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SECONDA LEZIONE: FORO COMPETENTE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Giudice competente in materia di obbligazione contrattuale: identificata la nozione di contratti e chiarito che alcuni contratti non soggiacciono alla regola dell'art.5 che in materia contrattuale prevede che il giudice lo si identifica attr. L'identificazione del luogo in cui l'obbligaz. Contrattuale doveva essere eseguita. In materia di contratti in Europa vige una convenzione ad oggi internazionale, la Convezione di Roma del 1980 in cui ci sono le norme di conflitto in materia di obb. Contrattuali, si individua la legge regolatrice in materia di contratti. La convenzione di Roma del 1980: il diritto internazionale privato in senso rato, parte processualistica e parte di dir intern. Privato, ricadono nell'ambito delle competenze comunitarie del titolo quarto, nel 2008, reg. num.593 che è destinato a sostituire la Convenzione di Roma del 1980 come è avvenuto con la convenzione di Bruxelles.

Nel regolamento si dice che la legge regolatrice dei contratti è innanzitutto la LEGGE SCELTA DALLE PARTI, autonomia privata: quindi per un contratto da eseguirsi in Italia può darsi che le parti abbiano detto che la legge da applicarsi sia quella tedesca, quindi in base alla legge tedesca identificherà il luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale. Se le parti non hanno scelto la legge regolatrice: come faccio a rintracciare la legge regolatrice dei contratti internazionali? Secondo le indicazioni derivanti dal regolamento di Roma che entrerà in vigore, occorrerà prendere in considerazione la residenza abituale della parte che deve prestare l'obbligazione del contratto. Il giudice deve verificare qual è la legge regolatrice, quindi è un'operazione già molto complessa, ma ancora più complessa è l'operazione in cui esistono dei contratti, in cui non viene eseguita una sola delle prestazioni; se visono più obbligazioni controverse , pluralità di obbligazioni: in questocaso se si è fortunati tutte queste obbligazioni derivanti da quel contratto andranno eseguite in unostesso stato;ma spesso accade nei contratti internazionali che da un medesimo contratto vi sianodiverse obbligazioni da adempiere in stati diverse. Cosa succede se si litiga su diverse obbligazioninascenti da un medesimo contratto? La corte di giustizia ha detto quando da uno stesso contratto aldi fuori da quelle tipologie in cui il luogo di esecuz. È identificato in maniera autonoma, negli altricasi occorre verificare se tra le obbligazioni non adempiute esiste un rapporto di principaleaccessorio ossia vi è un obbligazione principale che caratterizza il contratto e ve ne sono altreaccessorie a questa, in questo caso il giudice competente è quello dell'obbligazione principale,competente a conoscere tutte le azioni inerenti a quel contratto; il discorso cambia in quantonon è possibile effettuare la consegna dei prodotti. La società italiana decide quindi di intentare una causa legale presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee. In questo caso, l'obbligazione principale è rappresentata dal contratto di agenzia tra la società italiana e la società belga, mentre l'obbligazione accessoria è rappresentata dal pagamento delle commissioni da parte della società belga alla società italiana. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee dovrà valutare se la società belga ha violato l'obbligazione accessoria di pagare le commissioni e se questa violazione giustifica la risoluzione del contratto di agenzia. In conclusione, non sempre è facile individuare quale obbligazione sia principale e quale sia accessoria, ma è fondamentale farlo per poter valutare eventuali violazioni e adottare le opportune misure legali.quindi la società belga senza alcun preavviso prende atto che la società italiana ha sciolto il contratto, quindi si chiede un'indennità compensativa di mancato avviso: la società belga cita in giudizio la società italiana per le commissioni dei contratti conclusi e il mancato preavviso: inizia la causa in Belgio dicendo che chiedeva il pagamento di entrambe quelle obbligazioni: ovviamente derivanti dal contratto di agenzia concluso / Art. 5.1 reg. 44 2001) il giudice belga dice si in effetti il pagamento della indennità per il mancato preavviso secondo la legge regolatrice del contratto andava ad eseguirsi in Belgio, quindi vi è un'obbligazione inadempiuta da eseguirsi in Belgio; però l'altra obbligazione ossia di pagare un anno di commissioni non pagate in base alla legge reg. del contratto andava eseguito in Italia presso la sede della società italiana, era esigibilità di debiti che andavano in mancanza di una.

pattuizione del contratto a richiedere presso la sede del debitore; quindi: contratto di agenzia non pienamente inadempiuto, poi vi è un'altra obbligazione inadempiuta: l'indennità di mancato preavviso: il giudice belga dice io in base all'art. 5.1 riconosce l'indennità compensativa quanto alle altre dovrebbero essere discusse in Italia: il giudice belga non rintraccia un rapporto principale-accessorio tra quelle due; queste sono obbligazioni tutte poste sullo stesso piano: indennità compensativa e pagamento della commissione. Allora il giudice belga sospende il giudizio e chiede alla corte di giustizia cosa deve fare: chiede se può conoscere di tutto dell'intera lite o avere competenza su un pezzetto e sull'altro in Italia: la corte di giustizia ha un atteggiamento piuttosto pragmatico, guarda spesso al risultato dei principi di diritto che esprime, e dice che in un caso come questo in cui il giudice di merito non ha rintracciato un

rapporto di accesorietà, è opportuno e inevitabile che l'obbligazione del pagamento dell'indennità compensativa venga chiesto ai giudici belgi, e l'altra ai giudici italiani; quindi si iniziano due azioni e ogni giudice è competente per il suo pezzettino, ma la corte belga dice che non convince questa interpretazione: due azioni in due stati diversi: allora la corte di giustizia risponde no, la ricostruzione del giudice belga è sbagliata, non è vero che costringo la gente ha iniziare due azioni in due stati diversi: la corte di giustizia ha detto, che interpreta in materia rigida l'art. 5.1 ma è un foto speciale, è un chance in più che si da all'attore ma non elimina la competenza del foro generale, che rimane valido: al domicilio del convenuto può chiedere tutto quello che riguarda a quel convenuto: inizi il processo in Italia e persegui ogni tipo di azione perché il domicilio del convenuto è il foro.generale; l'azione andava iniziata in Italia quindise da un contratto derivano più obbligazioni diverse inadempiute e non è possibile verificare l'accessorietà occorrerà iniziare tante azioni quando sono le obbligazioni inadempiute. Questo vale in materia di obbligazioni contrattuali e vale anche in materia contrattuale. FORO COMPETENTE IN MATERIA DI OBBLIGAIZONI EXTRA-CONTRATTUALI: tutto ciò che non è un obbligo assunto da una parte nei confronti dell'altra va a cadere sotto la nozione di obb. Extra-contrattuali. Nell'ambito del regolamento si dice che in materia di illeciti civili dolosi colposi la competenza spetta al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto opuò avvenire. Giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire di regola il giudice competente non da particolari difficoltà ad essere rintracciato ma vi sono illeciti in cui l'azione illecitaviene compiuto in uno stato mentre il danno insorge in un altro stato. Non vi è necessariamente istantanietà e di luogo e azione dell'evento e allora quando questo accade qual è il giudice competente? Quello dell'azione o dell'evento? La corte di giustizia difficilmente si lascia travolgere dalle varie correnti dottrinali esistenti nell'uno e nell'altro paese: secondo alcuni prevaleva la teoria dell'azione e secondo altri occorreva considerare il luogo in cui insorgeva il danno: in Italia la Cassazione era un passo avanti in quanto accoglieva talora quella dell'azione e talora quella dell'evento: ossia giurisprudenza contrastante; la corte di giustizia delle comunità europee si è vista presentare memorie da tutti gli stati membri del sistema europeo per la prima volta: la corte di giustizia ha detto che non sceglie sul punto per la corte vanno bene entrambe: sia azione che evento, in quanto non importa se di un illecito.decide il giudice italiano o francese, ecc ecc in quanto in uno spazio giudiziario europeo interpreta l'art. 5 come un foro che da la possibilità di scegliere azione o evento: esiste una norma che si chiama litispendenza: la corte dice che accoglie tutte queste memorie che vanno bene tutte: la situazione si è complicata quando ci si è resi conto che alcuni eventi alcune azioni lesive erano azioni con effetti territorialmente diffusi ossia l'azione poteva essere posta in essere in uno stato A ma l'evento non insorgeva in uno stato B ma in uno stato B C E F S ecc ecc.. La corte di giustizia è stata più volte chiamata in causa su un caso emblematico di questi tipi: per esempio ILLECITI A MEZZO STAMPA: se su un giornale pubblicato che ha sede a Londra viene inclusa una notizia che diffama un'azienda con sede in Italia non vi è dubbio che l'azione viene posta in essere a Londra mentre il danno è causato in Italia dove si vendono iprodotti: il problema è aggravato se la pubblicazione inglese dice che una società italiana, una società tedesca e una francese vendono beni non a norma, e si invita i consumatori a non acquistarli: ma il danno alla società italiana sarà localizzato in Italia e via via per tutti gli altri; ma può essere anche il caso più semplice di un'unica società diffamata che vende i suoi prodotti in tutti gli stati europei: c'è un danno diffuso così si è chiesto alla corte di giustizia che fare in questi casi: e la corte ha detto che in questo caso con una territorialità diffusa nell'evento rimangono competenti tanto il giudice dell'azione quanto il giudice dei diversi stati in cui si è prodotto il danno, ma con una precisazione: il giudice dello stato in cui si è prodotto il danno è competente a conoscere solo dei danni prodotti al proprio interno: il giudice italiano può risarcire solo i danni.

insorti in Italia non quelli insorti in Germania o in Francia perché non ha alcun collegamento con essi (giudice dei danni); mentre il giudice dell'azione può conoscere tutti i danni; se ci sono 3 o 4 soggetti lesi può darsi

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Publisher
A.A. 2009-2010
81 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Carella Gabriella.