Il subappalto
Considerazioni introduttive
L'art. 1656 c.c. stabilisce che "l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente". In ragione di tale previsione la dottrina dominante ritiene che l'autorizzazione sia condizione per la nascita e la validità del subappalto. Tale orientamento è stato criticato da Grasso da vari punti di vista:
- Bisogna escludere che il committente abbia interesse a controllare l'eventuale subappalto dell'opera perché il contratto non è intuitus personae, a meno che le parti non abbiano considerato determinanti alcune qualità dell'appaltatore.
- All'appaltatore sub committente non spetta alcun potere nei confronti del primo contratto d'appalto, quindi non si comprende come la mancata autorizzazione del committente possa incidere sulla validità del contratto stipulato tra appaltatore sub committente e subappaltatore.
Invece si ritiene che l'autorizzazione in questione sia necessaria per rendere efficace nei confronti del committente originario il contratto di subappalto.
Il trasferimento del peso economico del debito originario dal sub committente al subappaltatore come fenomeno caratteristico del subappalto
Il contratto di subappalto tra appaltatore sub committente e terzo subappaltatore è caratterizzato dal trasferimento del peso economico del debito dall'originario appaltatore al subappaltatore. Tale fenomeno può trarre origine da due diversi fenomeni giuridici:
- Che intercorre tra l'appaltatore sub committente e il subappaltatore-accollo interno;
- Che assume la qualità di accollante - dalla coincidenza della prestazione assunta nei confronti del proprio committente dall'appaltatore originario e quella assunta dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore sub committente.
Quindi essendo consentito nel nostro ordinamento il trasferimento del peso economico del debito dall'appaltatore iniziale al subappaltatore; ed essendo possibile la circolazione del debito attraverso lo strumento dell'accollo inserito nel contratto tra appaltatore e terzo, si evince che non è necessario il consenso del committente originario (creditore).
Natura legale dell'accollo con rilevanza esterna
Analizzando, alla luce di quanto detto finora, l'art. 1656 c.c. Si può dedurre come il legislatore abbia voluto consentire al committente originario la possibilità di acquisire nella sua sfera giuridica, tramite l'autorizzazione, gli effetti dell'accollo economico interno tra sub committente e subappaltatore (accollo con rilevanza esterna). Infatti a questo tipo di appalto con rilevanza esterna la dottrina dominante ha ricollegato l'accollo cumulativo esterno ex lege: cioè la trasmissione cumulativa della posizione originariamente assunta dall'appaltatore sub committente al subappaltatore-accollante.
L'aver individuato il collegamento con un accollo legale non pregiudica né l'interesse del subappaltante di essere tenuto indenne dal peso economico della prestazione assunta nei confronti del committente originario; né la possibilità per l'accollante (subappaltatore) di opporre all'accollatario (committente originario) le eccezioni relative al rapporto di provvista (rapporto tra subappaltatore e sub committente). Di conseguenza si può affermare che il contratto di subappalto è caratterizzato da un accollo legale e quindi l'autorizzazione del committente originario del contratto di appalto (che è mero presupposto di fatto del subappalto) costituisce l'adesione del committente all'accollo indicato e che assume rilevanza esterna. Dunque il trasferimento del peso economico del debito dall'appaltatore sub committente al subappaltatore ha effetto nei confronti del committente originario solo dopo la sua autorizzazione.
Per quanto riguarda l'oggetto del subappalto, visto che questo rientra nel fenomeno della sub contrattazione, si richiama la disciplina della sublocazione. In particolare si richiama l'azione diretta dell'art. 1595 c.c. Infatti la sublocazione è una delle modalità di attuazione del sub contratto; in questo si verifica il trasferimento di un diritto di godimento (nel caso di specie l'abitazione). Il problema posto dal richiamo dell'azione diretta dell'art. 1595 c.c. è questo: mentre nella fase fisiologica del contratto il sub conduttore paga il canone al sub locatore che trasferisce il denaro al locatore originario; nella fase patologica il locatore originario ha un'azione diretta nei confronti del sub conduttore nel caso in cui il sub locatore sia inadempiente. In questo caso c'è tra il locatore ed il sub conduttore un rapporto giuridico alla base, non un diritto ed è per questo che la dottrina dominante ritiene che l'azione diretta sia eccezionale. Per Grasso invece si tratta di un'azione ordinaria in quanto nella sublocazione si verifica un accollo legale che ha come effetto il trasferimento del peso economico del debito in capo al sub conduttore. Dunque l'accollo si instaura ogni qualvolta si stipula una sub contrattazione, e questo accollo acquisisce rilevanza esterna nel momento patologico, cioè quando c'è un inadempimento.
In sintesi la struttura del subappalto
Il contratto di subappalto è caratterizzato, come detto, dal trasferimento del peso economico del debito dall'appaltatore sub committente al subappaltatore. Tale trasferimento si attua attraverso lo strumento dell'accollo esterno ex lege. L'autorizzazione al committente originario rappresenta la sua adesione all'accollo interno tra appaltatore sub committente e il subappaltatore, e rende efficace quest'accollo nei suoi confronti. All'adesione del committente originario segue la successione cumulativa del subappaltatore nel debito originario. Tuttavia la particolare struttura del subappalto non ne determina la diversità rispetto al contratto di appalto di cui è una modalità di utilizzazione. Viene respinta dunque quella parte della dottrina che configura l'obbligazione del subappaltatore come una garanzia accessoria del debito principale; in quanto non è riconosciuta alcuna azione di regresso nei confronti del sub committente (debitore principale), e non può nemmeno ammettersi che il debito gravi in via definitiva sul garante come avviene nel subappalto. Grasso sottolinea che la stipulazione di un subappalto in assenza di autorizzazione non ne determina l'invalidità o la nullità perché in questo caso viene meno solo il requisito dell'efficacia.
L'accollo ex lege come elemento caratteristico di tutto il fenomeno
La sub contrattazione è caratterizzata da due schemi principali:
- Sub concessione in godimento di un bene
- Trasferimento di una prestazione che implica il godimento
Analizzando il fenomeno che si realizza con la sub contrattazione può affermarsi che il trasferimento del peso del debito sia individuabile sotto il profilo economico non solo nella nel caso di sub concessione, ma anche nelle ipotesi in cui il bene venga ceduto in godimento ad un terzo che assume su di sé l'obbligo il corrispettivo per il godimento; anche in questo caso si prefigura un accollo economico interno.
Risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e "sanzione per l’inadempimento"
La natura dell’obbligo di restituzione del prezzo nel caso di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore
L'art. 1453 c.c. (risolubilità per inadempimento) stabilisce che nei contratti a prestazioni corrispettive quando uno dei contraenti non adempie la sua obbligazione, l'altro può chiedere, di contro, l'adempimento o la risoluzione del contratto salvo in ogni caso il risarcimento danni. Nel caso particolare di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore, nel caso in cui il compratore abbia già corrisposto il prezzo, è ammesso l'obbligo di restituzione del prezzo ma si discute se abbia valore di:
- Debito di valuta
- Debito di valore di restituzione
La soluzione al problema è legata alla natura dell'obbligo cioè funzione risarcitoria o meno. Secondo Grasso l'obbligo di restituzione ha funzione satisfattoria, perché comporta la rinuncia al diritto di credito in cambio della liberazione dall'obbligo di controprestazione, soddisfacendo in ogni caso il creditore. Infatti Grasso sottolinea che configurare l'obbligo di restituzione come sanzione, significherebbe aumentare il valore sanzionatorio che la risoluzione del contratto di per se ha già.
Qualificazione della risoluzione di inadempimento come rimedio di natura non sanzionatoria
Dottrina e giurisprudenza ritengono che la risoluzione del contratto per inadempimento abbia carattere sanzionatorio, anche perché accompagnato dall'obbligo di risarcimento danni. Tuttavia Grasso specifica che innanzitutto il risarcimento danni può essere chiesto non solo per la risoluzione di inadempimento, ma anche nel caso di esecuzione forzata del contratto; inoltre per poter parlare di rimedio sanzionatorio bisogna che emerga il suo carattere afflittivo. Nel caso particolare della risoluzione per inadempimento non sembra possibile individuare questo carattere afflittivo, in quanto conseguenza della risoluzione è lo scioglimento del vincolo contrattuale, e in più il patrimonio dell'inadempiente non subisce alcuna perdita perché quello che è stato scambiato è equivalente a quello che è stato acquistato. Quindi in ragione del carattere elettivo della risoluzione del contratto, deve dedursi che la parte non inadempiente abbia disposto in senso DISPOSITIVO-NOVATIVO del proprio credito scambiandolo con la liberazione della controprestazione, e non in senso sanzionatorio.
L’obbligo di restituzione del prezzo come debito di valuta
In considerazione dell'esclusione della natura sanzionatoria della risoluzione per inadempimento, riprendendo l'ipotesi del contratto di compravendita, si deduce che l'obbligo di restituzione del prezzo sia un debito di valuta e non di valore.
Inquadramento del potere di risoluzione come potere di disposizione novativo
La configurazione della risoluzione per inadempimento come potere dispositivo-novativo del credito è stata esclusa dalla dottrina dominante. Per Grasso ciò è inaccettabile perché non è mai stato negato:
- Che conseguono come effetti diretti della risoluzione del contratto per inadempimento sia il potere di disporre del proprio diritto da parte del soggetto che si vuole tutelare, sia la corrispondente perdita dell'obbligo dalla parte inadempiente.
- Che la tutela della parte adempiente si ottenga tramite l'imposizione di una perdita alla controparte.
Quindi si può dire che la risoluzione del contratto per inadempimento sia anche in quanto si include nell'esercizio dispositiv.
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Riassunto esame Diritto Civile, prof. Grasso, libro consigliato Saggi di Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti
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Riassunto esame Diritto Civile, prof. Grasso, libro consigliato Saggi sull'Obbligazione e le Sue Vicende, Cicala
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Riassunto esame Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti, prof. Carboni, libro consigliato, Bessone
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Riassunto esame Diritto civile I, Prof. Villa Gianroberto, libro consigliato Obbligazioni e contratti, in trattato …