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Lezione 1: 02/10/17

Parte prima: ordinamento giuridico internazionale

Il diritto sono le regole giuridiche obbligatorie di una certa società o di una certa comunità che hanno in comune delle cose che legano una società. La società precede il diritto, ci deve essere un gruppo di persone legato da una serie di vincoli che per vivere in maniera ordinata si danno delle regole giuridiche. Partendo da questa idea, il diritto internazionale si dice che è il diritto della comunità internazionale. La comunità internazionale è un’organizzazione di alcuni soggetti. L’organizzazione dei soggetti umani si può individuare a vari livelli a cui corrispondono dei tipi diversi di comunità: famiglia, comunità religiose, partiti politici ecc. La comunità più importante dal punto di vista giuridico è la comunità statale, cioè tutte le persone che fanno parte di quello Stato caratterizzato dall'ordinamento giuridico; il diritto italiano è il diritto che regola la comunità Italiana.

Quando si dice ‘internazionale’ il problema si complica: significa in generale è quello che trascende le comunità statali, qualcosa che sta al di sopra però ci sono due significati diversi che si sono via via anche storicamente alternati:

  • La comunità internazionale è intesa in senso ampio, è cioè la ‘comunità universale: insieme di tutti gli individui, di tutti gli stati che in fondo costituiscono una comunità—> visione universalistica della comunità internazionale;
  • In senso più restrittivo: insieme degli Stati o comunque degli enti internazionali che tendono a porsi in rapporti fra di loro ma hanno i requisiti dell’indipendenza e sovranità e quindi per semplificare, la pluralità degli stati. Però anche qui si può parlare di comunità perché anche gli stati hanno avuto sempre di più rapporti fra di loro e quindi si può dire che hanno costituito sempre di più una comunità.

L’idea di comunità internazionale in senso stretto intanto è diversa dall’idea di uno stato mondiale perché se un giorno c’è uno stato che controlla tutti gli stati questo significa che finisce la comunità internazionale (la comunità prevede tanti stati che interagiscono tra di loro); dall’altra parte l’idea di una comunità in senso stretto si scontra con le tendenze universaliste nate dal diritto naturale quindi non ci sarebbero distinzioni ma tutti apparterrebbero a una comunità mondiale, un’idea universalista della comunità internazionale che non può essere recepita nella realtà attuale. Quindi bisogna distinguere a livello anche di concetti, universalismo e internazionalismo (fenomeni politici strutturalmente diversi). Oggi giorno i due fenomeni si stanno avvicinando, perché da una comunità fatta solo di stati, ci sono stati degli sviluppi da parte dei soggetti e popoli e la comunità internazionale si è allargata quindi c’è una certa tendenza a superare il concetto di comunità internazionale.

Una prima approssimazione qualifica come ‘internazionale’ tutte quelle norme che in qualche modo hanno a che vedere con la politica internazionale (contratti internazionali oppure di arbitrato commerciale internazionale) però si rischia di fare confusione perché se faccio un contratto con un cittadino francese faccio un contratto internazionale per la nazionalità diversa ma lì di internazionale c’è poco perché riguarda una cosa privata o lo stesso vale per aziende di diversa nazionalità. Quindi per capire meglio bisogna capire l’ordinamento giuridico internazionale. È una cosa diversa rispetto ai diritti degli stati, rispetto a quello che si chiama ‘diritto statale o diritto interno o diritto nazionale o diritto canonico’; il diritto internazionale tendenzialmente e tradizionalmente regola rapporti fra gli Stati, sarebbe stato più corretto ‘diritto interstatale’. Il diritto internazionale si dice che sia il diritto della comunità ma non vale completamente questa frase perché in realtà il diritto internazionale si basa sui rapporti tra gli stati, dei cittadini ecc.

Se si pensa al diritto internazionale nel senso classico bisogna distinguere il diritto internazionale da certi complessi di norme interne però statali (quindi dei singoli stati) che vengono qualificati come internazionali, sarebbe meglio parlare di ‘norme statali in materia internazionale’, cioè norme interne che trovano ragione di essere in altri Stati. Per esempio il diritto costituzionale italiano ha delle norme: quali sono le norme che possono regolare i trattati internazionali, che possono ratificare i trattati? Si va a vedere la costituzione italiana, ma negli USA è diverso. Queste non sono norme internazionali (in quanto non sono uguali per tutti) ma sono norme del diritto costituzionale degli Stati interni però sono norme costituzionali in materie internazionali.

Lezione 2: 03/10/17

Origine del diritto internazionale

Come nasce questa espressione di diritto internazionale? Nasce in tempi recenti perché nel 1500, nei primi secoli di formazione del diritto internazionale si usava l’espressione ‘diritto naturale’, cioè i secoli in cui c’erano rapporti tra stati e stati si usavano espressioni latine perché ancora non era definita. Poi, nella metà dell’800, un giurista inglese ha ideato l’espressione ‘diritto fra la gente, diritto fra i popoli, diritto fra le nazioni’ e poi divenne ‘diritto fra le nazioni’ e poi ‘diritto internazionale’ (ideata da un giurista inglese, il nome Penta). Però l’espressione non è tanto corretta, perché non è un diritto fra le nazioni ma tra gli apparati statali.

Lo studio del diritto internazionale ha le origini intorno al 1500; era uno studio che apparteneva soltanto a una cerchia ristretta di giuristi (alti consiglieri, sovrani, re, imperatori, diplomatici, giudici) e quindi erano poche persone che si dedicavano allo studio del diritto internazionale. Poi la situazione si è modificata: il diritto internazionale è stato introdotto nelle università come materia a sé, non come parte del diritto pubblico, nella seconda metà dell’800. Oggi invece, lo studio del diritto internazionale è diventato un momento fondamentale di tutti i giuristi. Quindi il valore formativo del diritto internazionale è importante perché fa vedere i rapporti stretti tra forza e diritto e poi le parti più importanti sono le norme consuetudinarie e quindi assomiglia di più al Common Law. Però attualmente c’è un processo molto grosso di cambiamento strutturale del diritto internazionale contemporaneo perché si stanno affermando nuovi soggetti, il contenuto del diritto si è dilatato, e anche lo scopo è cambiato e si è ampliato.

Caratteristiche dell'ordinamento internazionale

Ci sono 3 funzioni essenziali in ogni ordinamento giuridico:

  • Funzione normativa o di produzione del diritto;
  • Funzione giurisdizionale, cioè accertamento del diritto da parte di giudici imparziali;
  • Funzione esecutiva o attuazione del diritto;

Nel diritto interno (diritto degli stati), la funzione normativa spetta al parlamento (organo legislativo fondamentale) però oggi giorno la funzione normativa spetta anche a altri organi come governo (basti pensare a decreti leggi o decreti legislativi); la funzione giurisdizionale spetta ai giudici che sono persone per risolvere le controversie; e poi la funzione esecutiva che negli stati è distribuita fra vari organi: governo, tutta l’amministrazione pubblica, polizia, esercito ecc. (tutta una serie di organi che possono attuare il diritto in maniera coercitiva).

In realtà nel diritto internazionale esistono queste 3 funzioni, però sono diverse anche nelle funzioni rispetto a quelle dei diritti statali, quindi non bisogna trovare analogie troppo strette perché i caratteri strutturali sono diversi. Gli ordinamenti statali sono più evoluti perché lo stato ha dei poteri coercitivi normativi che impone nei confronti dei cittadini. Nel diritto internazionale non c’è questa struttura verticale ma orizzontale dove gli stati sono indipendenti e sovrani.

Come operano nel diritto internazionale queste 3 funzioni:

Funzione normativa

Nel diritto internazionale si deve distinguere il ‘diritto internazionale generale’ cioè che vincola tutti i soggetti dell’ordinamento e il ‘diritto internazionale particolare’ perché vincola soltanto alcuni soggetti. Il diritto internazionale generale è composto da 3 fonti:

  • Norme consuetudinarie: la consuetudine è composta da due elementi—> una pratica costante e uniforme ripetuta nel tempo nei rapporti internazionali e poi c’è un altro elemento psicologico, ovvero non basta questa prassi costante e ripetuta ma i soggetti e gli stati devono avere la convinzione che questa prassi sia giuridica.
  • Norme generali: sono le più importanti nel diritto internazionale però poi esistono altre due categorie che si chiamano principi: cioè quelli che vigono all’interno degli ordinamenti statali che poi finiscono anche a livello internazionale; un altro principio è quando il giudice deve essere imparziale. Questa categoria è diversa dalle norme consuetudinarie che si chiamano principi riconosciuti all’interno degli stati.
  • Principi generali del diritto internazionale: hanno origine a livello internazionale.

In realtà non sono tante le norme, sono poche e alcune sono strumentali (cioè servono a far funzionare altre norme, per esempio il diritto dei trattati) che sono norme consuetudinarie; la maggior parte sono materiali cioè regolano direttamente certi rapporti internazionali. Tutte queste norme in realtà hanno un filo unico conduttore, cioè tendono a delimitare l’esercizio del potere degli stati fra di loro, cioè a distribuire fra gli stati il potere di governo dal punto di vista coercitivo, un potere agli stati su certi territori, certi popoli e lo stesso nel mare. Sono norme che riguardano la coesistenza degli stati. Invece i trattati tendono a far cooperare gli stati.

Tra queste consuetudini alcune sono molto antiche (risalgono al medioevo), per esempio quelle che regolano i rapporti tra gli stati (per esempio ambasciatori o trattamento degli stranieri o le rappresaglie); poi ci sono delle norme più recenti (1800/1900) molte riguardano il mare (piattaforma continentale o norme sulla protezione dell’ambiente o i diritti umani, nati solo dopo la nascita della carta delle nazioni unite). Poi c’è il diritto internazionale particolare perché vincola soltanto alcuni soggetti di alcuni stati; ci sono delle consuetudini a carattere regionale che vincolano soltanto i paesi dell’America latina, sono abbastanza rare; le norme più importanti del diritto internazionale particolare sono i trattati internazionali. I trattati possono essere bilaterali oppure multilaterali (carta delle nazioni unite) e la caratteristica tipica dei trattati è che sono obbligatori solo per gli stati che li hanno stipulati, ratificati, cioè che hanno manifestato la volontà di vincolarsi. I trattati sono tantissimi. I trattati regolano tutti i rapporti giuridici possibili. E vedremo solo due categorie di trattati, cioè quelli che creano un’organizzazione internazionale cioè ‘trattati istitutivi (carta delle nazioni unite) e poi altri trattati interessanti sono quelli di ‘codificazione del diritto internazionale’ cioè quei trattati che cercano di mettere per iscritto norme che non lo erano. Al terzo livello ci sono le norme previste da trattati internazionali e che stanno al di sotto dei trattati e che vincolano gli stati che fanno parte di questi accordi. Perché questa è una fonte di terzo grado subordinata rispetto ai trattati? Perché in realtà è stata prodotta dall’accordo istitutivo delle comunità europee. Altre possono essere le decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (art.41).

Questa funzione normativa in realtà viene svolta bene nell’ordinamento internazionale, funziona in maniera egregia. Non ci sono dei grossi difetti ma i due procedimenti normativi principali, cioè le consuetudini e i trattati, a differenza di quello che succede nel diritto interno, sono creati da quelli stessi stati a cui queste norme si rivolgono, cioè le norme sono messe in opera dagli stessi soggetti a cui le norme si rivolgono, quindi sono processi normativi non autoritativi (non è imposto da un organo superiore) oppure decentralizzati o orizzontali.

Funzione giurisdizionale

Nel diritto interno ci sono i giudici, cioè un corpo di esperti pronti a risolvere le controversie e soprattutto c’è il potere di azione, cioè una persona può in maniera unilaterale rivolgersi al giudice contro un’altra persona per risolvere la propria controversia. Anche nel diritto interno ci sono gli arbitrati, cioè io mi metto d’accordo con un’altra parte in caso di controversia invece di andare dal giudice vado da un arbitro perché c’è un accordo tra le parti, questo si fa per esempio nel contratto di imprese tra varie aziende ecc.

Nel diritto internazionale c’è quasi sempre l’arbitrato quindi non c’è un corpo di giudici internazionali a disposizione di tutti gli stati, di tutte le organizzazioni internazionali ecc. È vero che ci sono dei tribunali internazionali però il problema è che quasi sempre se non c’è un accordo fra gli stati non si può andare dinanzi all’arbitro quindi alla base c’è sempre un accordo, poi le sentenze sono obbligatorie e vincolanti però ci deve essere sempre il consenso. Quindi la giustizia internazionale funziona però ha questo difetto, essendo gli stati sovrani e indipendenti se alla base non c’è un consenso, tutto ciò non funziona.

Funzione esecutiva

Anche qui il paragone è svantaggioso rispetto ai diritti statali perché affinché questa funzione esista nel diritto internazionale (ovviamente con strumenti più imperfetti) la forma principale di garanzia della funzione coercitiva del diritto è la auto-tutela, cioè lo stato direttamente leso si fa giustizia da sé; nel diritto interno questa è un’eccezione perché nel diritto interno nessuno si può fare giustizia da sé e deve ricorrere a uno stato per poter attuare giustizia. Però anche nel diritto interno ci sono anche delle forme di auto-tutela, per esempio la legittima difesa.

L’auto-tutela ha 3 forme: legittima difesa, attacco armato e ritorsioni o rappresaglie. Oggi giorno la parola rappresaglia si è sostituta con la parola ‘contromisura’ (un atto che sarebbe illecito ma non lo è perché è una sollevazione contro un atto illecito). L’auto-tutela individuale significa che lo stato colpito dall’offesa reagisce contro lo stato che lo ha commesso e poi c’è l’auto-tutela collettiva quando reagiscono più stati. E poi c’è anche in certi casi l’intervento delle nazioni unite con i Caschi Blu o il consiglio di sicurezza può autorizzare la forza armata contro casi particolari. Quindi sempre si rientra nel concetto dell’auto-tutela. Quindi la funzione coercitiva del diritto internazionale esiste, funziona, ma gli strumenti sono più imperfetti del diritto interno perché lo strumento principale è l’auto-tutela.

Evoluzione storica della comunità internazionale

Qual è l’origine della comunità internazionale e quindi di conseguenza del diritto internazionale? Alla radice c’è l’idea che storicamente si sia creata una pluralità di stati sovrani e indipendenti, cioè la sovranità su un territorio e popolo e indipendenza che non dipendono da altri stati. Nella civiltà occidentale quando si è creata questa comunità di stati indipendenti e sovrani? Il periodo è intorno al 1500, dalla seconda metà del '400 fino agli anni del ‘600. Questo quindi coincide con l’eclisse dell’impero e del papato. Alcuni segnano la nascita degli stati nel 1648 con la Pace di Westfalia. Si parla anche di certi trattati anteriori o di certi consuetudini. Nel 1600 i rapporti tra stati si sono intensificati e con essi la necessità di regolarli tramite norme.

Quali sono i primi istituti tipici del diritto internazionale? Per esempio l’arbitrato (istituto molto antico) che veniva affidato al papa oppure a un’università o a uno stato amico di quegli stati e l’arbitro applicava dei trattati o delle norme consuetudinarie oppure andava a vedere i principi generali di diritto che erano un po’ comuni agli stati europei; le guerre legittime e illegittime; le rappresaglie. Dopo la pace di Westfalia inizia l’epoca classica del diritto internazionale quando nasce l’idea formale di parità e la comunità internazionale presenta alcuni aspetti tipici: gli stati sono degli enti territoriali (ciascuno ha il proprio territorio) indigenti e sovrani; il potere degli stati sul loro territorio è ricavato dal diritto privato degli stati; il ricorso all’arbitrato comincia a decadere perché subentra il diritto all’autodecisione cioè ciascuno stato può interpretare da sé le norme e anche per quanto riguarda il ricorso alla guerra e si afferma la libertà di poterla fare; e poi le norme internazionali sono ancora poche, ci sono alcune consuetudini però il rapporto tra gli stati sono regolati da trattati. Chi sono i soggetti del diritto internazionale?

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher davyscanu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Pisillo Mazzeschi Riccardo.
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