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MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO

L’adempimento, disciplinato dagli art. 1176 e seguenti è il modo di estinzione dell’obbligazione

più frequente e fisiologico; altri modi di estinzione previsti dal codice di estinzione del vincolo

sono la novazione, la remissione, la compensazione, la confusione e l’impossibilità

sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile. Tra queste fattispecie, si dicono

satisfattorie degli interessi creditori la compensazione, confusione, novazione e surroga reale,

mentre remissione (non essendo previsto un corrispettivo) e impossibilità sono fattispecie non

satisfattorie. Vediamole nel dettaglio:

- Novazione: è necessario distinguere due fenomeni di novazione. La novazione soggettiva

passiva determina una vicenda modificativa della titolarità della situazione debitoria, tramite

delegazione, espromissione o accollo, che non producono l’estinzione del rapporto

obbligatorio (con novazione soggettiva attiva invece si parla di modificazione del soggetto

attivo del rapporto, cioè il creditore).

La novazione oggettiva è invece prevista dall’art. 1230 “L'obbligazione si estingue quando

le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo

diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non

equivoco”. Ha funzione estintiva - costitutiva: le parti si accordano per l’estinzione di un

rapporto obbligatorio con tutte le garanzie che assistevano lo stesso (pegno, ipoteca,

privilegi) e simultaneamente costituiscono un nuovo rapporto o per oggetto o per titolo (il

titolo è ad es. il motivo per cui tizio deve un certo x, oggetto del rapporto, a Caio).

I requisiti affinché si possa parlare di novazione sono 3:

a) Obbligazione originaria da novare deve esistere, o meglio non deve essere nulla o

annullabile.

b) Deve esserci la c.d. aliquid novi, cioè un elemento di novità rispetto il rapporto

obbligatorio precedente, ovvero nell’oggetto (tipo di prestazione e/o il bene o

l’interesse a cui il creditore aspira) e nel titolo (invece di darti 100 come somma

residua di un l vecchio canone di locazione, stabiliamo che questa somma debba

restituirla a titolo di mutuo); non basta dunque la modifica di un elemento accessorio

(ad es. concedere una proroga e basta).

c) Deve esserci il c.d. animus novandi, cioè la volontà non equivoca ma chiara e

manifesta delle parti, che tramite accordo siano dirette ad estinguere la vecchia

obbligazione; in mancanza del animus novandi non vi sarà novazione e alla vecchia

obbligazione, comunque rimasta in vita, si aggiungerà la nuova.

La novazione spesso è confusa con la Datio in solutum (dazione in pagamento o

prestazione in luogo dell'adempimento): modalità estintiva dell'obbligazione di natura

satisfattoria diversa dall'adempimento che si realizza allorché, con il consenso del

creditore, il debitore esegua una diversa prestazione rispetto quella oggetto del rapporto

obbligatorio. Richiede l’accordo tra creditore e debitore: senza il consenso del primo, la

prestazione inesatta non produce né l’effetto liberatorio del debitore ne estintivo

dell’obbligazione; senza quello del debitore, la prestazione sarebbe ripetibile; a differenza

della novazione però, l’accordo tra le parti non è sufficiente ad estinguere il vincolo, ma

serve l’effettiva esecuzione della prestazione diversa e non con il consenso del creditore.

Remissione: secondo l’art. 1236, “La dichiarazione del creditore di rimettere il debito

- estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un

congruo termine di non volerne profittare”: il creditore cioè, tramite un atto abdicativo

unilaterale non oneroso e recettizio, rinuncia al credito, ponendo fine al rapporto e alle

garanzie che assistevano al credito; la remissione può essere espressa o anche tacita,

nell’ipotesi in cui il creditore restituisca volontariamente il titolo originale del credito al

debitore. Differenza c’è tra remissione e rinunzia del creditore: la remissione, estingue

l’intero rapporto obbligatorio, mentre le rinunzia dismette solo la situazione e non determina

necessariamente l’estinzione. È possibile per il debitore rifiutare la remissione, purché lo

faccia entro un certo termine.

Compensazione: art. 1241 “Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due

- debiti si estinguono per le quantità corrispondenti”: è un istituto attraverso il quale due

soggetti sono contemporaneamente e reciprocamente creditore e debitore l’uno dell’altro

per ammontare e rapporti giuridici diversi; la reciprocità deve riguardare non i soggetti ma il

loro patrimonio. È un’azione di economia degli atti, evitando due adempimenti, nonché una

forma di autotutela, in quanto si riduce il rischio di inadempimento da parte del debitore.

Tre sono le ipotesi di compensazione:

Compensazione legale: opera automaticamente a partire della coesistenza dei

o rapporti reciproci di debito e credito; è retroattiva e non può essere eccepita dal

giudice ma solo dalla parte che ha interesse a farlo valere. È possibile solo se i

rapporti sono: omogenei, devono cioè avere lo stesso oggetto (stessa prestazione) o

quantomeno cose fungibili (sostituibili; il bene fungibile e omogeneo per eccellenza è

il denaro), devono essere liquidi, cioè esattamente determinati nel loro ammontare e

di valore non opponibile. I rapporti devono infine essere esigibili, cioè non sottoposti

a termini o condizioni (ad es. un credito sottoposto a termine).

Compensazione giudiziale: si verifica quando il debito opposto in compensazione

o non è liquido, cioè non è esattamente determinato, ma è di facile accertamento. In

questo caso il giudice può dichiarare, tramite sentenza con efficacia ex nunc, cioè

dal momento della stessa, la compensazione per la parte del debito che riconosce

esistente.

Compensazione volontaria: qualora i rapporti reciproci non presentino le

o caratteristiche di omogeneità, liquidità e esigibilità, possono essere comunque

compensati in base all'accordo delle parti: tale accordo è antecedente o successivo

al rapporto obbligatorio; c’è libertà negoziale per le parti.

Confusione: secondo l’art. 1253 “Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono

- nella stessa persona (soggetto giuridico), l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno

prestato garanzia per il debitore sono liberati”. In generale può verificarsi in seguito a

situazioni giuridiche poste in essere volontariamente dal soggetto, per atti inter vivos (ad

es. cedendo la propria azienda ad un fornitore con cui si avevo dei debiti), oppure di natura

accidentale, ad es. per mortis causa (il creditore diventa erede del defunto). La confusione

provoca l’estinzione del rapporto e di tutte le sue garanzie del credito. Fondamento

giuridico dell’estinzione è non tanto la uni soggettività, quanto l’inidoneità del rapporto a

svolgere una funzione utile. La confusione opera automaticamente, (ope legis) senza che

sia necessaria un'apposita dichiarazione di volontà.

Impossibilità sopravvenuta non imputabile ad debitore: l’art. 1256 afferma che

- “L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la

prestazione diventa impossibile”. Se invece impossibilità della prestazione fosse da

attribuire al debitore, non vi sarebbe estinzione dell'obbligazione e il creditore potrebbe far

valere il suo diritto come risarcimento del danno. L’impossibilità deve essere: sopravvenuta

(non può essere originaria ma avvenire in un secondo momento dopo la nascita

dell’obbligazione); oggettiva/assoluta (deve essere causa imprevedibile, fortuita o di forza

maggiore, quale una scossa di terremoto); non imputabile al debitore come detto e

definitiva (l'impossibilità deve essere di natura tale da non consentire in alcun modo

l'adempimento successivo). Altre ipotesi di impossibilità sopravvenuta previste dal codice

civile sono l’ipotesi di impossibilità temporanea della prestazione e di impossibilità parziale:

nel primo caso l’impossibilità di adempiere in quel lasso di tempo non è di responsabilità

del debitore; se il ritardo poi prosegue per la natura, il rapporto obbligatorio si estingue

(abito ad es. che deve essere consegnato per un momento unico, tipo il matrimonio). Nel

secondo caso il debitore si libera per la parte non adempibile, senza obbligo di

risarcimento. Inoltre l’impossibilità dell’adempimento della prestazione per la consegna di

beni in denaro o beni fungibili, non può mai essere evocata in quanto reperibili.

Surroga reale (o anche “sub ingresso del creditore nei diritti del debitore”): la prestazione

- oggetto dell’obbligazione, in genere di fare, dare o non fare, diviene impossibile non per

colpa del debitore, ma in quanto un terzo distrugge l’oggetto o si ha la presa del bene ad

es. per espropriazione per legis: il creditore subentra nei diritti del debitore rispetto

l’eventuale risarcimento dei danni o indennizzo nel caso dell’espropriazione. Questo

subentrare non è automatico, è una facoltà offerta al creditore, da richiedere all’altra parte

o in caso di rifiuto giudizialmente.

MODIFICAZIONE SOGGETTIVE

Le modificazioni soggettive riguardano il mutamento della titolarità delle situazioni giuridiche

soggettive tra le quali si instaura il rapporto obbligatorio; tale mutamento può interessare sia il

lato creditorio che quello debitorio:

Modificazione soggettiva dal lato creditorio: essendo il credito un bene, secondo l’art.

- 1260, può essere trasferito a titolo oneroso o gratuito. Nel caso più comune, quello della

cessione del credito, il creditore originario (cedente) trasferisce ad un terzo soggetto

(cessionario) il diritto di credito, quindi la pretesa alla prestazione del debitore (ceduto).

Grazie al principio della libera trasferibilità, il credito può essere trasferito ponendo di

regola il debitore in uno stato soggezione, senza cioè che possa impedirlo; tuttavia ci

sono delle ipotesi previste dall’ordinamento in cui il credito è incedibile, data la

particolarità del titolo o oggetto del rapporto, perché di natura speciale (credito non

pignorabile o sequestrabile) o inerente ad un determinato soggetto (crediti alimentari).

Se il mutamento del lato creditorio era impedito dall’accordo delle parti e il cessionario

non ne e

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A.A. 2013-2014
14 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.