Il negozio giuridico nel pensiero di Alessandro Passerin
d’Entrèves
1)
Tutto comincia da Savigny il quale definisce i negozi giuridici come quei
fatti giuridici che non sono solo atti liberali ma tali che la volontà
dell’agente è diretta alla costruzione o allo scioglimento di un rapporto
giuridico, e aggiunge che la volontà è l’unico elemento importante ed
efficace. Agli individui spetta la capacità di indurre mutamenti
nell’ambiente giuridico mediante atti volontari. Tutto incomincia da
queste parole di Savigny e dure per più di un secolo e porta Alessandro
Passerin d’Entrèves a svelare quello che si può racchiudere in una sola
domanda: se l’attributo della giuridicità derivi dalla volontà o dalle
volontà che pongono in essere la norma negoziale, o se tale attributo
derivi da una norma esterna e superiore estranea alla volontà: la prima
costruzione può essere designata come sistema dell’autonomia la seconda
come sistema dell’eteronomia.
2)
La descrizione di questi due sistemi è in base ad un limpido metodo
logico: che il mondo dei giuristi è il mondo delle norme oggettive sicché
l’indagine consiste sempre nella ricerca della norme o delle norme che
spiegano la validità di tutte le altre. È da questo ultimo punto che parte il
Passerin; infatti la considerazione dell’eteronomia implica che la validità
ed anzi la stessa esistenza giuridica del negozio derivi da una norma
superiore.
3)
Infatti colloca al centro del suo sistema la norma superiore e quindi la
volontà si sposta verso l’alto. La critica al volontarismo negoziale si
capovolge nel volontarismo dell’intero sistema. Ultima notazione del
Passerin è che parallela indagine si svolge negli studi di diritto
internazionale dove viene combattuta la teoria volitiva.
4)
Se nel sistema dell’eteronomia la volontà formatrice dello stato demanda
al privato la semplice posizione del fatto nel diverso sistema
dell’autonomia originaria e sovrana è invece la volontà dei privati. Qui il
Passerin si imbatte con il Tedeschi infatti per questi due studiosi
autonomia non è la volontà privata a cui la norma statuale demanda la
1
mera posizione del fatto ma è la volontà privata che si innalza a
fondamento del proprio sistema di norme. Percorrendo dal basso verso
l’alto il sistema dell’eteronomia si giunge alla volontà formatrice dello
stato ed oltre non si può andare e quindi nel sistema dell’autonomia la
ricerca del fondamento spesso si colora di giusnaturalismo.
5)
Si tratta di due sistemi ciascuno sorretto e governato da una propria
logica ed esclusivo dentro di se. Ma la dottrina del negozio giuridico è
ancora dominata dalle parole di Savigny che oscillano tra la logica
antitetica dei due sistemi. Il lettore a questo punto può domandarsi quale
sia il destino dei sue sistemi e come gli uomini decidano in favore dell’uno
o dell’altro.
6)
Se il giurista può fermarsi a questo confine il filosofo deve andare oltre e
domandarsi quale è il processo onde è posta e determinata l’oggettività
delle norme? E quale è il principio che genera i fatti giuridici e ce li fa
distinguere da quelli umani? Le ultime pagine del libro sollevano quella
che potremmo definire la domanda delle domande che ne è della verità?
Di un criterio capace di orientare la scelta dell’uomo e di riempire le
forme del diritto? Affiora così il problema del diritto naturale.
7)
Il saggio di Passerin reca la traccia del tempo di tutte quelle dispute
dottrinarie che si sono succedute nel tempo. I due sistemi sono tratteggiati
con mirabile limpidezza; e dalla loro logica non possiamo uscire. Se i due
sistemi si riconducono a volontà formatrici allora non si da un criterio
superiore di scelta. Il Passerin avverte il bisogno di un’altra oggettività
che non sia inclusa nel ritmo dello spirito umano ma sia posta al di sopra
e al di là. L’analisi lucida e dura dell’immanente si chiude e placa nel
segno del trascendente. 2
Introduzione
Come sembra essere il destino comune anche la teoria del negozio
giuridico è in crisi. Ma in questo caso la crisi dura da molti decenni. Il
vero è che la crisi non è di questa o di quella particolare teoria ma della
dogmatica e in generale della scienza del diritto. Che il concetto
tradizionale del negozio debba risentire le conseguenze sembra
abbastanza facile a spiegarsi. Il concetto di negozio è contrassegnato da
un marchio indelebile nella sua origine dalla pura elucubrazione dei
giuristi. Il suo accoglimento in una determinata legislazione positiva è un
fatto assai recente. Per cui come scriveva già il Windscheid trattandosi di
un concetto che la giurisprudenza stabilisce per i suoi fini tutti coloro i
quali partecipano al lavoro dogmatico sarebbero anche autorizzati a dare
ad esso la figura che credono più appropriata purché non commettano
incongruità di linguaggio e non dicano: negozio giuridico è questo e
questo ma per negozio giuridico s’intende questo e questo. Ma accanto a
questa pregiudiziale comune a tutti quanti i concetti giuridici vi sono dei
motivi particolari per cui la teoria del negozio rappresenta un pactum
pruriens della dogmatica odierna. Col che non vogliamo sollevar per il
momento l’arduo problema della possibilità di costruire una teoria
generale veramente pura in cui ogni residuo empirico o metafisico sia del
tutto eliminato. Di qui consegue anzitutto, che per quanto i giuristi non si
stanchino di ripetere col Savigny di non volere avere a che fare con le
difficoltà speculative dei concetti da essi usati, tali difficoltà finiscono per
imporsi ad essi a loro insaputa e ne sono una prova eloquente le
discussioni intorno ai molteplici problemi connessi al negozio giuridico e
della volontà. Da questo punto di vista è molto significativo che la crisi
della teoria dominante e del dogma della volontà coincida col movimento
di reazione all’individualismo nel secolo scorso di cui essa non è in realtà
che un’ aspetto. Queste brevi osservazioni sono tuttavia sufficienti ad
illustrare l’interesse che un riesame della tradizionale dottrina del
negozio giuridico può presentare non soltanto dal punto di vista della
giurisprudenza ma anche da quello della filosofia del diritto. 3
Capitolo 1
Il problema del negozio giuridico è un aspetto del più vasto del problema
della volontà nel campo del diritto; su questo punto sembra regnare
l’accordo fra i giuristi. In questo senso si definisce di solito il negozio
come un fatto o un atto volontario e lecito produttivo di conseguenze
giuridiche e di conseguenze che si trovano in un determinato rapporto
colla volontà stessa. Su questi termini generici si può riassumere la
comune costruzione dogmatica del negozio giuridico, bisogna aggiungere
subito che essi non possono avere significato per il giurista senza un terzo
termine che qualificandoli giuridicamente li ricongiunge e li media:
questo terzo termine è la norma giuridica. Tutto questo, prova
all’evidenza che il punto di vista obbligato della giurisprudenza non può
essere se non un punto di vista oggettivo, e precisamente una norma
dell’ordinamento giuridico positivo. Si può anzi chiederci sin d’ora come
abbia potuto mai sorgere il dibattito del più vasto problema del rapporto
fra fattispecie e conseguenze nei riguardi del negozio giuridico, il sorgere
di tale problema possa spiegarsi dal punto di vista oggettivo della
giurisprudenza fattispecie e conseguenza giuridica sono quel che sono in
virtù esclusiva della norma. Ma notiamo anche sin d’ora come, è
necessario ma anche sufficiente il postulato dell’oggettiva esistenza della
norma, la quale può anche essere trovata all’infuori della legge positiva.
Quello che importa per la qualificazione giuridica della volontà e degli
effetti è soltanto la norma come termine di riferimento oggettivo; e poiché
questa, è postulata nell’atto stesso in cui la volontà si pone come volontà
normativa tutto si riduce in ultima istanza a determinare l’esatta natura. I
due termini che costituiscono i due poli della figura del negozio il fatto
volontario e le conseguenze di cui esso è produttivo. Per quanto riguarda
il primo dei due termini basta a noi rilevare come abbiamo rilevato più
sopra, come la figura del negozio giuridico miri appunto a sistemare
quella complessa categoria di casi in cui la volontà umana appare
positivamente dotata della capacità di dar vita collaborare o por fine a un
determinato fenomeno giuridico. E così possiamo designare la qualità
della volontà che viene in causa nel negozio. Si tratta invece piuttosto di
precisare il soggetto della volontà che la teorica del negozio prende in
considerazione. È noto che nella sua formazione storica il concetto di
negozio giuridico è venuto configurandosi nel campo del diritto privato:
oggi viene definito come l’esplicazione della volontà privata. La sua
estensione nel campo del diritto pubblico è relativamente recente e non
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poco controversa e precisamente nel senso di comprendere sotto la
categoria del negozio anche le manifestazioni di volontà di un soggetto di
natura pubblica. Si può in proposito osservare col Del Vecchio come dal
punto di vista dogmatico, nulla sembra vietarla poiché si tratta
unicamente di definire il concetto di negozio giuridico in modo da
comprendervi questa nuova categoria di atti, salvo ad aver riguardo nel
trattare di essi alle loro speciali caratteristiche. Ma non si può
disconoscere che tale estensione è nella logica stessa del concetto di
negozio poiché, se non vi è negozio giuridico che non si risolva in una
posizione di volontà normativa, ogni distinzione circa la natura del
soggetto da cui tale posizione può essere effettuata in concreto, non potrà
essere in realtà che una distinzione esteriore e formale, di modalità e di
grado e non già di sostanza. Il secondo dei due termini in cui si polarizza
la figura del negozio, la conseguenza od effetto che ad esso si ricollega. Si
tratta di precisare la natura del fenomeno giuridico dipendente dal
negozio: in breve di determinare se, il negozio possa definirsi come fonte
di diritto obbiettivo. In favore della tesi affermativa sembra stare il peso
non disprezzabile della quotidiana esperienza giuridica, concretata in
formule sempre ricorrenti. Ma non è per contro da stupire che il
riconoscimento che il negozio giuridico possa essere fonte di diritto
obbiettivo sia in realtà il più difficile da ottenere dal giurista. Varie sono
le obbiezioni che da parte dei giuristi vengono mosse al riconoscimento
del negozio come fonte di diritto, e gli sforzi per stabilire il criterio
differenziale della legge e del negozio giuridico si svolgono in varie
direzioni. Non è possibile esaminare qui in dettaglio il fondamento di tali
obbiezioni. Si può tuttavia facilmente rilevare il diverso carattere del
primo e del secondo gruppo delle obbiezioni poiché mentre le une si
soffermano sulla natura della norma, le altre riguardano più
propriamente le conseguenze poste in essere dal negozio. Perciò le due
prime obbiezioni si riducono in realtà a porre una distinzione fra la
norma negoziale e quella legislativa che è semplicemente una distinzione
di modalità e di grado. Ben più grave è l’obbiezione fondata sulla
considerazione della natura delle conseguenze del negozio giuridico, sia
che si ponga come suo oggetto la mera esplicazione o determinazione di
diritti subbiettivi, sia che se ne circoscriva l’efficacia alla sfera dei
rapporti giuridici. Ci limitiamo qui a rilevare come alle obbiezioni
sufferite si possa muovere un generico appunto di improprietà di
formulazione. Il vero è che non sarà neppure lecito attribuire al negozio
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una funzione creativa di rapporti giuridici e rispettivamente di diritti
subbiettivi. Così dunque sotto qualunque aspetto si consideri la poliedrica
figura del negozio giuridico si è ricondotto al problema della norma: e
che tale problema costituisca difatti il punto di partenza obbligato di ogni
costruzione dogmatica, è dimostrato dalla critica filosofica la quale
precisamente ha esercitato la più profonda influenza anche sul pensiero
dei giuristi. Se dunque il problema della costruzione dogmatica del
negozio non è altro che il problema della determinazione della norma
negoziale, sembra che l’unica via che rimanga aperta sia quella che,
prescindendo sia dalla natura del soggetto sia dall’o
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