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Situazioni essenziali
La dottrina usa distinguere tra diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali. Diritti patrimoniali: in quanto suscettibili di essere valutati secondo una stima economica, sarebbero disponibili e prescrivibili. Diritti non patrimoniali: tra essi alcuni appartengono al diritto di famiglia e delle successioni mortis causa, altri ineriscono strettamente alla persona e sono solo da essa esercitabili. Essi vengono definiti diritti personali. Diritti personali: sono situazioni soggettive, proprie d’ogni uomo, volte a tutelare e a realizzare esigenze di carattere esistenziale e mediatamente materiale. Per la loro assoluta preminenza sono definiti diritti inviolabili. Nell'ordinamento italiano, individuare a quali soggetti spettano tali diritti, non è agevole. 1. Il diritto alla vita è all'integrità psicofisica: Non è espressamente contemplato dalla costituzionale, ma non si dubita del suo valore assoluto. Il bene della vita èTutelato in senso normativo. Il diritto alla vita si discorre soprattutto con riferimento alla legge sull'interruzione volontaria della gravidanza. L'aborto è ammesso non solo nei primi 90 giorni dal concepimento ma anche dopo, quando sussiste sempre un grave pericolo per la vita o per la salute della donna. Il codice civile nel prescrivere che l'atto dell'esposizione non deve cagionare una diminuzione permanente dell'integrità fisica, intende tutelare un interesse pubblico alla salute.
Diritto di morire: (vietati gli atti che possono cagionare una diminuzione permanente dell'integrità fisica) la vita non è un diritto disponibile. La lesione della propria integrità fisica, consentita a favore di un'altra persona o a fini terapeutici, si fonda sul principio di solidarietà costituzionale (donazione d'organi).
2. Il diritto alla salute: Ogni intervento coattivo ed obbligatorio, a tutela della salute, non deve
essere in contrasto col valore dellapersona costituzionalmente garantito. La dottrina più recente riconosce la salute, come situazione soggettiva,azionabile innanzi al giudice. La salute è un aspetto del valore unitario della persona.
3. Il principio d'eguaglianza e dignità dell'uomo:
Il principio d'eguaglianza non può essere svincolato dei valori personalistici o solidalistici della dignità dell'uomo. L'articolo 3 costituzionale ne fa riferimento con il valore al quale non si può recare danno (come alla sicurezza ealla libertà). Essa è prevista in termini d'uguale afferenza ad ogni uomo ed infine, laddove si assicura al lavoratore una retribuzione sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
4. Il diritto all'onore e alla reputazione:
Sono da considerarsi come aspetti particolari della dignità, contenute nell'articolo 594, 595 codice penale
enella legislazione civile. La loro tutela civilista è veramente fondata sugli articoli 2,3. Essa si specifica nell'accordare il risarcimento del danno e soprattutto l'azione inibitoria e di risarcimento in forma specifica con il diritto alla rettifica e pubblicazione della sentenza di condanna, allorché la lesione sia attuata per mezzo di stampa o di comunicazione radiotelevisiva.
5. Il diritto all'immagine: L'articolo 10 codice civile e legislazione speciale, consentono l'utilizzazione dell'immagine altrui se vi è l'assenso della persona ritratta e se la divulgazione e la messa in commercio dell'immagine, non rechino danni a questa persona. La legge esonera dal consenso se la riproduzione è giustificata dalla notorietà della persona. La cessazione dell'abuso e il risarcimento del danno è disposto dall'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato. La commistione tra interessi
personalistici ed economici legati allo sfruttamento dell'immagine ha impedito di affrontare il problema sulla disponibilità di questo diritto. Essa viene qualificata come bene giuridico anche patrimoniale al quale si affianca un diritto patrimoniale allo sfruttamento. 6. Il diritto alla riservatezza: Si pensi alla convenzione europea per la salvaguardia del diritto dell'uomo o alle stesse disposizioni del codice penale che tutelano l'inviolabilità del domicilio e l'utilizzazione di strumenti visivi e sonori in conseguenza della violazione del segreto telefonico, telegrafico, epistolare. Si distingue tra diffusione di notizie lesive della reputazione economica della persona, effettuate da un concorrente e agli apprezzamenti critici, provenienti da organi di stampa o da non concorrenti (clausola generale dell'illecito civile). È ammessa la comparazione di