bene, che viene ad avere una

funzione ed un valore economico diverso da quello delle cose che la compongono.

Le pertinenza: sono le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un’altra cosa al( strumenti rurali ecc.).

Le universalità: sono un complesso di cose che appartengono alla stessa persona e hanno unadestinazione unitaria (gregge, biblioteca). Si distinguono però:

  1. dalle cose composte perché mancano di quella coesione fisica
  2. dalle pertinenze perché manca il rapporto di subordinazione

A). La proprietà nel codice e dalla costituzione.

La proprietà, correlandosi alla libertà dal bisogno di ogni individuo, si presenta come il pilastrodell’ordinamento. L’articolo 832 stabilisce che le proprietà è il diritto pieno ed esclusivo di godere e didisporre delle cose e va esercitata entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabilitidell’ordinamento. Nella costituzione è garantita tra i diritti di

libertà e tra i rapporti economici. Per dipiù precisandosi la natura pubblica e privata, la proprietà è riconosciuta esclusivamente dalla legge chene determina il modo d'acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e direnderla accessibile a tutti (articolo 42 costituzionale).

  1. Potere di godimento e di disposizione:

    Come abbiamo già detto, la proprietà attribuisce il diritto di godere e di disporre delle cose, entro ilimiti e gli obblighi previsti dalla legge. Il potere di godimento corrisponde in linea di principio allafacoltà di usare o no la cosa, di deciderne il modo d'uso ecc. Il potere di disposizione può attenere alladisponibilità negoziale, materiale o alla scelta di utilizzazione e di godimento. Entrambi sono dirittipieni ed esclusivi.

  2. Limiti ed obblighi:

    possono riguardare ad esempio la materia urbanistica e edilizia comesull'edificabilità dei suoli,

sull'equo canone, in materia di danno ambientale che è anche tra i più importanti. Eccezione al diritto di proprietà è il diritto di espropriazione, riconosciuto alla pubblica amministrazione, che si esercita nello scopo di soddisfare un interesse generale. 2. I rapporti di vicinato: Si sostanzia in una serie di limiti della proprietà che il legislatore del 1942 giustifica sulla base del principio "naeminem laedere". Vi è una disciplina specifica per regolare i rapporti tra proprietari vicini, tendente a contemperare il diritto al libero esercizio con i diritti altrui a non vedersi leso nell'esercizio del proprio godimento. L'articolo 844 regola le immissioni. In teoria, ciascun proprietario dovrebbe evitare che l'uso della propria cosa comporti conseguenze negative per la proprietà del vicino. In concreto ciò è impossibile se si pensi alle esalazioni del fumo, calore, rumori, odori. Così la legge dispone.che tali immissioni debbano essere sopportate, affinché non superino i limiti della normale tollerabilità. L'articolo 833 regola gli atti emulativi. Vieta cioè che gli atti che hanno lo scopo di nuocere o recare molestie ad altri (piantare alberi che al vicino tolgono luce e panorama). Le distanze nelle costruzioni: sono regolati sia dai regolamenti comunali che dal codice civile in mancanza di regolamentazioni si stabilisce la distanza minima di tre metri. Le luci vedute, le acque private, l'accesso al fondo). 3. Proprietà fondiaria, edilizia e rurale. In linea di principio, la proprietà fondiaria è illimitata in altezza e profondità. Il proprietario ha diritto di chiudere il fondo in qualunque tempo e in qualunque modo, ma ciò nei limiti stabiliti dall'ordinamento. Così non può impedire il passaggio sul proprio fondo a chi esercita la caccia o a chi ha la necessità per la ricostruzione o la.

riparazione di un muro o di un'opera. La disciplina generale in materia è la legge urbanistica 1150-42, ma comunque si è conferito ai comuni il potere di classificare il territorio comunale in zone, di realizzare specifiche opere ecc. La legge sull'edificabilità dei suoli risponde all'esigenza di tutelare e garantire l'interesse della collettività ad un razionale e corretto assetto del territorio. Un particolare limite è costituito dal rapporto tra superficie e volumetria, sicché ad ogni area corrisponde un preciso volume di quanto è possibile costruire. Il consenso dei proprietari si manifesta con il cosiddetto trasferimento di volumetria o cessione di cubatura.

La proprietà rurale: è la proprietà dei terreni agricoli. Essa incontra dei limiti, con specifiche finalità, sociali, che attengono alla trasformazione dei terreni per il miglioramento della produzione ai vincoli ideologici.

nonché alla minima unità culturale. Modo di acquisto della proprietà a titolo originario (articolo 922).
  1. L’occupazione: consiste nel materiale impossessamento di una cosa, accompagnato dalla volontà di farla propria. Bisogna però che l’acquisto avvenga su cose mobili che non sono proprietà di nessuno o perché non lo sono mai state, per esempio animali oggetto di caccia, o perché sono state volontariamente abbandonate dal proprietario.
  2. L’invenzione: le cose smarrite, possono essere acquistate dal ritrovatore per invenzione. Poiché lo smarrimento non fa perdere il diritto ma solo l’impossessamento, la cosa deve essere restituita al proprietario. In quanto però il proprietario non può essere sempre riconosciuto, il ritrovatore dovrà consegnare la cosa ritrovata al comune, affinché sia reso pubblico il ritrovamento. Se il proprietario reclama la cosa smarrita, il ritrovatore ha...

1. La proprietà: il proprietario di un bene ha il diritto di possederlo, usarlo e disporne secondo le leggi.

2. La scoperta: se qualcuno trova un bene mobile che appartiene a un altro e lo restituisce, ha diritto a una ricompensa. Se trascorre un anno dalla pubblicazione dell'avviso, il ritrovatore acquista la proprietà per invenzione.

3. Il Tesoro: se viene trovata una mobile nulius di pregio, nascosta o sottratta, se la cosa non riveste un particolare interesse storico, valgono le regole sul Tesoro dettate dall'articolo 932. Altrimenti lo Stato vanta un diritto e al ritrovatore e al proprietario del fondo spetta un compenso.

4. L'accessione: si ha in tutti i casi in cui il proprietario di un bene acquista le proprietà di un altro bene che sia unito materialmente al suo. Mobili ad immobili o immobili ad immobili. Quest'ultima ipotesi consegue a fatti naturali che danno luogo all'alluvione e all'avulsione.

L'alluvione: attiene all'incremento lento e progressivo di un fondo, causato dal distacco dei detriti dell'altro fondo.

L'avulsione: riguarda gli incrementi di un fondo causati dal distacco di una parte considerevole di un altro fondo.

altro fondo. In questa ipotesi è dovuta un'indennità al proprietario del fondo staccatosi.

4b. L'accessione invertita: è l'occupazione in buona fede di una porzione di fondo, attiguo al proprio per la costruzione di un edificio. Qui non è il proprietario del suolo che acquista la proprietà della costruzione ma il proprietario di questa. Egli se non riceve opposizioni entro tre mesi dall'inizio della costruzione, ne acquista la proprietà pagando il doppio del valore della superficie occupata.

5. L'unione o commistione: si verifica quando venti o più cose mobili, appartenenti a diversi proprietari, vengono ad unirsi in modo tale da formare un tutto non più separabile.

6. La specificazione: si verifica quando si crea, lavorando del materiale, appartenente ad altri, una nuova cosa. Per esempio dal legno una barca).

La superficie.

In via di principio, le proprietà del suolo tende a non essere separata dalla

proprietà di ciò che sicostruisce su di esso. Una deroga è costituita dal cosiddetto diritto di superficie, con il quale si acquista la proprietà sulla costruzione. Sotto questo aspetto, la superficie è situazione che qualifica un particolare modello di proprietà (superficiaria). Se la costruzione già esiste, ciò che si acquista è un diritto di proprietà sull'opera. Se il proprietario di un suolo conferisce ad uno alla possibilità di costruire sul proprio suolo allora questo acquista prima il diritto di edificare ed eseguita la costruzione la proprietà sull'edificio. Se si è acquistato un diritto di proprietà tale diritto è imprescrittibile. Se si è acquistato un diritto di edificare tale diritto è sottoposto al regime della prescrizione, con la conseguenza che se non si edifichi entro il termine di 20 anni il diritto stesso si prescrive. Il diritto di superficie

superiore a 99 anni.

inferiore a vent'anni. L'enfiteuta può modificare la destinazione del fondo, può disporre anche per testamento del proprio diritto, ma non può cederlo in subenfiteusi.

Dettagli
A.A. 2012-2013
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Masi Antonio.