Azioni di credito e di debito
Caratteri fisionomici del rapporto obbligatorio
Il rapporto obbligatorio è un vincolo giuridico, in virtù del quale, il titolare della situazione cosiddetta debitoria, è tenuto ad eseguire una prestazione patrimoniale valutabile economicamente, per soddisfare l'interesse anche non patrimoniale del titolare della situazione cosiddetta creditoria, il quale ha il potere di pretendere l'esecuzione di tale prestazione e può essere chiamato a cooperare con il debitore per consentirgli di adempiere esattamente. Da questa definizione risultano i caratteri fisionomici del rapporto obbligatorio che sono:
- La dualità delle situazioni soggettive
- L'interesse del creditore
- La patrimonialità della prestazione
Il rapporto obbligatorio è la relazione tra situazioni giuridiche soggettive complesse, che esistono anche senza l'attuale presenza o l'individuazione del soggetto titolare. L'attuazione del rapporto giuridico obbligatorio, oltre all'interesse del creditore, può realizzare anche interessi giuridicamente rilevanti del debitore. Ovviamente, prevale l'interesse creditorio, che non a caso è inserito nella previsione normativa tra gli elementi essenziali del rapporto obbligatorio. L'interesse creditorio deve permanere per tutto l'arco temporale della durata del rapporto obbligatorio, sino alla sua estinzione. Tant'è che, se l'interesse creditorio viene meno prima dell'adempimento, si estingue l'obbligazione, fatto che determina la liberazione del debitore.
L'articolo 1174: patrimoniale della prestazione: La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (1256 e seguente, 1411 e seguenti). Ha chiarito che l'interesse del creditore può essere non patrimoniale. Vi sono prestazioni patrimoniali, che attuano interessi morali, artistici, culturali. Anche le prestazioni artistiche o quella medica, per esempio, non determinano un incremento del patrimonio dei rispettivi creditori, bensì un arricchimento, un miglioramento culturale-estetico. Il creditore può richiedere che una prestazione sia eseguita personalmente dal debitore.
Quanto al debitore, si può configurare un suo interesse alla liberazione del vincolo, positivamente previsto e tutelato nell'articolo 1206.
Art. 1206 condizioni
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione (att. 160). Il quale disciplina l'istituto della mora del creditore e la cosiddetta procedura coattiva di liberazione. Il creditore potrebbe rifiutarsi di cooperare all'adempimento, pur quando il debitore abbia in precedenza dichiarato di non voler profittare della remissione. Al debitore non resterebbe che costituire in mora il creditore ed esperire la procedura coattiva di liberazione pur quando vi sia stato il legittimo rifiuto del creditore dell'adempimento offertogli dal terzo. Il creditore non è obbligato a ricevere la prestazione del debitore. Questi di fronte alla mancata operazione del creditore, può solo vantare dell'interesse alla liberazione.
La prestazione
È il contenuto, l'oggetto del rapporto giuridico. La prestazione pur assumendo diversi contenuti deve essere sempre e necessariamente di natura patrimoniale, cioè economicamente valutabile per essere idonea a costituire l'oggetto di un rapporto obbligatorio, senza la quale non può qualificarsi come tale. Tale patrimonialità però non può essere determinata dalle parti nel momento costitutivo del rapporto. Il concetto di patrimonialità ha natura oggettiva e non soggettiva della determinazione nell'ambito giuridico sociale. Una prestazione è patrimoniale quando questo contesto lo riconosce come tale.
In ordine al contenuto delle obbligazioni si distingue tra:
- Prestazione positiva che ha per oggetto un dare o un fare. L'obbligazione di dare può mirare al trasferimento della proprietà o del semplice possesso. Ad essa si accompagna sempre l'obbligo successorio di custodire la cosa. L'obbligazione di fare ha ad oggetto un servizio o un consenso.
- Prestazioni negative. Esse hanno per contenuto non un mutamento, ma la conservazione della situazione.
Le obbligazioni naturali
I rapporti delle quali si sia esclusa la coercibilità, in quanto le obbligazioni sono fondate esclusivamente sui doveri morali o sociali, sono solitamente definiti obbligazioni naturali. Il titolare della situazione naturale creditoria, non può esigere l'esecuzione della prestazione del titolare della situazione naturale debitoria. Per ipotesi d'inadempimento non è assistito da azioni giudiziarie. Se però il debitore naturale, capace, spontaneamente adempie, il creditore naturale può ricevere e trattenere la prestazione. L'adempimento delle obbligazioni naturali è atto giuridicamente libero ma normalmente è socialmente dovuto. L'adempimento dell'obbligazione naturale dovrà essere accompagnato dalla consapevolezza di aver effettuato un pagamento senza essere giuridicamente tenuti a farlo. Il debitore naturale può ripetere quanto prestato, se al momento dell'adempimento, era capace di agire ma non di intendere e di volere.
Le fonti delle obbligazioni
Fonti delle obbligazioni: Le obbligazioni derivano da contratto (1321 e seguenti), da fatto illecito (Art. 1173 (2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (433 e seguenti, 651, 2028 e seguenti, 2033 e seguenti, 2041 e seguenti) in conformità dell'ordinamento giuridico.
Fonte dell'obbligazione è il fatto o l'atto che secondo l'ordinamento, è idoneo a far sorgere il vincolo. La nozione d'atto o, di fatto, non inviano ad accadimenti naturali, ma è necessaria la loro valutazione normativa. Ogni obbligazione, da qualsiasi fonte tragga origine, deve trovare sempre nell'ordinamento il suo fondamento per far sorgere il vincolo. Così il contratto è fonte genetica dell'obbligazione, della sua causa concreta ed è anche giustificazione dell'obbligazione. Un'unica fonte può generare più obbligazioni. L'illecito è indicato come fonte legale dell'obbligazione, esso è tale per la natura della regola violata e non per l'assenza della volontarietà delle conseguenze giuridiche (il risarcimento non è voluto dall’agente). Nell'illecito si ha la violazione del neminem laedere, la regola negoziale invece si esprime nell’imposizione di un comportamento specifico.
Pagamento dell'indebito
L'esecuzione di una prestazione non dovuta è fonte di un'obbligazione di restituire, per l'esecuzione della quale è accordata l’azione di ripetizione dell'indebito.
Indebito oggettivo: si ha quando, chi non è debitore, adempie nei confronti di chi non è creditore. Ciò si verifica nell'ipotesi d'inesistenza dell'obbligazione (nullità, annullamento ecc.). Colui che ha adempiuto può ripetere quanto prestato e ha diritto all'interesse e ai frutti, dal giorno dell'adempimento, se colui che ha ricevuto l'indebita prestazione era in mala fede.
L'indebito soggettivo ex latere accipientis: si verifica quando chi è debitore, adempie un soggetto che non è creditore o legittimato a ricevere. L'eventuale errore è rilevante ai fini della determinazione del soggetto legittimato a chiedere la ripetizione (Art. 1189 Pagamento al creditore apparente: Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito (2033 e seguenti).
L'indebito soggettivo ex latere solventis: si verifica quando chi non è debitore adempie nei confronti di chi è creditore di un terzo. Il creditore può trattenere quanto ricevuto. Riguardo al solvens (debitore) però:
- Se ha adempiuto credendosi erroneamente debitore, in base ad un errore scusabile, può ripetere quanto prestato, purché il creditore non sia privato del titolo o garanzie di credito.
- Se ha adempiuto credendosi debitore in base ad un errore non scusabile, non può ripetere quanto prestato.
Art. 2036 indebito soggettivo
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.
Art. 1183 tempo dell'adempimento
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.
La ripetizione dell'indebito
È un'azione personale, esperibile dal solvens solo nei confronti di colui che ha ricevuto l'obbligazione non dovuta. È un'azione restitutoria, avente ad oggetto una somma di denaro, una quantità di cose fungibili o prestazioni di dare e di consegnare. In caso di perimento si dovrà restituire il corrispettivo.
Art. 2037 restituzione di cosa determinata
Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla. Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennità per la diminuzione di valore. Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.
Art. 2038 alienazione della cosa ricevuta indebitamente
Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito.
-
Diritto civile - situazioni di credito e di debito
-
Diritto civile - azione di credito e di debito
-
Diritto privato
-
Diritto privato