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L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Struttura dell'organo amministrativo: la SPA princ di divisione del lavoro,

La disciplina della società di capitali si basa sulla distinzione del ruolo svolto da chi fornisce capitali e chi provvede allagestione, pertanto la legge dedica all'amministrazione della società una disciplina più complessa della società di persone. disciplina comune per la gestione dell'impresa elementi distintivi riguardo all'amministrazione della società sia per il diverso grado di autonomia riconosciuto alla funzione amministrativa rispetto ai poteri dei soci e sia per il ruolo dell'autonomia statutaria per adeguare alla struttura organizzativa le diverse istanze dell'assetto societario.

Per la SPA è giunta a compimento l'evoluzione per cui gli amministratori si sono emancipati e hanno assunto il ruolo di organo sociale dotato di

competenza proprie ed esclusive sull'esercizio delle quali gli altri non possono interferire (assemblea dei soci può solo provvedere alla preposizione di soggetti che partecipano all'organo amministrativo e alla valutazione della loro attività ed esiti); inoltre si esclude che lo statuto possa attribuire all'assemblea e si consente soltanto che lo statuto richieda per il compimento di determinati atti degli amministratori un'autorizzazione dell'assemblea (non idonea ad escludere la responsabilità per gli atti da loro compiuti). Alla rigidità della ripartizione di competenze logicamente corrisponde una rigidità dei modelli organizzativi con la conseguenza che l'obiettivo di riconoscere spazio all'autonomia privata può essere perseguito offrendo una scelta tra una pluralità di modelli predefiniti dal legislatore: - Sistema tradizionale: amministratori e collegio sindacale sono i due organi posti in una posizione di

Reciproca autonomia, anche se i sindaci possono esercitare in alcuni casi influenza sulla gestione. I soci non hanno un controllo continuativo sulla gestione della società in quanto essa è gestita dagli amministratori.

Sistema dualistico: il consiglio di gestione (organo amministrativo) è nominato dal consiglio di sorveglianza (organo di controllo del 1°) che, pur non partecipando alle riunioni del 1°, può non limitarsi a un controllo di legalità ma anche a determinare indirizzi strategici della società.

Sistema monistico: la funzione di controllo è affidata a componenti del consiglio di amministrazione, scelti tra quelli forniti di requisiti atti a garantirne l'indipendenza, che compongono il comitato per il controllo della gestione. Quindi, la funzione di controllo implica il diretto esercizio dei poteri di gestione e si configura come una specializzazione di essi operino in modo collegiale.

Comune a questi sistemi è l'esigenza che gli amministratori operino in modo collegiale.

salvo che sia nominato un amministratore unico, mentre negli altri casi (amministr pluripersonale) gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione che sceglie tra i componenti il presidente: per quanto concerne il numero degli amministratori lo statuto può limitarsi nel sistema monistico e tradizionale a fissare un numero min e max, nel dualistico il numero di componenti del consiglio di gestione è determinato dal consiglio di sorveglianza durata 3 nei limiti dello statuto (2409-novies cc); legge pone un limite max per la in carica degli amministratori: non possono essere nominati per periodo > a 3 esercizi e scadono alla data di riunione dell’organo convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica, sono rieleggibili salvo diversa disp e nella SAPA sono amministratori di dir i soci accomandatari (in carica fino a quando mantengono la qualità senza limiti di tempo).

Struttura dell’organo amministrativo: la SRL

possibile maggiore rilevanza della Disciplina della SRL si caratterizza per la posizione dei soci l'esigenza di isolare le competenze concernenti la gestione dell'impresa: per il 1° aspetto oltre che la possibilità che ad alcuni soci siano attribuiti "particolari dir di ammin della società", è consentito agli amministratori o ai soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale di sottoporre ai soci la decisione in ordine a qualsiasi argomento (2479 cc) e inoltre si estende la resp degli amministratori ai soci che hanno "intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi"; d'altra parte il nuovo 1° comma del 2475cc prevede per la SPA che la "gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, che compiono operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale": da ciò si ha che se una decisione dei soci interviene in ordine alla gestione d'impresa,

Gli amministratori non sono obbligati ad eseguirla e se lo fanno ne sono autonomia della funzione amministrativa. Si ha l'esigenza di una distinzione sul piano delle funzioni fra il ruolo degli amministratori e dei soci. È indubbio che nella SRL, non prevedendo limiti di durata della carica degli amministratori, essi possano essere nominati dall'atto costitutivo per l'intera durata della società. Inoltre, rileva che la loro attività sia organizzata secondo il metodo collegiale, secondo cui l'amministrazione è affidata al consiglio di amministrazione con norma dispositiva e quindi derogabile dall'autonomia statutaria. Pertanto, l'atto costitutivo può escluderlo adottando un sistema di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva. Si ritiene quindi che in ipotesi in cui l'atto costitutivo o la legge impongono una competenza del consiglio di amministrazione, sia applicabile l'articolo 2475 del codice civile, per cui l'amministrazione della SRL "si applica, inquanto compatibile, il 2381cc”.Nomina, cessazione dall’ufficio e revoca degli amministratoriAll’interno dell’organo amministrativo della SPA, in ordine al quale emergono interessi economici di maggiore portata rispetto alla SRL, si pongono alcuniproblemi in ordine a criteri e modalità di scelta:A) Sono previste per la SPA particolari cause di ineleggibilità degliamministratori che, se verificate quando è avvenuta la nomina, funzionanocome cause di decadenza: interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna apena che importi interdizione temporanea da pubblici uffici o incapacità diesercitare uffici direttivi (2382cc, valide anche per SAPA).subordinare l’assunzione della carica di amministratore alLo statuto puòpossesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza ancheriferendosi ai codici di comportamento redatti da associaz di categoria: nelsistema monistico almeno 1/3 dei componentidel consiglio di amministrazione delle società che emettono strumenti finanziari, è necessario possedere determinati requisiti. Per gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, è richiesto che almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione sia indipendente. Se il consiglio di amministrazione è composto da 4 membri, è necessario che almeno uno dei membri del consiglio di gestione sia indipendente. In caso di mancata indipendenza, si verifica la decadenza dalla carica. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Ministero della Giustizia e dalla Consob. Inoltre, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi. Per le società quotate non controllate da Pubbliche Amministrazioni, è richiesto il rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione degli organi di amministrazione. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria o al consiglio di sorveglianza, con alcune eccezioni. Ad esempio, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o di gestione può essere riservata ai titolari di determinate azioni.

strumenti finanziari (2351 cc)

b) Quando, per società che non fanno ricorso al capitale di rischio apartecipazione di Stato o enti pubblici, lo statuto riservi ad essi la nominadi un numero di amministratori, sindaci o membri del comitato disorveglianza proporzionale alla partecipazione al capitale socialeproblema di validità delle pattuizioni cheAl di fuori di tali eccezioni si pone ilstabiliscono un procedimento diverso da quello legale per la formazione degliorgani amministrativi e di controllo, come gli accordi con cui si riconosce aminoranze il dir di designare propri amministratoriessi se non si traduconocontr parasociali,in clausola valida dello statuto operano come quindi hannoefficacia obbligatoria nei rapporti tra coloro che li pongono ma non sonovincolanti per la società; la questione si pone in riferimento al caso in cui si120clausola statutariapersegue tale finalità con una che incide sulla validitàdella nomina avvenuta in maniera

difforme: essa si risolve negativamente se il potere di nomina sia attribuito ad estranei alla società e positivamente se è attribuito alla minoranza dei soci→in tal caso non vi è contraddizione con il principio per cui la nomina degli amministratori debba essere ricondotta al gruppo dei soci, ma la questione interferisce con lo spazio riconosciuto all'autonomia privata, infatti nelle SPA quotate in mercati regolamentati il voto di lista:legisl rende obbligatoria la tecnica del votandosi su liste precostituite e non potendo la magg proporre una lista per l'intero numero degli amministratori da eleggere, c'è la possibilità dell'elezione anche di nominativi compresi nella lista proposta dalla minoranza. Diversa da tale ipotesi è la disciplina della SRL quando la legge consente che l'atto costitutivo attribuisca ai singoli soci particolari dir riguardanti l'amministrazione della società: tali dir comprendono quello di nomina di

1 o più amministratori, ma in tal caso la nomina avviene fuori dell'assemblea. Gli atti di nomina e revoca in quanto attengono all'organizzazione interna sono unilaterali: l'accettazione della nomina è soltanto un condizione di efficacia e non si trasforma in contratto. Nell'esplicazione delle loro funzioni gli amministratori debbano adeguarsi a determinati comportamenti (es: usare diligenza dovuta, astenersi dalla concorrenza) o se sia previsto un compenso per l'esplicazione delle loro funzioni. La materia dei compensi degli amministratori di società prevede al 2389cc che siano stabiliti all'atto di nomina o dall'assemblea e che siano costituiti in tutto o in parte nella partecipazione agli utili o nell'attribuzione del diritto di sottoscrizione.

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Publisher
A.A. 2021-2022
202 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fracchio14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Bertolotti Gianluca.