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POTESTA’ DELLA CHIESA
È l’autonomia dello Stato che la Chiesa non può accettare, nell’età della Controriforma i Gesuiti,
insinuandosi nelle corti, diverranno confessori e consiglieri dei sovrani per temperarne la violenza
ma anche e soprattutto per renderli docili ai disegni della Chiesa.
secondo la potestà diretta nelle cose temporali affermata nel medioevo: Bonifacio VIII Bolla
Unam Sanctam Cristo, creatore di tutte le cose è signore sia delle cose spirituali sia di quelle di
temporali. Sulla terra a rappresentarlo c’è la sua chiesa, per cui ad essa compete tanto il governo
delle cose spirituali quanto quelle sulle cose temporali.
Il Papa dovrebbe occuparsi non solo del governo spirituale ma pure del governo temporale dei
fedeli, sennonché in quanto in prevalenza assorbito dalla cura delle anime, si serve dei sovrani
temporali ai quali commette la cura della felicità terrena dei cristiani. Egli rimane in ogni caso il
vero ed unico titolare della sfera temporale e si limita a confidarla ai sovrani facendo in modo
che essi assumano la veste dei suoi mandatari e ministri. I re in quanto vengono investiti del
potere attraverso un atto di delega, devono rispondere al delegante di tutti i loro gesti, il Papa
qualora essi travalichino i loro poteri ha il potere di sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà.
La Chiesa non ha mai recepito l’insegnamento di Bonifacio VIII secondo il quale tutte le
creature umane per la necessità della loro salvezza devono completamente sottomettersi al
Romano Pontefice.
secondo la potestà indiretta nelle cose temporali affermata nell’età della Controriforma: Chiesa
e Stato sono due entità distinte, deputate a perseguire, la proprie specifiche finalità: per la Chiesa
la salvezza delle anime, per lo Stato il benessere dei sudditi. Il fine più importante è quello della
Chiesa, ciò fonda la supremazia della Chiesa sullo Stato il quale non solo deve astenersi
dall’intervenire nelle vicende interne della Chiesa, ma deve operare per aiutare la Chiesa a
conseguire i suoi fini. Stato si legittima solo cooperando con la Chiesa a difendere il dogma
cristiano, estirpando l’eresia e non permettendo che i fedeli vengano deviati da falsi pastori.
Esso gode di una sfera d’autonomia ma tutte le volte che si verifica un’interferenza tra materia
spirituale e materia temporale, la Chiesa ha il diritto di intervenire eventualmente rimovendo
l’atto dello Stato o chiedendogli di dare esecuzione a un provvedimento sostitutivo (braccio
secolare). Questa potestà della Chiesa è indiretta, perché si esercita per la difesa di esigenze
spirituali, ed accidentale perché sorge accidentalmente per una sorta di attrazione che la materia
spirituale esercita su quella temporale. L’esercizio di questa potestà ha il potere di far cadere nel
nulla l’atto censurato dalla Chiesa.
Tuttavia, dire che lo Stato è autonomo ma la Chiesa può intervenire ogni qualvolta la materia
temporale debordi nel dominio dello spirituale equivale a negare la premessa dell’autonomia
dello Stato. Canonisti cercano di fissare una linea di demarcazione, da una parte individuando le
materie miste, nelle quali è scontato l’intervento ecclesiastico e dall’altra parte le materie
puramente tecniche dove quest’intervento è escluso, tuttavia:
non vi sono materie che possano sfuggire a una valutazione etica;
- la competenza a decidere quali siano le materie tecniche nelle quali lo Stato conserverebbe
- una competenza esclusiva spetterebbe alla Chiesa e ciò contrasterebbe l’essenza dello Stato
moderno che rivendica di decidere da sé i limiti della propria competenze;
La teorica della potestà indiretta non riesce a fare salve le ragioni dello Stato moderno, a ben
vedere la potestà che si esercita non è indiretta, è una potestà diretta accidentale che si verifica
ogni volta che il temporale e lo spirituale sono in connessione.
Rivestimento letterario nuovo che la Chiesa dell’età della Controriforma ha dato alla teorica
medievale della potestà diretta, si rivendica sempre un illimitato potere teocratico della Chiesa.
Un’appendice della potestà indiretta è la teorica gesuitica del tirannicidio: secondo gli scrittori
ortodossi della Controriforma Dio ha conferito il potere non ai re, ma ai popoli che, con un atto
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di delegazione, trasferiscono l’esercizio del loro potere ai re. Il re può degenerare e trasformarsi
in tiranno. Ci sono due specie di tiranno:
colui che si è impadronito del potere con la violenza o la frode senza un titolo legittimo :
- comunità ha il potere di porre fine alla situazione d’illegalità, dichiarandone la decadenza o
attraverso il tirannicidio. Nel caso in cui il tiranno abbia sostituito al disordine iniziale del
regno un nuovo ordine, i cittadini devono sottostare al nuovo regime;
colui che aveva acquistato il potere per un titolo legittimo ma che nell’esercitarlo ha
- degenerato fino al punto di poter esser equiparato a un tiranno: contro la resistenza dei
Sovrani il popolo ha diritto di insorgere una volta che le vie della persuasione e della potestà
indiretta siano fallite. CONCORDATI
La Chiesa fu costretta a venire a patti, a temperare il rigore della dottrina nella realtà delle cose. Con
i concordati lo Stato, dopo aver riconosciuto la propria natura di Stato cattolico, si poneva al
servizio della Chiesa e concedeva alla Chiesa una serie di privilegi. In cambio la Chiesa accettava la
potestà indiretta nei limiti segnati nelle pattuizioni concordatarie.
Concordati sono stati definiti come privilegi che la Chiesa concede e che può revocare,
compromesso per tentare di placare le ostilità tra due poteri in conflitto inevitabile.
Dopo la Rivoluzione francese, nell’età della Restaurazione, ci furono una serie di concordati tra i
governi reazionari e la Chiesa per sbarrare il passo alle forze liberali. Con l’ascesa della borghesia la
politica dei concordati si arrestò perché la nuova classe, sentendosi di rappresentare l’intera società,
non sentiva di dover dar deleghe alla Chiesa per esercitare la propria egemonia. Con la Rivoluzione
socialista la borghesia sarebbe tornata sulla difensiva, di qui, un’impressionante fioritura di
concordat: che da una parte completavano l’edificio autoritario della codificazione pio-benedettina,
dall’altra stavano ad indicare le scelte politiche che la Chiesa veniva operando. 10
REGNI MISTERIOSI DELL’INVISIBILE
Dimensione dell’Aldilà.
REGNO INFERNALE: Satana angelo decaduto per essersi ribellato per invidia alla potenza di
Dio, il suo regno è l’Inferno, dal quale non c’è né riscatto né salvezza possibile. Satana opera
nel mondo attraverso la tentazione, peccato, eresia e le pratiche magiche.
eresia: Tommaso d’Aquino se puniamo con la morte gli assassini che tolgono la vita dal
- corpo, tanto più severamente dovremo punire coloro che tolgono la vita dell’anima, e cioè la
vita eterna. Esclusi dalla repressione ecclesiastica restano gli infedeli e i non battezzati.
Per reprimere l’eresia la Chiesa comanda ai Vescovi di sorvegliare il loro gregge, sorge così
l’inquisizione vescovile. Dopo l’anno Mille le eresie sono più pericolose e preoccupanti,
l’attività di repressione viene centralizzata ed esercitata attraverso i legati pontifici
(inquisizione legatine). Chiesa istituzionalizza i poteri degli inquisitori e concentra in Roma
l’attività inquisitoriale creando l’Inquisizione romana.
- pratiche magiche erano considerate dalla Chiesa primitiva i residui delle concezioni pagane,
non venivano punite perché non considerate reali, altrimenti si sarebbe dovuto supporre che
Satana avesse il potere di creare le cose e ciò rientra solo nelle possibilità di Dio. Solo con la
bolla pontificia Canto di guerra dell’inferno del 1484 sancisce la repressione delle pratiche
magiche.
REGNO DELLE ANIME PURGANTI: Purgatorio regno dove lo spirito umano si purga e
diventa degno di salire al cielo, esprime la pietà per i defunti e la tendenza del cattolicesimo a
porsi come una dottrina consolatoria, che non recide il legame tra vivi e morti e non uccide la
speranza di poter ancora utilmente operare per coloro che ci sono stati cari e non ci sono più.
Chiesa possiede un tesoro tutto spirituale ed interiore che si compone di tutti i meriti del Cristo e
dei suoi Santi, questi meriti possono essere applicati ad un altro e diverso fedele. Chiesa con
questo tesoro può accelerare il processo di purificazione delle anime dei defunti e anticipare la
loro liberazione dal Purgatorio. È su questa base teologica che la Chiesa ha costituito la sua
dottrina delle Indulgenze.
REGNO CELESTE: vera città di Dio, in continua comunicazione con gli uomini attraverso i
santi.
In un primo tempo l’acclamazione dei santi Seguì spontaneamente ad opera dell’assemblea dei
fedeli; ma ben presto i Vescovi avocarono a sé il controllo dei meriti e delle virtù degli eletti, fino
a che tale competenza venne avocata al solo Pontefice. Successivamente venne istituito per
procedere alle beatificazioni e alle canonizzazioni un vero tribunale regolato dal codex juris
canonici. 11
DIRITTO PUBBLICO ECCLESIASTICO NELL’ETÀ DEL CONCILIO VATICANO II
ATTI DEL CONCILIO
Valore giuridico dei principi conciliari: l’unico modo per dire se un atto del Concilio ha valore
giuridico, è analizzare ogni singola proposizione e definirne di volta in volta la natura giuridica o
meno (stabilire se esse abbiano carattere normativo oppure teleologico o pastorale).
analisi formale: verificare se gli atti del Concilio presentino le caratteristiche formali che
nell’ordinamento canonico fungono da indici del loro carattere normativo.
Gli atti conciliari provengono dal Concilio che ha potestà legislativa suprema sulla Chiesa
universale; sono approvati e promulgati dal Papa e sono pubblicati negli Acta Apostolicae Sedis.
Indici formali operano come condizioni necessarie, ma non sufficienti della precettività giuridica
degli atti conciliari, rimandano, la constatazione della loro presenza, ad un’indagine successiva
di carattere sostanziale.
analisi sostanziale: la Chiesa ha diverse potestà (giurisdizione, ordine…) e quindi diversi
possono essere, nella sostanza, gli atti che promanano dalla suprema potestà del Concilio.
Gli atti, per essere normativi, devono risolvere conflitti intersubiettivi di interessi tra i consociati,
attuando un regolamento che preveda la subordinazione di un interesse individuale all’altro e che
abbia i caratteri, propri delle legge, della genera