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Capitolo 3: Il processo del lavoro

Introduzione

Tra i procedimenti speciali previsti nell’ordinamento processuale un ruolo di rilievo spetta al processo del lavoro. A partire dalla fine del secolo scorso le controversie di lavoro hanno costituito oggetto di norme processuali speciali; anche il codice di procedura civile del 1940 seguiva questa tendenza e in alcune norme differenziava il procedimento in materia di lavoro dal procedimento ordinario. Tuttavia questa speciale disciplina non si rivelò sufficiente ad assicurare un adeguato funzionamento del processo in materia di lavoro.

La legge n. 533 dell’11 agosto 1973 ha introdotto, riformando gli artt. 409-447 del codice di procedura civile, un nuovo procedimento per le controversie individuali di lavoro. Il legislatore ha adottato la disciplina del procedimento del lavoro anche per altre controversie nelle quali emergono esigenze di rapidità ed effettività, come ad esempio nelle controversie relative alle locazioni. Una importante estensione del rito del lavoro ad altre materie si è verificata con l’art. 3 della legge n. 102/2006, il quale prevede che siano trattate con il rito del lavoro le controversie relative al risarcimento di danni derivanti da morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali. Questa norma ha però suscitato numerosi problemi applicativi, ed è stata opportunamente abrogata dalla legge n. 69/2009.

In conseguenza delle varie estensioni ad altre materie del rito originariamente previsto per le controversie di lavoro, l’ordinamento processuale appare ora incardinato su due modelli principali di procedimento di cognizione: quello ordinario e quello del lavoro. Si tratterà di vedere, nel prossimo futuro, se, come previsto dalla norma di delega contenuta nell’art. 54 legge n. 69/2009, il Governo riuscirà nell’opera di semplificazione che dovrebbe portare, fatte salve alcune eccezioni, a tre modelli fondamentali di processo civile: accanto al rito ordinario e al rito del lavoro si dovrebbe collocare soltanto il nuovo rito sommario introdotto dalla stessa legge n. 69.

La competenza del giudice del lavoro

Secondo l’art. 413 c.p.c. le controversie di lavoro in primo grado sono di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. In base alla legge n. 254/1997, e al D.lgs. n. 51/1998, si tratta del tribunale in composizione monocratica. La competenza del tribunale come giudice del lavoro è funzionale, come tale inderogabile, e quindi la legge si limita a disciplinare la competenza per territorio. La regola fondamentale enunciata dall’art. 413, comma 2, c.p.c. è che competente è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto o si trova l’azienda o la dipendenza alla quale è o era addetto il lavoratore. Tale competenza permane dopo il trasferimento o la cessazione dell’azienda o della dipendenza se la domanda è proposta entro 6 mesi.

La legge n. 128/1992 ha introdotto nell’art. 413 c.p.c. un comma 3 in cui si prevede la competenza del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del soggetto che ha con il datore di lavoro uno dei rapporti previsti dall’art. 409 n. 3 c.p.c.. La competenza del giudice del lavoro non riguarda soltanto le controversie di lavoro nel significato tradizionale del termine, e comprende invece un arco di controversie notevolmente ampio:

  • Anzitutto, appartengono alla competenza del giudice del lavoro alcune controversie regolate da norme speciali, come quelle in materia di repressione della condotta antisindacale, e in materia di tutela della parità uomo-donna sul luogo del lavoro;
  • L’art. 409 n. 1 c.p.c. si riferisce ai rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa. Al riguardo l’elemento essenziale è quello della subordinazione, ossia del vincolo che assoggetta il lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. La norma ricomprende tutte le ipotesi di lavoro privato subordinato: in particolare, essa include il lavoro a domicilio, il lavoro domestico, quello prestato a favore di qualunque soggetto anche non imprenditore, ed anche il lavoro marittimo. La norma riguarda anche tutte le controversie che derivano dallo svolgimento del rapporto di lavoro. In particolare essa riguarda le controversie di risarcimento dei danni subiti dal lavoratore durante la prestazione lavorativa. Rientrano nella competenza del giudice del lavoro anche le domande di risarcimento proposte dal datore di lavoro per danni prodotti dal dipendente in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa;
  • Il n. 2 dell’art. 409 c.p.c. si occupa dei contratti agrari per stabilire che anche ad essi si applica il rito del lavoro. La norma fa tuttavia salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie, e quindi sottrae tali controversie alla competenza del giudice del lavoro;
  • L’art. 409 n. 3 c.p.c. assimila ai rapporti di lavoro in senso stretto altri rapporti, detti di parasubordinazione. Si tratta dei rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, e di ogni altro rapporto di collaborazione relativo ad una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Il carattere continuativo e coordinato della prestazione esclude che la norma si applichi a rapporti di collaborazione isolati ed occasionali. Esso richiede che la collaborazione sia stabile nel tempo, anche se per un periodo determinato, e che la prestazione si ricolleghi organicamente all’attività dell’impresa, essendo connessa ad un programma predeterminato, o risultando da una connessione funzionale tra l’attività del prestatore d’opera e quella del preponente. Il carattere prevalentemente personale della prestazione non esclude che essa venga effettuata anche con l’aiuto di altre persone, ma esclude che essa si svolga in forma imprenditoriale o in modo tale che l’attività di terzi prevalga su quella del prestatore. Un problema particolarmente rilevante sorge quando il prestatore d’opera ha la forma di una società commerciale. Tra le varie soluzioni sembra ragionevole quella per cui la competenza del giudice del lavoro è esclusa quando si tratti di una società di capitali, mentre può essere ammessa se si tratta di società di persone, purché in concreto sia individuabile una prevalente personalità della prestazione. Un ulteriore problema è se il requisito del carattere prevalentemente personale della prestazione debba valere anche per i rapporti “nominati” dalla norma, ossia per l’agenzia e la rappresentanza commerciale (artt. 1742 e 1752 c.c.). La risposta prevalente è positiva, sicché tali rapporti rientrano nella competenza del giudice del lavoro, o ne sono esclusi, a seconda che l’attività dell’agente o del rappresentante sia o non sia prevalentemente personale;
  • L’art. 409 n. 4 c.p.c. assoggetta al rito del lavoro, e alla competenza del giudice del lavoro, i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente economica. Tale attività viene solitamente svolta in forme imprenditoriali, ma può accadere che la produzione di servizi o altre utilità integri un’attività economica anche in assenza di organizzazione imprenditoriale;
  • La norma prevista dal n. 5 dell’art. 409 c.p.c. è stata modificata, in funzione della c.d. “privatizzazione” del pubblico impiego, dagli artt. 68 ss. del D.lgs. n. 29/1993, e poi con il D.lgs. n. 80/1998. Con l’eccezione di poche categorie di pubblici dipendenti (magistrati, militari, diplomatici, ecc.), le controversie di pubblico impiego vengono ora attribuite alla competenza del giudice del lavoro. Ne deriva una ben più ridotta portata del n. 4 dell’art. 409 c.p.c.: posto che le controversie di pubblico impiego sono ormai come tali attribuite al giudice del lavoro, viene meno la necessità di distinguere in funzione della natura economica o non economica dell’ente pubblico datore di lavoro.

L’introduzione della causa

Il rito del lavoro inizia con ricorso invece che con citazione. Secondo l’art. 414 c.p.c. il ricorso deve contenere l’indicazione del giudice, l’indicazione delle parti con nome o denominazione, e con residenza, domicilio eletto o sede, la determinazione dell’oggetto della domanda, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, con le relative conclusioni, e l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti che offre in comunicazione.

In assenza di una norma espressa, problemi rilevanti sono sorti quanto all’individuazione delle conseguenze che derivano dalla mancanza (o dalla insufficiente determinazione) dell’uno o dell’altro di questi requisiti. Non è dubbio che la mancata indicazione del giudice determini la nullità del ricorso. Parimenti evidente è che la nullità derivi anche dalla mancata individuazione delle parti o di una di esse. Analogamente, anche l’indicazione dell’oggetto del processo deve ritenersi richiesta a pena di nullità del ricorso. È ragionevole ritenere, invece, che l’indicazione degli elementi di diritto sia irrilevante, in base al principio iura novit curia, salvo che essa sia indispensabile per determinare il rapporto giuridico che viene fatto valere, e che quindi la sua mancanza non produca un vizio dell’atto introduttivo. Essenziale è invece l’indicazione dei fatti che fondano la domanda, poiché tale mancanza rende impossibile stabilire quale sia la situazione giuridica concreta che viene posta ad oggetto della causa. Quanto all’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti, la soluzione più corretta è nel senso di ritenere che essa sia prevista a pena di decadenza, in analogia a quanto l’art. 416 c.p.c. prevede per le analoghe indicazioni che il convenuto deve compiere nella memoria di costituzione. La disciplina del rito del lavoro non contiene un’espressa disciplina delle possibili sanatorie delle nullità dell’atto introduttivo: i relativi problemi debbono quindi essere risolti ancora applicando per analogia le regole generali previste dall’art. 164 c.p.c.

Il ricorso viene depositato nella cancelleria del giudice adito, insieme ai documenti eventualmente prodotti. Con il deposito del ricorso avviene anche la costituzione dell’attore, che quindi nel rito del lavoro non può mai essere contumace. Entro 5 giorni dal deposito, il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre 60 giorni dal deposito del ricorso. Si tratta di termini non sanzionati.

Il ricorso e il decreto che fissa l’udienza debbono essere notificati al convenuto, a cura dell’attore, entro 10 giorni dalla pronuncia del decreto. In ogni caso tra la data della notificazione al convenuto e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni. Questo è il solo termine tra quelli che dovrebbero regolare la fase introduttiva della causa, la cui violazione produce una nullità del procedimento: esso è destinato ad assicurare al convenuto un tempo minimo per predisporre le sue difese.

Il convenuto si difende costituendosi in giudizio almeno 10 giorni prima dell’udienza di discussione, depositando in cancelleria una memoria contenente le sue difese (art. 416, commi 1 e 2, c.p.c.). Ai sensi del comma 3 dell’art. 416 c.p.c. in questa memoria il convenuto “deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” sui fatti allegati dall’attore a fondamento della domanda. Pur essendo priva di sanzione, la norma assume importanza in quanto viene considerata uno dei fattori che fondano l’esistenza, nel nostro sistema, di un “principio di non contestazione”, in funzione del quale i fatti non contestati debbono considerarsi “pacifici” e quindi non hanno bisogno di essere provati. Per la dottrina la non contestazione dei fatti produce una relevatio ab onere probandi provvisoria e revocabile per mezzo di una successiva contestazione, mentre la giurisprudenza è nel senso che la mancata contestazione vincoli il giudice a tener per vero il fatto “pacifico”. Si tende comunque ad ammettere che una successiva contestazione sia possibile, sino all’udienza prevista dall’art. 420 c.p.c.

Nella stessa memoria il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’art. 416, comma 2, c.p.c. prevede la decadenza dal potere di proporre eccezioni in un momento successivo. Nella medesima memoria, inoltre, il convenuto deve indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare. Anche questa indicazione è prevista a pena di decadenza (v. art. 416, comma 3, c.p.c.).

Il convenuto potrebbe poi proporre una domanda riconvenzionale. L’art. 416, comma 2, c.p.c. prevede che anche le domande riconvenzionali debbano essere proposte, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione. Se nel rito del lavoro viene proposta una domanda riconvenzionale fondata su qualsivoglia rapporto, e quindi non soltanto su un rapporto di lavoro, essa viene comunque decisa dal giudice del lavoro. Proponendo una domanda riconvenzionale, il convenuto deve chiedere nella stessa memoria di costituzione, a pena di decadenza, che il giudice modifichi il precedente decreto e fissi una nuova udienza di discussione (art. 418 c.p.c.). Lo scopo di tale spostamento dell’udienza è di consentire all’attore di difendersi nei confronti della domanda proposta dal convenuto: la nuova udienza deve essere fissata entro 50 giorni dalla proposizione della domanda riconvenzionale (ossia dal deposito della memoria di costituzione del convenuto) ma deve essere rispettato il termine di 25 giorni, dalla notificazione del decreto all’udienza, previsto a difesa dell’attore (art. 418, comma 4, c.p.c.).

Il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza di discussione fissata ex art. 415 c.p.c. Si ammette tuttavia che egli possa costituirsi dopo tale termine, ed anche all’udienza di discussione. Tale costituzione viene considerata tardiva, con la conseguenza che il convenuto subisce tutte le decadenze che sino a quel momento si siano verificate a suo danno. Si tratta delle decadenze che l’art. 416 c.p.c. stabilisce con riferimento alla proposizione delle eccezioni e delle domande riconvenzionali, e alla deduzione di mezzi di prova, prevedendo che esse possano essere compiute solo nella memoria di costituzione, ed assumendo che la costituzione del convenuto avvenga nel termine previsto. Se il convenuto si costituisce dopo questo termine, egli non potrà proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio o domande riconvenzionali, né dedurre prove o produrre documenti. Le sole attività difensive che non gli sono precluse consistono nello svolgimento delle c.d. mere difensive in fatto o in diritto, ossia nelle contestazioni ed argomentazioni contrarie a quanto affermato dall’attore nel ricorso introduttivo, e nella sollecitazione al giudice perché rilevi questioni rilevabili d’ufficio.

L’udienza di discussione

Tra le scelte più innovative compiute dalla legge del 1973 va annoverata la disciplina della fase centrale del processo del lavoro, dedicata alla trattazione della causa e all’istruzione probatoria. Il legislatore adotta un modello di procedimento incentrato sui principi dell’oralità e della concentrazione. Si tratta di un modello “a udienza unica” nel quale si prevede appunto che trattazione e istruzione della causa avvengano senza interruzione in una sola udienza. Questa potrà esaurirsi in un solo giorno, o potrà continuare in più giorni se necessario, ma si tratta in ogni caso di un’udienza sola. Un procedimento così congegnato non può che svolgersi oralmente davanti al giudice, poiché la trattazione per mezzo di memorie scritte è incompatibile con la necessità di procedere senza interruzioni nelle varie attività occorrenti per istruire la causa. L’istruzione avviene in udienza di tipo dibattimentale, orale e continua, destinata a concludersi con la pronuncia della decisione.

Questo aspetto importantissimo del processo del lavoro è disciplinato dall’art. 420 c.p.c., che si intitola “Udienza di discussione della causa”. L’udienza di discussione si apre con l’interrogatorio libero delle parti presenti e con il tentativo di conciliazione (art. 420, comma 1, c.p.c.). La legge parte dalla premessa che le parti compaiano obbligatoriamente per essere interrogate dal giudice. Si prevede infatti che la mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, sia un comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Ciò equivale a consentire al giudice di trarre dalla mancata comparizione delle parti non più che argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.

La parte che non voglia o non possa comparire personalmente può farlo servendosi di un procuratore, generale o speciale. A tal fine deve conferire a costui una apposita procura, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, attribuendogli anche il potere di conciliare o transigere la controversia (art. 420, comma 2, c.p.c.). Poiché questo procuratore compare in luogo della parte per rispondere all’interrogatorio libero, la norma richiede che egli sia a conoscenza dei fatti della causa; la mancata conoscenza dei fatti è pure valutata dal giudice ai fini della decisione (ossia come fonte di possibili argomenti di prova), salvo che il procuratore la giustifichi adducendo gravi ragioni. L’interpretazione prevalente della norma è nel senso di non richiedere che il procuratore abbia una conoscenza personale e diretta dei fatti della causa, ma di ritenere sufficiente una conoscenza indiretta di tali fatti.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lapatty86 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Saletti Achille.
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