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DI STATE-BUILDING NEL DIRITTO INTERNAZIONALE. KOSOVO
1999-2013:
Il Kosovo è situato nella Penisola Balcanica, a sud della Serbia. È stato fino a pochi anni fa una provincia
È un territorio molto piccolo (poco più grande dell’Abruzzo). Vi
autonoma della Repubblica di Serbia.
risiedono poco più di 2 milioni di abitanti, la maggior parte dei quali sono di etnia albanese (esistono delle
minoranze esigue; la più consistente è quella serba).
Il caso kosovaro è interessante dal punto di vista dello studio della rilevanza e dell’incidenza delle norme del
anni ’90
diritto internazionale perché in Kosovo a partire dalla fine degli vi è stato un intervento massiccio
della Comunità internazionale. Si è trattato in una prima fase di un intervento militare (intervento NATO
contro la Repubblica Federale di Jugoslavia nel 1999); è stato poi un intervento amministrativo e politico (la
NATO ha amministrato la provincia autonoma del Kosovo dal 1999 al 2008), oltre che economico (a partire
dal 1999 la Comunità internazionale ha speso più di 3 miliardi di euro per il Kosovo). Nonostante il Kosovo
sia una regione piuttosto piccola, priva di risorse naturali, è stata oggetto di un rilevante intervento
internazionale (la Comunità internazionale generalmente si mobilita laddove vi sono ingenti interessi
economici).
La vicenda del Kosovo e il suo processo di formazione costituiscono un importante banco di prova per
comprendere la rilevanza delle norme del diritto internazionale in materia di formazione degli Stati ed in
materia di secessione. Il Kosovo costituisce un unicum di separazione unilaterale di un territorio dal resto di
uno Stato negli ultimi 30 anni, secessione sostenuta da importanti settori della Comunità internazionale.
Com’è possibile conciliare il principio di integrità territoriale degli Stati con il sostegno della Comunità
internazionale alla secessione del Kosovo?
Sorgono altri 3 importanti quesiti in materia, a cui è necessario dare risposta:
1. Il processo di formazione dello Stato kosovaro è conforme al diritto internazionale?
2. È possibile considerare oggi il Kosovo uno Stato ai sensi del diritto internazionale?
3. Qual è il ruolo delle norme di diritto internazionale nei processi di formazione degli Stati, sulla base
dell’esperienza del Kosovo (il processo di formazione dello Stato kosovaro dura dal 1999 al 2013)?
Il processo di formazione degli Stati:
Per rispondere a tali quesiti è necessario comprendere il concetto di Stato e della sua formazione secondo il
diritto internazionale (definizione di Stato secondo il diritto internazionale). Possiamo individuare due
il primo è l’approccio
approcci fondamentali al problema della statualità nel diritto internazionale:
fattualista (che considera lo Stato ai sensi del diritto internazionale come una persona reale); il secondo è
l’approccio giuridico-normativo (che considera lo Stato ai sensi del diritto internazionale come una persona
giuridica).
L’approccio
- fattualista considera lo Stato ai sensi del diritto internazionale come una persona reale. Lo
l’ordinamento effettivo, di cui il diritto internazionale prende atto e da cui
Stato è la Costituzione effettiva, fa
L’approccio fattualista (Gaetano
discendere conseguenze giuridiche. Arangio Ruiz, Rolando Quadri)
sostiene che il diritto internazionale non regoli il processo di formazione degli Stati. Ove vi sia
un’organizzazione politica di governo effettiva vi è uno Stato secondo il diritto internazionale. La teoria
fattualista si fonda sul principio di effettività. Popolazione e territorio sono elementi accessori: secondo
Arangio Ruiz lo Stato non è altro che un tipo particolare di potentato (caratterizzato da un territorio e da una
popolazione stabile).
L’approccio
- giuridico-normativo considera lo Stato ai sensi del diritto internazionale come una persona
all’interno del medesimo approccio
giuridica. È necessario distinguere diversi orientamenti; i principali
orientamenti sono 3:
1) Orientamento volontarista (Dionisio Anzilotti). Lo Stato affermerebbe la propria personalità giuridica
internazionale in conseguenza dell’atto di riconoscimento da parte degli altri Stati. La statualità non sarebbe
(a differenza di quanto affermato dai sostenitori dell’approccio fattualista),
quindi opponibile erga omnes ma
solamente su base bilaterale, a seconda del riconoscimento concesso da parte degli altri Stati. Anzilotti
sostiene dunque che il riconoscimento è un atto costitutivo (teoria costitutiva del riconoscimento). Il
riconoscimento non è obbligatorio, è una facoltà che gli Stati hanno. La personalità giuridica degli Stati ha
un’efficacia bilaterale e relativa (dipende dal riconoscimento degli altri Stati).
Un’elaborazione Quest’ultimo
2) della tesi di Anzilotti è operata da Hersch Lauterpacht. sostiene che la
personalità giuridica degli Stati avrebbe efficacia sul piano delle relazioni bilaterali con gli Stati riconoscenti:
il riconoscimento sarebbe costitutivo. Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto da Anzilotti, il
riconoscimento non sarebbe facoltativo ma obbligatorio, quando la nuova organizzazione politica sia dotata
di effettività, di una popolazione e di un territorio stabile (obbligo di riconoscimento). Come per Anzilotti la
personalità giuridica di diritto internazionale sorge con l’atto di riconoscimento ed ha efficacia nei rapporti
bilaterali.
La declinazione più moderna dell’approccio
3) giuridico-formale è però quella di James Richard
Crawford. Secondo Crawford lo Stato ai sensi del diritto internazionale non è assimilabile ad una persona
in quanto il sistema di norme prevede dei requisiti per l’acquisizione
reale, ma ad una persona giuridica,
della personalità giuridica internazionale in quanto Stato. I requisiti generali sono fondati su un principio di
effettività (si tratta dei requisiti previsti dalla Convenzione di Montevideo, con le dovute modifiche):
popolazione, territorio, governo effettivo, sovranità internazionale. Tuttavia nel diritto internazionale
contemporaneo, relativamente ai processi di formazione degli Stati, possono trovare applicazione anche
divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali
principi di legalità sostanziale (come, ad esempio, il
o il principio di autodeterminazione dei popoli). La teoria di Crawford rappresenta la declinazione più
dell’approccio giuridico-formale
moderna al problema della statualità; è la tesi maggioritaria in dottrina.
Il ruolo del riconoscimento:
Il riconoscimento ha un valore dichiarativo, secondo la prassi affermatasi nel periodo successivo alla
Seconda Guerra Mondiale: è un atto politico e facoltativo. Tuttavia il riconoscimento, pur essendo un atto
è molto importante per quanto concerne l’affermazione dell’effettività
politico, non giuridico, di un nuovo
ente che ambisca ad essere considerato uno Stato dal punto di vista del diritto internazionale. Il
riconoscimento consente al nuovo ente di esercitare la propria capacità di agire, di partecipare ed aderire alle
organizzazioni internazionali, di intrattenere relazioni diplomatiche e di concludere trattati internazionali.
Non va sottovalutata quindi l’importanza del riconoscimento per l’affermazione di effettività (in particolare
di effettività esterna) del nuovo ente che ambisce a diventare uno Stato; il riconoscimento rimane comunque
un atto politico, non giuridico.
Il requisito dell’indipendenza come
-> elemento fondamentale della statualità:
è quello dell’indipendenza.
Un requisito molto importante della statualità Il caso del Kosovo presenta
importanti peculiarità per quanto riguarda questa materia. Nel diritto internazionale contemporaneo
l’alternativa tra dipendenza e indipendenza è piuttosto radicale: gli Stati, per essere tali ai sensi del diritto
internazionale, devono essere sovrani e indipendenti. Quando vi sia dipendenza, si è soliti negare la
l’indipendenza è stata caratterizzata da diverse
personalità giuridica di diritto internazionale. In realtà
gradazioni nel corso della storia: l’acquisizione dell’indipendenza non è mai stata in passato netta ed
immediata (è sempre stata caratterizzata da un processo graduale). Nel periodo che va dalla seconda parte
dell’800 fino alla prima parte del ‘900, il diritto internazionale prevedeva istituti come quello del
(una sorta di gradazioni di tale processo, volto all’acquisizione
protettorato e del vassallaggio
dell’indipendenza), caduti poi in disuso.
- Alcuni protettorati vengono stabiliti dalla Francia in questo periodo nei confronti di Marocco, Tunisia e
Cambogia. Il protettorato nella forma classica viene costituito attraverso un trattato internazionale tra Stato
protetto e Stato protettore; lo Stato protettore assume la competenza e la responsabilità della conduzione
della politica estera e della difesa del territorio dello Stato protetto. Ciò costituisce un aspetto interessante: i
protettorati vengono stabiliti attraverso trattati, non dovrebbero incidere sulla sovranità internazionale dello
Stato protetto, ma di fatto molto spesso comportano una riduzione della capacità di governo dello Stato
protetto, a beneficio dello Stato protettore. Se vi è un ordinamento originario, vi è una presunzione di
Essa viene rovesciata quando l’ingerenza di un altro
indipendenza; si tratta però di una presunzione relativa.
Stato o di un gruppo di Stati è pervasiva, continuativa ed incide su poteri di governo a tutti i livelli. Per
quanto riguarda la situazione della Tunisia e del Marocco, il rapporto di dipendenza dalla Francia diviene
talmente pervasivo da rovesciare la presunzione di indipendenza degli ordinamenti stessi. Tuttavia agli Stati
protetti, in alcune circostanze, è riconosciuta una limitata capacità di concludere trattati, in particolare in
materia economica (commerciale, doganale), con gli Stati limitrofi. parte dell’800. Il vassallaggio
- Anche il vassallaggio (suzerainty) è un istituto tipico della seconda
la realtà dell’Impero
caratterizza prevalentemente Ottomano e riguarda molti enti della penisola balcanica. In
un rapporto di vassallaggio con l’Impero Ottomano sono la Serbia (dal 1856 al 1878) e la Bulgaria (dal 1878
al 1908): Serbia e Bulgaria mantengono una piena autonomia a livello di gestione degli affari interni,
continuando però a riconoscere la sovranità formale dell’Impero Ottomano. La presunzione di indipendenza
è rovesciata perché gli Stati vassall