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Diritto internazionale

Appunti lezioni - lezione 29 settembre 2008

Diritto processuale civile internazionale: legge 218 del 1995, sul fronte della normativa comunitaria: regolamento 44 del 2001. La legge 218 ha riformato i principi cui si ispirava l'ordinamento italiano tarato sino al 1995 in alcuni articoli del codice di procedura civile attualmente abrogati. La precedente normativa era eccellente ma ispirata a dei principi di politica legislativa non più adeguati, ideologie del passato (fascismo, autarchia). Norme ispirate ad una concezione pubblicistica della giurisdizione; in realtà la concezione pubblicistica vede un modo per attuare e proteggere l'ordinamento statale.

La competenza giurisdizionale dei giudici era molto estesa, la cittadinanza era il criterio base, l'elemento di appartenenza ad un ordinamento, le parti anche se si trattava di due privati possono stipulare un accordo della scelta del foro, ma questa possibilità era ridotta nel C.P.C., non rilevava la litispendenza estera ossia se la stessa causa è presentata in Francia e in Italia pende su entrambi gli ordinamenti. La litispendenza significa chi porta avanti la competenza della lite; concerne il grado di fiducia, per esempio l'Italia o la Francia? Secondo la normativa espressa nel C.P.C. la litispendenza era irrilevante; l'immediato riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere doveva essere sottoposto ad un vaglio detto delibazione per riconoscere l'effetto alle sentenze straniere, le decisioni straniere erano tutte filtrate da sentenze italiane.

Il sistema creato nel C.P.C. non funziona più: non è più conforme ai tempi, già la comunità europea fin dal 1968 aveva promosso una convenzione internazionale di Bruxelles tra gli stati membri della comunità europea, che si occupa delle questioni inerenti il diritto interno processuale e che vincola tutti i giudici, la normativa europea del 68 si ispira a principi opposti a quelli del C.P.C. in Italia, prevede l'abbattimento degli ostacoli, delle dogane, è una concezione liberale che privilegia una visione privatistica. Il giudice competente è quello che presenta fattori più rilevanti. La cittadinanza non dice più nulla, ormai conta più che altro il domicilio, rileva la litispendenza in Europa, oggi vige la litispendenza internazionale, il grado di fiducia che la comunità europea obbliga agli stati membri e vige anche la libera circolazione delle sentenze le quali non appena vengono pronunciate da uno Stato sono riconosciute anche negli altri.

L'Italia si trova di a gestire due sistemi contrapposti: apertura o chiusura del codice di procedura civile? Questo porta nel 1995 ad abrogare le norme del C.P.C. e si approda così alla legge 218 del 1995 dove esiste una ispirazione alla normativa europea. Vi sono controlli maggiori solo per le sentenze che provengono al di fuori dell'U.E. Il trattato di Bruxelles è condicio sine qua non si può entrare nell'U.E., la convenzione di Bruxelles del 1968 si è trasformata nel 2001 nel regolamento 44 perché nel 69 la comunità europea non ha il potere di approvare un regolamento vincolante per gli stati membri, quando viene istituita l'U.E. allora cambia: Maastricht 1992. Gli stati delegano alla comunità europea il potere di adottare atti vincolanti con il Trattato di Amsterdam. Solo dopo il 1999 è possibile che la comunità europea adotti atti vincolanti.

Ma questo non vale per tutti i paesi della comunità: solo 24 paesi su 27: Regno Unito, Irlanda e Danimarca non sono vincolati in materia di cooperazione giudiziale, ma il Regno Unito e l'Irlanda hanno un potere speciale: Opting In e Opting Out ossia di volta in volta possono dire questo regolamento mi piace e quindi ne faccio parte o viceversa. Il Regno Unito e l'Irlanda vogliono aderire al regolamento 44. La Danimarca rimaneva e non ha lo stesso potere dei due paesi precedenti quindi o entra a far parte del titolo 4° oppure no. Oggi la Danimarca vuole rimanere fuori dal titolo 4° ma vuole il regolamento 44. Allora per evitare i due sistemi ossia uno per la Danimarca e uno per gli altri paesi si è negoziato un trattato internazionale dalla comunità europea alla Danimarca il cui contenuto è l'estensione alla Danimarca di quel regolamento 44.

Il Trattato di Lisbona elimina la comunità europea e rimane così solo l'Unione Europea. Il regolamento 44 del 2001 non è il solo: il regolamento all'art.1 dice di applicarsi alla materia civile e commerciale con l'esclusione del diritto fiscale, amministrativo. Nel secondo comma dell'art.1 si parla di alcune materie che sono escluse dall'ambito applicativo perché necessitano di una regolazione speciale come per esempio per lo Stato, la successione, il fallimento, la sicurezza sociale e l'arbitrato. Rileva che si tratti di soggetti che a prescindere dalla loro qualificazione agiscano senza poteri autoritativi di stampo pubblicistico, per esempio se io soggetto privato cito una scuola pubblica per i danni avuti da un alunno, questa controversia è materia civile o amministrativa? È materia civile commerciale come ha detto la corte di giustizia internazionale. Anche nel caso di un'azione penale quando sia il giudice penale a regolare anche gli aspetti civili del risarcimento del danno: in questo caso la sentenza penale non circola ancora liberamente in tutta Europa: la corte di giustizia ha detto di spezzettare la sentenza penale: circola solo la parte della sentenza penale del risarcimento del danno, non l'altra della pena detentiva.

Lezione del 02 ottobre 2008

Ambito di applicazione del regolamento 44: Ambito di applicazione temporale e soggettivo.

  • Temporale: il regolamento prevede che si applichi con riferimento ai criteri di giurisdizione alle controversie iniziate dopo la data di entrata in vigore. Il regolamento 44 del 2001 si applica alle sentenze pronunciate dopo il 1 marzo 2002 anche se la controversia è iniziata prima del marzo del 2002 sempre che la competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza derivasse da principi simili a quelli del reg. 44.
  • Soggettivo: il regolamento 44 si applica se il convenuto è domiciliato nell'ambito di uno stato membro. Convenuto: da intendersi sia come persona fisica sia come persona giuridica. Il regolamento lascia che siano gli stati a decidere quando una persona fisica sia domiciliata nel territorio. Invece fa diversamente per le persone giuridiche che si intendono domiciliate quando hanno la loro sede principale oppure la sede amministrativa oppure la sede di svolgimento principale all'interno di uno stato membro.

Cosa succede se la società ha tutte e tre le sedi situate sul territorio di diversi stati membri? Il giudice deve verificare che il soggetto sia domiciliato per esempio in Italia: se sì, si applicano le norme del regolamento 44, se no, si apre un'altra questione: si guarda se il soggetto ha il domicilio in uno degli altri 26 stati. In materia di persone giuridiche l'art. 59 lascia agli stati membri, mentre l'art. 60 per le persone giuridiche si sostituisce il domicilio con il concetto di sede. Basta che una delle sedi sia localizzata in Europa si applica il regolamento 44.

Ci sono delle eccezioni: si può suddividere il regolamento in tre parti:

  • I criteri di competenza giurisdizionale
  • Meccanismi di coordinamento (litispendenza, ecc ecc)
  • Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze

1. I criteri di competenza giurisdizionale

L'ambito di applicazione soggettiva trova due eccezioni:

  • Fori esclusivi: casi particolari in cui il regolamento prevede che tra la controversia e un determinato stato ci sia un collegamento talmente forte da prevalere (per esempio in materia di controversie di immobili).
  • Proroga di competenza: inserimento di una clausola che le parti concordano sulla scelta del giudice che dovrà decidere sulla controversia.

2. Meccanismi di coordinamento

Nella seconda e terza parte del regolamento si parla dell'ambito di applicazione soggettiva perché la litispendenza operi non rileva che il convenuto abbia domicilio in uno stato membro, per il riconoscimento ed esecuzione delle sentenze. Tutte le sentenze pronunciate da un giudice comunitario di stampo civile – commerciale circolano in Europa anche se non presentano un convenuto domiciliato in Europa, non incontrano alcun limite soggettivo lo stesso vale per le norme con litispendenza. Per esempio: società italiana che cita in causa una società australiana non rientra nel reg. 44 sotto il profilo della competenza, ma sotto il diritto interno. Se il regolamento non si applica, si applica la legge 218.

Due casi:

  • Il giudice italiano pronuncia la sentenza in base alla legge 218 e circola in Europa sulla base del regolamento 44 del 2002.
  • Ma se la società australiana inizia l'azione di fronte ad un altro giudice comunitario: il convenuto è la società italiana quindi occorre applicare le norme del regolamento.

Vale la regola del limite temporale, la regola dice che esiste l'applicazione del regolamento con limite temporale e oggettivo: non esistono altri limiti: esiste un limite soggettivo: criteri di competenza.

Cosa succede se c'è un dubbio di interpretazione sulla norma del regolamento?

Rinvio pregiudiziale di interpretazione: che permette al giudice di adire in caso di dubbi sulla norma comunitaria. Il trattato delle comunità europee all'art. 234 prevede un meccanismo generale e fa una divisione: se il dubbio interpretativo viene ad un giudice di primo o secondo grado si può rivolgere alla corte di giustizia per un'interpretazione uniforme della norma; se il dubbio viene ad un giudice di ultima istanza allora deve applicare la norma comunitaria e vi è l'obbligo di rinvio pregiudiziale.

Lo stesso trattato ad oggi con riferimento agli atti adottati dice che si applichi un rinvio pregiudiziale speciale, diverso: nel titolo 4o: per l'art. 68 del trattato che prevede un rinvio pregiudiziale: pronuncia sul come interpretare una norma da parte della corte di giustizia, prevedendo che i giudici di prima istanza abbiano l'obbligo. Vi è stato un progetto per eliminare l'art. 68 e rinviare tutto all'art. 234; il Trattato di Lisbona prevede l'eliminazione dell'art. 68; nell'ambito del titolo 4o del Trattato CEE l'art. 68 dice che nei casi di atti relativi al titolo 4o non è consentito ai giudici di primo e secondo grado di rivolgersi alla corte ma è possibile solo per quelli di ultima istanza questo però provoca problemi in quanto possono esserci interpretazioni diverse. Ministro Frattini: proposta per eliminare l'art. 68, ma questo progetto si stoppa perché il trattato di Lisbona che doveva entrare in vigore nel 2009 eliminava l'art. 68 ma Lisbona non entra in vigore a causa del referendum in Irlanda.

Casi di urgenza: rinvio pregiudiziale di urgenza

Può essere proposto dai giudici nazionali per velocizzare il processo della corte di giustizia.

Lezione 6 ottobre 2008

Date esami: Martedì 4 novembre alle 13,30 aula magna. Martedì 9 dicembre 13,30 aula magna.

Rinvio pregiudiziale: un meccanismo che si struttura su un rapporto di due giudici che si parlano che chiedono alla corte di giustizia delle CE di dare una soluzione. Così com'è possibile rivolgersi alla corte costituzionale per un dubbio che sia rilevante per decidere un caso concreto. Questa norma è di dubbia interpretazione e quindi io ti chiedo di risolvere questa questione: ma questo non si può fare nel rinvio pregiudiziale: ma solo se nella causa sorga un dubbio per la validità o interpretazione della norma comunitaria rilevante per risolvere il caso specifico: questo ha carattere facoltativo per i giudici di primo e secondo grado e carattere obbligatorio per quelli di ultima istanza. Se il giudice di ultima istanza ha un dubbio deve rivolgersi alla corte di giustizia: meccanismo che vale sempre.

In relazione agli atti del titolo 4o vige una regola speciale: atti del titolo 4o, il trattato istitutivo della CE è diviso in titoli: il titolo quarto è dedicato a questo tipo di politica: la cooperazione giudiziaria civile: nuove competenze alla CE inglobate sotto il titolo quarto: tra le altre disposizioni ve n'è una che dice in relazione agli atti che la comunità abbia approvato in relazione al titolo quarto, il meccanismo del rinvio pregiudiziale vale ma per alcune specificità:

  • È eliminato il potere dei giudici di primo e secondo grado di dialogare con la corte di giustizia, devono necessariamente risolvere i dubbi di interpretazione e validità inerente qualunque atto, autonomamente.
  • Solo i giudici di ultima istanza hanno l'obbligo di adire la corte di giustizia in caso di dubbio interpretativo.

A causa di questa eccezione nello stesso articolo 68 si è previsto un meccanismo di correzione, ossia: togliendo ai primi due gradi la possibilità di rivolgersi alla corte si creavano una serie di problemi; le sentenze della corte di giustizia rappresentano un precedente cui non è possibile discostarsi hanno carattere vincolante erga omnes. Quindi un meccanismo di questo tipo ha una particolare rilevanza e togliere ai primi due gradi quel potere di adire la corte ha creato notevoli problemi; è vero che le norme sulla competenza possono seguire una strada agevolata perché nell'ord. Italiano è possibile chiedere alla cassazione di definire l'ambito di competenza della giurisdizione italiana, ma nessuna garanzia è data che non si sviluppino giurisprudenze difforme e allora nell'ambito dello stesso articolo 68: non è più concesso ai primi due gradi di adire la corte si dice: però quando vi è il rischio quando si siano sviluppate giurisprudenze contrastanti è possibile chiedere alla corte di giustizia di intervenire e lo può fare NON un giudice statale, ma alla Commissione, al Consiglio e anche agli stati. Il meccanismo dell'art. 68 vale solo per gli atti del titolo 4, tutti gli altri sono soggetti alla regola generale ossia i primi due gradi possono e l'ultima istanza sono obbligati.

Questo meccanismo però non piace e nel Trattato di Lisbona è previsto oltre che l'eliminazione della comunità europea che viene inglobata nell'Unione Europea, e cambia inoltre che nel trattato viene eliminato l'art. 68. Non solo: ma già nelle more dell'approvazione del trattato di Lisbona la commissione europea ha presentato un progetto di cancellazione del meccanismo dell'art. 68. Questa decisione del consiglio che doveva essere presa, non è stata presa perché proprio è stato approvato il trattato di Lisbona: ora con la situazione di Lisbona che a seconda dell'Irlanda entrerà o meno in vigore; nel frattempo a livello comunitario nel 2008 è stato modificato lo statuto della corte di giustizia delle comunità europee al fine di introdurre un rinvio pregiudiziale speciale: proprio per gli atti inerenti il titolo 4 del trattato ce; è un rinvio pregiudiziale di urgenza solo per gli atti del titolo quarto e inerisce anche un altro settore il titolo 6 del trattato, la cooperazione giudiziaria nel settore penale: solo due settori sono soggetti a questo rinvio pregiudiziale d'urgenza: su materie di cooperazione giudiziaria civile e penale: quella penale è disciplinata nel terzo pilastro del trattato UE.

Il rinvio pregiudiziale d'urgenza deve seguire delle regole accelerate e lo decide sempre e solo la corte di giustizia delle comunità europee, la decisione sulla qualifica in termini di urgenza è nelle mani della corte di giustizia delle CE, ma chi presenterà il caso saranno i giudici statali che si rivolgono alla corte di giustizia oppure è la corte stessa che può prendere l'iniziativa; ma in via eccezionale la corte di giustizia potrebbe decidere d'ufficio di qualificare come rinvio pregiudiziale d'urgenza un rinvio che gli è arrivato in termini ordinari e si rende conto che è sorretto da ragioni speciali di urgenza se no non potrebbe farlo neanche la corte di giustizia.

Nell'ambito del R.P.D'urgenza sono ridotte tutte le fasi di fronte alla corte di giustizia e si potrebbe addirittura eliminare tutta la fase scritta; nell'ambito dello statuto come il regolamento di procedura della corte non è possibile identificare i casi in cui sussistono ragioni di urgenza perché non si possono prevedere tutte le ipotesi che nella prassi potrebbero accadere. La corte si rifiuta di inserire nello statuto un elenco di casi ritenuti sicuramente rientranti nei casi di pregiudizialità d'urgenza però si dice che a titolo esemplificativo casi di rinvii pregiudiziali d'urgenza potrebbero essere identificati in persone detenute, o private in qualunque modo della libertà personale qualora la questione sia determinante per valutare la situazione giuridica di tale persona o una controversia relativa alla potestà dei genitori o all'affidamento dei figli.

La corte quindi decide nei termini strettamente elencati dalla corte stessa, comunica direttamente allo stato quali sono i termini da rispettare che a volte sono brevissimi; è un onere di velocità che grava tanto sulla corte quanto sui giudici statali.

Come è strutturata la prima parte del regolamento 44 del 2001

Titoli attributivi della competenza giurisdizionale: I criteri di competenza tra controversia e stato.

Il foro generale: nell'ambito del reg. 44 si identifica un foro a carattere generale, un giudice relativamente competente in materia civile commerciale, è il giudice del luogo in cui ha sede o domicilio del convenuto: dove inizio un'azione in una causa con elementi di internazionalità? Nello stato in cui ha domicilio il soggetto che vuole iniziare la causa; il domicilio del convenuto come criterio rilevante in materia di reg. 44: altra funzione: quella di delimitare l'ambito soggettivo di applicazione del regolamento proprio nelle norme sulla competenza giurisdizionale; Negli arti. 59 e 60 del reg. 44 viene definita la nozione di domicilio da utilizzare.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Carella Gabriella.
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