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MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO
L’adempimento, disciplinato dagli art. 1176 e seguenti è il modo di estinzione dell’obbligazione
più frequente e fisiologico; altri modi di estinzione previsti dal codice di estinzione del vincolo
sono la novazione, la remissione, la compensazione, la confusione e l’impossibilità
sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile. Tra queste fattispecie, si dicono
satisfattorie degli interessi creditori la compensazione, confusione, novazione e surroga reale,
mentre remissione (non essendo previsto un corrispettivo) e impossibilità sono fattispecie non
satisfattorie. Vediamole nel dettaglio:
- Novazione: è necessario distinguere due fenomeni di novazione. La novazione soggettiva
passiva determina una vicenda modificativa della titolarità della situazione debitoria, tramite
delegazione, espromissione o accollo, che non producono l’estinzione del rapporto
obbligatorio (con novazione soggettiva attiva invece si parla di modificazione del soggetto
attivo del rapporto, cioè il creditore).
La novazione oggettiva è invece prevista dall’art. 1230 “L'obbligazione si estingue quando
le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo
diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non
equivoco”. Ha funzione estintiva - costitutiva: le parti si accordano per l’estinzione di un
rapporto obbligatorio con tutte le garanzie che assistevano lo stesso (pegno, ipoteca,
privilegi) e simultaneamente costituiscono un nuovo rapporto o per oggetto o per titolo (il
titolo è ad es. il motivo per cui tizio deve un certo x, oggetto del rapporto, a Caio).
I requisiti affinché si possa parlare di novazione sono 3:
a) Obbligazione originaria da novare deve esistere, o meglio non deve essere nulla o
annullabile.
b) Deve esserci la c.d. aliquid novi, cioè un elemento di novità rispetto il rapporto
obbligatorio precedente, ovvero nell’oggetto (tipo di prestazione e/o il bene o
l’interesse a cui il creditore aspira) e nel titolo (invece di darti 100 come somma
residua di un l vecchio canone di locazione, stabiliamo che questa somma debba
restituirla a titolo di mutuo); non basta dunque la modifica di un elemento accessorio
(ad es. concedere una proroga e basta).
c) Deve esserci il c.d. animus novandi, cioè la volontà non equivoca ma chiara e
manifesta delle parti, che tramite accordo siano dirette ad estinguere la vecchia
obbligazione; in mancanza del animus novandi non vi sarà novazione e alla vecchia
obbligazione, comunque rimasta in vita, si aggiungerà la nuova.
La novazione spesso è confusa con la Datio in solutum (dazione in pagamento o
prestazione in luogo dell'adempimento): modalità estintiva dell'obbligazione di natura
satisfattoria diversa dall'adempimento che si realizza allorché, con il consenso del
creditore, il debitore esegua una diversa prestazione rispetto quella oggetto del rapporto
obbligatorio. Richiede l’accordo tra creditore e debitore: senza il consenso del primo, la
prestazione inesatta non produce né l’effetto liberatorio del debitore ne estintivo
dell’obbligazione; senza quello del debitore, la prestazione sarebbe ripetibile; a differenza
della novazione però, l’accordo tra le parti non è sufficiente ad estinguere il vincolo, ma
serve l’effettiva esecuzione della prestazione diversa e non con il consenso del creditore.
Remissione: secondo l’art. 1236, “La dichiarazione del creditore di rimettere il debito
- estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un
congruo termine di non volerne profittare”: il creditore cioè, tramite un atto abdicativo
unilaterale non oneroso e recettizio, rinuncia al credito, ponendo fine al rapporto e alle
garanzie che assistevano al credito; la remissione può essere espressa o anche tacita,
nell’ipotesi in cui il creditore restituisca volontariamente il titolo originale del credito al
debitore. Differenza c’è tra remissione e rinunzia del creditore: la remissione, estingue
l’intero rapporto obbligatorio, mentre le rinunzia dismette solo la situazione e non determina
necessariamente l’estinzione. È possibile per il debitore rifiutare la remissione, purché lo
faccia entro un certo termine.
Compensazione: art. 1241 “Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due
- debiti si estinguono per le quantità corrispondenti”: è un istituto attraverso il quale due
soggetti sono contemporaneamente e reciprocamente creditore e debitore l’uno dell’altro
per ammontare e rapporti giuridici diversi; la reciprocità deve riguardare non i soggetti ma il
loro patrimonio. È un’azione di economia degli atti, evitando due adempimenti, nonché una
forma di autotutela, in quanto si riduce il rischio di inadempimento da parte del debitore.
Tre sono le ipotesi di compensazione:
Compensazione legale: opera automaticamente a partire della coesistenza dei
o rapporti reciproci di debito e credito; è retroattiva e non può essere eccepita dal
giudice ma solo dalla parte che ha interesse a farlo valere. È possibile solo se i
rapporti sono: omogenei, devono cioè avere lo stesso oggetto (stessa prestazione) o
quantomeno cose fungibili (sostituibili; il bene fungibile e omogeneo per eccellenza è
il denaro), devono essere liquidi, cioè esattamente determinati nel loro ammontare e
di valore non opponibile. I rapporti devono infine essere esigibili, cioè non sottoposti
a termini o condizioni (ad es. un credito sottoposto a termine).
Compensazione giudiziale: si verifica quando il debito opposto in compensazione
o non è liquido, cioè non è esattamente determinato, ma è di facile accertamento. In
questo caso il giudice può dichiarare, tramite sentenza con efficacia ex nunc, cioè
dal momento della stessa, la compensazione per la parte del debito che riconosce
esistente.
Compensazione volontaria: qualora i rapporti reciproci non presentino le
o caratteristiche di omogeneità, liquidità e esigibilità, possono essere comunque
compensati in base all'accordo delle parti: tale accordo è antecedente o successivo
al rapporto obbligatorio; c’è libertà negoziale per le parti.
Confusione: secondo l’art. 1253 “Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono
- nella stessa persona (soggetto giuridico), l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno
prestato garanzia per il debitore sono liberati”. In generale può verificarsi in seguito a
situazioni giuridiche poste in essere volontariamente dal soggetto, per atti inter vivos (ad
es. cedendo la propria azienda ad un fornitore con cui si avevo dei debiti), oppure di natura
accidentale, ad es. per mortis causa (il creditore diventa erede del defunto). La confusione
provoca l’estinzione del rapporto e di tutte le sue garanzie del credito. Fondamento
giuridico dell’estinzione è non tanto la uni soggettività, quanto l’inidoneità del rapporto a
svolgere una funzione utile. La confusione opera automaticamente, (ope legis) senza che
sia necessaria un'apposita dichiarazione di volontà.
Impossibilità sopravvenuta non imputabile ad debitore: l’art. 1256 afferma che
- “L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la
prestazione diventa impossibile”. Se invece impossibilità della prestazione fosse da
attribuire al debitore, non vi sarebbe estinzione dell'obbligazione e il creditore potrebbe far
valere il suo diritto come risarcimento del danno. L’impossibilità deve essere: sopravvenuta
(non può essere originaria ma avvenire in un secondo momento dopo la nascita
dell’obbligazione); oggettiva/assoluta (deve essere causa imprevedibile, fortuita o di forza
maggiore, quale una scossa di terremoto); non imputabile al debitore come detto e
definitiva (l'impossibilità deve essere di natura tale da non consentire in alcun modo
l'adempimento successivo). Altre ipotesi di impossibilità sopravvenuta previste dal codice
civile sono l’ipotesi di impossibilità temporanea della prestazione e di impossibilità parziale:
nel primo caso l’impossibilità di adempiere in quel lasso di tempo non è di responsabilità
del debitore; se il ritardo poi prosegue per la natura, il rapporto obbligatorio si estingue
(abito ad es. che deve essere consegnato per un momento unico, tipo il matrimonio). Nel
secondo caso il debitore si libera per la parte non adempibile, senza obbligo di
risarcimento. Inoltre l’impossibilità dell’adempimento della prestazione per la consegna di
beni in denaro o beni fungibili, non può mai essere evocata in quanto reperibili.
Surroga reale (o anche “sub ingresso del creditore nei diritti del debitore”): la prestazione
- oggetto dell’obbligazione, in genere di fare, dare o non fare, diviene impossibile non per
colpa del debitore, ma in quanto un terzo distrugge l’oggetto o si ha la presa del bene ad
es. per espropriazione per legis: il creditore subentra nei diritti del debitore rispetto
l’eventuale risarcimento dei danni o indennizzo nel caso dell’espropriazione. Questo
subentrare non è automatico, è una facoltà offerta al creditore, da richiedere all’altra parte
o in caso di rifiuto giudizialmente.
MODIFICAZIONE SOGGETTIVE
Le modificazioni soggettive riguardano il mutamento della titolarità delle situazioni giuridiche
soggettive tra le quali si instaura il rapporto obbligatorio; tale mutamento può interessare sia il
lato creditorio che quello debitorio:
Modificazione soggettiva dal lato creditorio: essendo il credito un bene, secondo l’art.
- 1260, può essere trasferito a titolo oneroso o gratuito. Nel caso più comune, quello della
cessione del credito, il creditore originario (cedente) trasferisce ad un terzo soggetto
(cessionario) il diritto di credito, quindi la pretesa alla prestazione del debitore (ceduto).
Grazie al principio della libera trasferibilità, il credito può essere trasferito ponendo di
regola il debitore in uno stato soggezione, senza cioè che possa impedirlo; tuttavia ci
sono delle ipotesi previste dall’ordinamento in cui il credito è incedibile, data la
particolarità del titolo o oggetto del rapporto, perché di natura speciale (credito non
pignorabile o sequestrabile) o inerente ad un determinato soggetto (crediti alimentari).
Se il mutamento del lato creditorio era impedito dall’accordo delle parti e il cessionario
non ne e