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L'obbligazione di fare ha ad oggetto un servizio od un consenso.Prestazioni negative
Esse hanno per contenuto non un mutamento, ma la conservazione della situazione.
Le obbligazioni naturali: I rapporti delle quali si sia esclusa la coercibilità, in quanto le obbligazioni sono fondate esclusivamente sui doveri morali o sociali, sono solitamente definite obbligazioni naturali.
Il titolare della situazione naturale creditoria, non può esigere l'esecuzione della prestazione del titolare della situazione naturale debitoria. Per ipotesi d'inadempimento non è assistito da azioni giudiziarie. Se però il debitore naturale, capace, spontaneamente adempie il creditore naturale, può ricevere e trattenere la prestazione. L'adempimento delle obbligazioni naturali è atto giuridicamente libero ma normalmente è socialmente dovuto.
L'adempimento dell'obbligazione naturale dovrà essere accompagnato dalla consapevolezza di
Aver effettuato un pagamento senza essere giuridicamente tenuti a farlo. Il debitore naturale può ripetere quanto prestato, se al momento dell'adempimento, era capace di agire ma non di intendere e di volere.
Le fonti delle obbligazioni:
Le obbligazioni derivano da contratto (1321 e seguenti), da fatto illecito (Art.1173(2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (433 e seguenti, 651, 2028 e seguenti, 2033e seguenti, 2041 e seguenti) in conformità dell'ordinamento giuridico.
Fonte dell'obbligazione è il fato o l'atto che secondo l'ordinamento, è idoneo a far sorgere il vincolo. La nozione d'atto o, di fatto, non inviano ad accadimenti naturali, ma è necessaria la loro valutazione normativa. Ogni obbligazione, da qualsiasi fonte tragga origine, deve trovare sempre nell'ordinamento il suo fondamento per far sorgere il vincolo. Così il contratto è fonte genetica dell'obbligazione.
della sua causa concreta ed è anche giustificazione dell'obbligazione. Un'unica fonte può generare più obbligazioni. L'illecito è indicato come fonte legale dell'obbligazione, esso è tale per la natura della regola violata e non per l'assenza della volontarietà delle conseguenze giuridiche (il risarcimento non è voluto dall'agente). Nel illecito si ha la violazione del naeminem laedere, la regola negoziale invece si esprime nell'imposizione di un comportamento specifico. 5. Pagamento dell'indebito: L'esecuzione di una prestazione non dovuta è fonte di un'obbligazione di restituire, per l'esecuzione della quale è accordata l'azione di ripetizione dell'indebito. Indebito oggettivo: si ha quando, chi non è debitore, adempie nei confronti di chi non è creditore. Ciò si verifica nell'ipotesi.d'inesistenza dell'obbligazione (nullità, annullamento ecc...). Colui che ha adempiuto può ripetere quanto prestato e ha diritto all'interesse e ai frutti, dal giorno dell'adempimento, se colui che ha ricevuto l'indebita prestazione era in malafede.
L'indebito soggettivo ex latere accipientis: si verifica quando chi è debitore, adempie un soggetto che non è creditore o legittimato a ricevere. L'eventuale errore è rilevante ai fini della determinazione del soggetto legittimato a chiedere la ripetizione (Art. 1189 Pagamento al creditore apparente: Il debitore che esegue il pagamento (2726) a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito (2033 e seguenti).
L'indebito soggettivo ex latere
solventis: si verifica quando chi non è debitore adempie nei confronti di chi è creditore di un terzo. Il creditore può trattenere quanto ricevuto. Riguardo al solvens (debitore) però: 1. Se ha adempiuto credendosi erroneamente debitore, in base ad un errore scusabile, può ripetere quanto prestato, purché il creditore non sia privato del titolo o garanzie di credito. 2. Se ha adempiuto credendosi debitore in base ad un errore non scusabile, non può ripetere quanto prestato. Art. 2036 Indebito soggettivo: Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede (1147) del titolo o delle garanzie del credito. Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti (820 e seguenti) e gli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163), se era in buona.fede (1147). Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore (1203 e seguenti).
Art. 1183 Tempo dell'adempimento: Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente (1219-2). Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice (1331, 1817). Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.
La ripetizione dell'indebito: E' un'azione personale, esperibile dal solvens solo nei confronti di colui che ha ricevuto l'obbligazione non dovuta.
È un'azione restitutoria, avente ad oggetto una somma di denaro, una quantità di cose fungibili o prestazioni di dare e di consegnare. In caso di perimento si dovrà restituire il corrispettivo.
Art. 2037 Restituzione di cosa determinata:
Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla. Se la cosa è perita, anche per caso fortuito (1218, 1256), chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennità per la diminuzione di valore. Chi ha ricevuto la cosa in buona fede (1147) non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.
Art. 2038 Alienazione della cosa ricevuta indebitamente:
Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede (1147), l'ha alienata prima di conoscere
caso di prestazioni contrarie al costume e la moralità, la restituzione non è ammessa.
Art. 2035 Prestazione contraria al buon costume: Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato. L'azione di ripetizione tende al riequilibrio dei patrimoni e si prescrive nel termine di dieci anni (in caso di nullità, inesistenza del vincolo).
6. L'ingiustificato arricchimento: L'articolo 2041 stabilisce che, chiunque senza giusta causa, si è arricchito a danno di altri, è tenuto nei limiti dell'arricchimento ad indennizzare quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale.
Art. 2041 Azione generale di arricchimento: Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione.
patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
I presupposti sono:
- fatto illecito umano o naturale
- il nesso diretto ed immediato tra danno ed arricchimento.
- l'arricchimento deve essere attuale al tempo della domanda.
- la mancanza di causa, cioè di un titolo giuridico legale o convenzionale che giustifichi l'arricchimento.
La restituzione può consistere nella restituzione del bene stesso.
Art. 2042 Carattere sussidiario dell'azione:
L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto (1185, 1188, 1190, 1443, 1502, 1769).
2. Nel caso in cui questo è stato alienato, si applicano le regole sull'equo indennizzo. Art. 2041 Azione generale di arricchimento:
Chi, senza una giusta causa, si è
arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
7. L'adempimento
Art. 1176 Diligenza nell'adempimento:
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167).
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236).
È un modo naturale d'estinzione dell'obbligazione. In questa il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia per evitare la responsabilità contrattuale.
L'adempimento non è un negozio e quindi non è necessaria una specifica volontà del debitore o creditore. È un atto dovuto, che non richiede la capacità di agire del soggetto.