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Diritto civile - il fatto giuridico Pag. 1
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Rilevanza e Efficacia degli atti giuridici

Rilevante se valutato da norme giuridiche e. Efficace è l'atto al quale sono collegabili effetti giuridici cioè la nascita, la modifica o l'estinzione di situazioni soggettive.

Un fatto può essere rilevante ma non efficace (se la norma non collega a lui effetti giuridici), ma in nessun modo può essere efficace se non è rilevante.

Il fatto si distingue in fatto naturale e fatto umano (atto giuridico).

Fatto naturale: gli eventi non ascrivibili alla volontà consapevole dell'uomo (temporale, morte non provocata).

Atto giuridico: posto in essere dall'uomo, dalla sua coscienza e volontà. Vi sono 2 tipi di atti giuridici:

  • Atti in senso stretto (sempre tipico): conta la volontà e la consapevolezza dell'atto. Il soggetto pone in essere volontariamente gli atti, ma non si preoccupa degli effetti i quali sono ricollegati immediatamente dall'ordinamento giuridico.
  • Negozi giuridici: la volontà è assunta
dall'ordinamento in quanto diretta allaproduzione di determinati effetti. E'la massima espressione dell'autonomia privata. E' un atto umano lecito che consiste nella manifestazione di volontà di uno o più parti volta a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici. I soggetti non solo pongono in essere l'atto (volontario e consapevole) ma la loro volontà è diretta anche a regolare gli effetti che tale atto deve avere. I fatti umani (o atti giuridici) si manifestano mediante comportamenti dichiarativi o conclusivi. La dichiarazione è l'atto comunicativo mediante il quale l'agente intende trasmettere un significato o di scienza (perizia, testimonianza) o di volontà. Il comportamento concludente è un comportamento non intenzionalmente comunicativo, per esempio chi dopo aver redatto, datato è sottoscritto di propria mano un testamento poi lo distrugge, non intende comunicare niente a nessuno (revoca del testamento).testamento). Il fatto è lecito quando conforme al diritto e illecito quando è contrario a norme operative, all'ordinamento pubblico, al buon costume. In tema di responsabilità extra contrattuale, si definisce illecito qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altrui un danno ingiusto. NEGOZIO GIURIDICO: Classificazione: Per STRUTTURA 1. Unilaterali (richiede la dichiarazione di una sola parte). 2. Bilaterali (“ “ “di 2 parti) 3. Plurilaterali (“ “ di più parti) Formazione: 1. Consensuali 2. Reali 3. Proposta, accettazione 4. Contratti unilaterali 5. Contratti con se stesso Attribuzioni patrimoniali 1. A prestazioni corrispettive o sinallagmatico 2. Oneroso 3. Gratuito Forma 1. A forma libera 2. Formali o solenni Efficacia 1. recettizi, non recettizi 2. Con effetti reali-traslativi 3. Con effetti obbligatori 4. Efficacia originaria 5. Efficacia sospesa, condizionata Esecuzione: 1. Esecuzione istantanea 2. Esecuzione continuata, periodica L'effetto larilevanza preordinata all'efficacia, indica l'idoneità del fatto a produrre effetti giuridici. Gli effetti che il fatto produce si classificano in costitutivi, modificativi, estintivi a seconda che nasca, si modifichi o si estingua un rapporto giuridico. Questa ripartizione è esclusiva e tutte le altre specie, sono riconducibili a questi tre principi.
  1. Di accertamento: è attribuito al negozio, con il quale le parti fissano i termini del rapporto del quale sono titolari rimuovendo qualunque incertezza circa la sua esatta configurazione.
  2. Dichiarativo: ne rappresenta solo uno svolgimento interno, così che le situazioni preesistenti sono rafforzate, specificate, limitative.
  3. Preclusivo: analoghe conclusioni valgono per esso, dei quali un esempio è l'usucapione. La cosiddetta preclusione è un modo di trattare un conflitto di fatti.
  4. Regolamentare: ha un effetto modificativo, muta una situazione preesistente.
  5. Normativo: è nella

Determinazione di un regolamento per esempio i contrattinormativi determinano la regolamentazione dei successivi contratti.

Eliminativo: è un rapporto estintivo retroattivo (per esempio la revoca).

Impeditivo: operano, imponendo a priori che un determinato effetto si verifichi (per il debitore si può opporre ad adempimento dei terzi).

Di qualificazione: si qualificano i comportamenti e non le situazioni.

QUALIFICAZIONE:

La funzione del fatto costituisce il significato giuridico del fatto, mediante il quale si coglie la sintesi dei suoi effetti essenziali e si individua quindi la sua intera disciplina.

Diretti ed essenziali: gli effetti essenziali sono sempre diretti. Sono essenzialitutti gli effetti senza i quali significato giuridico del fatto non si produrrebbe in situazioni soggettive congruenti. Quelli diretti non sono sempre essenziali.

Riflesso: è l'effetto dell'effetto. Quando un negozio giuridico produce un

Dettagli
A.A. 2012-2013
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Masi Antonio.