MIFID II
La novità rispetto alla nozione generale di consumatore è che qui non rileva la distinzione tra persona fisica e persona giuridica. Lo scopo "di consumo" è qui soddisfatto nella veste più consona all'operazione: l'investimento potrà ben essere effettuato per realizzare il miglior rendimento delle risorse finanziarie dell'impresa dell'investitore, ma non dovrà essere un'operazione che si inserisca tra quelle proprie dell'attività d'impresa svolta, come nel caso delle imprese di investimento e di negoziazione di prodotti finanziari.
In modo sostanzialmente analogo avviene l'identificazione delle diverse figure di investitori, quando l'investimento non si inquadra nell'ambito di una concreta relazione contrattuale con la banca (nell'ambito di un contratto per la prestazione di servizi di investimento, di cui sopra), ma il risparmiatore/investitore viene sollecitato da un'offerta.
sul mercato. Chi acquista prodotti finanziari immessi sul mercato tramite offerta al pubblico (IV, I, 6), beneficerà di particolari norme di tutela, che prevedono garanzie e diritti, purché non sia "investitore qualificato": l'art. 100 t.u. sulla finanza, e poi 34-ter, co. 1, lett. b), del reg. Consob n. 11971/1999, modificato con delibera 17-7-2013, n. 18612 (per cui v. il testo adottato con delibera 8-1-2015, n. 19094, aggiornato da ultimo con delibera 20710 del 21-11-2018), prevedono infatti la non applicabilità della disciplina dell'offerta al pubblico contenuta nel capo I del titolo II della parte IV del t.u.f. e nel titolo I della parte II del reg. Consob n. 11971/1999 - alle offerte rivolte agli investitori qualificati, intendendosi per operatori qualificati, di nuovo, quelli individuati nella delibera Consob n. 16190/2007 (e successive modifiche), vale a dire gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV.i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli artt. 106, 107 e 113 del d.lgs. 1-9 1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal testo unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in di una specifica possesso competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante. Si delinea qui, ancora una volta per esclusione, la figura dell'investitore non qualificato,entro la quale la figura del consumatore si specifica in relazione al contenuto del rapporto di cui è parte e si differenzia da quella generale, essenzialmente, per la riferibilità anche a imprese e persone giuridiche. Toma invece a rilevare una figura di "risparmiatore/consumatore", cioè di "acquirente" di prodotti finanziari persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, nell'art. 100 bis, co. 3, tu.f.: il cui contratto di acquisto di prodotti finanziari sarà nullo se non accompagnato da un prospetto informativo, anche qualora egli non acquisti sulla base di una offerta al pubblico, ma si tratti di titoli acquistati nei dodici mesi precedenti da investitori professionali e poi rivenduti (IV, I, 29).
7. L'acquirente di immobili da costruire destinati ad abitazione
Le tecniche di protezione del contraente ritenuto più debole nel quadro della particolare finalità del contratto,
consolidatesi nel diritto europeo, hanno manifestato nel tempo, come più volte ricordato, una decisa capacità espansiva, rivelandosi idonee ad applicazioni interessanti anche fuori dall'ambito dei contratti di consumo e dunque capaci di attingere ad una portata generale. A conferma di ciò merita ai nostri fini di segnalare come il nostro legislatore abbia sostanzialmente assimilato, almeno ad alcuni fini, al consumatore la persona fisica che stipuli un preliminare o un contratto definitivo di acquisto di immobile da costruire o altro contratto che comporti comunque l'acquisto o il trasferimento non immediato, per sé o per un proprio parente in primo grado del la proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire (o anche chi lo stesso fine raggiunga quale socio di cooperativa edilizia). Con una tecnica in tutto analoga a quella propria degli interventi del diritto europeo, la normativa interna quicitata- vale a dire il d.lgs.–20-6-2005, n. 122 non prende in considerazione un (solo) tipo contrattuale (es. compravendita),ma si appunta su contenuti ed effetti di una operazione che può avere titolo in differenti schemicontrattuali e, impregiudicata la disciplina del contratto di volta in volta in questione, vi introducealcune regole di tutela (del soggetto ritenuto debole, in questo caso l'acquirente persona fisica)chiaramente importa debot diritto europeo (dei consumatori). Così è per la regola di traspa- te d dicui all'art. 6, dove si prevedono analiticamente le indicazioni che il contratto deve contenere; cosi èper l'uso del rimedio della nullità (dell'intero contratto), modulata all'art. 2 come nullità "diprotezione" VII, 9), non solo perché nullità che può essere invocata solo dall'acquirente, ma perchénullità a presidio dell'adempimento di unobbligo a carico del costruttore, di rilascio e consegna, all'atto della stipula, di una fideiussione di importo corrispondente alle somme che il costruttore ha riscosso o dovrà riscuotere prima del trasferimento del diritto (ed ora anche della polizza assicurativa sull'immobile, secondo quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 122/2005 nel testo modificato dall'art. 386 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza., d.lgs. 12- 1-2019, n. 14).
8. La c.d. impresa debole e la microimpresa
Pur non potendosi a nostro avviso ritenere (come sopra chiarito) che vi siano allo stato indici significativi della presenza, nel nostro diritto di derivazione europea, di una disciplina speciale riferita alla categoria dei contratti tra imprese di diverso potere contrattuale (il c.d. terzo contratto, contratto dell'impresa debole) non è dubbio che le regole già sopra richiamate - in tema di subfornitura e di ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali (II, 10 e 11) - segnalano l'importanza che a particolari fini riveste la natura di impresa debole, in determinati settori di mercato, di una parte contraente. Anche a questo riguardo giova ribadire che a venire in rilievo, reclamando e giustificando regole di protezione, non è in sé la qualità della parte ma la posizione con la quale essa si pone in relazione a quel partner e nell'ambito di quella operazione economica. All'interno di discipline a carattere generale ma rivolte alla protezione dei consumatori nei confronti dei professionisti, anche fuori e solo in vista di futuri contratti come la disciplina delle pratiche commerciali sleali di cui diremo - ma anche entro discipline settoriali come quella dei contratti banca-cliente, si profila l'assimilazione, quali soggetti meritevoli di protezione, tra consumatori e microimprese. L'art. 19 cod. cons., delimitando l'ambito di applicazione della relativa disciplina,fariferimento alle pratiche commerciali scorrette (IV, II, 18) non solo tra professionisti e consumatori,ma altresì; tra professionisti e microimprese. Al fine di individuare i destinatari di alcune,disposizioni di maggior tutela nei contratti banca/cliente, come specificate all'interno dellanormazione secondaria proveniente dalla Banca d'Italia, si profila, come già detto, una distinzione,oltre che tra cliente e consumatore, definito secondo la nozione generale di cui al codice delconsumo, anche tra clienti e clienti al dettaglio, definizione che include "i consumatori; le personefisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese".In entrambi i casi il riferimento è alla microimpresa come definita a livello europeo: l'impresa chepossiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del6-5-2003, cioè; occupa meno di 10 dipendenti,
realizza un fatturato annuo o, in alternativa, un totale attivo dello stato patrimoniale che non supera i 2 milioni di euro. 9. I contratti della Pubblica Amministrazione – La circostanza che una parte contraente sia la Pubblica Amministrazione (o un ente pubblico) e salve le norme che disciplinano la fase di determinazione della scelta di contrarre e di individuazione del contraente con procedure c.d. ad evidenza pubblica, siano esse asta pubblica, licitazione privata, trattativa privata, appalto concorso, ecc. non comporta di per sé la sottrazione del contratto alla disciplina generale, che costituisce da questo punto di vista diritto comune ai soggetti pubblici e privati: "la Pubblica Amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente", recita l'art. 1, co. 1-bis, l n. 241/1990 (introdotto dalla l. n. 15/2005). Ma ciò, appunto, quandoLa Pubblica Amministrazione agisce sullo stesso piano di un soggetto privato (iure privatorum). Negli altri casi, quando trattasi di contratti ad oggetto pubblico o accessori o sostituti di un provvedimento amministrativo (esempio concessione dell'uso di un bene demaniale, espropriazione, ecc.) il regime dell'atto dell'amministrazione sarà squisitamente pubblicistico ed anche la disciplina di aspetti propri della attuazione della relazione contrattuale (es. inadempimento) saranno governati da regole speciali. Il d.lgs. 12-4 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici in attuazione delle dir. 2004/17/CE e 2004/18/CE), riguarda, appunto, i contratti pubblici, cioè "i contratti d'appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti". Secondo la definizione dell'art. 3, Co. 1, dd); contratti sottoposti ad una disciplina
speciale di stampo pubblicistico, dove troviamo ad esempio regole speciali anche pimento causa di risoluzione, il recesso della Pubblica Amministrazione per l'inadem in autotutela, ecc., oltre che l'analitica
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