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Il fatto giuridico

Il fatto giuridico è qualsiasi evento idoneo, secondo l'ordinamento giuridico, ad avere rilevanza giuridica. È idoneo a produrre conseguenze giuridiche (effetti) ed è ciò che come effetto ha la nascita, la modificazione e l'estinzione di una situazione soggettiva. La relazione tra due situazioni soggettive correlate si definisce rapporto giuridico. La situazione del soggetto rispetto alla norma è di potere (situazione attiva) o di dovere (situazione passiva).

Il soggetto che può o deve agire è il titolare della situazione soggettiva. Il legame tra soggetto e situazione soggettiva si chiama titolarità. Poiché il comportamento umano è sempre sociale e quindi relazionale, il concetto di situazione soggettiva è inseparabile da quello di rapporto giuridico. Se il soggetto ha il potere (situazione attiva) di pretendere un comportamento, v’è necessariamente chi ha il dovere (situazione passiva) di tenere quel comportamento. Ogni fatto della realtà sociale ha giuridicità.

Caratteristiche del fatto giuridico

Il fatto è:

  • Concreto (sempre giuridicamente rilevante)
  • Rilevante se valutato da norme giuridiche
  • Efficace è l’atto al quale sono collegabili effetti giuridici, cioè la nascita, la modificazione o l’estinzione di situazioni soggettive

Un fatto può essere rilevante ma non efficace se la norma non collega a lui effetti giuridici, ma in nessun modo può essere efficace se non è rilevante. Il fatto si distingue in fatto naturale e fatto umano (atto giuridico).

Tipologie di fatto giuridico

Fatto naturale: gli eventi non ascrivibili alla volontà consapevole dell'uomo (temporale, morte non provocata).

Atto giuridico: posto in essere dall'uomo, dalla sua coscienza e volontà. Vi sono 2 tipi di atti giuridici:

  • Atti in senso stretto (sempre tipico): conta la volontà e la consapevolezza dell'atto. Il soggetto pone in essere volontariamente gli atti, ma non si preoccupa degli effetti i quali sono ricollegati immediatamente dall'ordinamento giuridico.
  • Negozi giuridici: la volontà è assunta dall'ordinamento in quanto diretta alla produzione di determinati effetti. È la massima espressione dell'autonomia privata. È un atto umano lecito che consiste nella manifestazione di volontà di uno o più parti volta a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici. I soggetti non solo pongono in essere l'atto (volontario e consapevole) ma la loro volontà è diretta anche a regolare gli effetti che tale atto deve avere.

I fatti umani (o atti giuridici) si manifestano mediante comportamenti dichiarativi o conclusivi. La dichiarazione è l'atto comunicativo mediante il quale si esprime la volontà.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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