Diritto civile - iussum accipiendi - Saggio
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ESTRATTO DOCUMENTO
Grasso
Iussum accipiendi nella delegazione di debito.
Lo/il iussum accipiendi è quella dichiarazione attraverso la quale il delegante, nella
delegazione, autorizza il delegatario a trattenere quanto ricevuto, definitivamente,
per imputare questo pagamento, e conteggiandolo nel patrimonio del delegante, cioè
una dichiarazione, che serve, secondo Grasso, quando il delegante da incarico al
delegato di stipulare una delegazione con il delegatario, ma la delegazione non
richiama nessun rapporto tra delegante e delegatario.
Il delegante, con questo iussum accipiendi, implica il rapporto sottostante che lui
delegante andrebbe ad estinguere nei confronti del delegatario, quindi autorizza il
delegatario a trattenere definitivamente quanto ricevuto, perché imputato ad un
rapporto sottostante a cui la delegazione non era titolata, perché se la delegazione
fosse titolata dal rapporto di valuta lo iussum accipiendi non serve, dice Grasso,
perché c’è già un richiamo al rapporto che si vuole estinguere, il problema è quando
non viene richiamato il rapporto di valuta da estinguere. Allora perché il delegante
dice al delegato dai dei soldi al delegatario, il delegatario a cosa deve imputare questo
pagamento? Lo può trattenere, perché è il delegante che gli dice qual è il rapporto a
cui imputarlo, con lo iussum accipiendi.
In assenza dello iussum accipiendi, il delegante potrebbe anche ripetere di farsi
restituire la prestazione che il delegante ha fatto al delegatario, perché non c’è una
giusta causa solvendi, cioè se non c’è un richiamo al rapporto di valuta
successivamente alla delegazione, il delegante potrebbe anche farsi restituire
l’indebito pagamento, perché non c’è fondamento causale, in quanto il fondamento
causale della delegazione è il mandato. Quindi il rapporto di valuta ha come
fondamento il richiamo ad una giusta causa solvendi, cioè al rapporto a cui imputare
il pagamento, che se non ci fosse l’indicazione del rapporto di valuta, dopo la
delegazione, il pagamento sarebbe solo ripetibile.
Si parla di causa specifica non di causa della delegazione, perché quando la dottrina
parla di causa specifica, e quindi di indicare la valuta a cui imputare il pagamento,
non bisogna confondere la causa specifica dell’imputazione del pagamento con la
causa della delegazione, cioè il richiamo al rapporto di valuta è funzionale
semplicemente non a trovare la causa della delegazione ma ad imputare il pagamento
che il delegato fa al delegatario, per conto del delegante, ad un determinato rapporto
sottostante in assenza della quale imputazione si ha un indebito arricchimento, perché
si è in presenza di un delegante che non ha imputato il pagamento ad un determinato
rapporto che lui aveva con il delegatario.
La struttura dello ius accipiendi non è bilaterale, perchè il mandatario senza
rappresenta agisce nell’interesse proprio, ma per conto altrui. Quindi, per conto altrui,
il delegatario viene costruito come un mandatario del delegante nello iussum
accipiendi. Se il delegante fosse mandatario, visto che il mandatario agisce per conto
altrui, allora il delegatario avrebbe, lui creditore, questo somma di danaro, ma per
conto altrui, ciò che non è. Il delegatario riceve la somma di danaro per conto, cioè
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Napoli Federico II - Unina o del prof Grasso Giovanni.
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