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Il negozio giuridico

Concetto di negozio giuridico

L'elaborazione, nell'ambito della teoria del fatto giuridico, del concetto di negozio giuridico, è da attribuirsi sostanzialmente alla cultura tedesca. Per tradizione, infatti, è considerata la prima formulazione della definizione di negozio giuridico l'affermazione del Savigny, per cui il negozio è quella dichiarazione di volontà che è libera e tesa alla costituzione o allo scioglimento di un rapporto giuridico.

Origini e negazione del negozio giuridico

  • Origini romanistiche dell'istituto.
  • Negazione del negozio giuridico.

Per quanto riguarda il primo punto, abbiamo già detto che la paternità della definizione del concetto di negozio giuridico è da attribuirsi alla cultura tedesca. Tuttavia sappiamo che i giuristi romani (e successivamente quelli medievali) pur non conoscendo il concetto di negozio, non ignoravano figure generali e astratte che finirono per ispirare poi l'elaborazione della categoria negoziale.

Riguardo al secondo punto, diversi sono stati i tentativi di negare la categoria negoziale. Alcuni, ad esempio, ne hanno negato l’utilità, sostenendo che il suo carattere astratto la rendesse incapace di esprimere le molteplici forme di autodeterminazione privata. Altri sottolinearono come la categoria del negozio giuridico possa essere logicamente compatibile solo se si ammette una prevalenza della volontà individuale sulla legge.

Il negozio giuridico come categoria logica e storica

Al riguardo, dobbiamo dire che le grandi categorie concettuali (negozio giuridico; diritto soggettivo) corrispondono a una esigenza costante di ogni civiltà giuridica: quella di ordinare la caotica realtà socio-economica e normativa e dunque di riassumerla ed organizzarla in figure generali (come tali necessariamente astratte) in cui si evidenziano le caratteristiche comuni (reductio ad unitatem).

In questo senso, il negozio giuridico ci appare dunque come una categoria logica che, nell'ambito della categoria del fatto, individua quella particolare categoria di atti (i negozi, appunto) per i quali un denominatore comune è riscontrabile nella connessione tra il prodursi degli effetti e la libera e volontaria determinazione di essi, da parte dell’autore/i di tali atti.

Dunque, la definizione di negozio come manifestazione di volontà nasce in funzione della teoria del fatto giuridico e non come espressione di particolari tendenze ideologiche come invece vogliono quelle dottrine che negano questa categoria. Dette dottrine sostengono infatti che, proprio in quanto manifestazione di volontà, il negozio è espressione di scelte di politica generale o di classe, è espressione dei disegni della classe dominante che mirano a coinvolgere la classe antagonista: è dunque una categoria ideologica.

Proprio perché espressione di opposti interessi in gioco, non è più suscettibile di reductio ad unitatem. Ciò comporta che la categoria del negozio giuridico sarebbe destinata a scomparire insieme alla sua ragione ispiratrice dell'unità del soggetto giuridico.

Ad obiezione di quanto sostenuto da dette dottrine, si può dire che il negozio giuridico, oltre ad essere una categoria logica, è anche una categoria storica: come tale, i suoi contenuti possono arricchirsi, impoverirsi, mutare col tempo. Ma se può dunque variare la sua fisionomia, di certo rimane costante l’esigenza di reductio ad unitatem su cui si basa tale concetto (concetto: che per definizione è quell’immagine che il giurista si è fatto del proprio sistema).

Certamente il negozio giuridico è figlio di una temperie culturale storicamente coeva all’affermarsi della borghesia come classe dominante. In questo senso, la definizione di negozio giuridico come manifestazione di volontà poteva anche essere funzionale a determinati indirizzi ideologici che si stavano appunto consolidando nella società del tempo. Ma tutto ciò appare più un risultato trovato ex post piuttosto che consapevolmente programmato e voluto.

Teorie soggettive e oggettive

Le teorie che riguardano il concetto di negozio giuridico sono principalmente due: le teorie soggettive e quelle oggettive.

Teorie soggettive basano essenzialmente il negozio giuridico sulla volontà dei suoi autori, sia che tale volontà venga considerata, come nella concezione originaria, come momento prevalente su quello della sua manifestazione, sia che ci si riferisca alla volontà come manifestazione della stessa (dichiarazione di volontà). Quest’ultima è la configurazione della volontà quale è emersa in relazione alle moderne esigenze dei traffici e del commercio che impongono di spostare il momento centrale del negozio dalla volontà alla sua dichiarazione quindi alla volontà intesa come fatto socialmente apprezzabile.

Teorie oggettive, invece, muovono dalla considerazione del rapporto tra volontà dichiarata ed effetti che, secondo le stesse, sono da ricondurre all’ordinamento giuridico e non alla volontà delle parti. In tale contesto, il negozio giuridico viene considerato un mezzo offerto dall’ordinamento all’individuo per la realizzazione dei propri interessi. Posto il distacco tra volontà ed effetti, poi, le teorie oggettive hanno finito con il dividersi in tanti filoni:

  • Vassalli, per il quale la volontà non esaurisce tutto il contenuto del negozio giuridico perché da esso possono scaturire anche effetti non programmati dalle parti, ma determinati dalla legge.
  • Kelsen, per cui il negozio giuridico appare come un precetto normativo che trova il suo fondamento nella Grundnorm che regge l’intero sistema dell’ordinamento giuridico.

In tal senso, il negozio giuridico appare un precetto che l’ordinamento giuridico autorizza il privato a porre in essere (è dunque uno strumento) in base al suo sovrano apprezzamento che attribuirà così alla fattispecie collegata al negozio effetti giuridici. In quest’ultima prospettiva, il negozio giuridico appare essere un valore (in quanto regolamentazione di interessi) valutato da altro valore (quello espresso dalla norma giuridica). Il problema è sapere dunque se in questo rapporto di valori ci sia autonomia o subordinazione.

Betti afferma al riguardo la prevalenza dell’ordinamento statuale sul negozio giuridico in quanto gli effetti giuridici, appunto perché giuridici, derivano sempre dal sistema normativo dell’ordinamento statuale. Ma nella dottrina italiana si è tentato di superare questa prospettiva del Betti muovendo dalla definizione di negozio giuridico quale atto di autonomia privata. Con questo fine, si è sottolineato come il negozio giuridico, pur derivando la propria formale giuridicità dal riconoscimento operato dall’ordinamento, è già, nella realtà una regola e ha dunque una sua portata effettuale. Quindi, l’intervento dell’ordinamento non realizzerebbe altro che una giuridicizzazione degli effetti prodotti dall’atto di autonomia.

Il ruolo della volontà e dell'ordinamento

Il negozio giuridico fu pensato e teorizzato quale manifestazione di libere determinazioni, nella quale la volontà è destinata a svolgere un ruolo determinante. Dunque è la volontà a costituire il punctum dolens dell’intera teoria del negozio giuridico. Di recente, questa tematica sembra aver ripreso piede con l’affermarsi dell’idea di una oggettivazione del negozio giuridico.

Con tale formula si è voluto affermare che la regola negoziale dal momento in cui sia effettivamente formata, finisce per avere un’esistenza autonoma rispetto agli intendimenti individuali; si è in tal modo negata rilevanza alla volontà dopo il momento della dichiarazione, sostenendo in proposito che si può dunque parlare di una volontà della dichiarazione ma non di una volontà degli effetti che sono invece da ricondursi all’ordinamenti giuridico.

Compatibilità tra volontà e ordinamento

Sicuramente il ruolo della volontà e dell’ordinamento concorrono, seppur in modi e tempi diversi, alla definizione del contratto. Quel che invece sembra emergere da una più attenta analisi degli effetti giuridici del negozio è che gli stessi non sono da ricollegarsi né alla volontà, né all’ordinamento. Infatti, per fare un esempio, se io vendo un immobile ed affido ad una scrittura privata tale negozio, l’operazione economica che ho posto in essere è certamente conforme con quanto disposto dall’art 1350 c.c.

Ma tale coerenza si realizza a prescindere che io l’abbia consapevolmente voluta perseguire o no; come prescinde da un assenso dell’ordinamento, visto che si tratta di una rilevanza giuridica che opera automaticamente e che sfugge allo stesso ordinamento in quanto è insita nei fatti concreti in quanto non deriva da un riconoscimento, da un controllo o da un’autorizzazione.

In questo contesto il senso dell’incontro tra volontà e ordinamento non è tanto quello di vedere a chi spetti un ruolo preminente nel negozio giuridico, ma è quello di constatare il grado di compatibilità tra le due, in quanto se tale compatibilità esiste il negozio avrà un carattere di stabilità e definitività e ad esso l’ordinamento statuale offrirà la sua protezione; viceversa, se non c’è tale compatibilità non ci sarà protezione e riconoscimento giuridico, ma ciò non toglie che le parti potranno decidere di mantenere comunque fede a quell’assetto di interessi prospettato.

(Di tutto ciò il legislatore sembra essersi reso ben conto, in quanto ha previsto il “salvataggio” di taluni negozi nulli, per cui il negozio se pur nullo, può giungere, sia pure per itinerari indiretti, a produrre sul piano giuridico quel risultato cui le parti tendevano [c.d. sanatoria del negozio nullo; salvataggio delle prestazioni derivanti da un contratto di lavoro nullo]).

Dunque formulando una definizione di negozio giuridico coerente con quanto detto, potremmo definirlo come un atto vincolante di privata regolamentazione di interessi che assume positiva rilevanza per l’ordinamento quando i valori di cui esso è portatore siano compatibili con i valori che l’ordinamento esprime.

Il negozio giuridico e il sistema del codice civile del 1942

Le dottrine che negano l’esistenza del concetto di negozio giuridico nel codice civile del 1942, si basano sul presupposto del rifiuto del legislatore di accogliere tale istituto in coerenza con le esigenze di un’economia in rapida espansione che impone di considerare il contratto non più in termini di volontà, ma in termini di necessità.

Ma dal codice civile e dalla Relazione allo stesso, sembrano emergere posizioni del tutto differenti. È infatti lo stesso legislatore a chiarire che non si è voluta disciplinare la categoria del negozio giuridico ma in un certo senso in sua vece si è fatto riferimento al contratto quale negozio giuridico per eccellenza, ed ha anche affermato che le norme dettate per i contratti sono da ritenersi applicabili, in quanto compatibili, agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale e non, nonché agli accordi.

Attribuendo in tal modo al contratto una capacità espansiva che lo rende in un certo senso sinonimo di negozio giuridico. Al riguardo Galgano ritiene che se il procedimento di espansione della disciplina del contratto alle altre figure negoziali si realizzasse non mediante una applicazione diretta, ma mediante un procedimento analogico, ciò farebbe venir meno la portata generale del contratto e dunque il suo ruolo di sinonimo del negozio giuridico. Ma a ben vedere, una tale ipotesi porterebbe al risultato opposto da quello prospettato da Galgano, e cioè confermerebbe la portata generale del contratto.

Infatti il presupposto su cui si fonda il procedimento analogico è, oltre a quello di una lacuna nel sistema, quello dell’esistenza di disposizioni che regolino casi simili. Ed è proprio perché dette norme possono trovare applicazioni in casi simili e quindi anche oltre le ipotesi per le quali furono previste, che le stesse hanno una portata ampia, generale.

Ci sono poi altre figure che pur essendo riconducibili alla natura negoziale non in tutto possono far propri gli istituti che emergono dalla disciplina del contratto. È il caso, ad esempio, del matrimonio e del testamento, per i quali, il legislatore, in rispetto delle loro peculiarità, detta una disciplina particolare.

Per quanto attiene al testamento, bisogna anzitutto sottolineare che contrariamente a quanto si possa pensare, la massima espansione dell’autonomia negoziale non è il testamento, ma il contratto. Questo perché è stato sottolineato come la fonte nel fenomeno successorio è la legge, in quanto se il de cuius può disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, l’efficacia delle sue disposizioni, la legittimazione delle

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ferri Giovanni Battista.
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