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SITUAZIONI DI CREDITO E DI DEBITO

Importante è la distinzione delle situazioni giuridiche soggettive attive (o diritto):

Reale

- Di credito (o creditorie): caratterizzate dalla relatività della situazione, in quanto esercitabili solo nei confronti di un determinato titolare del lato passivo del rapporto detto creditore; altra caratteristica è la mediatezza, cioè la necessità dell’intermediazione del debitore per godere del bene giuridico e realizzare l’interesse creditorio.

Con il passare del tempo e il progressivo sviluppo socio-economico-culturale, questa distinzione sta diventando sempre più inadeguata, in quanto la conquista di centralità della proprietà mobiliare (titoli finanziari in primis) a discapito di quella immobiliare, ha determinato l’estensione alle situazioni creditorie di alcuni aspetti della disciplina dei diritti reali, quali appunto l’assolutezza, immediatezza, inerenza e quindi l’inidoneità dei criteri tradizionali di distinzione (volendo fare un esempio per tutti diciamo che se il titolo di acquisto di una proprietà immobiliare non è stato trascritto, l’assolutezza non è presente: se un acquirente successivo acquista l’immobile trascrivendolo, questo ne diventa il proprietario legittimo). Ciò porta a prospettare una applicabilità di un diritto in comune per tutte le situazioni patrimoniali, reali o creditorie che siano.

Precisazioni terminologiche

Analizzando le espressioni citate nel IV libro del codice civile “Delle obbligazioni”, si ha a che fare con termini che se studiati nel singolo portano a diversi punti di vista:

  • Per diritto di credito, si analizza il fenomeno obbligatorio dal punto di vista del titolare della situazione soggettiva attiva (creditore), quindi di potere;
  • Per obbligazione, si intende da un punto di vista strutturale il fenomeno obbligatorio dal punto di vista del titolare della situazione soggettiva passiva (debitore), il quale è in una situazione di dovere; dal punto di vista invece funzionale, l’obbligazione è il regolamento di una determinata correlazione di situazioni giuridiche;
  • Dalla necessità di tener conto contemporaneamente di entrambe le situazioni, si intende “rapporto obbligatorio”, il vincolo giuridico in virtù del quale il titolare della situazione debitoria è tenuto ad eseguire una prestazione, patrimonialmente valutabile, per soddisfare l’interesse, anche non patrimoniale, del titolare della situazione creditoria, il quale ha il potere di pretendere l’esecuzione di tale prestazione ed è chiamato a cooperare con il debitore per consentirgli di adempiere esattamente.

Da questa definizione possiamo individuare i caratteri fisionomici (indispensabili per la costituzione del…) del rapporto obbligatorio:

  • Dualità delle situazioni giuridiche soggettive: la dualità dunque non si riferisce alla presenza ed individuazione dei titolari;
  • Interesse del creditore (1174) deve essere meritevole di tutela dall’ordinamento (legittimo), sì che esigenze puramente individualistiche e socialmente non apprezzabili non vengono tutelate dall’ordinamento (l’art 1322, infatti nel parlare dell’autonomia privata, permette la realizzazione di contratti atipici purché rivolti a realizzare interessi tutelati dall’ordinamento giuridico) e deve durare per tutto il rapporto fino alla sua estinzione (se l’interesse viene meno durante il rapporto, il debitore risulta liberato). La natura dell’interesse può essere anche non patrimoniale purché legittimo. Può accadere che l’interesse richieda per la sua soddisfazione che la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore in virtù delle qualità personali dello stesso (rapporti fondanti sull’intuitus personae o sull’infungibilità del comportamento del debitore). Non è strano trovare che l’attuazione del rapporto obbligatorio realizzi interessi rilevanti anche del debitore, specie in quello della liberazione dal vincolo.
  • Patrimonialità della prestazione (1174): la prestazione per configurarsi come oggetto del rapporto deve essere necessariamente patrimoniale (suscettibile di valutazione economica), ciò, secondo la visione tradizionale, al fine di determinare l’entità pecuniaria del danno in caso di inadempimento del debitore (1218); tuttavia è anche vero che un conto è la natura patrimoniale della prestazione, un conto è la natura patrimoniale o meno del danno inferto: il risarcimento di un danno non patrimoniale (perdita di un braccio) è difficilmente adeguato. Una visione più moderna vede la patrimonialità della prestazione come volta a circoscrivere l’autonomia contrattuale alle vicende relative ai beni di tipo patrimoniale. Verificare il requisito della patrimonialità risulta abbastanza facile davanti a prestazioni la cui esecuzione incida o richieda l’uso di beni patrimoniali e viceversa (nelle prestazioni di non fare); inoltre questa valutazione non può essere fatta dalle parti (soggettiva), ma oggettiva, cioè derivare da un apprezzamento in termini economici della prestazione nella realtà sociale.

Complessità delle situazioni creditorie e debitorie

La tradizionale contrapposizione tra lato attivo e passivo delle situazioni costituenti il rapporto obbligatorio, per cui al lato attivo, quello del creditore, spetterebbero poteri, pretese, aspettative, ecc. e al lato passivo, quello del debitore, spetterebbero doveri, obblighi, soggezioni, risulta oggi inopportuna, in quanto oltre che a concentrarsi troppo sugli aspetti della situazione, non tiene conto delle evoluzioni socio-culturali, nonché normative, determinate dal passaggio dallo stato liberale a quello sociale di diritto: l’introduzione delle clausole generali di correttezza (art.1175) e buona fede (art. 1375) infatti, portano al sorgere di doveri positivi e negativi tanto per il debitore che per il creditore: per uno spirito solidaristico espresso dalla Costituzione ma anche prima, anche laddove nei rapporti giuridici c’è un sacrificio di una parte ciò non esclude un regolamento temperato degli interessi in gioco. Il debitore è dovuto non solo ad eseguire la prestazione, ma anche adottare una condotta che colleghi al meglio la prestazione agli interessi del creditore; inoltre ha interesse ad eseguire esattamente la prestazione dovuta, non identificabile solo nella liberazione dal vincolo (un cantante che si obbliga ad eseguire un concerto non solo per il compenso, ma anche per il prestigio che ne può derivare). D’altro canto il creditore, i cui interessi saranno tutelati, ha il dovere, in attuazione del dovere di correttezza e buona fede, di cooperare con il debitore per consentirgli di adempiere esattamente. In linea generale le due clausole generali sopra citate si dicono violate, ogni qualvolta il comportamento di una parte non sia indirizzato verso la lealtà, schiettezza e solidarietà sociale. Per evitare queste violazioni sono stati elaborati gli obblighi di avviso, che impongono il dovere reciproco di informazione per quelle circostanze e vicende la cui ignoranza potrebbe pregiudicare il buon esito del rapporto; e i doveri di protezione, che mirano a tutelare le parti da fatti lesivi potenzialmente connessi all’esecuzione della prestazione. Quando si parla di situazione attiva o passiva, è più corretto parlare di situazione prevalentemente di protezione e prevalente di sacrificio, dove prevalente sta a significare che anche nel profilo attivo ci sono dei profili sacrificati e in quello passivo degli aspetti tutelati.

Oggetto del rapporto obbligatorio

Nonostante l’art. 1174 sia abbastanza chiaro nell’individuare come oggetto del rapporto obbligatorio il comportamento atteso e dovuto dal debitore, cioè la prestazione, la dottrina in materia, fin da prima del 1942, si è divisa in due teorie:

  • Teoria patrimonialista: data l'incoercibilità della prestazione, che limita l'affidamento del creditore sulla spontaneità del debitore ad eseguire la prestazione, si capisce la marginalità che la prestazione assume davanti all’interesse creditorio, il quale privilegerebbe come oggetto dell’obbligazione il patrimonio del debitore: il risultato utile del creditore è quello di ottenere, mediante un processo esecutivo, un bene specifico presente del patrimonio dell’obbligato, che può essere appunto un bene dovuto (si pensi all’esecuzione per consegna) o una somma di denaro ricavata dalla vendita forzata dei beni. Teoria abbastanza azzardata essendo la prestazione solo uno dei possibili strumenti di soddisfazione del creditore.
  • Teoria personalistica: privilegia la prestazione da essere considerata l’unico mezzo per attenuare l’interesse creditorio, e si bandisce qualsiasi pretesa dello stesso per l’esecuzione della prestazione da un altro soggetto che non sia debitore (riferendoci alla prima teoria, si intende il tribunale, che avrebbe dovuto tramite processo esecutivo soddisfare il creditore).

In sintesi, oggetto dell’obbligazione (o meglio del rapporto obbligatorio) è l’esatta esecuzione della prestazione da parte del debitore, detta adempimento (art. 1176 e seguenti) ed è il modo di estinzione dell’obbligazione più frequente e fisiologico. Secondo l’art. 1174, la prestazione deve essere economicamente valutabile e può corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore. In caso di inadempimento, quindi di mancata esecuzione della prestazione, si applica l’art. 1218 del codice, cioè la responsabilità personale del debitore, trasformando di fatto l’obbligazione originaria, quando non sono possibili altri rimedi, nell’obbligazione risarcitoria pecuniaria.

Classificazioni e statuti

A seconda della tipologia della prestazione oggetto del rapporto obbligatorio, distinguiamo:

  • Obbligazioni (quindi prestazioni) di dare: hanno per oggetto prestazioni di consegnare una cosa certa e determinata oppure far acquistare un diritto di proprietà a terzi soggetti (tramite trasferimento a titolo derivativo, costitutivo).
  • Obbligazioni di fare: hanno per oggetto un certo comportamento attivo che il debitore deve tenere nei confronti del creditore; quale produrre, riferire (ad esempio una informazione) o incidere su una cosa, oppure sono comprese le prestazioni in cui manca un referente oggettivo sul bene, quali ad es. le c.d. prestazioni di puro fare (eseguire un concerto, una lezione, difendere in giudizio un imputato, ecc.).
  • Obbligazioni di non fare (o negative): hanno per oggetto comportamenti negativi del debitore, che si attuano mediante l’astensione dello stesso (es. obbligo di non edificare, sopraelevare, ecc.).
  • Obbligazione di concludere un contratto: il debitore si impegna a prestare l’accordo per un atto giuridico futuro.

Oltre questa rigida schematizzazione teorica, la realtà è ben più complessa e spesso le prestazioni racchiudono oggetti riferibili a più punti (rilasciare una procura ad un mandatario per l’acquisto di un bene comporta una prestazione di fare (acquisto), una di dare (pagare) ed un obbligo di restituire il bene al mandante). Per individuare la disciplina del rapporto obbligatorio si guarda non alla struttura dello stesso, bensì alla funzione che è chiamato a svolgere, o ancora il regolamento degli interessi in gioco nel caso in questione (pluralità degli statuti obbligatori).

Obbligazioni naturali

La differenza principale tra l’ordinamento giuridico ed altri ordinamenti (culturale, religioso, ecc.), che spesso con il primo interagiscono sta nella coercitività del primo, cioè la predisposizione di un sistema di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni in esso contenuto e che ne assicura l’osservanza; importantissima è la qualificazione in sede di giudizio del comportamento inosservato come giuridico o meramente socio-culturale, in quanto nel primo caso sarà corrisposta una sanzione.

Esistono alcuni criteri per qualificare giuridicamente i vari rapporti:

  • Criterio soggettivo: si verifica se le parti abbiano voluto assoggettare il rapporto all’ordinamento giuridico o di altro tipo (socio-culturale); ad es. la previsione di una clausola penale per l’inadempimento qualificherà il rapporto come giuridico, mentre la richiesta ad un pittore di dipingere un quadro in virtù della loro amicizia, probabilmente qualifica il rapporto come sociale o affettivo e in caso di inadempimento ci sarà al massimo una sanzione sociale (non gli rivolgo più la parola). Tuttavia tale criterio non è sempre sufficiente, in quanto anche se meramente sociale il rapporto può essere giuridicamente rilevante per la presenza di elementi giuridici o per una valutazione normativa del comportamento.
  • Criterio oggettivo: si valuta la natura del rapporto, cioè la finalità e gli interessi che va a tutelare; questo criterio è preordinato rispetto a quello soggettivo.

Le obbligazioni naturali (art. 2034), sono quei rapporti giuridici fondati su doveri sociali o morali, in cui a differenza delle obbligazioni civili si esclude la coercibilità, per cui il titolare della situazione naturale creditoria non può né esigere la prestazione dal debitore (deve essere spontanea), né avviare azioni giudiziarie in caso di inadempimento. Non è ammessa la ripetizione (c.d. irripetibilità della obbligazione naturale) di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. Questa rilevanza della irripetibilità, si riscontra nella volontà del sistema giuridico di attuare i doveri morali e sociali che muovono la obbligazione naturale. Esempi di obbligazioni naturali sono pagamento del debito di gioco o di scommessa oppure pagamento del debito prescritto.

Le vicende delle obbligazioni: la costituzione

Secondo l’art. 1173 “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”. Con l’espressione “ogni altro atto o fatto …”, l’ordinamento vuole delineare l’atipicità delle fonti dell’obbligazione, per cui la qualifica del vincolo può anche meramente derivare da un giudizio di idoneità che colleghi un fatto alla nascita di una obbligazione. Fondamentale è anche il concetto di titolo dell’obbligazione, quale necessaria giustificazione causale (cioè dell’origine) dell’attribuzione patrimoniale (trasferimento di patrimonio) nella obbligazione. Di solito fonte e titolo (origine e giustificazione teleologica) coincidono nel vincolo, ma ovviamente data l’atipicità delle fonti possono non coincidere: si pensi alle fonti non contrattuali o non negoziali.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.
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