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Estratto del documento

UNITARIA E PLURIMA

Le obbligazioni a struttura unitaria sono caratterizzate da un’unica obbligazione di

cui sono titolari più soggetti, infatti sono dette ad INTERESSE COMUNE. Essendo

in queste ipotesi l’obbligazione unica, l’adempimento di uno solo dei condebitori

realizza non solo il diritto di credito ma anche l’obbligo, non lasciando più alcun

debito.

Le obbligazioni a struttura plurima, sono più obbligazioni diverse tra loro che fanno

riferimento a più titolari, accumunate solo dall’oggetto. In queste ipotesi tutti gli

obbligati sono tenuti alla medesima prestazione e il creditore può chiedere ad ognuno

quindi l’adempimento

di loro l’adempimento per l’intero; di uno libera gli altri, sono

dette infatti a INTERESSE UNISOGGETTIVO.

La dottrina tradizionale dichiara la compatibilità di entrambe le figura con la

surrogazione.

Grasso è di avviso contrario perché ritiene che in entrambi i casi ci sia estinzione

dell’obbligo. Per spiegarsi riprende l’inciso “uno libera gli altri”,

Condebitori estingua l’intero obbligo non lasciando spazio ad una eventuale

surrogazione. La dottrina contrastante invece stabilisce che l’adempimento di uno

libera gli altri ma solo nei RAPPORTI INTERNI non in quelli esterni con il creditore,

e per questo sarà possibile surrogarsi.

A questa impostazione Grasso risponde riprendendo la teoria di Cicala per il quale

l’obbligazione è UNICA, mai divisibile in un versante esterno ed interno. Poi sposta

l’attenzione su un altro tipo di caratteristica delle obbligazioni solidali: tutti sono

tenuti alla medesima prestazione; quindi in questo caso chiunque adempia soddisfa il

creditore che ha interesse ad ottenere la prestazione e quindi non residua alcun

obbligo.

Infine si può concludere che sia alle obbligazioni a struttura plurima, sia a quelle a

struttura unitaria, non è applicabile la surrogazione ex art. 1203 c.c.

5. L’INCOMPATIBILITA’ TRA LO SCHEMA DELLA

SURROGAZIONE E QUELLO DELLA SOLIDARIETA’ NON E’

DISATTESA DALLA NORMA DELL’ART. 1949 c.c

L’art. 1494 c.c. stabilisce che “il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei

diritti che il creditore aveva con il debitore”; a sua volta l’art. 1944 comma 1 c.c.

stabilisce che “il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al

pagamento del debito”. Da ciò si deduce che il nostro ordinamento prevede una

fattispecie in cui il pagamento solidale è compatibile con la surrogazione.

In realtà l’affermazione è contestabile perché se si prosegue nella lettura dell’art.

1944 c.c. si configura un tipo di fideiussione diversa; infatti il comma2 dell’art.

stabilisce che “le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare

prima dell’escussione del debitore principale, e nel caso in cui il fideiussore non sia

convenuto dal creditore e intenda avvalersi del BENEFICIO DELL’ESCUSSIONE

dovrà indicare i beni del debitore principale da escutere”.

Si tratta della cd fideiussione con beneficio dell’escussione, che conferisce a colui

che se ne avvale il diritto di eseguire solo la parte di prestazione che residua dopo

l’esecuzione forzata sui beni del debitore principale.

Da quanto detto appare evidente che l’istituto del BENEFICIUM EXCUSSIONIS

non sia compatibile con la solidarietà, in quanto colui che si avvale di questo

beneficio non sarà mai un debitore solidale perché non sarà mai tenuto all’esecuzione

della stessa prestazione a cui è tenuto il debitore principale.

Tuttavia può verificarsi l’ipotesi di un’escussione infruttuosa, e quindi il fideiussore è

tenuto a pagare la stessa prestazione del debitore principale; tale identità però ha

carattere eccezionale e non sarà mai una coincidenza giuridica.

Inoltre il beneficium excussionis disattende anche un’altra caratteristica propria della

solidarietà: la libera electio del debitore. In caso di obbligazione solidale passiva

infatti il creditore ha la possibilità di scegliere a quale debitore chiedere l’esecuzione

della prestazione per l’intero, mentre nel caso del beneficium excussionis questa

possibilità è esclusa.

Di conseguenza l’art. 1949 c.c. attribuendo la facoltà di surrogarsi al fideiussore non

solidale, disattende la tesi secondo cui la surrogazione legale sia incompatibile con il

pagamento che proviene dal condebitore solidale.

6.SUPERAMENTO DELLE CRITICHE OPPOSTE ALLA TESI

PRECEDENTEMENTE SOSTENUTA

Parte della dottrina ritiene che sia illogico limitare l’applicazione dell’art. 1494 c.c.

che consente al fideiussore di surrogarsi ai soli casi del comma 1 dell’art. 1944 c.c.

(quando è obbligato in solido col debitore principale al pagamento). Questo perché il

fideiussore non solidale, essendo tenuto ad eseguire una prestazione

quantitativamente inferiore rispetto a quella del fideiussore solidale, si trova in una

posizione privilegiata. In realtà a differenza tra il regresso e la surrogazione è

soprattutto una differenza di carattere qualitativo, cioè di maggiore o minore intensità

del vincolo. A tal proposito la posizione del fideiussore col beneficio dell’escussione

è la più forte, ed è a questa che l’ordinamento fa corrispondere la tutela migliore.

7.REALE AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 1203

Quindi in conclusione, con l’art. 1203 c.c. l’ordinamento ha preso in considerazione

la situazione in cui viene a trovarsi un soggetto il quale, pur non essendo debitore in

senso tecnico, è comunque costretto a sopportare il peso economico del debito altrui

invece di sopportare nel suo patrimonio le conseguenze dell’inadempimento.

Ad esempio si può prendere in considerazione l’istituto della promessa del fatto del

terzo, cioè quando il terzo si assume l’obbligo di eseguire la prestazione di

un’obbligazione sorta tra due soggetti a lui estranei. In caso di inadempimento del

terzo il promittente esegue l’obbligazione garantita, invece di risarcire i danni, al

promissario potendo però surrogarsi al posto del creditore.

Quando ‘indennità o il risarcimento, in caso di inadempimento del terzo, è già

il debito grava già in capo al terzo); in tal caso il promittente può

prestabilita (cioè

avere interesse a pagare il valore del debito, perché superiore a quanto pagato, e

surrogarsi.

ASSUNZIONE CUMULATIVA DEL DEBITO E

“BENEFICIUM ORDINIS” ART. 1268 c.c.

1. IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA

L’art. 1268 c.c. stabilisce che “il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo,

non può rivolgersi al delegante (debitore originario) se prima non ha richiesto al

delegato (preventiva richiesta) l’adempimento: il BENEFICIUM ORDINIS.

Si stabilisce così la sussidiarietà della responsabilità del debitore originario

nell’assunzione cumulativa del debito. Di conseguenza la ratio dell’art. 1268 c.c. è

quella di dare rilevanza esterna al fatto che, nei rapporti interni, si ha il trasferimento

del peso economico del debito in capo al nuovo debitore. Quindi, in conseguenza di

ciò, attraverso l’esplicarsi all’esterno (verso il creditore) del rapporto interno, il

creditore dovrebbe chiedere l’adempimento al soggetto su cui grava nei rapporti

interni il peso del debito.

2. LA RATIO DELL’ART. 1268

Occorre a questo punto spiegare la ratio del comma 2 dell’art. 1268 formulato in

riferimento alla delegazione cumulativa. Sappiamo che il creditore delegatario

partecipa alla causa della delegazione, questo perché il contratto di assunzione

delegatoria trova la sua causa nello iussum delegatorio il quale viene comunicato al

delegatario (che partecipa alla causa della delegazione).

La sostituzione gestoria quindi non resta interna, ma viene comunicata all’esterno al

delegatario; quest’ultimo a sua volta dovrà accettare che il delegato agisca come

mandatario.

Sarebbe dunque strano se il delegatario, dopo aver accettato il delegato come

mandatario, chiedesse il pagamento in primis a colui che deve essere sostituito. Il

delegatario ha infatti con l’accettazione dimostrato di rispettare la programmazione

gestoria, e dunque l’art. 1268 c.c. garantisce che il delegatario chieda il pagamento

prima al mandatario e poi al mandante.

Dunque la ratio dell’art. 1268 c.c. risponde ad una logica propria della delegazione e

non dell’espromissione e dell’accollo perché:

-nell’espromissione è probabile che alla base dell’istituto ci sia un mandato, ciò che

conta e che esso non sia elevato al elemento causale dell’espromissione. Infatti

nell’espromissione la programmazione gestoria non è mai comunicata al creditore

che non partecipa alla causa dell’assunzione.

-nell’accollo il creditore non è estraneo alle ragioni interne per le quali l’accollante si

è assunto il debito verso l’accollato, quindi l’accollatario è sempre partecipe alla

causa di assunzione, anche perché l’accollante può opporre le eccezioni fondate sul

contratto in base al quale è avvenuta l’assunzione.

Dunque sembra che tra accollo e delegazione non vi siano differenze sostanziali, ma

in realtà una differenza fondamentale c’è: mentre nella delegazione il creditore

delegatario pretende il pagamento sulla base di un diritto di credito che sorge dal

contratto di assunzione delegatoria, da cui scaturisce un nuovo rapporto in cui il

delegatario è creditore; nell’accollo invece il credito del debitore accollatario non

sorge dal contratto di accollo poiché è sempre connesso al contratto dal quale

scaturisce il rapporto di valuta.

In conclusione l’art. 1268 c.c. risponde ad una logica che è propria della delegazione,

perché solo in questo caso il creditore, partecipando causalmente alla

programmazione gestoria, si vincola a rispettarla chiedendo l’esecuzione della

prestazione prima al mandatario e poi al mandante. Di conseguenza il beneficium

ordinis (sussidiarietà della responsabilità del debitore originario) non si verifica

nell’espromissione e nell’accollo.

3.CONFERMA DELLA TESI PRECEDENTEMENTE ESPOSTA

ALLA LUCE DELL’INDIVIDUAZIONE DEI VARI “GRADI” DI

SUSSIDIARIETA’

La dottrina recente ha individuato varie strade che confermano l’estensione del

beneficium ordinis a tutte le ipotesi di assunzione del debito. Si ritiene infatti (anche

Cic

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A.A. 2013-2014
17 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rossyy88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Grasso Biagio.