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Il trattato del 1939 e il protettorato tedesco su Boemia e Moravia

Ancora il trattato del 1939 con il quale la Germania instaurò il protettorato tedesco su Boemia e Moravia (due regioni all’epoca della Cecoslovacchia, adesso da Repubblica Ceca). Nell’ambito deinegoziati Goebbels e Ribbentrop (rappresentanti della Germania nazista) si misero a inseguireletteralmente il capo di stato della Cecoslovacchia Hacha e gli misero la penna in mano percostringerlo a firmare (violenza fisica). Inoltre minacciarono di far bombardare Praga entro due orenel caso in cui non si fosse piegato. Dopo la guerra questo trattato è stato dichiarato invalido,chiaramente prima vi era un problema di carattere giuridico, politico e militare, di rapporti di forza.Ultima causa di invalidità del contratto, articolo 52: la conclusione di un trattato ottenuta con leminacce di usare la forza o il suo effettivo uso, in violazione dei principi di diritto internazionaleincorporati nello Statuto dell’ONU, è nulla. Occorre distinguere fraricorso alla forza come ultima risorsa. Queste norme sono state ribadite e rafforzate nel corso degli anni attraverso diverse risoluzioni e trattati internazionali. Nel diritto internazionale contemporaneo, l'uso della forza è considerato un'eccezione e deve essere giustificato sulla base di determinati criteri, come la legittima difesa individuale o collettiva, autorizzata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU o in caso di intervento umanitario. Inoltre, nel diritto internazionale contemporaneo sono state sviluppate norme e istituzioni per promuovere la pace e prevenire i conflitti, come la diplomazia, la mediazione, l'arbitrato e la giustizia internazionale. In conclusione, nel diritto internazionale contemporaneo c'è una chiara tendenza a limitare e regolamentare l'uso della forza, promuovendo invece la risoluzione pacifica delle controversie e la tutela dei diritti umani.

Divieto della minaccia o dell'uso della forza ai fini della risoluzione delle controversie (salvo casi in cui l'uso della forza risulta legittimo). Si tratta di due regole consuetudinarie che in realtà funzionano quasi a specchio. Un trattato che sia stato concluso in violazione di queste regole, usando la forza, è evidentemente un trattato nullo.

Andiamo avanti con le fonti del diritto internazionale e analizziamo le fonti che ravvisano il loro fondamento nei trattati (la fonte sovraordinata è il Trattato e dunque queste fonti dovranno essere coerenti con quanto previsto dal trattato). Le fonti previste dai trattati sono le fonti di "hard law" prodotte seguendo le procedure tipizzate inserite nei trattati e da cui possono scaturire degli obblighi giuridicamente vincolanti. I trattati possono prevedere che vengano adottate delle norme attraverso determinate procedure, norme che assumono determinate forme, determinate denominazioni. Quando abbiamo

Parlato del sistema delle fonti dell'Unione europea abbiamo visto fonti di diritto primario, fonti di diritto derivato, tra le fonti di diritto derivato vi sono regolamenti, direttive e decisioni. Da questi atti deriva uno o più obblighi, risultano essere giuridicamente vincolanti. Ci sono altre situazioni in cui fonti previste da accordi determinano degli obblighi. Ne sono esempio le decisioni assunte da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU quanto all'uso della forza; opera in generale un divieto di uso della forza, di obbligo di risoluzione delle controversie attraverso mezzi di natura pacifica nell'ambito delle relazioni internazionali, però in alcuni casi sono ammesse eccezioni e il Consiglio di sicurezza può deliberare al riguardo. Altro caso è quello relativo all'ICAO (Organizzazione Internazionale per l'aviazione civile), agenzia specializzata dell'ONU, creata con la Conferenza di Chicago del 1944.

Nell'ambito dell'ICAO l'organizzazione può adottare degli allegati (rispetto al trattato originario) di natura tecnica che sono vincolanti per quel che riguarda la materia dell'aviazione civile. Questa materia ha assunto una rilevanza fondamentale nella nostra società, nella nostra economia e quindi è necessario che vi siano delle regole uniformi per quel che riguarda la navigazione aerea, perché sennò ne deriverebbero dei problemi enormi ai fini dell'aviazione. Ultimo caso da considerare è quello dell'OMS (l'Organizzazione Mondiale della sanità), la quale pure può adottare dei regolamenti vincolanti che riguardano la prevenzione delle epidemie e le caratteristiche dei prodotti di natura farmaceutica. Queste sono delle eccezioni estremamente limitate se paragonate al caso dell'Unione Europea. Gli atti di Soft Law (diritto morbido o debole, si tende a utilizzare l'espressione

Le attività di soft law (non vincolanti dal punto di vista giuridico) hanno una rilevanza politica ma non giuridica. Possono essere utilizzate per comprendere lo stato di sviluppo del diritto internazionale in una determinata materia e prevedere i cambiamenti futuri. Tra gli atti di soft law rientrano le dichiarazioni di principi dell'Assemblea generale dell'ONU. Ad esempio, la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948 è un documento importante ma non vincolante dal punto di vista giuridico, non prevede obblighi effettivi né meccanismi di verifica del rispetto degli obblighi. Nel corso del tempo, l'Assemblea generale ha adottato diverse dichiarazioni di principi che hanno contribuito a sviluppare il diritto internazionale.

dichiarazioni anche importanti, es. la dichiarazione di Helsinki del '70 sulle relazioni amichevoli riguarda il tema del divieto di uso della forza, obbligo di ricorso a mezzi pacifici per la risoluzione delle controversie però al di là dell'importanza politica non è giuridicamente vincolante. Sono vincolanti le consuetudini a cui si fa riferimento tramite questi atti. Le risoluzioni (già citate parlando dell'Assemblea Generale dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa) sono atti non giuridicamente vincolanti a tiratura politica con cui questi organi esprimano la loro posizione in relazione a un certo tema. Ultime ancora tra gli esempi di soft law le raccomandazioni: atti aventi valenza esortativa, si richiede a un ente, fondamentalmente a uno stato di tenere o non tenere un certo comportamento, di fare o non fare qualcosa. Anche le raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti, quindi

Il destinatario della raccomandazione può scegliere come comportarsi, se uniformarsi alla raccomandazione o no. Viene riconosciuta però da una certa dottrina (l'opinione di alcuni autorevoli studiosi) una conseguenza derivante dalla raccomandazione, il cosiddetto effetto di liceità, non è qualcosa di esistente sul piano delle regole del diritto internazionale. Se l'Assemblea Generale dell'ONU raccomanda un certo comportamento e lo stato si adegua, se poi risulta che in quel modo ha violato una regola di diritto internazionale non sarà possibile far valere la responsabilità di quello stato perché appunto ha seguito delle indicazioni dell'Assemblea.

Al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale c'è lo ius cogens (il nucleo duro del diritto internazionale, quelle norme consuetudinarie che risultano essere inderogabili per loro natura, possono essere derogate solo da altre norme di pari livello).

Sotto vi sono le consuetudini (per lo ius cogens e le consuetudini siamo in presenza di comportamenti ripetuti da parte dei consociati, i quali ritengono che detti comportamenti siano conformi al diritto; in entrambi i casi bisogna verificare la presenza di due elementi (diuturnitas e opinio iuris sive necessitatis), le norme di ius cogens sono molto più resistenti rispetto alle norme consuetudinarie).

Ius cogens e consuetudini sono le norme di diritto internazionale di carattere generale, si applicano nei confronti di tutti gli stati e le organizzazioni internazionali. Ci sono poi i trattati, fonti di diritto internazionale convenzionale che risultano vincolanti solo nei confronti delle parti contraenti (ci sono delle eccezioni come i trattati di codificazione). Attraverso i trattati gli Stati possono scegliere di derogare a una norma consuetudinaria, non a una norma di ius cogens. In seguito vengono le fonti previste dai trattati perché appunto ravvisano il loro fondamento nei trattati.

dunque i trattati saranno parametri di legittimità, le fonti dovranno essere coerenti con quanto previsto dai trattati. Infine, gli atti di soft law, fonti non giuridicamente vincolanti. Ius cogens, consuetudinarie, trattati e fonti previste da trattati fanno parte dell'hard law (diritto duro) perché giuridicamente vincolante. Se si ravvisa un contrasto tra norme consuetudinarie non si risolve sulla base del criterio gerarchico perché siamo sullo stesso livello di fonti. Il primo criterio da utilizzare è quello cronologico, la norma consuetudinaria più recente prevale su quella anteriore. Questo criterio viene espresso con una formula latina lex posterior derogat priori, è un criterio di soluzione delle antinomie e dei contrasti tra norme che si applicano non solo nel diritto internazionale, ma anche nel diritto interno (nel rapporto tra due leggi prevale quella più recente perché espressione più recente dellavolontà del legislatore). Un altro modo però di risolvere il contrasto tra norme consuetudinarie può essere quello del criterio di specialità (lex specialis derogat legi generali), si va a vedere l'ambito di intervento di quelle due norme consuetudinarie, tra una formulata in termini più generali e l'altra più specifica, prevale la norma speciale perché maggiormente connessa con quella situazione. I criteri cronologico e di specialità si applicano poi anche per quanto riguarda i trattati, le fonti previste dai trattati. Finora abbiamo esaminato le fonti del diritto internazionale dal punto di vista statico, considerate nel contesto di diritto internazionale e alla luce delle loro caratteristiche, dei loro elementi costitutivi. Occorre analizzarle anche dal punto di vista dinamico, si tratta di prendere in considerazione il tipo di rapporto che si venga a determinare con il diritto interno e soprattutto che posizione finiscono.più autorevoli, sul modo in cui le norme di diritto internazionale vengono integrate nell'ordinamento interno italiano. Secondo alcuni, come ad esempio il professor X, le norme di diritto internazionale sono automaticamente integrate nell'ordinamento interno italiano senza necessità di alcuna formalità. Questa teoria, nota come teoria della "monistico-incorporazione", sostiene che le norme internazionali, una volta ratificate dallo Stato italiano, diventano parte integrante del nostro ordinamento giuridico e sono direttamente applicabili dai tribunali italiani. Al contrario, secondo altri, come ad esempio il professor Y, le norme di diritto internazionale devono essere esplicitamente recepite nell'ordinamento interno attraverso una legge o un atto normativo. Questa teoria, nota come teoria della "dualistico-recezione", sostiene che le norme internazionali non sono automaticamente applicabili in Italia, ma devono essere recepite e trasposte nel nostro sistema giuridico attraverso un atto di recepimento. Il dibattito tra queste due teorie è ancora aperto e non esiste una posizione ufficiale definitiva. Tuttavia, la Corte Costituzionale italiana ha stabilito che le norme di diritto internazionale, una volta ratificate dallo Stato italiano, hanno una prevalenza gerarchica rispetto alle leggi interne, ma devono comunque essere recepite e trasposte nell'ordinamento interno attraverso un atto normativo. In conclusione, l'integrazione delle norme di diritto internazionale nell'ordinamento interno italiano è una questione complessa e ancora oggetto di dibattito.
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher defendente di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Valle d'Aosta o del prof Rosanò Alessandro.