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Diritto civile - iussum accipiendi - Saggio Pag. 1
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GrassoIussum accipiendi nella delegazione di debito

Lo/il iussum accipiendi è quella dichiarazione attraverso la quale il delegante, nella delegazione, autorizza il delegatario a trattenere quanto ricevuto, definitivamente, per imputare questo pagamento, e conteggiandolo nel patrimonio del delegante, cioè una dichiarazione, che serve, secondo Grasso, quando il delegante da incarico al delegato di stipulare una delegazione con il delegatario, ma la delegazione non richiama nessun rapporto tra delegante e delegatario.

Il delegante, con questo iussum accipiendi, implica il rapporto sottostante che lui delegante andrebbe ad estinguere nei confronti del delegatario, quindi autorizza il delegatario a trattenere definitivamente quanto ricevuto, perché imputato ad un rapporto sottostante a cui la delegazione non era titolata, perché se la delegazione fosse titolata dal rapporto di valuta lo iussum accipiendi non serve, dice Grasso, perché c'è già un

richiamo al rapporto che si vuole estinguere, il problema è quando non viene richiamato il rapporto di valuta da estinguere. Allora perché il delegante dice al delegato dai dei soldi al delegatario, il delegatario a cosa deve imputare questo pagamento? Lo può trattenere, perché è il delegante che gli dice qual è il rapporto a cui imputarlo, con lo iussum accipiendi.

In assenza dello iussum accipiendi, il delegante potrebbe anche ripetere di farsi restituire la prestazione che il delegante ha fatto al delegatario, perché non c'è una giusta causa solvendi, cioè se non c'è un richiamo al rapporto di valuta successivamente alla delegazione, il delegante potrebbe anche farsi restituire l'indebito pagamento, perché non c'è fondamento causale, in quanto il fondamento causale della delegazione è il mandato. Quindi il rapporto di valuta ha come fondamento il richiamo ad una giusta causa solvendi.

Cioè al rapporto a cui imputare il pagamento, che se non ci fosse l'indicazione del rapporto di valuta, dopo la delegazione, il pagamento sarebbe solo ripetibile.

Si parla di causa specifica non di causa della delegazione, perché quando la dottrina parla di causa specifica, e quindi di indicare la valuta a cui imputare il pagamento, non bisogna confondere la causa specifica dell'imputazione del pagamento con la causa della delegazione, cioè il richiamo al rapporto di valuta è funzionale semplicemente non a trovare la causa della delegazione ma ad imputare il pagamento che il delegato fa al delegatario, per conto del delegante, ad un determinato rapporto sottostante in assenza della quale imputazione si ha un indebito arricchimento, perché si è in presenza di un delegante che non ha imputato il pagamento ad un determinato rapporto che lui aveva con il delegatario.

La struttura dello ius accipiendi non è bilaterale, perché il

mandatario senzarappresenta agisce nell’interesse proprio, ma per conto altrui. Quindi, per conto altrui, il delegatario viene costruito come un mandatario del delegante nello iussumaccipiendi. Se il delegante fosse mandatario, visto che il mandatario agisce per conto altrui, allora il delegatario avrebbe, lui creditore, questo somma di danaro, ma per conto altrui, ciò che non è. Il delegatario riceve la somma di danaro per conto, cioè
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A.A. 2004-2005
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Grasso Giovanni.