Il diritto internazionale
Il diritto internazionale riguarda innanzitutto i rapporti internazionali, regolati da norme giuridiche; è quell’insieme di regole che disciplinano i rapporti internazionali. Si distinguono due discipline: il diritto internazionale pubblico e il diritto internazionale privato.
Diritto internazionale pubblico
Il diritto internazionale pubblico riguarda i rapporti tra soggetti di natura pubblicistica sul piano internazionale (Stati, organizzazioni internazionali…). Anche le imprese (in particolare le multinazionali) e le persone fisiche, per quanto concerne alcuni rapporti (investimenti all’estero, diritti umani…), hanno acquisito importanza nel diritto internazionale contemporaneo.
Diritto internazionale privato
Il diritto internazionale privato regola invece rapporti di natura privatistica, caratterizzati dal cosiddetto elemento di estraneità all’ordinamento giuridico italiano. Tale elemento si riferisce a situazioni che, secondo la legislazione italiana, comportano un conflitto con una o più legislazioni straniere, determinando così l’applicabilità delle norme italiane di diritto internazionale privato e processuale. Il diritto internazionale privato nasce come branca dell’ordinamento interno; si occupa di tre questioni: problema della legge applicabile ad un rapporto di natura privatistica, problema della giurisdizione (qual è il giudice competente?), problema dell’esecuzione delle sentenze straniere. Oggi il diritto internazionale privato è sempre più un diritto armonizzato da entità sovrannazionali (ad esempio dall’Unione Europea) e da convenzioni di diritto internazionale pubblico, stipulate tra Stati al fine di armonizzare le discipline delle singole nazioni (Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni).
Differenze con il diritto dell'Unione Europea
Il diritto internazionale pubblico si differenzia dal diritto dell’Unione Europea perché alcune fonti dell’UE hanno efficacia diretta, sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno (regolamenti). I trattati dell’UE, che devono essere ratificati dai Parlamenti nazionali, hanno creato un organismo internazionale "sui generis". Questo diritto, pur mantenendo collegamenti col diritto internazionale, presenta molti elementi di diritto interno, come l’efficacia diretta: in questo consiste il trasferimento di sovranità.
Funzioni del diritto internazionale
Il corso si occupa in generale del diritto internazionale; tratta le funzioni tipiche dei sistemi e degli ordinamenti giuridici, comuni anche al diritto internazionale (funzione di produzione delle norme, funzione di accertamento e attuazione delle norme del sistema, funzione di attuazione coercitiva delle norme).
Produzione delle norme
Il diritto internazionale presenta alcune peculiarità rispetto ai diritti interni. Si individuano tre grandi funzioni, tipiche di ogni sistema giuridico, che caratterizzano (con alcune differenze) anche il diritto internazionale.
Differenze del diritto internazionale dai diritti interni:
- Funzione di produzione delle norme (funzione legislativa). La funzione legislativa negli ordinamenti interni è prevalentemente competenza del Parlamento, che rappresenta la sovranità popolare. Sul piano internazionale è assente un organo legiferante sovraordinato: la competenza legislativa è diffusa, orizzontale. Il diritto internazionale è un diritto a struttura orizzontale, le fonti di diritto sono fonti autonome. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite rappresenta la quasi totalità delle Nazioni riconosciute, ma non ha poteri di natura legislativa: gli atti tipici dell’Assemblea Generale sono le raccomandazioni, atti non vincolanti. Con il Trattato di Lisbona una vera e propria competenza legislativa è invece attribuita al Parlamento europeo, che fa però parte di un ordinamento “sui generis”.
- La consuetudine, prodotta dagli Stati, è una fonte tipica del diritto internazionale; le consuetudini internazionali sono fonti del diritto internazionale pubblico, caratterizzate da due elementi essenziali: prassi degli Stati e “opinio iuris ac necessitatis”. I trattati internazionali, altra fonte tipica del diritto internazionale, vengono conclusi, firmati e ratificati dagli Stati (competenza legislativa diffusa). I soggetti che producono norme sono allo stesso tempo i destinatari delle stesse.
- Funzione di accertamento e attuazione delle norme del sistema (funzione giudiziaria o giurisdizionale). Negli ordinamenti interni è di competenza della magistratura, dei giudici (sovraordinati e terzi rispetto ai consociati); la giurisdizione (diritto a giudicare) è obbligatoria. Sul piano internazionale non vi sono tribunali con una giurisdizione penale obbligatoria, a meno che questa non venga accettata dagli Stati.
La Corte penale internazionale de L’Aia giudica i responsabili di crimini di guerra, di crimini contro l’umanità, del crimine di genocidio e del crimine di aggressione (a partire dal 2017); il diritto internazionale contemporaneo non conosce la responsabilità penale dello Stato (esiste solo una responsabilità penale individuale). La Corte penale internazionale non ha una competenza obbligatoria: agli Stati non possono essere imposte norme da un organo sovraordinato, né può essere imposto un giudice sovraordinato (eguaglianza giuridica degli Stati). La Corte penale internazionale può perseguire solo crimini commessi sul territorio di Stati che hanno aderito allo Statuto o crimini commessi da cittadini di Stati aderenti allo Statuto (salvo particolari eccezioni, come in Ruanda).
La Corte internazionale di Giustizia ha competenza in materia di contenzioso tra Stati, ma non ha una giurisdizione obbligatoria: la giurisdizione è conferita dagli Stati, che sovranamente decidono di sottoporsi al giudizio della Corte internazionale di Giustizia; la sentenza è vincolante per le parti e non è appellabile; gli Stati possono decidere di risolvere contenziosi mediante arbitrati, attraverso l’istituzione di un collegio arbitrale “ad hoc”. La funzione giurisdizionale ha una base consensualistica (si fonda sul consenso degli Stati).
Funzione esecutiva
Funzione di attuazione coercitiva delle norme (funzione esecutiva). La funzione di esecuzione coercitiva (coattiva) delle norme nella Comunità internazionale è una funzione deficitaria: presenta una serie di deficit strutturali, che ne minano la funzionalità. Gli strumenti di esecuzione coattiva nel diritto internazionale sono diversi da quelli interni (non esiste una polizia internazionale che esegua coattivamente le norme del sistema giuridico).
La NATO e l’Organizzazione del Patto di Varsavia nascono come strumento di difesa comune nel caso di aggressione di uno dei Paesi aderenti da parte di una Nazione straniera: non svolgono funzioni di polizia internazionale. L’Interpol non può essere equiparata ad un organo di polizia internazionale: nasce sulla base di accordi di coordinamento stipulati dagli Stati aderenti. Non esiste una polizia internazionale che faccia capo alle Nazioni Unite o alla Corte penale internazionale: esse si servono della collaborazione delle polizie nazionali.
La Conferenza di San Francisco del 1945 porta alla conclusione della Carta delle Nazioni Unite, che, agli artt. 43-47, prevede la creazione di un esercito internazionale (tali articoli non trovano però attuazione). Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite elabora tuttavia, a partire dagli anni ’90, degli strumenti alternativi (spesso il Consiglio infligge sanzioni ai Paesi che non rispettano le norme di diritto internazionale). In caso di aggressione armata di uno Stato il Consiglio di Sicurezza non è però obbligato a intervenire, ha piena discrezionalità (sistema deficitario): ad esempio il Consiglio di Sicurezza è intervenuto in Libia, ma non ancora in Siria.
Problemi e soluzioni
Nel periodo tra le due Guerre il problema di attuazione coattiva delle norme in ambito internazionale è evidenziato da uno scambio epistolare tra Albert Einstein e Sigmund Freud, promosso dalla Commissione per la cooperazione intellettuale, nell’ambito della Società delle Nazioni. Einstein ritiene che finché gli Stati non rinunceranno incondizionatamente alla loro sovranità per quanto riguarda l’uso della forza, non sarà possibile creare un sistema di cooperazione e ottenere la sicurezza internazionale: “gli Stati creino un’autorità legislativa e giudiziaria col mandato di comporre tutti i conflitti che sorgano tra loro. Ogni Stato si assuma l’obbligo di rispettare i decreti di questa autorità, di invocarne la decisione in ogni disputa, di accettare senza riserve il giudizio e di attuare tutti i provvedimenti che essa ritenesse necessari per far applicare le proprie ingiunzioni. [...] Oggi siamo però lontanissimi dal possedere un’organizzazione sovranazionale che possa emettere verdetti di autorità incontestata e imporre con la forza di sottomettersi all’esecuzione delle sue sentenze. Giungo così al mio primo assioma: la ricerca della sicurezza internazionale implica che ogni Stato rinunci incondizionatamente a una parte della sua libertà d’azione, dire alla sua sovranità, ed è assolutamente chiaro che non v’è altra strada per arrivare a siffatta sicurezza”. Freud afferma che una comunità di diritto non deve fondarsi esclusivamente su un meccanismo coattivo, ma anche su una sorta di omogeneità culturale normativa.
Lo scopo di un ordinamento giuridico è quello di garantire diritti ai cittadini nei confronti di altri cittadini e nei confronti dell’autorità. La finalità ultima è però l’effettività del sistema, la capacità del sistema di imporre ai consociati l’osservanza delle norme che esso prevede; l’esecuzione coattiva non è solo il fine dell’ordinamento, ma è soprattutto il mezzo che questo adotta. Un soggetto rispetta la norma dell’ordinamento per timore della sanzione, per interesse individuale o per integrità morale (considera il rispetto delle norme come un valore morale: si tratta dello stesso concetto espresso da Freud nella lettera ad Einstein). Anche in diritto internazionale la finalità ultima è l’effettività del sistema: anche nelle relazioni tra Stati sono presenti queste tre motivazioni, che spingono al rispetto delle norme.
Esempio: Negli anni ’90 gli USA sono citati in giudizio di fronte alla Corte internazionale di Giustizia da Paraguay, Germania e Messico perché i Tribunali di Stato americani condannavano a morte cittadini dei tre Paesi senza rispettare le norme di diritto internazionale. Le tre Nazioni lamentano la violazione dell’art. 36 del Trattato di Vienna sulle relazioni consolari, che prevede l’obbligo statale di informare il cittadino straniero che ha il diritto di farsi assistere dalle proprie autorità consolari (si tratta di un diritto individuale). La Corte internazionale di Giustizia accoglie le pretese degli Stati ricorrenti, intimando agli USA di sospendere le condanne e di bloccare le pene capitali. Nonostante ciò in molti casi le pene sono comunque eseguite (manca in questo caso l’adesione al principio di legalità internazionale). L’amministrazione americana sancisce la necessità di adottare a livello federale leggi che rendano efficace tale obbligo all’interno degli ordinamenti dei singoli Stati federati. L’amministrazione americana giustifica tale necessità di fronte al Congresso sulla base del timore della sanzione individuale: vi è il timore che gli altri Stati, per ritorsione, si comportino allo stesso modo con i cittadini americani, mettendo la loro vita in pericolo (paura di una sanzione orizzontale come contromisura).
La funzione di esecuzione coattiva delle norme in ambito internazionale è ancora oggi una funzione deficitaria; ciò non significa comunque che il diritto internazionale non sia un sistema di regole giuridiche. Si tratta di un sistema di regole giuridiche sui generis, strutturato con diversi meccanismi giurisdizionali e con diversi sistemi coattivi, basati ancora sul meccanismo della sanzione orizzontale. La motivazione dell’interesse individuale è molto importante nell’indurre al rispetto delle norme di diritto internazionale per una semplice ragione: i soggetti che producono le norme sono gli stessi soggetti destinatari di tali norme. È evidente quindi che chi produce le norme le elabora in modo aderente ai propri interessi individuali (non esiste in ambito internazionale un’autorità sovraordinata che produce le norme, ma sono gli stessi soggetti di diritto a farlo).
Evoluzione storica del diritto internazionale (tendenze evolutive del diritto internazionale)
La nascita del diritto internazionale è solitamente ricondotta alla Pace di Westfalia (1648), che ha posto fine alla Guerra dei Trent’anni (tra Francia, Inghilterra, Sacro Romano Impero Germanico, Russia, Paesi Bassi, Italia settentrionale e Catalogna). I Trattati di Westfalia costituiscono il primo riconoscimento formale di una comunità di relazioni internazionali fondata sul principio di eguaglianza sovrana degli Stati (norma fondante della Comunità internazionale, prevista all’art. 2 della Carta delle Nazioni Unite del 1945). Gli Stati sono individuati come soggetti superiorem non recognoscentes, che si pongono nei rapporti reciproci su un piano di parità (consacrazione di un sistema di relazioni paritarie, di un sistema di relazioni orizzontali); i Trattati di Westfalia disconoscono qualsiasi tipo di superiorità di un’entità nazionale rispetto alle altre.
I contributi dottrinali fondativi della disciplina del diritto internazionale sono quelli offerti da due grandi giuristi dell’inizio del XVII secolo: Ugo Grozio (“De iure belli ac pacis”, primo tentativo di regolare i rapporti tra Stati indipendenti) e Alberico Gentili (“De iure belli”, che tratta esclusivamente degli usi e degli accordi tra Stati: si tratta di un passo ulteriore rispetto all’opera di Grozio, imbevuta di diritto naturale, pur essendo quest’ultima successiva).
I Trattati di Westfalia riconoscono gli Stati come sovrani, caratterizzati da una sovranità interna ed esterna. La sovranità interna è la potestà di imperio (di esercizio di autorità pubblica) che è esclusiva, che esclude altri soggetti. Gli Stati sovrani e indipendenti che stipulano i Trattati di Westfalia statuiscono infatti il principio del cuius regio eius religio. Ancora oggi vi sono principi di diritto internazionale che costituiscono un corollario del principio della potestà di imperio esclusiva (principio di non intervento negli affari interni dello Stato, divieto dell’uso della forza per invadere uno Stato…).
La sovranità esterna implica che gli Stati siano vincolati solamente a quelle norme riguardo alle quali hanno liberamente e volontariamente espresso il proprio consenso (tra gli Stati sovrani vi sono rapporti di assoluta parità). Elemento necessario è quello della manifestazione del consenso. Sovranità esterna significa anche assenza di un giudice obbligatorio: gli Stati liberamente e volontariamente si sottopongono ad un arbitro, ad un giudice terzo (principio consensualistico).
Il diritto internazionale westfaliano (diritto internazionale classico) è caratterizzato da un insieme di regole limitato, sia dal punto di vista qualitativo, che quantitativo. È inoltre limitato dal punto di vista territoriale: ne fanno parte soltanto alcuni Stati europei. In questo periodo nascono molte consuetudini internazionali: il diritto internazionale classico si fonda molto spesso su consuetudini internazionali (è estremamente rilevante il fattore consuetudinario). Le principali norme consuetudinarie che si affermano nella Comunità internazionale westfaliana, funzionali alla pacifica coesistenza (valide in tempo di pace), sono:
- Libertà dei mari e della navigazione: necessaria per favorire i commerci (che avvenivano prevalentemente via mare: gli interessi commerciali prevalenti potevano realizzarsi soltanto mediante la navigazione marittima). Tale principio vige per le acque internazionali ancora oggi. Agli Stati viene negata la possibilità e il diritto di estendere la propria sovranità sui mari e sugli oceani (vi sono tentativi da parte della Corona spagnola e di quella portoghese di estendere la loro sovranità sull’Oceano Atlantico). Nasce un’opinio iuris volta a preservare la libertà dei mari. Si impone successivamente il limite delle 3 miglia marittime dalla costa, limite entro il quale si trova il mare territoriale. Si afferma però anche il diritto di passaggio inoffensivo, per il quale chiunque può passare nel mare territoriale, purché non rechi un’offesa.
- Tutela degli investimenti stranieri: l’investitore straniero e i suoi capitali non sono sottoposti al diritto interno, ma viene posto uno standard minimo di diritti a livello internazionale (è previsto il divieto di esproprio). Tali norme si basano sul principio di reciprocità (ci si aspetta che gli altri Stati facciano altrettanto).
- Tutela del corpo diplomatico e consolare: è prevista l’immunità dalla giurisdizione per il rappresentante diplomatico straniero. Anche tale previsione si basa sul principio di reciprocità.
Si affermano anche norme consuetudinarie valide in tempo di guerra: si tratta del cosiddetto ius in bello (diritto applicabile ai conflitti armati, alle guerre). Inizia ad entrare anche nel diritto positivo (in precedenza una distinzione esisteva solo a livello dottrinale) la differenza tra norme applicabili in tempo di pace e in tempo di guerra.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.