Capitolo 1: Le fonti del diritto italiano e del diritto comunitario
Il diritto
Il diritto è l'insieme di regole destinate alla convivenza che devono essere osservate. Il diritto è oggettivo: è il complesso delle norme che comandano o vietano determinati comportamenti ai soggetti che ne sono destinatari.
Il diritto è soggettivo: è la facoltà o la pretesa, sempre tutelata dalla legge, di determinati comportamenti sia attivi che omissivi da parte di altri.
Scienza: è la scienza che studia queste norme nel loro insieme e nella loro facoltà.
Diritto privato
Il diritto privato è una branchia del diritto che regola i rapporti tra privato o tra privato ed ente pubblico, a patto che l'ente pubblico non esplichi un potere politico o sovrano. Il diritto privato regola i rapporti tra i soggetti che si trovano in una posizione paritaria. Si basa sui concetti di persona fisica (persona fisica sono tutte le persone individuabili attraverso un nome ed un cognome dalla nascita) e persona giuridica (non indica una singola persona ma un insieme organizzato di persone e di beni che l’ordinamento considera un soggetto giuridico: persona giuridica sono le associazioni, gli enti, le fondazioni, le società). Il diritto regola i rapporti in relazione allo stato patrimoniale, familiare e personale.
Nozione di fonte del diritto
Il giurista (studiosi “professori universitari / avvocati”) che si dedica allo studio dell’interpretazione del diritto. Dal loro ingegno fanno nascere il diritto. Se il giurista ricopre un ruolo di autorità - crea la regola, se il giurista indossa una toga – interpreta o applica la regola.
Per fonte del diritto si intende da dove nasce il diritto; si indica questa espressione per indicare la provenienza delle regole. Le fonti del diritto sono 2: la legge che è imposta dall'alto e la consuetudine (regole osservate spontaneamente con la convinzione che tale comportamento sia doveroso e moralmente obbligatorio).
Le fonti del diritto
Con le diverse epoche, la relazione tra legge e consuetudine è variata fino ad arrivare alla soluzione che la legge ha prevalso. Il diritto è diventato prettamente statuale, cioè lo stato che ha dettato la regola.
Le fonti del diritto si dividono in:
- Fonti atti: diritto scritto, sono le norme giuridiche scritte dagli organi competenti ai quali l'ordinamento giuridico ha dato tale potere.
- Fonti fatti: è il diritto non scritto, la consuetudine, la giurisprudenza, le regole create dall’interpretazione del diritto scritto da parte dei giudici e la dottrina (che non è una fonte) ma una serie di illustrazioni e di critiche alle norme.
Fonti di produzione
Sono atti e fatti idonei a produrre il diritto, quindi sono la legge quale atto normativo imposto dall’alto e la consuetudine.
Gerarchia delle fonti di produzione
Secondo il vecchio ordinamento delle fonti, le fonti di diritto erano le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi. Secondo il nuovo ordinamento delle fonti, modificato anche in base all'ingresso in Unione Europea, le nuove fonti di diritto sono: la costituzione, le leggi costituzionali, le leggi ordinarie, gli atti equiparati (decreto legge, decreto legislativo), le leggi regionali, provinciali, gli usi.
Le fonti del diritto e l'adesione alla comunità europea
Con l’ingresso dell’Italia nella comunità europea, si è totalmente rivoluzionato il concetto di fonte del diritto in quanto non è più presente esclusivamente una fonte di diritto interno ma ci sono le fonti di diritto comunitario che creano delle leggi che sono immediatamente applicabili all'interno degli stati membri.
Ad esempio, i regolamenti comunitari sono legge immediatamente ed obbligatoriamente applicabili all'interno di ogni stato membro della comunità europea oppure tramite delle direttive che non sono leggi immediatamente ed obbligatoriamente applicabili all'interno degli stati membri ma sono delle leggi che impongono agli stati membri di creare dei provvedimenti legislativi affinché queste leggi diventino applicabili.
La norma
La norma è data dalla sommatoria tra disposizione + interpretazione. Disposizione: è il testo scritto che detta una legge, un ordine comportamentale, un comando. Interpretazione: quando questa disposizione viene interpretata si crea una norma. La norma è il prodotto tra l'interpretazione e la disposizione.
I formanti del diritto
- La legge
- La giurisprudenza
- La dottrina
Questi sono considerati i formanti del diritto, ciò che costituisce il diritto, per questo si tratta di componenti dell’ordinamento giuridico.
L'ignoranza della legge
Il diritto è l'insieme di regole destinate alla convivenza che devono essere osservate. Si dice che nessuno può ignorare la legge. Si parte dal presupposto che nel momento in cui viene scritta in Gazzetta Ufficiale una norma, quindi si mette a conoscenza la comunità di questa norma, la norma è conosciuta. Per questo l’ignoranza della legge non è scusabile.
La costituzione del 1948
È la norma fondamentale del nostro ordinamento giuridico. Prevede:
- Diritti inviolabili
- Diritto alla persona
- Norme dedicate alla famiglia
- Diritto alla salute
- Diritto al lavoro
- Costituzione economica: proprietà ed impresa
Tutte le regole devono essere conformi alla costituzione. La conformità si ottiene tramite "l'interpretazione adeguatrice".
Le leggi ordinarie
Il codice civile è la legge ordinaria più lunga ed articolata, è composta da 6 libri:
- Persone e famiglia
- Obbligazioni
- Successioni
- Proprietà
- Lavoro
- Tutela dei diritti
Oltre al codice civile abbiamo i codici di settore che sono veri e propri testi unici inseriti dopo il 2000 che riguardano determinati argomenti come il codice sul consumo o il codice sulle assicurazioni.
Le leggi speciali
Le leggi speciali sono dei provvedimenti che hanno sempre valore di legge speciale ma che regolano determinati settori del nostro ordinamento come ad esempio:
- Il testo unico bancario
- La legge sull'equo canone
- La legge sugli espropri
Atti equiparati alle leggi ordinarie
Accanto alle leggi ordinarie ci sono atti equiparati alle leggi ordinarie e sono:
- Decreti legge (assunti dal governo in via d’emergenza)
- Decreti legislativi (sono delle leggi emanate dal governo previa legge di delega da parte del parlamento)
- Referendum abrogativo
- Testi unici
- Codici di settore
- Statuti regioni ordinarie
- Regolamenti parlamentari
Le leggi sotto ordinate
Sotto le leggi primarie ci sono le leggi sotto ordinarie che riguardano:
- I regolamenti delle autorità indipendenti quali regolamenti ministeriali, amministrativi e degli enti pubblici territoriali
- Le leggi regionali ex art 117
Le fonti non scritte
Come abbiamo detto sono le fonti fatti e sono la consuetudine e gli usi, regole deontologiche e i formanti del diritto giurisprudenza e la dottrina.
Le fonti comunitarie
L’ordinamento comunitario è il cuore, il corpus di tutte le regole fondamentali e applicabili emanate dagli organi della comunità europea. Sono vigenti ed applicabili in Italia dal momento in cui la comunità è stata istituita e i relativi trattati sono stati firmati come la CECA, EURATOM (Trattato di Roma), CEE (Comunità Economica Europea).
Organi comunitari
Gli organi comunitari sono:
- Parlamento europeo: ha funzione legislativa
- Consiglio europeo: coordina le politiche economiche degli stati membri
- Commissione europea: si occupa dell’attuazione dei trattati e mette in pratica ciò che il consiglio decide
- Corte di giustizia europea: controlla che i trattati vengano seguiti da tutti gli stati membri ed in più può sanzionare gli stati membri se entro i termini non applicano ciò che le direttive europee delineano
- Tribunale di primo grado: si occupa dei rapporti comunitari fra i vari stati
Regolamenti comunitari
Abbiamo già parlato dei regolamenti comunitari che sono delle norme comunitarie immediatamente applicabili a tutti gli stati membri.
Le direttive
Hanno un’efficacia vincolante solo per il risultato da raggiungere perché come abbiamo detto non sono norme immediatamente applicabili ma sono leggi che impongono agli stati membri tramite dei provvedimenti legislativi di adottare delle leggi per far applicare le direttive. L’adempimento delle direttive, come abbiamo già visto, spetta alla corte di giustizia europea che può sanzionare gli stati che entro i tempi stabiliti non riescono ad applicare tali direttive. A tal proposito il parlamento italiano ha adottato delle misure per evitare di ritardare l’attuabilità di tali direttive con una legge comunitaria che viene adottata ogni anno.
Capitolo 2: La legge nel tempo e nello spazio
Efficacia della legge nel tempo
L’efficacia della legge nel tempo viene considerata da:
- Art.10 delle disposizioni sulle leggi in generale: in cui si esprime il concetto che una legge/regolamento diventano obbligatori dal 15° giorno dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale. Il lasso di tempo che intercorre dalla pubblicazione all’entrata in vigore della legge viene chiamato vacatio legis. Una volta che la legge viene inserita in Gazzetta Ufficiale viene resa pubblica alla comunità quindi conosciuta e da qui torna il concetto che non è scusabile l‘ignoranza della legge.
- Art.11 delle disposizioni sulle leggi in generale, riguarda la retroattività della legge: la disposizione indica che una legge dispone solo per l’avvenire e non per il passato, non ha effetto retroattivo. Questo perché una nuova legge non può andare ad eliminare i diritti acquisiti dai soggetti con le leggi precedenti: concetto di diritti quesiti.
- Art.15 delle disposizioni delle leggi in generale: dispone l’abrogazione della legge. Una legge può essere abrogata quando: abrogazione espressa: la nuova legge esprime chiaramente l’annullamento della norma posteriore, abrogazione tacita: quando la nuova legge è incompatibile con la precedente, abrogazione implicita: quando una nuova legge regolamenta l’intera materia già regolata da norme precedenti.
Efficacia della legge nello spazio
La legge statuale applica la sua autorità entro i confini dello stato, ci sono alcune leggi che riguardano sia gli stranieri che gli apolidi altri soltanto i cittadini in quanto il concetto degli stranieri viene chiaramente identificato con trattati europei. A tutti indistintamente quindi cittadini e stranieri si applicano le leggi della sicurezza pubblica, di polizia e penali.
L’interpretazione della legge
Un altro concetto fondamentale per l’efficacia della legge nel tempo e nello spazio riguarda l’interpretazione della legge.
Come procede un giurista per interpretare la legge:
- Secondo la teoria formalistica l’interprete analizza il caso corrente, ne analizza i concetti salienti e poi procede con la sussunzione ossia esamina la fattispecie il caso reale in relazione alla fattispecie astratta della legge.
- Ma chiaramente l’interpretazione della legge prevede ancora di più in quanto l’interprete deve avvalersi dei principi generali della legge e della regole del caso concreto. Le disposizioni preliminari al codice civile ossia le preleggi sono i regolamenti che indicano al giurista le regole alle quali deve attenersi per intendere ed applicare il testo.
Criteri di interpretazione della legge
- Interpretazione letteraria: l’interprete deve capire il significato delle parole della norma e capire qual è l'obiettivo che quelle parole vogliono che sia perseguito.
- Interpretazione teleologica: l'interprete deve capire il senso della norma.
- Interpretazione sistematica: l'interprete deve interpretare una disposizione all'interno di un’intera norma, all'interno di un intero testo scritto valutando anche le disposizioni successive e posteriori presenti all'interno di tutto il testo, deve captare la ratio della norma.
- Interpretazione adeguatrice: l'interprete può tenere in considerazione le norme sia di rango superiore come la costituzione che di rango inferiore come i principi generali del nostro ordinamento giuridico.
- Interpretazione storica: il giurista deve capire qual era lo scopo che il legislatore voleva perseguire in quel particolare momento storico in cui la legge è stata inserita.
- Interpretazione analogica: è un’interpretazione molto importante in quanto sopperisce lì dove il giurista non trova una norma in grado di disciplinare il caso concreto. È creata da un’analogia legis quando il giurista non trovando una norma in grado di disciplinare il caso concreto in modo analogico interpreta un'altra norma. Analogia iuris in caso il giurista non trovi una norma in grado di legiferare il caso concreto può rifarsi ai principi generali dell’ordinamento: principio di uguaglianza, principio della tutela della persona e del lavoro, principio di solidarietà.
Capitolo 3: I concetti giuridici fondamentali
Il rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è la relazione fra due o più soggetti alla quale l’ordinamento giuridico dà una rilevanza.
- Nel rapporto giuridico esiste un soggetto con una posizione di potere al quale corrisponde sempre un soggetto con una posizione di dovere.
- La relazione giuridica fra due soggetti prevede un rapporto di debito/credito.
- La relazione giuridica tra persone e cose viene legiferata tramite il diritto di proprietà.
- Altro aspetto fondamentale che un rapporto giuridico deve avere oltre ad avere una rilevanza giuridica è anche un interesse morale.
Composizione del rapporto giuridico
Il rapporto giuridico si compone di 2 lati:
- Lato attivo: riguarda il soggetto di cui si protegge il potere.
- Lato passivo: riguarda il soggetto a cui si impone un dovere.
La relazione giuridica di questi due soggetti viene riconosciuta dall’ordinamento giuridico come: situazione giuridica soggettiva attiva e passiva.
Soggetti e oggetti nel rapporto giuridico
- Gli animali e le cose non sono riconosciuti come soggetti in un rapporto giuridico ma possono essere oggetti di un rapporto giuridico, in quanto soprattutto per gli animali vengono identificati come dei beni mobili per cui si applicano le norme del codice del consumo.
Parte e terzo
Nel rapporto giuridico esistono:
- Parte: chi prende parte ad un accordo.
- Terzo: chi è estraneo all’accordo.
Le situazioni giuridiche soggettive
Diritto soggettivo
Il diritto soggettivo è il potere attribuito ad uno specifico soggetto di far valere davanti al giudice un proprio interesse.
I diritti soggettivi si dividono in:
- Diritti soggettivi assoluti: devono essere rispettati da tutti (erga omnes) ed efficaci nei confronti di tutti (es. diritto di proprietà).
- Diritti soggettivi relativi: si esplicano nei confronti dei singoli soggetti (es. diritto di credito – diritto di godimento).
Diritto potestativo
Il diritto potestativo si esercita nei confronti di quei soggetti che non possono avere rivalsa nei confronti del titolare di un diritto potestativo (esempio il diritto di recedere da un contratto o il diritto di prelazione).
In questa situazione troviamo:
- Lato attivo: titolari di diritti potestativi che si trovano in una situazione di potere.
- Lato passivo: il soggetto che si trova in una situazione di soggezione nei confronti del titolare di diritto potestativo.
La potestà
La potestà sono dei poteri affidati ad un soggetto non nel suo interesse ma per tutelare un interesse altrui che l'ordinamento ritiene meritevole di protezione. Esempio: la potestà dei genitori sui figli.
L'aspettativa
L’aspettativa può essere:
- Di diritto: quando esiste la possibilità astratta di acquisire un diritto in base a circostanze che devono ancora maturare.
- Di fatto: quando è un semplice desiderio non tutelato dall’ordinamento giuridico.
Le situazioni giuridiche soggettive passive
Sono quelle situazioni che vedono dei doveri o obblighi nei confronti di un soggetto che si trova in una situazione giuridica attiva.
- Dovere / Obbligo: impegni ad astenersi nel fare qualcosa, impegni di dare o fare qualcosa.
- Onere: è un comportamento che un soggetto non è obbligato a compiere ma che deve essere posto in essere per poter avere un vantaggio.
- Soggezione: è una situazione giuridica passiva in cui un soggetto subisce effetti giuridici dall’esercizio del potere di altri.
Interesse legittimo e interesse diffuso
Altri due concetti giuridici molto importanti sono:
- Interesse legittimo: è quell’interesse che la legge tutela in maniera indiretta in quanto coincide con il pubblico interesse, quindi tra un soggetto e un ente pubblico.
- Interesse diffuso: non è un interesse in capo ad una singola persona ma sono quegli interessi che devono avere un’ampia cerchia di persone che si trovano nella stessa situazione. Un interesse diffuso per poter essere legiferato necessita che chi partecipa in giudizio abbia una forte rappresentazione di interessi diffusi (esempio le associazioni dei consumatori).
Fatti e atti giuridici
Fatto giuridico: sono tutti quegli eventi che producono delle conseguenze rilevanti per il diritto. In tale categoria si distinguono:
- Meri fatti: sono fatti irrilevanti per l’ordinamento giuridico.
- Atti della vita materiale: riguardano la vita di ogni individuo senza che rilevi la sua volontà.
Atti giuridici
Sono quegli atti posti in essere dalla volontà dell’individuo. Gli atti giuridici si dividono in:
- Atti leciti: conformi al diritto.
- Atti illeciti: non conformi al diritto.
- Dichiarazione di scienza: sono dichiarazioni attraverso le quali un individuo dichiara di essere a conoscenza di un fatto giuridico (confessioni).
- Dichiarazione di volontà: è la dichiarazione del proprio volere (esempio matrimonio, testamento).
- Atti unilaterali: provengono da una sola parte (disdetta-rinuncia-testamento)
- Atti bilaterali: servono 2 soggetti, una bilateralità (matrimonio-contratto)
- Attivi plurilaterali: servono più soggetti
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