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MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE-FERRI

PARTE I: L’IMPRESA

CAP 1: IL SISTEMA DEL DIRITTO COMMERCIALE

Rapporti commerciali e diritto commerciale

Nell’ambito dei rapporti giur patrimoniali si individua una categoria autonoma e

 attengono alla

unitaria di rapporti che, attraverso la produzione o scambio,

predisposizione di beni o servizi per il mercato generale RAPPORTI

COMMERCIALI e DIR COMMERCIALE viene denominato il complesso di norme

giur che li regolano.

Rapporti commerciali non sono solo quelli che attengono al commercio in senso

economico ma anche quelli che, inerenti al soddisfacimento dei bisogni del

mercato generale, realizzano una funz intermediaria2195 cc, nell’annoverare

una serie di attività commerciali (attività intermediaria, attività industriale di

produzione di beni o servizi, attività bancaria, assicurativa, di trasporto), pone in

luce l’aspetto unitario che sussiste nei diversi fenomeni economici, ossia la

FUNZ INTERMEDIARIA attuata con il coordinamento di operazioni contrapposte

in funz delle esigenze del mercato in considerazione del risultato economico

derivante: tale funz può avvenire con operazioni di scambio semplici o

complesse ma per il dir rimane identica posizione, finalità e risultato

dell’intermediario.

Rapporti commerciali di organizzazione e rapporti commerciali di attuazione

La funz intermediaria richiede un’attività continuativa e presuppone un’organizz

 stabile attraverso cui attuarsi e da ciò si distinguono all’interno dei rapporti

commerciali tra RAPPORTI COMMERCIALI DI ORGANIZZAZIONE (organizzazione

ed esercizio professionale dell’attività intermediaria) e DI ATTUAZIONE (sorgono

dai singoli atti in cui l’attività intermediaria si concreta)interdipendenza

indubbia, ma dal punto di vista giur il dir può assoggettare ad uno speciale

regime giur i rapporti commerciali a seconda della natura dell’organizz o

dell’atto di intermediazione: in origine la commercialità del rapporto era basata

sistema soggettivo),

sulla professione del commerciante ( in seguito trova

(sistema oggettivo),

fondamento nell’atto di commercio mentre nel dir

sistema misto).

germanico si basa sull’uno o altro elemento ( sistema soggettivo

Nel sistema italiano vigente si torna all’origine adottando il

in funz della specialità della professione, ma in aggiunta si tiene conto della

rilevanza dell’elemento organizzativo.

L’evoluzione storica del diritto commerciale e l’unificazione legislativa del 1942

matricula

Il dir commerciale è sorto come dir di classe degli iscritti nella

 mercatorum, con l’affermarsi delle corporazioni si estende la giurisdizione

consolare alle controversie tra iscritti e non all’interno di essa: tali progressivi

ampliamenti non hanno modificato la sostanziale caratteristica di dir di classe.

Le esigenze economiche assumono limitato rilievo in quanto il dir commerciale

 trova ragion d’essere nell’assicurare alla classe dei commercianti una posizione

privilegiata consistente nell’imporre l’applicazione di norme da essa elaborate e

giudici da essa prescelti. Fino alla Rivoluzione francese la situazione è immutata

mentre in seguito ad essa, con l’abolizione di corporazioni e privilegi, il dir

commerciale perde la caratteristica di dir di classe; soltanto nel codice del

1

commercio italiano del 1882 scompare l’aspetto classista, ma la nozione di atto

di commercio e l’ambito del dir commerciale non si sono più posti per una

questione di competenza, infatti l’atto di commercio assume un rilevo

sostanziale e processuale.

Dal lato formale e sostanziale il dir commerciale si afferma come sistema di

norme autonomo distinto dal dir civile e alla base di esso troviamo atti di

intermediazione a scopo speculativo compiuti da tutti, inoltre vediamo come

assumono maggior rilievo anche le nozioni di professionalità e commerciante.

La nozione di atto di commercio perde rilievo pratico prima in favore della

attività impresa;

nozione di (serie coordinata di atti) e poi di in seguito le basi su

cui era costituito il codice di commercio (1882) vengono poste in discussione

assieme all’autonomia del dir commerciale, ma si arriva alla conclusione con

l’unificazione legislativa operata dal cc del’42: l’orientamento fu quello di

unificare il cc e il codice del commercio, quindi servì un punto di riferimento per

la collocazione dei vari istituti che si pose nella nozione di impresa, che venne

elevata a presupposto giur della commercialità. libro del lavoro, libro

La disciplina generale degli imprenditori fu inserita nel nel

 delle obbligazioni si colloca la disciplina dei contr speciali e titoli di credito, alle

leggi speciali rimase affidata la disciplina a imprese bancarie e assicurative,

cambiale e assegni, fallimento e procedure concorsuali: tale disintegrazione del

codice del commercio in cc e leggi speciali non escluse la possibilità di

ricostituire il sistema di dir commerciale, che trovò un elemento unificatore

nell’IMPRENDITORE COMMERCIALE, il quale ha una propria individualità per cui

si differenzia da un lato dall’agricoltore, dall’altro dal libero professionista.

L’ambito del dir commerciale si precisa ulteriormente in quanto costituisce il

“complesso di norme che regolano organizz ed esercizio professionale di

un’attività intermediaria diretta soddisfare i bisogni del mercato generale e i

singoli atti in cui tale attività si concreta”.

Il sistema attuale del diritto commerciale

Nell’ord attuale il dir commerciale è divenuto un complesso di norme che regola

 una speciale categoria di rapporti privati che si distingue per tale specialità

della materia regolata in relazione al contenuto e non dal punto di vista formale.

Un sistema di dir commerciale deve essere costruito attorno all’imprenditore

 commerciale come concepita dalla legge, quindi trovano collocazione le norme

sui rapporti di organizz, imprenditore e suoi ausiliari, azienda, esercizio

associato o collettivo, crisi d’impresa; sorgono dubbi per i rapporti di attuazione

poiché si trovano atti in cui si concreta l’attività dell’imprenditore che

presuppongono la sua persona, mentre altri non la presuppongono e possono

attuarsi anche al di fuori dell’impresa.

Preme rilevare che i rapporti di organizz non sono fine a sé stessi ma si pongono

in funz di un’attività concreta, ossia dei rapporti di attuazione in quanto nel dir

commerciale non si prescinde da tali atti.

Iniziativa economica e controllo pubblico

Il sistema di dir commerciale va considerato tenendo conto dell’evoluzione nei

 princ generali che presiedono l’iniziativa economica: la concezione liberistica

dello Stato, a cui si ispira il codice del commercio, si traduce in termini giur nei 2

aspetti del princ di libertà di iniziativa economica e l’esclusione dai compiti

istituzionali dello Stato in ogni esercizio diretto dell’attività economica e in ogni

funz regolatrice del processo economicoquest’ultimo princ trova attenuazioni

2

corretto diretto

con l’interesse dello Stato nel settore economico, prima e poi da

esso.

La modifica delle basi giur della concezione liberale avviene quando si passa

 alla concezione sociale dell’impresa economica poiché si contrasta con i princ

della concezione liberista, infatti l’individuo, dovendo svolgere un’attività utile

socialmente oltre che individualmente, non può agire a suo arbitrio e quindi il

suo potere di iniziativa economica non è assoluto ma è visto in funz di un’utilità

sociale; d’altra parte lo Stato non può disinteressarsi dell’attività economica ma

anzi è l’organizz sociale più idonea ad esercitare un’attività di interesse

collettivo in particolare per quanto attiene all’adeguamento delle azioni del

privato alla funz sociale che è tenuto ad esplicare. l’iniziativa

In questa situazione interviene l’art.41 Cost sancendo che “

 economica privata è libera non può svolgersi in contrasto con l’utilità

(1°),

sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana (2°) e

legge determina programmi e controlli opportuni perché l’attività

che la

economica pubblica e privata sia indirizzata a fini sociali (3°)” e l’art.43 Cost

“a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o

prevede che

trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, a Stato, enti pubblici o

comunità di lavoratori, imprese o categorie di imprese con il carattere di

preminente interesse generale”. Nella Cost sono posti i principi le cui

applicazioni sono rimesse alle scelte del legisl con la garanzia della necessità di

una legge.

Attualmente imprese pubbliche e private coesistono in un unico sistema

economico operando singolarmente o associate in regime di libera iniziativa e

libera concorrenza, ma ci sono limitazioni anche all’iniziativa economica di

natura amministrativa (es: determinazione prezzi massimi o minimi, controllo di

esportazioni e importazioni); si analizza poi come in tale sistema di economia

mista si segue la via, in ossequio ai princ cost, di operare su alcuni elementi del

sistema economico e ciò comporta: da un lato il CIPE (Comitato Interministeriale

per la Programmazione Economica) risente del passaggio da programmazione

generale a settoriale, il quale porta a un decentramento di poteri che non giova

all’unitarietà della politica economica, dall’altro si procede a una privatizzazione

di imprese pubbliche che attenua il ruolo del settore pubblico come strumento

di programmazione, in ultima analisi si riaffermano i princ del liberalismo

economico con il tentativo di ridurre la funz dirigistica dello Stato e delle sue

norme che potrebbero essere elusi localizzando altrove l’impresa.

L’ordinamento europeo

Il sistema del dir commerciale per intendersi deve necessariamente tenere

 conto del fenomeno di cooperazione economica internazionale che si realizza

nell’Unione Europea in quanto attribuisce un rilievo europeo agli istituti del dir

commerciale, hanno rilevo 3 iniziative degli organi dell’UE:

a) Elaborazione di un dir europeo accanto a quelli degli Stati membri

b) Armonizzazione delle legislazioni interne dei singoli Stati in modo che pur

nelle diversità degli ord gli operatori economici trovino equivalenti garanzie

e tutele giur

c) Ricerca di una disciplina uniforme sulla base di una convenzione internaz

mercato interno europeo,

Si ricorda che ai fini dell’instaurazione del ossia uno

 “spazio senza frontiere in cui è assicurata la libera circolazione di merci,

persone, servizi, capitali”, il Consiglio dell’UE stabilisce direttive volte al

riavvicinamento delle disp legislative ed amministrative nazionali, che abbiano

3

un’influenza sull’instaurazione o funzionamento del mercato comune; si è

cercato infatti in questo periodo di eliminare limiti posti alle imprese italiane

creando anche tra noi condizioni analoghe di mercato, poiché il presupposto

mercato interno europeo

dell’instaurazione del è che le imprese degli Stati

membri nei vari settori siano in posizione di parità concorrenziale. 4

CAP 2: L’IMPRESA E L’ATTIVITA’ DELL’IMPRENDITORE

L’impresa economica e l’imprenditore

La predisposizione di beni e servizi per il mercato generale non è frutto di

 un’attività accidentale e improvvisata ma di un’attività specializzata e

professionale, esplicata in organismi economici che si concretano

nell’organizzazione di fattori della produzione per soddisfare le esigenza del

mercato generale ed assumono il nome di IMPRESEorganizzazione di elementi

personali e reali in funz di un risultato economico e dell’intento speculativo di

una persona, ossia l’IMPRENDITORE.

I diversi elementi di cui si compone l’impresa assurgono ad unità considerando

la funz che li collega e l’attività creatrice dell’imprenditore (società semplici e

complesse), l’impresa è quindi collegata necessariamente alla figura

dell’imprenditore per quanto attiene ad avviamento e funzionamento.

2 elementi fondamentali servono a caratterizzare l’imprenditore da altri sogg

 interessati nell’impresa (lavoratori, capitalisti): A) INIZIATIVApotere di

determinare nella fase organizzativa le basi strutturali dell’impresa e in sede di

esercizio l’indirizzo della sua attività

B) RISCHIOsopportazione di tutti gli oneri inerenti all’organizz dell’impresa e

l’assunzione delle alee (favorevoli o sfavorevoli) inerenti all’attività esercitata.

L’imprenditore può avvalersi per l’attuazione dei suoi compiti di collaboratori

ma in caso di disparità di vedute prevale la decisione dell’imprenditore; inoltre

le alee favorevoli o sfavorevoli possono rifluire a carico del capitalista o

lavoratori sulla base di una partecipazione agli utili, ma l’incidenza di esse non è

immediata e diretta (come per l’imprenditore) in quanto si determina

indirettamente, sulla base del reg dei rapporti contrattuali o in base ad

insolvenza dell’imprenditore.

Il potere di iniziativa dell’imprenditore può essere più o meno ampio: l’adozione

di concezioni sociali dell’impresa può porre limiti alle sue determinazioni,

controlli e limiti di prezzo pongono ostacoli alla libertà di azione

dell’imprenditore, inoltre si manifestano tendenze per rivendicare una maggiore

partecipazione agli utili dei lavoratori e il dir di partecipare al potere di iniziativa

dell’imprenditore.

Profili di rilevanza giuridica dell’impresa economica: impresa e azienda

L’impresa come organismo economico è rilevante per il dir che disciplina i

 rapporti intersoggettivi necessari per l’esercizio dell’impresa (rapporti di lavoro,

finanziamento) e la tutela; non tutti gli aspetti vengono presi in considerazione

dal dir, quello più interessante è il fenomeno produttivo, il quale è irrilevante

per il dir fin quando rimane circoscritto nell’ambito di una sola persona.

L’impresa come attività viene considerata già dal legisl del codice del

atto di intermediazione

commercio (1882) in quanto realizzava un a scopo

attività dell’imprenditore

speculativo, mentre il cc del ’42 ritiene l’impresa come

(nozioni collegate); dal punto di vista giur l’impresa assume rilevanza per

quanto attiene la sfera giur di altri sogg, quindi viene in considerazione in

quanto:

Espressione dell’attività dell’imprenditore

a) di essa viene

esercizio

assoggettato a precise norme che pongono obblighi, prevedono effetti o

garanzie, subordinano l’esercizio a condiz (disp su società ed associaz in

partecipazione, procedure concorsuali, tutela concorrenza e mercato) 5

In essa si concreta l’idea creativa dell’imprenditore

b) alla quale la legge intende

apprestare tutela (disp sulla repressione della concorrenza sleale, tutela segni

distintivi, brevetti industriali)

Attraverso l’organizzazione si determina una combinazione di cose in funz

c) dell’unitarietà della destinazione economica (disp su trasferimento e gestione

dell’azienda)

Nell’ambito dell’organizz economica si realizza una formazione sociale nella

d) quale collaborano imprenditore e lavoratori hanno particolare

rapporti

conformazione in quanto entrambi sono tenuti all’osservanza di determinate

regole nell’esplicare la propria attività (disp sulla gestione dell’impresa, sulle

sanzioni disciplinari e obbligo di fedeltà, statuto dei lavoratori per quanto

riguarda la tutela di libertà e dignità del lavoratore, di libertà sindacale)

Nelle norme richiamate la nozione di impresa è presupposta nella realtà sociale,

 essa non assurge ad organismo unitario ed è necessario coglierne gli aspetti

rilevanti per il dir:

1)Considerata come attività profilo dinamico, si ricollega alla figura

dell’imprenditore in capo a cui la legge pone obblighi e una tutela giur

2)Considerata come aspetto patrimoniale profilo statico, l’impresa è una

combinazione di beni in vista di uno scopo economico, lucrativo e produttivo

allo stesso tempo; rileva per il dir l’unità della destinazione economica che

rientra nel patrim dell’imprenditore: l’unificazione permane fino a quando

permane la volontà dell’imprenditore di destinare i beni all’organizzazione

produttiva, fino a quando il complesso di beni rimane nel patrim

dell’imprenditore esso non è separato ma si confonde con altri beni

dell’imprenditore costituendo con essi la garanzia per i debiti di esso.

3)Considerata come organizzazione in attoimpresa ha un’individualità ed è

fondata su un princ ordinante e uno gerarchico giuridicamente rilevanti in

funz del potere di iniziativa economica

Di fronte a questa pluralità di prospettive più che nozione giur di impresa si

 profili giur dell’impresa economica

parla di diversi ma tutti riconducibili al

fenomeno economico-sociale dell’impresa, quelli dominanti sono: impresa come

attività complesso di beni

e come dalla cui complementarietà si può

profili

ricavare una nozione esatta di impresa e non è possibile scinderli.

Se si cerca tra i 2 profili quello che assuma una posizione preminent

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fracchio14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Bertolotti Gianluca.
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