Situazioni reali di godimento
Definiamo i beni giuridici, secondo l’art. 810, “le cose che possono formare oggetto di diritti”, il che ci permette di destrutturare la disposizione in due elementi:
Elementi dei beni giuridici
La “cosa”, espressione generica che indica un elemento materiale o immateriale che può formare oggetto di diritti (non tutte le cose sono per forza beni). Questo è un elemento estremamente dinamico e che deve essere rapportato ai tempi, all’evoluzione scientifica, economica e socio-culturale: l’etere fino a pochi secoli fa era una cosa, non un bene, invece oggi è oggetto del diritto; tendenzialmente possiamo dire che la famiglia dei beni giuridici è andata allargandosi nel tempo. Obiettivo del bene è soddisfare un bisogno umano meritevole di tutela dall’ordinamento.
I diritti di cui i beni sono oggetto, non vanno intesi come diritti soggettivi, ma come situazioni soggettive e di conseguenza rapporti giuridici. Ciò deriva dal fatto che il bene non implica per forza il soddisfacimento di un interesse legittimo ed esclusivo, ma anche di quei interessi c.d. diffusi (situazioni giuridiche soggettive che non sono riferibili ad un individuo ma ad una collettività non organizzata tramite ente, ma che comunque meritano tutela; se ci si organizza tramite un ente gli interessi si dicono collettivi ed essendo riferibile ad un ente, titolare quindi individuale, sono riconducibile nuovamente a quelli legittimi) come può essere l’ambiente in generale.
Distinzioni dei beni
A causa della loro grande varietà, i beni sono oggetti di numerose distinzioni in base alla disciplina a cui sono sottoposti, alla destinazione e alle relazioni che si possono instaurare tra essi; distinzioni codicistiche e dottrinali le si ricavano dagli art. 810 e seguenti:
- Si dicono materiali, se collegati alle cose corporali (macchina, casa, ecc.) e immateriali alle cose incorporali (opera di ingegno; etere o anche un diritto di credito che è oggetto di pegno, essendo questo una situazione giuridica soggettiva).
- In base al soggetto titolare della “cosa” distinguiamo beni privati se il titolare è appunto un soggetto privato; pubblici o demaniali, se il titolare è lo Stato o altro ente pubblico; si distinguono a sua volta tra beni necessariamente demaniali, cioè che devono appartenere solo all’ente pubblico (spiagge, porti, boschi, ecc.) e accidentalmente demaniali, che lo sono solo quando appartengono a questo (strade, ferrovie che potrebbero essere anche private).
- Un bene si definisce immobile se non è trasportabile, a causa del naturale o artificiale incorporamento al suolo e invece mobile i restanti beni giuridici; questi a sua volta comprendono le energie naturali (termica, cinetica e non quella umana) che sono suscettibili di valutazione economica e inoltre i beni mobili registrati, in quanto iscritti in pubblici registri come le automobili. Oggi ciò che conta è la ricchezza mobiliare (non più immobiliare) di tipo immateriale (titoli ad es.), in quanto si definisce ricco ed economicamente potente colui che possiede in genere molti strumenti e disponibilità finanziarie.
- Bene in commercio, di cui si può acquisire la proprietà o altro diritto reale e beni fuori commercio, i quali non sono usucapibili.
- Un bene si dice divisibile o indivisibile, a seconda della natura del bene (es. un animale vivo), alla volontà delle parti e della possibilità di dividere la cosa in parte omogenee sì da conservare nelle singole parti divise un valore economico proporzionale all’intero.
- Il bene si dice fungibile quando può essere indifferentemente sostituito con un altro identico per qualità e/o quantità; se il bene è unico o non sostituibile con un identico bene si dice infungibile.
- I beni rilevanti in base al loro genere, peso, numero e misura si dicono beni generici (il grano o la farina ad es.); quelli considerati in base alla loro individualità sono detti specifici (un quadro).
- Un bene si dice fruttifero, se capace di produrre, direttamente o indirettamente, altri beni qualificati come “frutti”. I frutti si distinguono in naturali e civili: i frutti naturali sono quelli che derivano direttamente dalla cosa, indipendentemente dalla volontà dell’uomo (classico es. è la verdura che deriva dalla coltura del fondo) e si acquistano con la separazione dal bene che li produce. Naturali sono le utilità (redditi/interessi) derivanti dall’uso economico del bene e in particolare dal godimento dello stesso concesso ad altri (canone ad es. di locazione). Tali frutti si acquistano giorno per giorno in base alla durata del diritto.
- Un bene si dice consumabile se con l’uso è destinato a trasformarsi in modo da non adempiere più o allo stesso modo alla funzione originaria (classico è il cibo); in caso contrario, se con l’uso non li trasforma (si può pero deteriorare) ed è ripetibile nel tempo, si dice inconsumabile.
- Se il bene risulta dalla combinazione tra più cose dobbiamo distinguere tra universalità di mobili e cose composte: la prima è data dalla relazione di più cose, appartenenti allo stesso proprietario e destinate ad una funzione unitaria (biblioteca, pinacoteca, ecc.); si parla anche di universalità di beni immobili. Le cose composte sono date dalla relazione di più cose che nella loro connessione perdono la loro funzione originaria per adempierne una unitaria diversa (automobile). La differenza tra i due si ha nel fatto che nell’universalità di mobili tra gli elementi non c’è coesione fisica.
- Pertinenze sono le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa: il rapporto pertinenziale può essere o tra due beni immobili (caso con un garage), o tra uno mobile e uno immobile (impianto di area condizionata rispetto alla casa) o tra due beni mobili (macchina e stereo). Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto: acquistando una casa, se non ci sono altre disposizioni, acquisto anche il garage. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (posso vendere il garage senza la casa).
Diritti reali su cosa propria o diritti reali maggiori o proprietà
Diritti reali: diritti che come suggerisce il nome hanno per oggetto una cosa (“res”); tra le caratteristiche:
- Assolutezza: possono essere fatti valere nei confronti di tutti i consociati sui quali incombe solo un generico dovere di astensione;
- Immediatezza: il titolare realizza il diritto direttamente senza che sia necessaria la collaborazione di altri soggetti, come accade nei diritti di credito;
- Tipicità: i diritti reali sono tassativamente quelli previsti dall’ordinamento, a numero chiuso.
Sono disciplinati dal 3° libro del codice civile, detto “della proprietà”: il codice civile si distingue per una grande proprietà del linguaggio e non solo, ma è sorprendentemente impreciso nell’intitolazione dei libri, tant’è vero che questo libro non tratta solo della proprietà, ma di tutti i diritti reali. L’imprecisa intitolazione è però non casuale, ma di tipo propagandistico: per evidenziarne l’importanza rispetto ai diritti reali minori di origine medievale e che pur essendo i più diffusi (specie enfiteusi), erano visti con minore favore rispetto alla proprietà (espressione delle classi dominanti), in quanto diritti di coloro che erano quotidianamente sfruttati nei campi e non solo. Un tempo la ricchezza si identificava nel diritto di proprietà immobiliare, come testimonia anche il codice Albertino del 1865, il quale si componeva di 3 libri: “Come si acquista”, “Come si esercita” e “Come si perde la proprietà”. Ciò fa comprendere che la società di allora, o meglio quella fino al XX secolo, era una società esclusivamente agricola: godevano del diritto al voto ad es. solo coloro che possedevano una certa proprietà terriera. Poi ad es. si denomina il libro 5° “Del lavoro” per una concezione dello stato che voleva valorizzare l’impegno della persona; in realtà sarebbe più opportuno “Dell’impresa”.
La categoria di questi diritti comprende a sua volta i diritti reali su cosa propria (diritto di proprietà) e diritti reali su cosa altrui (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù). Iniziamo con il primo e più rilevante, riscontrabile in tante discipline e istituti.
L’introduzione della Cost. ha determinato il passaggio dalla centralità codicistica della proprietà o dell’avere (con visione produttivistica) alla centralità costituzionale della persona umana o dell’essere (l’uomo è tutelato per ciò che è e non per ciò che ha; visione personalistica: contro l’individualismo e la collettivizzazione dei beni); facendo della proprietà non un attributo della persona (come si diceva nello statuto Albertino) ma uno strumento per la realizzazione della sua personalità. La Cost. pone infatti la proprietà non tra i principi fondamentali, ma solo nei rapporti economici: secondo l’art. 42 “La proprietà privata (distinta da quella pubblica) è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale (la proprietà deve contestualmente soddisfare il interesse del privato con quello della collettività per evitare qualsiasi ipotesi di conflitto, in quanto se si generasse, quello a prevalere sarebbe sempre della collettività) e di renderla accessibile a tutti”.
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Riassunto esame di diritto privato, prof. Caterini, libro consigliato Manuale di diritto civile, Perlingeri (parte…
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Diritto civile - le situazioni reali di godimento
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Diritto privato