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La disciplina del contratto come norma generale

E’ infatti lo stesso legislatore a chiarire che non si è voluta disciplinare la categoria del n.g. ma in un certo senso in sua vece si è fatto riferimento al contratto quale n.g. per eccellenza, ed ha anche affermato che le norme dettate per i contratti sono da ritenersi applicabili, in quanto compatibili, agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale e non, nonché agli accordi. Attribuendo in tal modo al contratto una capacità espansiva che lo rende in un certo senso sinonimo di n.g. Al riguardo Galgano ritiene che se il procedimento di espansione della disciplina del contratto alle altre figure negoziali si realizzasse non mediante una applicazione diretta, ma mediante un procedimento analogico, ciò farebbe venir meno la portata generale del contratto e dunque il suo ruolo di sinonimo del n.g. Ma a ben vedere, un tale ipotesi porterebbe al risultato opposto da quello prospettato da Galgano, e cioè confermerebbe la portata generale del contratto.

contratto. Infatti il presupposto su cui si fonda il procedimento analogico è, oltre a quello di unalacuna nel sistema, quello dell'esistenza di disposizioni che regolino casi simili. Ed è proprio perché dette norme possono trovare applicazioni in casi simili e quindi anche oltre le ipotesi per le quali furono previste, che le stesse hanno una portatoampia, generale.

Ci sono poi altre figure che pur essendo riconducibili alla natura negoziale non in tutto possono far propri gli istituti che emergono dalla disciplina del contratto. È il caso, ad es, del matrimonio e del testamento, per i quali, il legislatore, in rispetto delle loro peculiarità, detta una disciplina particolare.

Per quanto attiene al testamento, bisogna anzitutto sottolineare che contrariamente a quanto si possa pensare, la massima espansione dell'autonomia negoziale non è il testamento, ma il contratto. Questo perché è stato sottolineato come la fonte nel

fenomeno successorio è la legge, in quanto se il de cuius può disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, l'efficacia delle sue disposizioni, la legittimazione delle stesse sarà la vocazione ereditaria che trova la sua fonte diretta appunto nella legge. La volontà del testatore può imprimere una certa direzione alla vocazione, ma tale direzione può anche essere rettificata o cambiata dalla legge. Nel contratto, invece, le parti appaiono effettivamente sovrane nel decidere l'assetto da dare ai loro interessi. Con ciò non si vuole negare un ruolo della volontà, tanto meno negare la natura negoziale dell'istituto. Anzi, a conferma di quest'ultima, basterà pensare all'art 424 c cost che al testamento sembra alludere quale mezzo per la circolazione della proprietà. Quindi al testamento, pur rimanendo soggetto ad una disciplina peculiare, saranno comunque

applicabili determinati principi contenuti in istituti previsti per il contratto, come ad es in tema di interpretazione. Lo stesso è a dirsi per il matrimonio, che presenta sue peculiarità. Comunque, il fatto è che l'elemento ricorrente e unificante le singole figure che compongono questa ampia categoria concettuale consiste nel fatto che in tutte è possibile riscontrare sempre una manifestazione dell'autonomia privata.

Il c.c. del 1942 ha apportato una serie di novità tecniche in numerosi istituti, rispetto alle discipline previste per gli stessi nel c.c. del 1865. Anzitutto si è cercato di ordinare e fare chiarezza nella disciplina dell'invalidità articolata nei due istituti della nullità (ora distinta dalla rescissione) e dell'annullabilità, che nel sistema precedente apparivano molto ambigue e quindi fonti di numerosi dubbi. Nel c.c. vigente con l'annullabilità si

è dato rilievo ai vizi o difetti attinenti all’iterformativo della volontà (sia originari che sopravvenuti), con la nullità, invece, sisono prese in considerazioni gravi mancanze nella struttura del negozio.

Riguardo all’annullabilità si sono presi in considerazione sia i vizi di formazionedella volontà, che la mancanza della capacità d’agire (art 1425 1°c) e di quellanaturale (art 1425 2°c); insomma, di quelle attitudini da cui potrebbe desumersi unprocesso volitivo viziato.

Riguardo la nullità, l’art 1418 ne elenca alcune cause principali che attengonoappunto a gravi carenze strutturali. Tuttavia fa salve, oltre a queste, altre ipotesipreviste dalla legge.

Quest’ultime collegano la nullità ad elementi che se pur non appaiono essenziali allastruttura del neg. vengono a qualificarne in modo determinante il momentofunzionale quando siano inserite in concreto nel neg.: come ad esempio il caso

della condizione sospensiva impossibile apposta al contratto che rende nullo lo stesso. In altre ipotesi, in cui pure il legislatore si riferisce alla nullità, non è dato individuare una grave carenza strutturale, quanto piuttosto un fenomeno di inidoneità del neg. a produrre effetti, ad es per la carenza di presupposti soggettivi (art 1471) nell'autore dello stesso più gravi di quelli (incapacità) previsti per l'annullabilità. In altre ancora invece ci si trova di fronte ad una mancanza di legittimazione circa la situazione soggettiva di cui si intende disporre (art 1966 2°c). In questi ultimi casi sembrerebbe più opportuno parlare di inefficacia che di annullabilità. Anche se alla nullità consegue l'inefficacia, queste due nozioni operano, tuttavia, anche in modo autonomo. (Anzitutto bisogna distinguere il diverso ruolo nel loro operare insieme: mentre la nullità è la causa, l'inefficaciaè una conseguenza). Infatti, vi sono ipotesi in cui negozi completi nella loro struttura sono tuttavia inefficaci, ma non nulli: è il caso ad esempio d’una vendita sottoposta a condizione sospensiva, in questa gli effetti sono differiti nel tempo, ma il neg. è valido. Inoltre vi sono neg. inefficaci che possono essere ratificati e produrre i loro effetti [es: la ratifica fatta dal rappresentato al neg. concluso da un rappresentante senza potere], ratifica che è da escludersi può nel neg. nullo. Un’altra novità è rappresentata dall’istituto della rescissione che è una reazione contro l’iniquità e la sproporzione del vantaggio conseguito da una parte a danno di un’altra (contratto concluso in stato di pericolo o di bisogno; contratti usurari). Tale istituto è stato svincolato dalla disciplina della nullità cui lo collegava il c.c. precedente in quanto nel nuovo c.c. il contratto che può

essere rescisso, è suscettibile anche di essere modificato e produrre effetti. Lo stretto collegamento dell'istituto al tema di una volontà anormale che ha indotto alla conclusione del contratto, ha fatto pensare che lo stesso fosse riconducibile ai vizi del consenso e dunque alla disciplina dell'annullabilità. Ma il legislatore ha scartato esplicitamente tale possibilità sancendo l'impossibilità della convalida di un neg. rescindibile, cosa invece possibile, come sappiamo, in causa di neg. annullabile. Tuttavia, come già detto, ha previsto la possibilità che il contraente contro cui è richiesta la rescissione, la eviti offrendo alla controparte di modificare il contratto portandolo a condizioni di equità, con questo, lo ripetiamo, svincolando tale istituto dalla disciplina della nullità in cui in precedenza era collocato. Riguardo alla risoluzione, invece, il legislatore ha introdotto il

principiodell’implicita soggezione dei contratti a prestazioni corrispettive alla clausola rebussic stantibus, accantonando il tradizionale principio per cui pacta sunt servanda.

Altro punto di rilievo nel nuovo c.c. è stato la scomparsa tra i requisiti essenziali del contratto della capacità di agire, che invece era espressamente contemplata come causa di nullità dal c.c. precedente. Mentre vi è il riferimento alla forma, quando risulta prescritta dalla legge.

Per quanto riguarda la capacità d’agire la dottrina è concorde nel ritenerla come presupposto di validità del n.g. E questo per la reciproca conseguenzialità che c’è tra causa e neg: da un lato, dalla natura negoziale di un atto si evince l’esigenza che il suo autore, per compierlo, debba essere capace d’agire; dall’altro, quando per un atto è richiesta la capacità di agire, si deduce la natura negoziale dello stesso.

Tuttavia,

nel nostro c.c., l'unica norma, a parte l'art 2, che fa riferimento al collegamento suddetto è l'art 1425 1°c quando stabilisce il principio dell'annullabilità del contratto se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. D'altro canto l'art 2 certamente afferma che chi ha la capacità di agire può compiere tutti gli atti, ma non dice anche che chi non ce l'ha non può farlo. Infatti vi sono ipotesi in cui il minore pone in essere atti negoziali validi ed efficaci per l'ordinamento giuridico: è il caso dell'art 1426 riguardo i raggiri usati dal minore. Fermo restando il carattere sanzionatorio per il minore della non annullabilità del contratto "se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età" di fatto si finisce per dare definitiva efficacia e validità ad un contratto pur sempre stipulato da un contraente incapace di agire. I requisiti delcontratto introdotti col vigente codice, come sappiamo, sono l'accordo, la causa, l'oggetto e la forma (art 1325). L'oggetto del contratto 9Per quanto riguarda l'OGGETTO ci si trova nella stessa non omogeneità di definizione che abbiamo visto per la capacità. Nel nostro c.c. manca un'esplicita norma che lo definisce, come invece accadeva nel c.c. del 1865 che affermava che "solo le cose che sono in commercio, possono formare oggetto di contratto". Infatti nel nostro c.c. gli art 1346 e ss in tema di contratti in generale non fanno riferimento al concetto di "cosa", ma a quello di "prestazione"; o meglio, la cosa diventa oggetto della prestazione, che a sua volta è oggetto dell'obbligazione. Se prendiamo ad esempio la vendita (e cioè il contratto più diffuso nella pratica) troviamo che l'art 1470 la definisce come il contratto "che ha per oggetto il trasferimento dellaproprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un pr
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Publisher
A.A. 2012-2013
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ferri Giovanni Battista.