MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE-FERRI
PARTE I: L’IMPRESA
CAP 1: IL SISTEMA DEL DIRITTO COMMERCIALE
Rapporti commerciali e diritto commerciale
Nell’ambito dei rapporti giur patrimoniali si individua una categoria autonoma e
attengono alla
unitaria di rapporti che, attraverso la produzione o scambio,
predisposizione di beni o servizi per il mercato generale RAPPORTI
COMMERCIALI e DIR COMMERCIALE viene denominato il complesso di norme
giur che li regolano.
Rapporti commerciali non sono solo quelli che attengono al commercio in senso
economico ma anche quelli che, inerenti al soddisfacimento dei bisogni del
mercato generale, realizzano una funz intermediaria2195 cc, nell’annoverare
una serie di attività commerciali (attività intermediaria, attività industriale di
produzione di beni o servizi, attività bancaria, assicurativa, di trasporto), pone in
luce l’aspetto unitario che sussiste nei diversi fenomeni economici, ossia la
FUNZ INTERMEDIARIA attuata con il coordinamento di operazioni contrapposte
in funz delle esigenze del mercato in considerazione del risultato economico
derivante: tale funz può avvenire con operazioni di scambio semplici o
complesse ma per il dir rimane identica posizione, finalità e risultato
dell’intermediario.
Rapporti commerciali di organizzazione e rapporti commerciali di attuazione
La funz intermediaria richiede un’attività continuativa e presuppone un’organizz
stabile attraverso cui attuarsi e da ciò si distinguono all’interno dei rapporti
commerciali tra RAPPORTI COMMERCIALI DI ORGANIZZAZIONE (organizzazione
ed esercizio professionale dell’attività intermediaria) e DI ATTUAZIONE (sorgono
dai singoli atti in cui l’attività intermediaria si concreta)interdipendenza
indubbia, ma dal punto di vista giur il dir può assoggettare ad uno speciale
regime giur i rapporti commerciali a seconda della natura dell’organizz o
dell’atto di intermediazione: in origine la commercialità del rapporto era basata
sistema soggettivo),
sulla professione del commerciante ( in seguito trova
(sistema oggettivo),
fondamento nell’atto di commercio mentre nel dir
sistema misto).
germanico si basa sull’uno o altro elemento ( sistema soggettivo
Nel sistema italiano vigente si torna all’origine adottando il
in funz della specialità della professione, ma in aggiunta si tiene conto della
rilevanza dell’elemento organizzativo.
L’evoluzione storica del diritto commerciale e l’unificazione legislativa del 1942
matricula
Il dir commerciale è sorto come dir di classe degli iscritti nella
mercatorum, con l’affermarsi delle corporazioni si estende la giurisdizione
consolare alle controversie tra iscritti e non all’interno di essa: tali progressivi
ampliamenti non hanno modificato la sostanziale caratteristica di dir di classe.
Le esigenze economiche assumono limitato rilievo in quanto il dir commerciale
trova ragion d’essere nell’assicurare alla classe dei commercianti una posizione
privilegiata consistente nell’imporre l’applicazione di norme da essa elaborate e
giudici da essa prescelti. Fino alla Rivoluzione francese la situazione è immutata
mentre in seguito ad essa, con l’abolizione di corporazioni e privilegi, il dir
commerciale perde la caratteristica di dir di classe; soltanto nel codice del
1
commercio italiano del 1882 scompare l’aspetto classista, ma la nozione di atto
di commercio e l’ambito del dir commerciale non si sono più posti per una
questione di competenza, infatti l’atto di commercio assume un rilevo
sostanziale e processuale.
Dal lato formale e sostanziale il dir commerciale si afferma come sistema di
norme autonomo distinto dal dir civile e alla base di esso troviamo atti di
intermediazione a scopo speculativo compiuti da tutti, inoltre vediamo come
assumono maggior rilievo anche le nozioni di professionalità e commerciante.
La nozione di atto di commercio perde rilievo pratico prima in favore della
attività impresa;
nozione di (serie coordinata di atti) e poi di in seguito le basi su
cui era costituito il codice di commercio (1882) vengono poste in discussione
assieme all’autonomia del dir commerciale, ma si arriva alla conclusione con
l’unificazione legislativa operata dal cc del’42: l’orientamento fu quello di
unificare il cc e il codice del commercio, quindi servì un punto di riferimento per
la collocazione dei vari istituti che si pose nella nozione di impresa, che venne
elevata a presupposto giur della commercialità. libro del lavoro, libro
La disciplina generale degli imprenditori fu inserita nel nel
delle obbligazioni si colloca la disciplina dei contr speciali e titoli di credito, alle
leggi speciali rimase affidata la disciplina a imprese bancarie e assicurative,
cambiale e assegni, fallimento e procedure concorsuali: tale disintegrazione del
codice del commercio in cc e leggi speciali non escluse la possibilità di
ricostituire il sistema di dir commerciale, che trovò un elemento unificatore
nell’IMPRENDITORE COMMERCIALE, il quale ha una propria individualità per cui
si differenzia da un lato dall’agricoltore, dall’altro dal libero professionista.
L’ambito del dir commerciale si precisa ulteriormente in quanto costituisce il
“complesso di norme che regolano organizz ed esercizio professionale di
un’attività intermediaria diretta soddisfare i bisogni del mercato generale e i
singoli atti in cui tale attività si concreta”.
Il sistema attuale del diritto commerciale
Nell’ord attuale il dir commerciale è divenuto un complesso di norme che regola
una speciale categoria di rapporti privati che si distingue per tale specialità
della materia regolata in relazione al contenuto e non dal punto di vista formale.
Un sistema di dir commerciale deve essere costruito attorno all’imprenditore
commerciale come concepita dalla legge, quindi trovano collocazione le norme
sui rapporti di organizz, imprenditore e suoi ausiliari, azienda, esercizio
associato o collettivo, crisi d’impresa; sorgono dubbi per i rapporti di attuazione
poiché si trovano atti in cui si concreta l’attività dell’imprenditore che
presuppongono la sua persona, mentre altri non la presuppongono e possono
attuarsi anche al di fuori dell’impresa.
Preme rilevare che i rapporti di organizz non sono fine a sé stessi ma si pongono
in funz di un’attività concreta, ossia dei rapporti di attuazione in quanto nel dir
commerciale non si prescinde da tali atti.
Iniziativa economica e controllo pubblico
Il sistema di dir commerciale va considerato tenendo conto dell’evoluzione nei
princ generali che presiedono l’iniziativa economica: la concezione liberistica
dello Stato, a cui si ispira il codice del commercio, si traduce in termini giur nei 2
aspetti del princ di libertà di iniziativa economica e l’esclusione dai compiti
istituzionali dello Stato in ogni esercizio diretto dell’attività economica e in ogni
funz regolatrice del processo economicoquest’ultimo princ trova attenuazioni
2
corretto diretto
con l’interesse dello Stato nel settore economico, prima e poi da
esso.
La modifica delle basi giur della concezione liberale avviene quando si passa
alla concezione sociale dell’impresa economica poiché si contrasta con i princ
della concezione liberista, infatti l’individuo, dovendo svolgere un’attività utile
socialmente oltre che individualmente, non può agire a suo arbitrio e quindi il
suo potere di iniziativa economica non è assoluto ma è visto in funz di un’utilità
sociale; d’altra parte lo Stato non può disinteressarsi dell’attività economica ma
anzi è l’organizz sociale più idonea ad esercitare un’attività di interesse
collettivo in particolare per quanto attiene all’adeguamento delle azioni del
privato alla funz sociale che è tenuto ad esplicare. l’iniziativa
In questa situazione interviene l’art.41 Cost sancendo che “
economica privata è libera non può svolgersi in contrasto con l’utilità
(1°),
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana (2°) e
legge determina programmi e controlli opportuni perché l’attività
che la
economica pubblica e privata sia indirizzata a fini sociali (3°)” e l’art.43 Cost
“a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o
prevede che
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, a Stato, enti pubblici o
comunità di lavoratori, imprese o categorie di imprese con il carattere di
preminente interesse generale”. Nella Cost sono posti i principi le cui
applicazioni sono rimesse alle scelte del legisl con la garanzia della necessità di
una legge.
Attualmente imprese pubbliche e private coesistono in un unico sistema
economico operando singolarmente o associate in regime di libera iniziativa e
libera concorrenza, ma ci sono limitazioni anche all’iniziativa economica di
natura amministrativa (es: determinazione prezzi massimi o minimi, controllo di
esportazioni e importazioni); si analizza poi come in tale sistema di economia
mista si segue la via, in ossequio ai princ cost, di operare su alcuni elementi del
sistema economico e ciò comporta: da un lato il CIPE (Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica) risente del passaggio da programmazione
generale a settoriale, il quale porta a un decentramento di poteri che non giova
all’unitarietà della politica economica, dall’altro si procede a una privatizzazione
di imprese pubbliche che attenua il ruolo del settore pubblico come strumento
di programmazione, in ultima analisi si riaffermano i princ del liberalismo
economico con il tentativo di ridurre la funz dirigistica dello Stato e delle sue
norme che potrebbero essere elusi localizzando altrove l’impresa.
L’ordinamento europeo
Il sistema del dir commerciale per intendersi deve necessariamente tenere
conto del fenomeno di cooperazione economica internazionale che si realizza
nell’Unione Europea in quanto attribuisce un rilievo europeo agli istituti del dir
commerciale, hanno rilevo 3 iniziative degli organi dell’UE:
a) Elaborazione di un dir europeo accanto a quelli degli Stati membri
b) Armonizzazione delle legislazioni interne dei singoli Stati in modo che pur
nelle diversità degli ord gli operatori economici trovino equivalenti garanzie
e tutele giur
c) Ricerca di una disciplina uniforme sulla base di una convenzione internaz
mercato interno europeo,
Si ricorda che ai fini dell’instaurazione del ossia uno
“spazio senza frontiere in cui è assicurata la libera circolazione di merci,
persone, servizi, capitali”, il Consiglio dell’UE stabilisce direttive volte al
riavvicinamento delle disp legislative ed amministrative nazionali, che abbiano
3
un’influenza sull’instaurazione o funzionamento del mercato comune; si è
cercato infatti in questo periodo di eliminare limiti posti alle imprese italiane
creando anche tra noi condizioni analoghe di mercato, poiché il presupposto
mercato interno europeo
dell’instaurazione del è che le imprese degli Stati
membri nei vari settori siano in posizione di parità concorrenziale. 4
CAP 2: L’IMPRESA E L’ATTIVITA’ DELL’IMPRENDITORE
L’impresa economica e l’imprenditore
La predisposizione di beni e servizi per il mercato generale non è frutto di
un’attività accidentale e improvvisata ma di un’attività specializzata e
professionale, esplicata in organismi economici che si concretano
nell’organizzazione di fattori della produzione per soddisfare le esigenza del
mercato generale ed assumono il nome di IMPRESEorganizzazione di elementi
personali e reali in funz di un risultato economico e dell’intento speculativo di
una persona, ossia l’IMPRENDITORE.
I diversi elementi di cui si compone l’impresa assurgono ad unità considerando
la funz che li collega e l’attività creatrice dell’imprenditore (società semplici e
complesse), l’impresa è quindi collegata necessariamente alla figura
dell’imprenditore per quanto attiene ad avviamento e funzionamento.
2 elementi fondamentali servono a caratterizzare l’imprenditore da altri sogg
interessati nell’impresa (lavoratori, capitalisti): A) INIZIATIVApotere di
determinare nella fase organizzativa le basi strutturali dell’impresa e in sede di
esercizio l’indirizzo della sua attività
B) RISCHIOsopportazione di tutti gli oneri inerenti all’organizz dell’impresa e
l’assunzione delle alee (favorevoli o sfavorevoli) inerenti all’attività esercitata.
L’imprenditore può avvalersi per l’attuazione dei suoi compiti di collaboratori
ma in caso di disparità di vedute prevale la decisione dell’imprenditore; inoltre
le alee favorevoli o sfavorevoli possono rifluire a carico del capitalista o
lavoratori sulla base di una partecipazione agli utili, ma l’incidenza di esse non è
immediata e diretta (come per l’imprenditore) in quanto si determina
indirettamente, sulla base del reg dei rapporti contrattuali o in base ad
insolvenza dell’imprenditore.
Il potere di iniziativa dell’imprenditore può essere più o meno ampio: l’adozione
di concezioni sociali dell’impresa può porre limiti alle sue determinazioni,
controlli e limiti di prezzo pongono ostacoli alla libertà di azione
dell’imprenditore, inoltre si manifestano tendenze per rivendicare una maggiore
partecipazione agli utili dei lavoratori e il dir di partecipare al potere di iniziativa
dell’imprenditore.
Profili di rilevanza giuridica dell’impresa economica: impresa e azienda
L’impresa come organismo economico è rilevante per il dir che disciplina i
rapporti intersoggettivi necessari per l’esercizio dell’impresa (rapporti di lavoro,
finanziamento) e la tutela; non tutti gli aspetti vengono presi in considerazione
dal dir, quello più interessante è il fenomeno produttivo, il quale è irrilevante
per il dir fin quando rimane circoscritto nell’ambito di una sola persona.
L’impresa come attività viene considerata già dal legisl del codice del
atto di intermediazione
commercio (1882) in quanto realizzava un a scopo
attività dell’imprenditore
speculativo, mentre il cc del ’42 ritiene l’impresa come
(nozioni collegate); dal punto di vista giur l’impresa assume rilevanza per
quanto attiene la sfera giur di altri sogg, quindi viene in considerazione in
quanto:
Espressione dell’attività dell’imprenditore
a) di essa viene
esercizio
assoggettato a precise norme che pongono obblighi, prevedono effetti o
garanzie, subordinano l’esercizio a condiz (disp su società ed associaz in
partecipazione, procedure concorsuali, tutela concorrenza e mercato) 5
In essa si concreta l’idea creativa dell’imprenditore
b) alla quale la legge intende
apprestare tutela (disp sulla repressione della concorrenza sleale, tutela segni
distintivi, brevetti industriali)
Attraverso l’organizzazione si determina una combinazione di cose in funz
c) dell’unitarietà della destinazione economica (disp su trasferimento e gestione
dell’azienda)
Nell’ambito dell’organizz economica si realizza una formazione sociale nella
d) quale collaborano imprenditore e lavoratori hanno particolare
rapporti
conformazione in quanto entrambi sono tenuti all’osservanza di determinate
regole nell’esplicare la propria attività (disp sulla gestione dell’impresa, sulle
sanzioni disciplinari e obbligo di fedeltà, statuto dei lavoratori per quanto
riguarda la tutela di libertà e dignità del lavoratore, di libertà sindacale)
Nelle norme richiamate la nozione di impresa è presupposta nella realtà sociale,
essa non assurge ad organismo unitario ed è necessario coglierne gli aspetti
rilevanti per il dir:
1)Considerata come attività profilo dinamico, si ricollega alla figura
dell’imprenditore in capo a cui la legge pone obblighi e una tutela giur
2)Considerata come aspetto patrimoniale profilo statico, l’impresa è una
combinazione di beni in vista di uno scopo economico, lucrativo e produttivo
allo stesso tempo; rileva per il dir l’unità della destinazione economica che
rientra nel patrim dell’imprenditore: l’unificazione permane fino a quando
permane la volontà dell’imprenditore di destinare i beni all’organizzazione
produttiva, fino a quando il complesso di beni rimane nel patrim
dell’imprenditore esso non è separato ma si confonde con altri beni
dell’imprenditore costituendo con essi la garanzia per i debiti di esso.
3)Considerata come organizzazione in attoimpresa ha un’individualità ed è
fondata su un princ ordinante e uno gerarchico giuridicamente rilevanti in
funz del potere di iniziativa economica
Di fronte a questa pluralità di prospettive più che nozione giur di impresa si
profili giur dell’impresa economica
parla di diversi ma tutti riconducibili al
fenomeno economico-sociale dell’impresa, quelli dominanti sono: impresa come
attività complesso di beni
e come dalla cui complementarietà si può
profili
ricavare una nozione esatta di impresa e non è possibile scinderli.
Se si cerca tra i 2 profili quello che assuma una posizione preminent
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