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DIRITTI REALI SU COSA PROPRIA o DIRITTI REALI MAGGIORI o PROPRIETA’
Diritti reali: diritti che come suggerisce il nome hanno per oggetto una cosa (“res”); tra le
caratteristiche:
assolutezza: possono essere fatti valere nei confronti di tutti i consociati sui quali incombe solo un
generico dovere di astensione;
immediatezza: il titolare realizza il diritto direttamente senza che sia necessaria la collaborazione di altri
soggetti, come accade nei diritti di credito
tipicità:i diritti reali sono tassativamente quelli previsti dall’ordinamento, a numero chiuso.
Sono disciplinati dal 3° libro del codice civile, detto “della proprietà”: il codice civile si distingue per
una grande proprietà del linguaggio e non solo, ma è sorprendentemente impreciso nella
intitolazione dei libri, tant’è vero che questo libro non tratta solo della proprietà, ma di tutti i diritti
reali. L’imprecisa intitolazione è però non casuale, ma di tipo propagandistico: per evidenziarne
l’importanza rispetto ai diritti reali minori di origine medievale e che pur essendo i più diffusi
(specie enfiteusi), erano visti con minore favore rispetto alla proprietà (espressione delle classi
dominanti), in quanto diritti di coloro che erano quotidianamente sfruttati nei campi e non solo. Un
tempo la ricchezza si identificava nel diritto di proprietà immobiliare, come testimonia anche il
codice Albertino del 1865, il quale si componeva di 3 libri: “Come si acquista”, “Come si esercita”
e “Come si perde la proprietà”. Ciò fa comprendere che la società di allora, o meglio quella fino al
XX secolo, era un società esclusivamente agricola: godevano del diritto al voto ad es. solo coloro
che possedevano una certa proprietà terriera. Poi ad es. si denomina il libro 5° “Del lavoro” per
una concezione dello stato che voleva valorizzare l’impegno della persona; in realtà sarebbe più
opportuno “Dell’impresa”.
La categoria di questi diritti comprende a sua volta i diritti reali su cosa propria (diritto di proprietà)
e diritti reali su cosa altrui (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù). Iniziamo con il
primo e più rilevante, riscontrabile in tante discipline e istituti.
L’introduzione della Cost. ha determinato il passaggio dalla centralità codicistica della proprietà o
dell’avere (con visione produttivistica) alla centralità costituzionale della persona umana o
dell’essere (l’uomo è tutelato per ciò che è e non per ciò che ha; visione personalistica: contro
l’individualismo e la collettivizzazione dei beni); facendo della proprietà non un attributo della
persona (come si diceva nello statuto Albertino) ma uno strumento per la realizzazione della sua
personalità. La Cost. pone infatti la proprietà non tra i principi fondamentali, ma solo nei rapporti
economici: secondo l’art. 42 “La proprietà privata (distinta da quella pubblica) è riconosciuta e
garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale (la proprietà deve contestualmente soddisfare il interesse del
privato con quello della collettività per evitare qualsiasi ipotesi di conflitto, in quanto se si
generasse, quello a prevalere sarebbe sempre della collettività) e di renderla accessibile a tutti”.
Il codice civile nell’art. 832, afferma che “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in
modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento
giuridico”. Destrutturandone gli elementi, diremo che:
il diritto di godimento (capacità di usare o meno il bene, decidere sulle modalità d’uso, di
- trasformazione e volendo distruzione) e disposizione (indica sia la disposizione negoziale
(compiere atti negoziali, quali la vendita, ecc.) sia quella materiale (tutto ciò che non dà
luogo ad atti negoziali)) in modo pieno ed esclusivo, si attenuano davanti a certi limiti e
obblighi imposti dall’ordinamento.
la pienezza dei poteri indica la capacità del titolare del diritto di proprietà di fare ciò che
- vuole sul bene, mentre la esclusività che solo il titolare può goderne, vietando ogni altra
intromissione sulle sue scelte. Eccezione di questo potere esclusivo e assoluto è fatta per
quei beni da cui dipendono relazioni e rapporti con altri soggetti, in quanto ci sono alcune
limitazioni imposte dall’ordinamento: un conto essere proprietario di un libro, un conto di
una fabbrica con operai.
Caratteristica rilevante dei diritti reali detti maggiori, quali il diritto di proprietà sono:
Assolutezza;
- Immediatezza;
- Tipicità;
- Prescrittibilità solo per usucapione;
- Elasticità, secondo cui se c’è una concorrenza in uno stesso bene giuridico tra diritto reale
- maggiore e minore, la proprietà vede restringersi temporaneamente le facoltà di godimento e
disposizione; limitazioni che saranno in un secondo momento levate quando cessa il diritto/i
minore/i.
Pluralità di statuti proprietari: la proprietà si caratterizza per distinti profili disciplinati dal
- codice civile e leggi speciali che lo integrano, a seconda del regime giuridico (regole) di
godimento e disposizione legato o alle caratteristiche del bene (un conto è trattare della
proprietà di un libro, un conto di una villa) o alla destinazione della funzione dello stesso (un
conto è una abitazione a scopo abitativo, un conto a scopo commerciale): se un vestito si
presentasse come un prodotto finito, i creditori sociali di una industria potrebbero rivalersi
anche sul bene; se però si presentasse come bene ad uso strettamente personale,
rimarrebbe escluso da eventuali rivalse.
Sempre in tema di pluralità degli istituti proprietari, la proprietà fondiaria (840 cc), generalmente è
vista dal codice come illimitata in altezza profondità, nei confini degli interessi del proprietario (non
si può contestare il passaggio di un aereo “sopra” la sua proprietà); il codice distingue però poi tra
3 forme:
Proprietà rurale (o detta terriera o agraria): comprende la proprietà dei terreni agricoli, che
- subisce diverse limitazioni per finalità sociali attinenti alla trasformazione dei terreni per il
miglioramento della produzione, per vincoli idrogeologici e alla minima unità colturale, cioè
delimitazione di un’area minima di coltivazione per evitare una eccessiva frantumazione;
Proprietà edilizia: è prerogativa del comune il potere di stabilire i c.d. vincoli di zonizzazione
- attraverso degli strumenti urbanistici di pianificazione ambientale detti “piani regolatori
generali”, che prevedono l’individuazione nell’area comunale di competenza, di quali zone
destinare la realizzazione di opere quali edili, residenziali, viabilità, ecc. e in genere quali
zone sono edificabili;
Diritti sulle acque.
-
L’ordinamento specie la legislazione speciale, prevede dei limiti legali posti alla proprietà e al suo
titolare, a tutela di interessi pubblici e privati da tutelare:
Principali limiti imposti nell’interesse pubblici, correlati in primo luogo al tema ambientale, sono:
- Espropriazione per legis prevista: provvedimento ablatorio (potere attribuito alla pubblica
amministrazione di sacrificare con un provvedimento un interesse privato per motivi di interesse
pubblico) per cui un soggetto pubblico espropria coattivamente un bene oggetto di proprietà al
fine di destinarlo ad una finalità di interesse generale: ad es. l’espropriazione, di un fondo per
costruirvi un cavalcavia, ecc.; per essere legittimo il provvedimento deve essere corrisposto al
proprietario espropriato un indennizzo per al perdita subita.
- Requisizione di beni mobili o immobili previste per situazioni di particolare urgenza
(solitamente guerre), quali carburante, derrate alimentari, ecc.. La requisizione può essere in uso
o a proprietà ed è sempre con indennizzo.
- Limiti alla proprietà edilizia.
Limiti di interesse privato alla proprietà imposti per salvaguardare i concorrenti diritti tra soggetti
privati :
1. Atti emulativi: sono vietati gli atti del proprietario i quali non abbiano altro scopo che recare
un pregiudizio ad altri (sopraelevare un muro per togliere la visuale al vicino); questo è il
caso di abuso di potere per cui il diritto soggettivo cessa di essere tutelato.
2. Immissioni: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le
esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se
non superano la soglia della normale tollerabilità (salvo quindi casi particolari) …”.
3. Le distanze: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere
tenute a distanza non minore di 3 m. Nei regolamenti locali può essere stabilita una
distanza maggiore”, es. 6 m nelle zone sismiche. È compreso anche la comunione forzosa
del muro di confine.
4. Luci e vedute: le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci,
quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del
vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte,
obliquamente o lateralmente.
I modi di acquisto della proprietà di un bene, espressi dall’art. 922, sono due:
A titolo originario: l’acquisto comporta la nascita di un diritto pieno (non gravato da altri diritti
reali l'acquisito a titolo originario è più certo rispetto a quello derivativo) e originale e può avvenire
sia mediante atti di autonomia negoziale (es. contratto) sia fatti anche naturali (creazione di frutti
naturali); il diritto può anche non essere originale, purché non derivi da trasferimento, come
nell’usucapione. Le ipotesi di acquisto, sono:
Usucapione;
- Occupazione art. 923: è il materiale impossessamento di una cosa (necessariamente solo
- mobile, dato che gli immobili vacanti/di proprietà di nessuno, spettano allo stato) di proprietà di
nessuno, accompagnato dalla volontà di farla propria“. Le cose mobili si distinguono in cose
abbandonate (sia volontariamente che cose che non sono mai state in proprietà di alcuno) o
gli animali che formano oggetto di caccia o pesca.
Invenzione con la specifica del tesoro, prevista dall’art. 929: ipotesi affine all’occupazione, in
- quanto è l’acquisto della proprietà da parte